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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18914/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Collegio così composto: dott. Luigi Argan Presidente dott. Alfredo Matteo Sacco Giudice dott. Renato Castaldo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civile di I Grado riunite al n. r.g. 18914/2016 e vertenti tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTUCCI SCHISA ALFREDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO;
ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GUERRINI MASSIMO e dell'avv. BISES BARBARA ( ) C.F._3
VIA LISIPPO 33 00125 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA LISIPPO 33
00125 ROMA presso il difensore avv. GUERRINI MASSIMO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
GUERRINI MASSIMO e dell'avv. BISES BARBARA ( ) C.F._3
VIA LISIPPO 33 00125 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA LISIPPO 33
00125 ROMA presso il difensore avv. GUERRINI MASSIMO;
1 CONVENUTI
OGGETTO: azione riduzione e collazione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
10/7/24
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio avente r.g. 18914/16 l'attore ha esposto di essere erede, Parte_1
quale figlio, di deceduto in data 28/7/15 senza lasciare testamento. Persona_1
Ha esposto che altri eredi legittimi di erano la propria madre, separata Persona_1
senza addebito, e la figlia naturale riconosciuta . CP_1
Ha esposto che con scrittura privata del 28/2/07 la convenuta e CP_1
madre di , avevano acquistato da , Controparte_2 CP_1 Persona_2
e la nuda proprietà ( ) e l'usufrutto Persona_3 CP_3 CP_1
( di un immobile in Roma. Controparte_2
Ha esposto che l'acquisto era stato finanziato dal de cuius non avendo le acquirenti le capacità patrimoniali necessarie.
Ha esposto che nel preliminare per sé o per persona da nominare, che aveva preceduto l'acquisto, figurava quale promittente acquirente il sig. che era un Pt_2
prestanome di e che sempre nel preliminare risultava corrisposto un Persona_1
acconto di €. 150.000.
Ha esposto che l'acquisto costituiva donazione in favore di che era, CP_1
pertanto, tenuta al conferimento ex art. 737 cpc di quanto ricevuto a titolo di donazione.
Ha convenuto in giudizio e e concluso chiedendo: CP_1 Controparte_2
accertare la natura di donazione indiretta dell'acquisto dell'immobile e dichiarare l'obbligo della parte convenuta alla collazione del bene mediante il CP_1
relativo conferimento alla eredità.
2 Con distinto atto di citazione nel giudizio avente r.g. 42869/16 l'attore Parte_1
, sulla base dei medesimi fatti, ha chiesto anche accertarsi la lesione della quota
[...]
di riserva per effetto della descritta donazione e ha così concluso:
accertare e dichiarare che l'acquisto da parte delle convenute dei diritti sull'unità immobiliare urbana indicata in premessa si inquadra in una donazione indiretta del bene medesimo;
- accertare e dichiarare che il patrimonio (relictum +donatum, ai fini del regime dei diritti dei legittimari) del defunto sig. comprende, oltre che il diritto di Persona_1
comunione sul terreno meglio descritto in premessa, anche l'unità immobiliare donata (in maniera indiretta) alle convenute;
- accertare e dichiarare che l'attore vanta un diritto di legittima corrispondente ad un quarto del valore – determinato avuto riguardo al tempo dell'aperta successione- sia del diritto di comunione sul terreno che dell'unità immobiliare;
- accertare e dichiarare che la donazione indiretta di immobile meglio descritta in premessa è lesiva del diritto di legittima spettante all'attore (un quarto del patrimonio);
- per l'effetto, disporre la reintegrazione della legittima spettante all'attore e quindi, ridurre la suindicata donazione, ai sensi dell'art. 560 c.c., lasciando l'immobile per intero nell'eredità o con altra modalità conforme a legge;
- adottare ogni altro provvedimento consequenziale all'accertamento della lesione di legittima e alla riduzione della donazione di cui sopra”
Le convenute hanno contestato la domanda.
Hanno esposto che entrambe disponevano di proprie entrate frutto della collaborazione presso lo studio del padre e compagno . Hanno esposto Persona_1
che quest'ultimo, amico di vecchia data del all'interno della vicenda in Pt_2
esame, si era limitato unicamente a svolgere il ruolo di procuratore del sig. in Pt_2
qualità di mero curatore degli interessi del suo assistito.
Hanno concluso per il rigetto della domanda.
I due procedimenti sono stati riuniti.
3 La causa è stata trattenuta in decisione e rimessa poi sul ruolo per discutere la questione, rilevata dal collegio, della ammissibilità di una domanda di mera collazione e la questione della ammissibilità, per difetto di allegazione e per carenza di accettazione con beneficio di inventario, dell'azione di riduzione.
La domanda di parte attrice deve essere dichiarata inammissibile.
Nel giudizio rg. 18914/16 la parte attrice ha chiesto dichiararsi l'obbligo della coerede alla collazione di un bene immobile, previo accertamento che lo stesso è pervenuto alle convenute a mezzo donazione indiretta.
L'istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius impone il conferimento del bene che ne è oggetto, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione.
La collazione, in altri termini, è un istituto funzionale e prodromico allo scioglimento della comunione ereditaria e serve unicamente a individuare la massa che si deve dividere, facendovi rientrare anche quei beni che vi sono usciti per effetto delle donazioni che il defunto ha fatto in vita.
Una domanda di mero accertamento della esistenza di un obbligo di collazione e di condanna all'adempimento di detto obbligo che non sia accompagnata da una domanda di divisione è dunque inammissibile per carenza di interesse alla pronunzia.
Perché sussista un interesse all'accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta
è necessario che vi sia l'interesse alla corretta formazione della massa ereditaria ma questo solo ai fini dello scioglimento della comunione. Non vi è, invece, interesse ad
4 un mero accertamento della consistenza della massa ereditaria che costituisce un risultato non perseguibile di per sé in quanto privo di effetti giuridici.
L'azione di riduzione avanzata dalla parte attrice nel giudizio r.g. 42869/16 deve essere dichiarata inammissibile sotto un duplice profilo.
In primo luogo, per carenza di allegazione.
Secondo i principi espressi dalla S.C. “…il contenuto essenziale della domanda di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni lesive della quota di riserva…nel proporre la domanda di riduzione il legittimario, senza l'uso di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima. A sua volta la denuncia della lesione implica un confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario. Il confronto, per forza di cose, avviene in base a una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità (Cass. n. 276/1964).
L'esito negativo del confronto, giustificativo della istanza di tutela, non deve tuttavia essere enunciato in termini aritmetici, ma deve emergere con univocità in rapporto alla composizione del relíctum e del donatum rappresentata con la domanda…I principi di giurisprudenza sugli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere intesi nel senso che il legittimario è tenuto a precisare nella domanda la entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima…” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 2, n. 17926 del 27.8.2020); ed ancora “… nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza,
5 quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva…” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 2, n. 18199 del 2.9.2020).
È lo stesso attore che, formulando la sua domanda, afferma la necessità di cumulare il relictum con il donatum al fine di accertare l'esistenza della lesione, nulla deduce però in ordine al valore del relictum.
Negli atti difensivi, infatti, non si rinviene alcuna concreta rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza ed i limiti della lamentata lesione di legittima.
In secondo luogo, si rileva che l'azione di riduzione quando, come nel caso in esame
è proposta nei confronti di soggetto non coerede (l'azione è proposta anche contro la donataria dell'usufrutto deve essere preceduta dalla accettazione Controparte_2
della eredità con il beneficio di inventario.
In tal senso dispone l'art. 564 cc 1° comma e la Corte di Cassazione (Sez. 2, Sentenza
n. 18068 del 19/10/2012) ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost., della disposizione dell'art. 564, primo comma, cod. civ., che condiziona l'ammissibilità dell'azione di riduzione all'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario solo nel caso in cui tale azione venga esercitata nei confronti di un terzo e non anche quando essa sia rivolta verso un coerede, essendo tale norma giustificata: 1) dall'esigenza di porre il convenuto in grado di conoscere l'entità dell'asse ereditario, esigenza maggiormente avvertita per il terzo, in quanto si presume che il coerede possa accertarsi dell'entità dell'asse con mezzi diversi dall'accettazione del beneficiato;
2) dalla "ratio" di evitare il contrasto logico insanabile tra la responsabilità "ultra vires" dell'erede per il pagamento dei debiti e dei legati, il suo obbligo di rispettare integralmente gli effetti
6 degli atti compiuti dal defunto - quindi, anche delle donazioni - e l'azione di riduzione della liberalità; 3) dalla volontà del legislatore di non sacrificare il terzo a vantaggio dei creditori del defunto, i quali, invero, ai sensi dell'art. 557, terzo comma, cod. civ., non approfittano della riduzione solo se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato l'eredità con il beneficio d'inventario.
In ragione di quanto premesso le domande dell'attore devono essere dichiarate inammissibili.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara inammissibili le domande avanzate da parte attrice;
2) Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
9.500,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
Roma
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Luigi Argan
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Collegio così composto: dott. Luigi Argan Presidente dott. Alfredo Matteo Sacco Giudice dott. Renato Castaldo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civile di I Grado riunite al n. r.g. 18914/2016 e vertenti tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTUCCI SCHISA ALFREDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO;
ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GUERRINI MASSIMO e dell'avv. BISES BARBARA ( ) C.F._3
VIA LISIPPO 33 00125 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA LISIPPO 33
00125 ROMA presso il difensore avv. GUERRINI MASSIMO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
GUERRINI MASSIMO e dell'avv. BISES BARBARA ( ) C.F._3
VIA LISIPPO 33 00125 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA LISIPPO 33
00125 ROMA presso il difensore avv. GUERRINI MASSIMO;
1 CONVENUTI
OGGETTO: azione riduzione e collazione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
10/7/24
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio avente r.g. 18914/16 l'attore ha esposto di essere erede, Parte_1
quale figlio, di deceduto in data 28/7/15 senza lasciare testamento. Persona_1
Ha esposto che altri eredi legittimi di erano la propria madre, separata Persona_1
senza addebito, e la figlia naturale riconosciuta . CP_1
Ha esposto che con scrittura privata del 28/2/07 la convenuta e CP_1
madre di , avevano acquistato da , Controparte_2 CP_1 Persona_2
e la nuda proprietà ( ) e l'usufrutto Persona_3 CP_3 CP_1
( di un immobile in Roma. Controparte_2
Ha esposto che l'acquisto era stato finanziato dal de cuius non avendo le acquirenti le capacità patrimoniali necessarie.
Ha esposto che nel preliminare per sé o per persona da nominare, che aveva preceduto l'acquisto, figurava quale promittente acquirente il sig. che era un Pt_2
prestanome di e che sempre nel preliminare risultava corrisposto un Persona_1
acconto di €. 150.000.
Ha esposto che l'acquisto costituiva donazione in favore di che era, CP_1
pertanto, tenuta al conferimento ex art. 737 cpc di quanto ricevuto a titolo di donazione.
Ha convenuto in giudizio e e concluso chiedendo: CP_1 Controparte_2
accertare la natura di donazione indiretta dell'acquisto dell'immobile e dichiarare l'obbligo della parte convenuta alla collazione del bene mediante il CP_1
relativo conferimento alla eredità.
2 Con distinto atto di citazione nel giudizio avente r.g. 42869/16 l'attore Parte_1
, sulla base dei medesimi fatti, ha chiesto anche accertarsi la lesione della quota
[...]
di riserva per effetto della descritta donazione e ha così concluso:
accertare e dichiarare che l'acquisto da parte delle convenute dei diritti sull'unità immobiliare urbana indicata in premessa si inquadra in una donazione indiretta del bene medesimo;
- accertare e dichiarare che il patrimonio (relictum +donatum, ai fini del regime dei diritti dei legittimari) del defunto sig. comprende, oltre che il diritto di Persona_1
comunione sul terreno meglio descritto in premessa, anche l'unità immobiliare donata (in maniera indiretta) alle convenute;
- accertare e dichiarare che l'attore vanta un diritto di legittima corrispondente ad un quarto del valore – determinato avuto riguardo al tempo dell'aperta successione- sia del diritto di comunione sul terreno che dell'unità immobiliare;
- accertare e dichiarare che la donazione indiretta di immobile meglio descritta in premessa è lesiva del diritto di legittima spettante all'attore (un quarto del patrimonio);
- per l'effetto, disporre la reintegrazione della legittima spettante all'attore e quindi, ridurre la suindicata donazione, ai sensi dell'art. 560 c.c., lasciando l'immobile per intero nell'eredità o con altra modalità conforme a legge;
- adottare ogni altro provvedimento consequenziale all'accertamento della lesione di legittima e alla riduzione della donazione di cui sopra”
Le convenute hanno contestato la domanda.
Hanno esposto che entrambe disponevano di proprie entrate frutto della collaborazione presso lo studio del padre e compagno . Hanno esposto Persona_1
che quest'ultimo, amico di vecchia data del all'interno della vicenda in Pt_2
esame, si era limitato unicamente a svolgere il ruolo di procuratore del sig. in Pt_2
qualità di mero curatore degli interessi del suo assistito.
Hanno concluso per il rigetto della domanda.
I due procedimenti sono stati riuniti.
3 La causa è stata trattenuta in decisione e rimessa poi sul ruolo per discutere la questione, rilevata dal collegio, della ammissibilità di una domanda di mera collazione e la questione della ammissibilità, per difetto di allegazione e per carenza di accettazione con beneficio di inventario, dell'azione di riduzione.
La domanda di parte attrice deve essere dichiarata inammissibile.
Nel giudizio rg. 18914/16 la parte attrice ha chiesto dichiararsi l'obbligo della coerede alla collazione di un bene immobile, previo accertamento che lo stesso è pervenuto alle convenute a mezzo donazione indiretta.
L'istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius impone il conferimento del bene che ne è oggetto, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione.
La collazione, in altri termini, è un istituto funzionale e prodromico allo scioglimento della comunione ereditaria e serve unicamente a individuare la massa che si deve dividere, facendovi rientrare anche quei beni che vi sono usciti per effetto delle donazioni che il defunto ha fatto in vita.
Una domanda di mero accertamento della esistenza di un obbligo di collazione e di condanna all'adempimento di detto obbligo che non sia accompagnata da una domanda di divisione è dunque inammissibile per carenza di interesse alla pronunzia.
Perché sussista un interesse all'accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta
è necessario che vi sia l'interesse alla corretta formazione della massa ereditaria ma questo solo ai fini dello scioglimento della comunione. Non vi è, invece, interesse ad
4 un mero accertamento della consistenza della massa ereditaria che costituisce un risultato non perseguibile di per sé in quanto privo di effetti giuridici.
L'azione di riduzione avanzata dalla parte attrice nel giudizio r.g. 42869/16 deve essere dichiarata inammissibile sotto un duplice profilo.
In primo luogo, per carenza di allegazione.
Secondo i principi espressi dalla S.C. “…il contenuto essenziale della domanda di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni lesive della quota di riserva…nel proporre la domanda di riduzione il legittimario, senza l'uso di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima. A sua volta la denuncia della lesione implica un confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario. Il confronto, per forza di cose, avviene in base a una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità (Cass. n. 276/1964).
L'esito negativo del confronto, giustificativo della istanza di tutela, non deve tuttavia essere enunciato in termini aritmetici, ma deve emergere con univocità in rapporto alla composizione del relíctum e del donatum rappresentata con la domanda…I principi di giurisprudenza sugli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere intesi nel senso che il legittimario è tenuto a precisare nella domanda la entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima…” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 2, n. 17926 del 27.8.2020); ed ancora “… nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza,
5 quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva…” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 2, n. 18199 del 2.9.2020).
È lo stesso attore che, formulando la sua domanda, afferma la necessità di cumulare il relictum con il donatum al fine di accertare l'esistenza della lesione, nulla deduce però in ordine al valore del relictum.
Negli atti difensivi, infatti, non si rinviene alcuna concreta rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza ed i limiti della lamentata lesione di legittima.
In secondo luogo, si rileva che l'azione di riduzione quando, come nel caso in esame
è proposta nei confronti di soggetto non coerede (l'azione è proposta anche contro la donataria dell'usufrutto deve essere preceduta dalla accettazione Controparte_2
della eredità con il beneficio di inventario.
In tal senso dispone l'art. 564 cc 1° comma e la Corte di Cassazione (Sez. 2, Sentenza
n. 18068 del 19/10/2012) ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost., della disposizione dell'art. 564, primo comma, cod. civ., che condiziona l'ammissibilità dell'azione di riduzione all'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario solo nel caso in cui tale azione venga esercitata nei confronti di un terzo e non anche quando essa sia rivolta verso un coerede, essendo tale norma giustificata: 1) dall'esigenza di porre il convenuto in grado di conoscere l'entità dell'asse ereditario, esigenza maggiormente avvertita per il terzo, in quanto si presume che il coerede possa accertarsi dell'entità dell'asse con mezzi diversi dall'accettazione del beneficiato;
2) dalla "ratio" di evitare il contrasto logico insanabile tra la responsabilità "ultra vires" dell'erede per il pagamento dei debiti e dei legati, il suo obbligo di rispettare integralmente gli effetti
6 degli atti compiuti dal defunto - quindi, anche delle donazioni - e l'azione di riduzione della liberalità; 3) dalla volontà del legislatore di non sacrificare il terzo a vantaggio dei creditori del defunto, i quali, invero, ai sensi dell'art. 557, terzo comma, cod. civ., non approfittano della riduzione solo se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato l'eredità con il beneficio d'inventario.
In ragione di quanto premesso le domande dell'attore devono essere dichiarate inammissibili.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara inammissibili le domande avanzate da parte attrice;
2) Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
9.500,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
Roma
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Luigi Argan
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