Sentenza 17 giugno 2025
Decreto presidenziale 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00976/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 804 del 2025, proposto da
IN Moses, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Scozzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore , Questura di Cuneo, in persona del Questore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del silenzio illegittimamente serbato dalla Questura di Cuneo in relazione all’istanza di accesso agli atti, presentata il 28 febbraio 2025: data del silenzio 1° aprile 2025;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alla predetta istanza con l’adozione di un provvedimento espresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha adito l’intestato TAR censurando il silenzio serbato dall’amministrazione con riferimento ad una istanza di accesso agli atti inerente un procedimento di rilascio di permesso di soggiorno per motivi speciali.
Ha quindi chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione.
Si è costituita l’amministrazione resistente con memoria di stile, rappresentando che il titolo di soggiorno era in via di rilascio.
Per l’udienza di discussione le parti davano atto che il permesso di soggiorno è stato rilasciato alla ricorrente e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere; in considerazione del fatto che la ricorrente è stata costretta ad adire questo TAR per ottenere il titolo di soggiorno cui aveva pacificamente diritto le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Parte ricorrente è stata altresì ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la difesa ha presentato nota spese. Quest’ultima deve essere ridotta ad € 1000,00 oltre accessori di legge in considerazione della bassa complessità della vertenza e della riduzione della fase decisionale ad una mera presa d’atto della cessazione della materia del contendere, oltre che per la dimidiazione prescritta dal d.p.r. n. 115/2002.
La condanna a carico dell’amministrazione, nei limiti dell’importo sovra indicato, viene conseguentemente pronunciata a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte resistente a rifondere a favore dello Stato ex art. 133 T.U. spese di giustizia la somma di € 1000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO