CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 876/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PANZACCHI STEFANIA ( , C.F._2 appellante
e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PISILLO FABIO P.IVA_1
( ), C.F._3 appellata
Conclusioni
per «conclude come da atto introduttivo ogni contraria istanza Parte_1 reietta e dunque “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
R.G. n. 1789/2020, pubblicata il 19/10/2023, mai notificata accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, ed in totale accoglimento della presente domanda:
In via principale:
1) Accertare che la banca ha incamerato dalla sig.ra in ordine al Pt_1 rapporto di mutuo n. 1012009 del 30.05.2012, alla data della consulenza allegata, la somma totale di euro 145.801,63 (euro 67.790,45 a titolo di interessi ed euro 78.011,18 a titolo di capitale) o quella maggiore/minore somma che sarà accertata in corso di causa, e, in ordine al rapporto di mutuo
n. 1014576 del 22.04.2013, alla data dell'allegata consulenza, la somma totale di euro 124.961,69 (euro 98.965,05 a titolo di interessi ed euro
25.996,64 a titolo di capitale) o quella maggiore/minore somma che sarà accertata in corso di causa;
2) conseguentemente accertare e dichiarare, in ragione dell'allegato elaborato peritale (cfr. all. n. 3a) e delle argomentazioni sviluppate in narrativa in conseguenzialità. della violazione delle norme bancarie per indeterminatezza del contratto (art. 1346 c.c. e/o art. 117 TUB), per anatocismo (artt. 1283-1284-820-821 c.c.), per difformità tra il TAEG/ISC contrattuale pari a 6,64% e quello effettivo rilevato dal consulente pari a
7,165% (violazione art. 117 TUB) oltre che per l'invalidità/nullità/illegittimità della clausola determinativa degli interessi di indicizzazione con opzione floor con strike dell'1,50%, per violazione degli obblighi di trasparenza e della normativa in tema di trasparenza bancaria (derivati impliciti) ex art. 21 TUF e
117 TUB da parte della banca convenuta la quale ha illegittimamente incamerato dall'attrice somme a vario titolo indebite, che la sig.ra Parte_1 in ordine al rapporto di mutuo n. 1012009 del 30.05.2012, deve pagare, giusto ricalcolo del piano di ammortamento, a saldo, la sola somma di euro
73.626,94= o quella maggiore/minore somma che sarà determinata in corso di
pag. 2/16 causa mediante la predisposizione del nuovo piano di ammortamento ed in ordine al mutuo;
3) conseguentemente accertare e dichiarare, in ragione dell'allegato elaborato peritale (cfr. all. n. 3b) e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, in conseguenza della perpetrata usura da parte della banca convenuta la quale ha illegittimamente incamerato somme a vario titolo indebite, che la sig.ra in ordine al rapporto di mutuo n. 1014576 Parte_1 del 22.04.2013, deve pagare, giusto ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 1815 c.c., a saldo, la sola somma di euro 225.038,31= o quella maggiore/minore somma che sarà determinata in corso di causa mediante la predisposizione del nuovo piano di ammortamento;
4) conseguentemente accertare e dichiarare, in ragione dell'allegato elaborato peritale (cfr. all. n.3b) e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, in conseguenza delle perpetrate violazioni delle norme bancarie per indeterminatezza del contratto (art. 1346 c.c. e/o art. 117 TUB), per anatocismo (artt. 1283-1284-820-821 c.c.), per difformità. tra il TAEG/ISC contrattuale pari a 5,79% e quello effettivo rilevato dal consulente pari a 5,97%
(violazione art. 117 TUB) oltre che per l'invalidità/nullità/illegittimità della clausola determinativa degli interessi di indicizzazione con opzione floor con strike dello 0,35%, per violazione degli obblighi di trasparenza e della normativa in tema di trasparenza bancaria (c.d. derivati impliciti) ex art. 21
TUF e 117 TUB, da parte della banca convenuta la quale ha illegittimamente incamerato dall'attrice somme a vario titolo indebite, che la sig.ra Parte_1 in ordine al rapporto di mutuo n. 1014576 del 22.04.2013, deve pagare, giusto ricalcolo del piano di ammortamento, a saldo, la sola somma di euro
297.148,86 o quella maggiore/minore somma che sarà determinata in corso di causa mediante la predisposizione del nuovo piano di ammortamento;
5) riconoscere ed accertare pertanto l'applicazione all'attrice da parte della banca della capitalizzazione composta degli interessi in assenza di
pag. 3/16 specifica previsione contrattuale (ultra legali, commissioni e spese) in violazione dell'art. 1283-1284-820-821 c.c., dell'art. 1346 c.c. e/o 117 TUB con conseguente applicazione dell'art. 1418 c.c. sui mutui de quibus;
6) verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della legge n. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
7) accertare per i motivi di cui in narrativa, che la , con la Parte_2 propria condotta contra legem, ha commesso il reato di usura oggettiva, così come contemplato dall'art. 644 c.p.;
8) accertare in ogni caso tutte le somme maturate in favore dell'attrice e/o comunque indebitamente e/o illegittimamente incamerate dalla banca convenuta, in ragione della illegittimità e/o illiceità e/o nullità degli addebiti della per i titoli di cui in premessa, per i mutui de quibus, fino alla data Pt_2 di espletamento di CTU;
9) rideterminare conseguentemente l'effettiva debenza relativamente ai due mutui de quibus rideterminando il piano di ammortamento in relazione a ciascuno dei due rapporti di mutuo;
In ogni caso:
1) accertare e dichiarare che entrambi i mutui per cui è giudizio prevedono una clausola determinativa dell'interesse collegata ad un'opzione floor con strike;
2) conseguentemente dichiarare ai sensi dell'art. 6 e 7 della Direttiva
93/13/CEE ed alla luce della sentenza del 17.05.22 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande [Sezione] opzione floor con strike e, per l'effetto, dichiarare la nullità dei due mutui per violazione della normativa comunitaria;
3) sempre conseguentemente, previa restituzione in conto capitale all'attrice di tutto quanto corrisposto in relazione alla clausola determinativa dell'interesse con opzione floor con strike, rideterminare gli importi eventualmente dovuti dall'attrice alla banca per i due mutui per cui è giudizio pag. 4/16 previa rideterminazione dei piani di ammortamento al tasso sostitutivo legale
e/o minimo BOT o al tasso sostitutivo che il Giudice riterrà di applicare e/o secondo le modalità ed il riconteggio accertato in corso di causa;
4) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante Pt_2 pro tempore, al risarcimento del danno in favore dell'attrice in conseguenza della violazione dell'obbligo di informativa e della normativa di trasparenza in tema di derivati impliciti ai sensi dell'art. 21 TUF;
5) condannare, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alle Pt_2 spese ed al risarcimento del danno in favore dell'attrice ex art. 96 c.p.c. secondo la misura ritenuta equa di giustizia;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”»; per «Voglia Controparte_1
l'Eccellentissima Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per tutte le ragioni espresse in atti:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dalla SI.ra ; Parte_1
- in tesi, rigettare in toto l'impugnazione in appello avanzata dalla SI.ra
e tutte le relative domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, Parte_1 oltre che non provate e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n.
855/2022 Tribunale di Siena;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge, nonché compensi e spese del CTU (ove incaricato) e del CTP, sia del primo che del secondo grado».
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 885 del 2022 del Parte_1
Tribunale di Siena, con la quale sono state respinte le domande da essa svolte nei confronti di (in Controparte_1 prosieguo ), con compensazione delle spese processuali. CP_1 pag. 5/16 In particolare, la aveva dedotto di aver contratto con la banca due Pt_1 mutui, in relazione ai quali aveva denunciato una serie di illegittimità fonte di nullità (indeterminatezza della clausola feneratizia e anatocismo in correlazione al previsto ammortamento cosiddetto alla francese;
usurarietà degli interessi;
derivato implicito nella clausola cosiddetta floor), di cui chiedeva l'accertamento, con conseguentemente rideterminazione dell'effettiva debenza e dei piani di ammortamento, oltre al risarcimento del danno per violazione degli obblighi di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998
(t.u.f.).
Il Tribunale, rigettata l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed espletata c.t.u. tecnico-contabile, ha escluso a) che l'ammortamento alla francese rendesse indeterminabile la prestazione della mutuataria o implicasse un effetto anatocistico;
b) che le pattuizioni relative agli interessi fossero usurarie;
c) che la clausola floor configurasse un derivato implicito e fosse invalida.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'appello):
1. «erroneo rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. per violazione di legge – erronea valutazione dal parte del Giudice di prime curie del disposto normativo in relazione al caso de quo, assoluta contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti»;
2. «violazione di legge ed errore di diritto circa le domande relative al riconoscimento delle somme richieste da parte attrice a titolo di anatocismo – difetto di motivazione, erronea valutazione delle risultanze istruttorie»;
3. «violazione di legge ed errore di diritto circa le domande relative al riconoscimento delle somme richieste da parte attrice a titolo di usura – difetto di motivazione, erronea valutazione delle risultanze istruttorie»;
pag. 6/16 4. «violazione di legge ed errore di diritto circa le domande relative al riconoscimento dell'illegittimità della clausola floor – difetto di motivazione, erronea valutazione delle risultanze istruttorie».
Si è costituita in giudizio , protestando l'inammissibilità e, CP_1 comunque, l'infondatezza dell'impugnazione.
L'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata è stata respinta.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 25 marzo 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del 14 aprile 2025.
Considerato
1. Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sollevate da ai sensi degli artt. 342 e 348-bis e CP_1
348-ter c.p.c.
Esse debbono essere respinte.
L'eccezione d'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. è infondata, avendo l'atto introduttivo consentito di cogliere con sufficiente chiarezza e specificità la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni, in fatto e giuridiche, dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale a sostegno della decisione, come meglio emergerà in occasione della disamina dei singoli motivi d'appello.
L'eccezione d'inammissibilità a norma degli artt. 348-bis e 348-ter
c.p.c., peraltro assorbita dall'assunzione della causa in decisione, va disattesa, essendo ormai trascorsa l'udienza ex art. 350 c.p.c. e il gravame pag. 7/16 non apparendo in origine manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
2. Con il primo motivo d'impugnazione la lamenta che il Tribunale Pt_1 non abbia assecondato la sua istanza di ordine di esibizione in merito alle quietanze di pagamento afferenti ai due mutui dedotti in causa – esibizione funzionale alla riprova della loro usurarietà – errando nel ritenere che ciò fosse inibito dal fatto che l'introduzione del giudizio era avvenuta prima del decorso dei 90 giorni previsti dall'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del
1993 (t.u.b.) per rispondere alla richiesta avanzata da essa appellante alla banca.
Il motivo è inammissibile.
Può condividersi la doglianza della atteso che, come chiarito dalla Pt_1
Suprema Corte, la scelta del cliente «circa il momento – anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso – in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, c. p.c. con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini» (Cass. n. 12993 del
2023, in massima).
Dunque, l'ordine di esibizione non può ritenersi precluso in ragione del fatto che la domanda giudiziale sia stata proposta prima del decorso del pag. 8/16 termine accordato alla banca per rispondere all'istanza ex art. 119, comma
4, t.u.b., come sostenuto dal Tribunale.
Tuttavia, a tale ragione reiettiva la sentenza ne aggiunge espressamente un'altra, con cui l'appellante non si confronta minimamente, ossia quella per cui l'ordine di esibizione costituisce «strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante».
Si rammenta, infatti, che «in tema di poteri istruttori del giudice,
l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa» (Cass. n. 27412 del 2021, in massima, e precedenti conformi Cass. n. 9020 del 2019 e Cass. n. 4504 del 2017, entrambe in massima).
La ragione espressa dal Tribunale risulta anzitutto condivisibile, considerato che la piuttosto che chiedere l'esibizione delle quietanze di Pt_1 pagamento – l'ossequio alla richiesta ex art. 119, comma 4, t.u.b., dedotto dalla banca, non può ritenersi dimostrato dal doc. 6 fasc. appellata, perché non risultano prodotti gli allegati alla p.e.c. da essa inviata – ben avrebbe potuto produrre i contratti di assicurazione asseritamente stipulati e concomitantemente dimostrarne il collegamento con l'erogazione dei prestiti a confutazione di quanto emerge dalla documentazione negoziale afferente ai mutui (docc. 1, pag. 4 del file, e 2, pag. 10 del file, fasc. appellante), da cui risulta, all'opposto, che essi sono stati conclusi senza obbligo di pag. 9/16 assicurazione – con la conseguenza che la stipula non può ritenersi esserne stata condizionata – rammentandosi che «[a]i fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022, n.
8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione (rimborso del credito o l'immobile sotto il profilo dei danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione» (Cass. n. 13536 del
2023, in motivazione).
Ma prima ancora di ciò, occorre rilevare come tale ratio decidendi non sia stata aggredita, onde la preliminare inammissibilità del motivo, sia ove si ritenga che su di essa sia sceso il giudicato («Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse “rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla “ratio decidendi” non censurata, piuttosto che per carenza di interesse»: Cass. n.
13880 del 2020, in massima) sia ove si ravvisi un difetto d'interesse all'impugnazione sul punto («Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza»: Cass. n. 18641 del 2017, in massima).
3. Con il secondo motivo di gravame l'appellante, in sintesi, si duole del fatto che il Tribunale abbia escluso l'anatocismo insito nell'ammortamento pag. 10/16 alla francese previsto per i mutui da essa stipulati e che abbia altresì negato la nullità per indeterminatezza della clausola feneratizia, con ciò rigettando le domande di accertamento delle somme illegittimamente incamerate dalla banca e di riconfigurazione dei piani di ammortamento, a dispetto degli esiti della c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
Le conclusioni raggiunte dal c.t.u. – a cui si richiama l'appellante con il motivo in disamina – in merito alla produzione di un fenomeno anatocistico in correlazione all'ammortamento alla francese e al regime finanziario di capitalizzazione composta (non espressamente pattuito) – ossia, esclusivamente in ragione della fisiologia dell'ammortamento con capitalizzazione composta – sono state recentemente sconfessate dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, a sezioni unite (Cass., sez. un., n.
15130 del 2024, in motivazione), pronunciando su sollecitazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha definitivamente escluso, con riferimento ai piani di ammortamento standardizzati tradizionali, quali quelli di specie, sia il fenomeno anatocistico, anche in correlazione all'interesse composto, sia la parziale indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto per mancata indicazione del regime di capitalizzazione, quando, come nei casi in esame, il contratto di mutuo, pur omettendola, contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso d'interesse predeterminato (docc. 1, pagg. 3 e 4 del file, e 2, pag. 5 del file, fasc. appellante).
Tali principi, espressi con riferimento ai mutui a tasso fisso, sono applicabili anche a quelli a tasso variabile, così come recentemente affermato dalla Corte regolatrice (Cass. n. 7382 del 2025, in motivazione).
A detti orientamenti il Collegio ritiene di dover aderire, con ciò disattendendo le censure mosse con il secondo motivo d'impugnazione.
pag. 11/16 4. Con il terzo l'appellante si duole del mancato riconoscimento dell'usura, che viceversa sarebbe stata ravvisabile ove, all'esito dell'ordine di esibizione, si fossero considerati anche i costi di assicurazione – allegati nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. – e gli interessi anatocistici impliciti nell'ammortamento alla francese con capitalizzazione composta.
Il motivo è infondato.
Quanto alle spese di assicurazione, esse non possono venire in rilievo, in quanto, come in precedenza accennato, non risulta dimostrato che la Pt_1 abbia stipulato dei contratti assicurativi, espressamente non obbligatori, in collegamento con le operazioni di credito in disamina, nel senso che, in mancanza, le stesse non avrebbero avuto luogo.
All'uopo può richiamarsi quanto illustrato a proposito del primo mezzo d'impugnazione.
Analogamente, l'esclusione di un anatocismo implicito nei piani di ammortamento in regime di capitalizzazione composta relativi ai mutui in considerazione – così come argomentato al punto precedente – impedisce in radice di darvi rilievo quale costo da considerare ai fini dell'usura, peraltro dedotta – così come precisato dalla nella prima memoria ex art. 183 Pt_1
c.p.c. (pag. 5) – solo con riferimento al secondo dei mutui contratti, sebbene il Tribunale paia essersi riferito a entrambi.
Il motivo è dunque da respingere.
In comparsa conclusionale la si è riferita anche all'usura Pt_1
“sopravvenuta” e alla necessità di darle rilievo – senza peraltro chiarire in quali termini – profilo di doglianza certo non menzionato nell'atto d'appello e dunque tardivamente dedotto.
5. Con il quarto mezzo d'impugnazione, l'appellante ribadisce la nullità della clausola floor contenuta nei contratti di mutuo, esclusa dal Tribunale, sostenendo che essa debba considerarsi abusiva alla stregua della sentenza pag. 12/16 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Grande Sezione pronunciata il
17 maggio del 2022 nella causa C-869/19, costituendo un derivato implicito e comportando, conseguentemente, l'applicazione di un t.a.e.g./i.s.c. differente rispetto a quello indicato in contratto, in violazione dell'art. 117
t.u.b. e dell'art. 21 t.u.f.
Il motivo è destituito di fondamento.
La Corte di cassazione, in sede nomofilattica, ha chiarito che
«costituisce un puro artificio la tesi (anch'essa sostenuta in dottrina) secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una
“inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore” di una option floor, e dunque un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.» (Cass., sez. un., n. 5657 del 2023, in motivazione).
Non trattandosi di un derivato implicito, deve conseguentemente escludersi l'assoggettamento alla disciplina del t.u.f. e, dunque, la violazione dell'art. 21 t.u.f., a cui specificamente si riconnette la domanda risarcitoria Cont avanzata dalla senz'altro da disattendere.
Parimenti, va esclusa l'alterazione del t.a.e.g./i.s.c., che l'appellante fa discendere dalla configurazione del derivato, al contempo rammentandosi, comunque, che «l'erronea indicazione dell'indice sintetico di costo o TAEG non incide sulla validità del contratto (secondo i principi posti da Cass., sez. un., n. 26724/2007)» (Cass. n. 35676 del 2023, in motivazione).
pag. 13/16 Né, infine, giova all'appellante – ammesso che le si debba riconoscere la qualifica di consumatore – evocare la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione pronunciata il 17 maggio del 2022 nella causa C-869/19, atteso che essa non sancisce affatto l'abusività della clausola floor, limitandosi a statuire, con riguardo a un caso in cui il giudice nazionale spagnolo l'aveva ritenuta abusiva per difetto di trasparenza, il principio per cui «[l]'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali il giudice nazionale, adito in appello avverso una sentenza che limita nel tempo la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal consumatore in base a una clausola dichiarata abusiva, non può sollevare d'ufficio un motivo relativo alla violazione della disposizione in parola e disporre la restituzione integrale di dette somme, laddove la mancata contestazione di tale limitazione nel tempo da parte del consumatore interessato non possa essere imputata a una completa passività di quest'ultimo».
Tale arresto giurisprudenziale, unitamente ad altri tre di pari data, tutti conosciuti come le “sentenze di San Pasquale”, ha segnato una tappa nel percorso giuridico intrapreso sia dal legislatore che dal giudice europeo finalizzato ad accrescere e a rendere effettiva la tutela del consumatore, ammettendo la possibilità di sacrificare, in alcune condizioni, il principio della certezza del giudicato, quando precedentemente non vi fosse stata una pronuncia esplicita sulla legittimità delle clausole contrattuali, in tema di decreto ingiuntivo non opposto e quindi passato in giudicato.
Ciò tuttavia non significa affatto che le clausole floor inserite nei contratti di mutuo siano abusive.
pag. 14/16 La relativa valutazione va operata alla stregua della normativa interna a tutela del consumatore, pur adeguata a quella eurounitaria, e nella specie va esclusa, atteso che la clausola «attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma 2°, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile» (Cass. n.
1942 del 2025, in motivazione), indicando la percentuale annua minima dell'interesse da applicare per ciascun mutuo (rispettivamente, il 6,40% e il
5,65%).
In tal senso va integrata la motivazione della sentenza gravata.
La giurisprudenza di legittimità evocata dalla in comparsa Pt_1 conclusionale (Cass. n. 5685 del 2023, 30416 del 2022 e n. 15675 del 2021)
o nella memoria di replica (Cass. n. 33804 del 2023) a sostegno della natura abusiva delle citate clausole floor è del tutto inconferente, così come quella
(Cass. n. 24894 del 2022) relativa alla pretesa annullabilità delle stesse.
6. In conclusione, tutte le censure mosse dall'appellante debbono essere disattese – ciò che impedisce di accogliere la richiesta di ulteriori accertamenti peritali a esse correlate, oltre che la domanda di condanna della banca ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettandone la soccombenza – e la sentenza impugnata va confermata, sia pur con le integrazioni motivazionali ritraibili da quanto fin qui illustrato.
7. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando i parametri medi relativi alle cause di valore indeterminabile di media complessità, esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi (Cass. n.
10206 del 2021, in massima).
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pag. 15/16 pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 885 Parte_1 del 2022 del Tribunale di Siena, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio, che
[...] liquida in euro 8.470,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
15 aprile 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PANZACCHI STEFANIA ( , C.F._2 appellante
e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PISILLO FABIO P.IVA_1
( ), C.F._3 appellata
Conclusioni
per «conclude come da atto introduttivo ogni contraria istanza Parte_1 reietta e dunque “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
R.G. n. 1789/2020, pubblicata il 19/10/2023, mai notificata accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, ed in totale accoglimento della presente domanda:
In via principale:
1) Accertare che la banca ha incamerato dalla sig.ra in ordine al Pt_1 rapporto di mutuo n. 1012009 del 30.05.2012, alla data della consulenza allegata, la somma totale di euro 145.801,63 (euro 67.790,45 a titolo di interessi ed euro 78.011,18 a titolo di capitale) o quella maggiore/minore somma che sarà accertata in corso di causa, e, in ordine al rapporto di mutuo
n. 1014576 del 22.04.2013, alla data dell'allegata consulenza, la somma totale di euro 124.961,69 (euro 98.965,05 a titolo di interessi ed euro
25.996,64 a titolo di capitale) o quella maggiore/minore somma che sarà accertata in corso di causa;
2) conseguentemente accertare e dichiarare, in ragione dell'allegato elaborato peritale (cfr. all. n. 3a) e delle argomentazioni sviluppate in narrativa in conseguenzialità. della violazione delle norme bancarie per indeterminatezza del contratto (art. 1346 c.c. e/o art. 117 TUB), per anatocismo (artt. 1283-1284-820-821 c.c.), per difformità tra il TAEG/ISC contrattuale pari a 6,64% e quello effettivo rilevato dal consulente pari a
7,165% (violazione art. 117 TUB) oltre che per l'invalidità/nullità/illegittimità della clausola determinativa degli interessi di indicizzazione con opzione floor con strike dell'1,50%, per violazione degli obblighi di trasparenza e della normativa in tema di trasparenza bancaria (derivati impliciti) ex art. 21 TUF e
117 TUB da parte della banca convenuta la quale ha illegittimamente incamerato dall'attrice somme a vario titolo indebite, che la sig.ra Parte_1 in ordine al rapporto di mutuo n. 1012009 del 30.05.2012, deve pagare, giusto ricalcolo del piano di ammortamento, a saldo, la sola somma di euro
73.626,94= o quella maggiore/minore somma che sarà determinata in corso di
pag. 2/16 causa mediante la predisposizione del nuovo piano di ammortamento ed in ordine al mutuo;
3) conseguentemente accertare e dichiarare, in ragione dell'allegato elaborato peritale (cfr. all. n. 3b) e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, in conseguenza della perpetrata usura da parte della banca convenuta la quale ha illegittimamente incamerato somme a vario titolo indebite, che la sig.ra in ordine al rapporto di mutuo n. 1014576 Parte_1 del 22.04.2013, deve pagare, giusto ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 1815 c.c., a saldo, la sola somma di euro 225.038,31= o quella maggiore/minore somma che sarà determinata in corso di causa mediante la predisposizione del nuovo piano di ammortamento;
4) conseguentemente accertare e dichiarare, in ragione dell'allegato elaborato peritale (cfr. all. n.3b) e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, in conseguenza delle perpetrate violazioni delle norme bancarie per indeterminatezza del contratto (art. 1346 c.c. e/o art. 117 TUB), per anatocismo (artt. 1283-1284-820-821 c.c.), per difformità. tra il TAEG/ISC contrattuale pari a 5,79% e quello effettivo rilevato dal consulente pari a 5,97%
(violazione art. 117 TUB) oltre che per l'invalidità/nullità/illegittimità della clausola determinativa degli interessi di indicizzazione con opzione floor con strike dello 0,35%, per violazione degli obblighi di trasparenza e della normativa in tema di trasparenza bancaria (c.d. derivati impliciti) ex art. 21
TUF e 117 TUB, da parte della banca convenuta la quale ha illegittimamente incamerato dall'attrice somme a vario titolo indebite, che la sig.ra Parte_1 in ordine al rapporto di mutuo n. 1014576 del 22.04.2013, deve pagare, giusto ricalcolo del piano di ammortamento, a saldo, la sola somma di euro
297.148,86 o quella maggiore/minore somma che sarà determinata in corso di causa mediante la predisposizione del nuovo piano di ammortamento;
5) riconoscere ed accertare pertanto l'applicazione all'attrice da parte della banca della capitalizzazione composta degli interessi in assenza di
pag. 3/16 specifica previsione contrattuale (ultra legali, commissioni e spese) in violazione dell'art. 1283-1284-820-821 c.c., dell'art. 1346 c.c. e/o 117 TUB con conseguente applicazione dell'art. 1418 c.c. sui mutui de quibus;
6) verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della legge n. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
7) accertare per i motivi di cui in narrativa, che la , con la Parte_2 propria condotta contra legem, ha commesso il reato di usura oggettiva, così come contemplato dall'art. 644 c.p.;
8) accertare in ogni caso tutte le somme maturate in favore dell'attrice e/o comunque indebitamente e/o illegittimamente incamerate dalla banca convenuta, in ragione della illegittimità e/o illiceità e/o nullità degli addebiti della per i titoli di cui in premessa, per i mutui de quibus, fino alla data Pt_2 di espletamento di CTU;
9) rideterminare conseguentemente l'effettiva debenza relativamente ai due mutui de quibus rideterminando il piano di ammortamento in relazione a ciascuno dei due rapporti di mutuo;
In ogni caso:
1) accertare e dichiarare che entrambi i mutui per cui è giudizio prevedono una clausola determinativa dell'interesse collegata ad un'opzione floor con strike;
2) conseguentemente dichiarare ai sensi dell'art. 6 e 7 della Direttiva
93/13/CEE ed alla luce della sentenza del 17.05.22 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande [Sezione] opzione floor con strike e, per l'effetto, dichiarare la nullità dei due mutui per violazione della normativa comunitaria;
3) sempre conseguentemente, previa restituzione in conto capitale all'attrice di tutto quanto corrisposto in relazione alla clausola determinativa dell'interesse con opzione floor con strike, rideterminare gli importi eventualmente dovuti dall'attrice alla banca per i due mutui per cui è giudizio pag. 4/16 previa rideterminazione dei piani di ammortamento al tasso sostitutivo legale
e/o minimo BOT o al tasso sostitutivo che il Giudice riterrà di applicare e/o secondo le modalità ed il riconteggio accertato in corso di causa;
4) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante Pt_2 pro tempore, al risarcimento del danno in favore dell'attrice in conseguenza della violazione dell'obbligo di informativa e della normativa di trasparenza in tema di derivati impliciti ai sensi dell'art. 21 TUF;
5) condannare, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alle Pt_2 spese ed al risarcimento del danno in favore dell'attrice ex art. 96 c.p.c. secondo la misura ritenuta equa di giustizia;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”»; per «Voglia Controparte_1
l'Eccellentissima Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per tutte le ragioni espresse in atti:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dalla SI.ra ; Parte_1
- in tesi, rigettare in toto l'impugnazione in appello avanzata dalla SI.ra
e tutte le relative domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, Parte_1 oltre che non provate e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n.
855/2022 Tribunale di Siena;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge, nonché compensi e spese del CTU (ove incaricato) e del CTP, sia del primo che del secondo grado».
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 885 del 2022 del Parte_1
Tribunale di Siena, con la quale sono state respinte le domande da essa svolte nei confronti di (in Controparte_1 prosieguo ), con compensazione delle spese processuali. CP_1 pag. 5/16 In particolare, la aveva dedotto di aver contratto con la banca due Pt_1 mutui, in relazione ai quali aveva denunciato una serie di illegittimità fonte di nullità (indeterminatezza della clausola feneratizia e anatocismo in correlazione al previsto ammortamento cosiddetto alla francese;
usurarietà degli interessi;
derivato implicito nella clausola cosiddetta floor), di cui chiedeva l'accertamento, con conseguentemente rideterminazione dell'effettiva debenza e dei piani di ammortamento, oltre al risarcimento del danno per violazione degli obblighi di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998
(t.u.f.).
Il Tribunale, rigettata l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed espletata c.t.u. tecnico-contabile, ha escluso a) che l'ammortamento alla francese rendesse indeterminabile la prestazione della mutuataria o implicasse un effetto anatocistico;
b) che le pattuizioni relative agli interessi fossero usurarie;
c) che la clausola floor configurasse un derivato implicito e fosse invalida.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'appello):
1. «erroneo rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. per violazione di legge – erronea valutazione dal parte del Giudice di prime curie del disposto normativo in relazione al caso de quo, assoluta contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti»;
2. «violazione di legge ed errore di diritto circa le domande relative al riconoscimento delle somme richieste da parte attrice a titolo di anatocismo – difetto di motivazione, erronea valutazione delle risultanze istruttorie»;
3. «violazione di legge ed errore di diritto circa le domande relative al riconoscimento delle somme richieste da parte attrice a titolo di usura – difetto di motivazione, erronea valutazione delle risultanze istruttorie»;
pag. 6/16 4. «violazione di legge ed errore di diritto circa le domande relative al riconoscimento dell'illegittimità della clausola floor – difetto di motivazione, erronea valutazione delle risultanze istruttorie».
Si è costituita in giudizio , protestando l'inammissibilità e, CP_1 comunque, l'infondatezza dell'impugnazione.
L'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata è stata respinta.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 25 marzo 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del 14 aprile 2025.
Considerato
1. Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sollevate da ai sensi degli artt. 342 e 348-bis e CP_1
348-ter c.p.c.
Esse debbono essere respinte.
L'eccezione d'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. è infondata, avendo l'atto introduttivo consentito di cogliere con sufficiente chiarezza e specificità la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni, in fatto e giuridiche, dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale a sostegno della decisione, come meglio emergerà in occasione della disamina dei singoli motivi d'appello.
L'eccezione d'inammissibilità a norma degli artt. 348-bis e 348-ter
c.p.c., peraltro assorbita dall'assunzione della causa in decisione, va disattesa, essendo ormai trascorsa l'udienza ex art. 350 c.p.c. e il gravame pag. 7/16 non apparendo in origine manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
2. Con il primo motivo d'impugnazione la lamenta che il Tribunale Pt_1 non abbia assecondato la sua istanza di ordine di esibizione in merito alle quietanze di pagamento afferenti ai due mutui dedotti in causa – esibizione funzionale alla riprova della loro usurarietà – errando nel ritenere che ciò fosse inibito dal fatto che l'introduzione del giudizio era avvenuta prima del decorso dei 90 giorni previsti dall'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del
1993 (t.u.b.) per rispondere alla richiesta avanzata da essa appellante alla banca.
Il motivo è inammissibile.
Può condividersi la doglianza della atteso che, come chiarito dalla Pt_1
Suprema Corte, la scelta del cliente «circa il momento – anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso – in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, c. p.c. con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini» (Cass. n. 12993 del
2023, in massima).
Dunque, l'ordine di esibizione non può ritenersi precluso in ragione del fatto che la domanda giudiziale sia stata proposta prima del decorso del pag. 8/16 termine accordato alla banca per rispondere all'istanza ex art. 119, comma
4, t.u.b., come sostenuto dal Tribunale.
Tuttavia, a tale ragione reiettiva la sentenza ne aggiunge espressamente un'altra, con cui l'appellante non si confronta minimamente, ossia quella per cui l'ordine di esibizione costituisce «strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante».
Si rammenta, infatti, che «in tema di poteri istruttori del giudice,
l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa» (Cass. n. 27412 del 2021, in massima, e precedenti conformi Cass. n. 9020 del 2019 e Cass. n. 4504 del 2017, entrambe in massima).
La ragione espressa dal Tribunale risulta anzitutto condivisibile, considerato che la piuttosto che chiedere l'esibizione delle quietanze di Pt_1 pagamento – l'ossequio alla richiesta ex art. 119, comma 4, t.u.b., dedotto dalla banca, non può ritenersi dimostrato dal doc. 6 fasc. appellata, perché non risultano prodotti gli allegati alla p.e.c. da essa inviata – ben avrebbe potuto produrre i contratti di assicurazione asseritamente stipulati e concomitantemente dimostrarne il collegamento con l'erogazione dei prestiti a confutazione di quanto emerge dalla documentazione negoziale afferente ai mutui (docc. 1, pag. 4 del file, e 2, pag. 10 del file, fasc. appellante), da cui risulta, all'opposto, che essi sono stati conclusi senza obbligo di pag. 9/16 assicurazione – con la conseguenza che la stipula non può ritenersi esserne stata condizionata – rammentandosi che «[a]i fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022, n.
8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione (rimborso del credito o l'immobile sotto il profilo dei danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione» (Cass. n. 13536 del
2023, in motivazione).
Ma prima ancora di ciò, occorre rilevare come tale ratio decidendi non sia stata aggredita, onde la preliminare inammissibilità del motivo, sia ove si ritenga che su di essa sia sceso il giudicato («Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse “rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla “ratio decidendi” non censurata, piuttosto che per carenza di interesse»: Cass. n.
13880 del 2020, in massima) sia ove si ravvisi un difetto d'interesse all'impugnazione sul punto («Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza»: Cass. n. 18641 del 2017, in massima).
3. Con il secondo motivo di gravame l'appellante, in sintesi, si duole del fatto che il Tribunale abbia escluso l'anatocismo insito nell'ammortamento pag. 10/16 alla francese previsto per i mutui da essa stipulati e che abbia altresì negato la nullità per indeterminatezza della clausola feneratizia, con ciò rigettando le domande di accertamento delle somme illegittimamente incamerate dalla banca e di riconfigurazione dei piani di ammortamento, a dispetto degli esiti della c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
Le conclusioni raggiunte dal c.t.u. – a cui si richiama l'appellante con il motivo in disamina – in merito alla produzione di un fenomeno anatocistico in correlazione all'ammortamento alla francese e al regime finanziario di capitalizzazione composta (non espressamente pattuito) – ossia, esclusivamente in ragione della fisiologia dell'ammortamento con capitalizzazione composta – sono state recentemente sconfessate dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, a sezioni unite (Cass., sez. un., n.
15130 del 2024, in motivazione), pronunciando su sollecitazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha definitivamente escluso, con riferimento ai piani di ammortamento standardizzati tradizionali, quali quelli di specie, sia il fenomeno anatocistico, anche in correlazione all'interesse composto, sia la parziale indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto per mancata indicazione del regime di capitalizzazione, quando, come nei casi in esame, il contratto di mutuo, pur omettendola, contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso d'interesse predeterminato (docc. 1, pagg. 3 e 4 del file, e 2, pag. 5 del file, fasc. appellante).
Tali principi, espressi con riferimento ai mutui a tasso fisso, sono applicabili anche a quelli a tasso variabile, così come recentemente affermato dalla Corte regolatrice (Cass. n. 7382 del 2025, in motivazione).
A detti orientamenti il Collegio ritiene di dover aderire, con ciò disattendendo le censure mosse con il secondo motivo d'impugnazione.
pag. 11/16 4. Con il terzo l'appellante si duole del mancato riconoscimento dell'usura, che viceversa sarebbe stata ravvisabile ove, all'esito dell'ordine di esibizione, si fossero considerati anche i costi di assicurazione – allegati nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. – e gli interessi anatocistici impliciti nell'ammortamento alla francese con capitalizzazione composta.
Il motivo è infondato.
Quanto alle spese di assicurazione, esse non possono venire in rilievo, in quanto, come in precedenza accennato, non risulta dimostrato che la Pt_1 abbia stipulato dei contratti assicurativi, espressamente non obbligatori, in collegamento con le operazioni di credito in disamina, nel senso che, in mancanza, le stesse non avrebbero avuto luogo.
All'uopo può richiamarsi quanto illustrato a proposito del primo mezzo d'impugnazione.
Analogamente, l'esclusione di un anatocismo implicito nei piani di ammortamento in regime di capitalizzazione composta relativi ai mutui in considerazione – così come argomentato al punto precedente – impedisce in radice di darvi rilievo quale costo da considerare ai fini dell'usura, peraltro dedotta – così come precisato dalla nella prima memoria ex art. 183 Pt_1
c.p.c. (pag. 5) – solo con riferimento al secondo dei mutui contratti, sebbene il Tribunale paia essersi riferito a entrambi.
Il motivo è dunque da respingere.
In comparsa conclusionale la si è riferita anche all'usura Pt_1
“sopravvenuta” e alla necessità di darle rilievo – senza peraltro chiarire in quali termini – profilo di doglianza certo non menzionato nell'atto d'appello e dunque tardivamente dedotto.
5. Con il quarto mezzo d'impugnazione, l'appellante ribadisce la nullità della clausola floor contenuta nei contratti di mutuo, esclusa dal Tribunale, sostenendo che essa debba considerarsi abusiva alla stregua della sentenza pag. 12/16 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Grande Sezione pronunciata il
17 maggio del 2022 nella causa C-869/19, costituendo un derivato implicito e comportando, conseguentemente, l'applicazione di un t.a.e.g./i.s.c. differente rispetto a quello indicato in contratto, in violazione dell'art. 117
t.u.b. e dell'art. 21 t.u.f.
Il motivo è destituito di fondamento.
La Corte di cassazione, in sede nomofilattica, ha chiarito che
«costituisce un puro artificio la tesi (anch'essa sostenuta in dottrina) secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una
“inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore” di una option floor, e dunque un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.» (Cass., sez. un., n. 5657 del 2023, in motivazione).
Non trattandosi di un derivato implicito, deve conseguentemente escludersi l'assoggettamento alla disciplina del t.u.f. e, dunque, la violazione dell'art. 21 t.u.f., a cui specificamente si riconnette la domanda risarcitoria Cont avanzata dalla senz'altro da disattendere.
Parimenti, va esclusa l'alterazione del t.a.e.g./i.s.c., che l'appellante fa discendere dalla configurazione del derivato, al contempo rammentandosi, comunque, che «l'erronea indicazione dell'indice sintetico di costo o TAEG non incide sulla validità del contratto (secondo i principi posti da Cass., sez. un., n. 26724/2007)» (Cass. n. 35676 del 2023, in motivazione).
pag. 13/16 Né, infine, giova all'appellante – ammesso che le si debba riconoscere la qualifica di consumatore – evocare la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione pronunciata il 17 maggio del 2022 nella causa C-869/19, atteso che essa non sancisce affatto l'abusività della clausola floor, limitandosi a statuire, con riguardo a un caso in cui il giudice nazionale spagnolo l'aveva ritenuta abusiva per difetto di trasparenza, il principio per cui «[l]'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali il giudice nazionale, adito in appello avverso una sentenza che limita nel tempo la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal consumatore in base a una clausola dichiarata abusiva, non può sollevare d'ufficio un motivo relativo alla violazione della disposizione in parola e disporre la restituzione integrale di dette somme, laddove la mancata contestazione di tale limitazione nel tempo da parte del consumatore interessato non possa essere imputata a una completa passività di quest'ultimo».
Tale arresto giurisprudenziale, unitamente ad altri tre di pari data, tutti conosciuti come le “sentenze di San Pasquale”, ha segnato una tappa nel percorso giuridico intrapreso sia dal legislatore che dal giudice europeo finalizzato ad accrescere e a rendere effettiva la tutela del consumatore, ammettendo la possibilità di sacrificare, in alcune condizioni, il principio della certezza del giudicato, quando precedentemente non vi fosse stata una pronuncia esplicita sulla legittimità delle clausole contrattuali, in tema di decreto ingiuntivo non opposto e quindi passato in giudicato.
Ciò tuttavia non significa affatto che le clausole floor inserite nei contratti di mutuo siano abusive.
pag. 14/16 La relativa valutazione va operata alla stregua della normativa interna a tutela del consumatore, pur adeguata a quella eurounitaria, e nella specie va esclusa, atteso che la clausola «attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma 2°, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile» (Cass. n.
1942 del 2025, in motivazione), indicando la percentuale annua minima dell'interesse da applicare per ciascun mutuo (rispettivamente, il 6,40% e il
5,65%).
In tal senso va integrata la motivazione della sentenza gravata.
La giurisprudenza di legittimità evocata dalla in comparsa Pt_1 conclusionale (Cass. n. 5685 del 2023, 30416 del 2022 e n. 15675 del 2021)
o nella memoria di replica (Cass. n. 33804 del 2023) a sostegno della natura abusiva delle citate clausole floor è del tutto inconferente, così come quella
(Cass. n. 24894 del 2022) relativa alla pretesa annullabilità delle stesse.
6. In conclusione, tutte le censure mosse dall'appellante debbono essere disattese – ciò che impedisce di accogliere la richiesta di ulteriori accertamenti peritali a esse correlate, oltre che la domanda di condanna della banca ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettandone la soccombenza – e la sentenza impugnata va confermata, sia pur con le integrazioni motivazionali ritraibili da quanto fin qui illustrato.
7. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando i parametri medi relativi alle cause di valore indeterminabile di media complessità, esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi (Cass. n.
10206 del 2021, in massima).
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pag. 15/16 pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 885 Parte_1 del 2022 del Tribunale di Siena, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio, che
[...] liquida in euro 8.470,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
15 aprile 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 16/16