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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/07/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1621/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa IA LA CA, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 4.04.2025 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1621 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Sigmar Frattarelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Alba Adriatica (TE), S.S. 16 Adriatica n. 7/C Attore/Opponente CONTRO rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_1 costituzione, dall'Avv. Sara Mucciante, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Tortoreto (TE), Via Trieste n. 61 Convenuto/Opposto OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Prestazione d'opera intellettuale.
*** CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 355/2020 che le ha ingiunto il pagamento in favore di di € 6.423,70 oltre interessi e spese di procedura a titolo di compenso Controparte_1 per l'attività di consulenza da questo svolta nei suoi confronti negli anni 2016 e 2017, eccependo di nulla dover corrispondere ex art. 1460 c.c. in ragione della responsabilità professionale in capo a quest'ultimo per non averla informata circa il divieto per le società appaltatrici di servizi di ricorrere all'utilizzo di addetti retribuiti medianti voucher (buoni lavoro), condotta per la quale è sanzionata Con dall' di Teramo e obbligata a versare il complessivo importo di € 30.940,77 a titolo di sanzioni e pagina 1 di 7 omessi contributi previdenziali. In via riconvenzionale ha domandato la condanna della controparte alla restituzione dei compensi per l'attività svolta negli anni 2013-2014-2015 nella misura complessiva di €3.360,00, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
2. Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto considerando la transazione stipulata in data 5.08.2020.
3. Con ordinanza del 15.03.2021 è stata autorizzata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa a seguito di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza.
5. I fatti di causa possono essere così sintetizzati:
- il Rag. ha – pacificamente – svolto attività di consulente del lavoro e di Controparte_1 assistenza contabile e fiscale in favore della ditta dal 2012 al 2017; Parte_1
- nel corso di tale attività di consulenza ha – pacificamente – suggerito alla ditta , la Parte_1 quale svolge attività di pulizia per committenti pubblici e privati con i quali stipula contratti di appalti di servizi, di utilizzare per il pagamento degli addetti impiegati nello svolgimento dei servizi di pulizia i cd. voucher (buoni lavoro); Con
- a seguito di un'attività ispettiva dell' di Teramo in data 21.07.2017 è stato elevato a carico della ditta opponente verbale unico di accertamento n. 2017011670/T01 nel quale sono stati accertati l'illegittimo utilizzo dei buoni voucher, l'omissione dei contributi ai lavoratori nonché le sanzioni relative per complessivi € 30.940,77 (vd. doc.
1-3 allegati alla citazione);
- in conseguenza di tali fatti, la ditta opponente ha ricevuto dalla compagnia di assicurazioni di parte opposta € 10.123,69 pari alle sole sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato del lavoro con il verbale di accertamento del 21.07.2027 in data 19.02.2019 (vd. doc.
9-10 allegati alla citazione);
- con successivo atto di transazione del 5.08.2019 parte opponete ha ricevuto dalla compagnia di assicurazioni l'importo omnicomprensivo di € 11.500,00 oltre alle spese legali di € 1.000,00 oltre accessori di legge per un totale di € 12.500,00 “quale integrale e definitivo risarcimento e a totale tacitazione di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, conosciuti e non, relativi al sinistro in oggetto, dichiarando “di ritenersi completamente soddisfatto di ogni spettanza e di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e causa” (vd. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- la fattura n. 9/2020 azionata monitoriamente riguarda la consulenza e l'assistenza fiscale per l'anno 2016 e 2017, l'elaborazione dei cedolini paga per l'anno 2016 e 2017, il rimborso delle spese sostenute nell'anno 2016 e 2017 nonché la predisposizione delle pratiche DPL (vd. doc. 1 allegato al monitorio e doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) 6. In punto di diritto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere da parte opposta – che assume la veste sostanziale di attore – mentre l'opponente – che assume la posizione pagina 2 di 7 sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della stessa (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. 2, ordinanza 16 maggio 2019, n. 13240). Nel caso in cui l'opponente sollevi – come nel caso di specie – l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. spetta all'opponente (debitore eccipiente) solo allegare l'inadempimento altrui, gravando su parte opposta (creditore) l'onere di provare di avere correttamente adempiuto la prestazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 2, ordinanza 30 luglio 2019, n. 20546).
6.1. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che parte opposta ha fornito la prova del proprio credito essendo l'attività professionale svolta negli anni 2016-2017 – oltre che incontestata
– provata dalla documentazione depositata in atti (vd. doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Invero parte opponente non ha contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle fattura azionata monitoriamente - peraltro relative ad attività diverse da quella oggetto dell'asserita responsabilità professionale, trattandosi di attività avente ad oggetto l'elaborazione dei cedolini paga, gli invii telematici delle dichiarazioni e delle liquidazioni iva, la dichiarazione dei redditi della ditta e della persona fisica (ben potendo, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, scomputarsi i singoli compensi dovuti per le singole attività prestate) – essendosi limitata a sollevare l'eccezione ex art. 1460 c.c.
7. L'art. 1460 c.c. prevede che «nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria» sempre che tale rifiuto, «avuto riguardo alle circostanze», non sia «contrario a buona fede». La disposizione in esame contempla la possibilità di una parte di rifiutarsi di adempiere la propria prestazione in caso di inadempimento dell'altra parte o in caso di inesatto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza 28 maggio 2021, n. 14896) configurandosi come un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento, espressione del potere di autotutela riconosciuto dall'ordinamento alle parti il quale produce effetti solo sospensivi, di talché se la parte chiamata successivamente ad adempiere non si avvale di tale rimedio eseguendo la prestazione, dimostra di non volersi avvalere dell'eccezione con conseguente necessità di eseguire correttamente la prestazione (cfr. Cass. civ., sez. L., 16 gennaio 1996, n. 307). Affinché la proposizione dell'eccezione in esame sia legittima devono sussistere due requisiti. In primo luogo, occorre accertare l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, proporzionalità che deve essere valutata non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti ma in relazione alla situazione oggettiva esistente (cfr. Cass. civ., sez. 6, 26 maggio 2022, n. 17020). In secondo luogo il rifiuto di adempiere opposto da chi solleva l'eccezione non deve essere contrario, «avuto riguardo alle circostanze», alla buona fede, dove la buona fede, da valutarsi con riferimento al momento in cui l'eccezione è stata sollevata, va intesa in senso oggettivo, dovendo il giudice a tal fine verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, ha influito sull'equilibrio sinallagmatico dello pagina 3 di 7 stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, legittimando, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1, 4 febbraio 2009, n. 2720; Cass. civ., sez. 3, 10 novembre 2003, n.16822). In quest'ottica deve ritenersi contrario a buona fede il sollevamento dell'eccezione in esame da parte di chi, a fronte di un inadempimento parziale, rifiuta per intero di adempiere la propria obbligazione, nonostante abbia goduto della prestazione, tenendo conto dell'interesse perseguito altrui (cfr. Cass. civ., sez. 3, 29 marzo 2019, n. 8760). Inoltre, al fine di verificare la sussistenza del requisito della buona fede
“assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stata resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti al fine di ottenere la spontanea esecuzione del contratto” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 2, 28 dicembre 2023, n. 36295).
7.1. In applicazione di tali principi, al di là questione relativa all'effettiva possibilità di ricorrere a tali voucher prima dell'entrata in vigore dell'art. 48 co. 6 d.lgs. n. 81/2015, ritiene il Tribunale che nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1460 c.c. in quanto, oltre al fatto che le prestazioni di cui alla fattura azionata monitoriamente non riguardano l'attività oggetto di responsabilità professionale, parte opponente ha stipulato con la compagnia di assicurazione atto di transazione in data 5.08.2019 nel quale – come sopraesposto - ha accettato la somma di € 11.500,00 a titolo di “integrale e definitivo risarcimento e a totale tacitazione di tutti i danni subiti, presenti e futuri, patrimoniali e non patrimoniali, conosciuti e non, relativi al sinistro”, dichiarando altresì “di ritenersi completamente soddisfatto di ogni spettanza e di non aver pertanto più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e causa” (vd. doc. 4 allegato alla comparsa).
8. Ne consegue che, essendo incontestata l'attività espletata da oggetto della Controparte_1 fattura n. 9 del 2020 poiché afferente ad attività diversa da quella inerente all'utilizzo dei buoni lavoro ed essendo stati integralmente ristorati i danni subiti dalla ditta, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 335/2020 confermato, con riconoscimento all'odierno opposto dell'importo ingiunto, non oggetto di specifica contestazione.
9. In via riconvenzionale parte opponente ha chiesto la condanna della controparte alla restituzione dei compensi allo stesso corrisposti per l'attività espletata dal 2013 fino al 2015 (in ragione delle Con sopraesposte violazioni riscontrate dall' ) nonché la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti.
9.1. Ritiene il Tribunale che la domanda avente ad oggetto la restituzione dei compensi corrisposti non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni. In primo luogo perché, come sopraesposto, l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. è un mezzo di autotutela contrattuale, che permette a una parte di sospendere l'adempimento della propria obbligazione in presenza di un inadempimento dell'altra parte (vd. par. 7 della motivazione) ma non di ottenere la restituzione di quanto è già stato versato in forza del contratto, discendendo tale diverso effetto solo dalla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1458 c.c., risoluzione non richiesta. In secondo luogo perché, come già sopra esaminato, l'attività espletata dal professionista ha ad oggetto anche attività diverse e non strettamente riconducibili alla consulenza inerente all'utilizzo pagina 4 di 7 dei buoni lavoro - il cui danno, si ribadisce, è già stato integralmente ristorato mediante l'accordo transattivo - prestazioni rispetto alle quali alcuna censura è stata eccepita dall'opponente e che pertanto non rivestono natura di prestazioni sine causa oggetto di ripetizione ex art. 2033 c.c.
9.2. Parimenti ritiene il Tribunale che anche la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento. In particolare, quanto al risarcimento del danno patrimoniale pari alle somme che ha versato CP_ all' in conseguenza della sopracitata violazione, oltre all'intervenuta transazione (vd. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), deve osservarsi che i contributi assistenziali e previdenziali integrano un versamento di natura obbligatoria che grava sul datore di lavoro, da eseguire in favore di un ente preposto, al fine di finanziare le prestazioni previdenziali ed assistenziali a tutela del lavoratore, rappresentando al contempo sia un obbligo del datore di lavoro che si avvale della prestazione altrui, sia un diritto del lavoratore. Ebbene, essendosi la ditta opponente avvalsa della prestazione lavorativa di propri addetti è su di essa, nella qualità di datrice di lavoro, che grava l'obbligo previdenziale, a nulla rilevando la tesi dalla stessa sostenuta secondo cui “la ditta opponente qualora fosse stata resa edotta dal Rag.
del divieto di utilizzo dei voucher, non avrebbe affatto utilizzato in alcun modo Controparte_1 Con gli addetti elencati nel verbale ispettivo dell' di Teramo” (vd. pag. 7 della citazione), essendo la stessa rimasta priva di ogni riscontro probatorio. Invero, alcuna prova è stata fornita dall'opponente in ordine alla diversa scelta che avrebbe fatto qualora avesse avuto conoscenza del divieto di utilizzo di addetti retribuiti mediante voucher, essendo - al contrario - pacifico l'effettivo utilizzo di prestazioni lavorative rispetto alle quali gli obblighi previdenziali gravano sulla ditta, nella qualità di datrice di lavoro. Quanto al richiesto risarcimento del danno non patrimoniale costituito dal pregiudizio all'immagine e al nome commerciale e imprenditoriale della ditta opponente la quale si è trovata ad essere destinataria di sanzioni e di contestazioni di omissioni da parte di tutti gli enti preposti (
[...]
deve, innanzitutto, chiarirsi che anche nei confronti delle persone giuridiche è CP_4 configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità e – per quel che rileva in questa sede - all'immagine dell'ente (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 4 giugno 2007, n. 12929; Cass. civ., sez. 1, 25 luglio 2013, n. 18082; Cass. civ., sez. L, 01 ottobre 2013, n. 22396; Cass. civ., sez. 1, 16 novembre 2015, n. 23401; Cass. civ., sez. 3, 13 ottobre 2016, n. 20643). In particolare tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (cfr. Cass. civ., n. 12929/2007 cit.) In punto di onere della prova il danno all'immagine ed alla reputazione, trattandosi di danno conseguenza, non sussiste in re ipsa , ma deve essere allegato e provato da chi ne domanda il pagina 5 di 7 risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base non tanto a valutazioni astratte bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Cass. civ., sez. 3, 6 dicembre 2018, n. 31537; Cass. civ., sez. 6 - 3, 28 marzo 2018, n. 7594; Cass. civ., sez. 3, 26 ottobre 2017, n. 25420; Cass. civ. sez. 6-3, 31 marzo 2021, n. n. 8861). In altri termini, la sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (cfr. Cass. civ., sez. 3, 26 ottobre 2017, n. 25420; Cass. civ., sez. 6 - 3, 18 luglio 2019, n. 19434). Inoltre, affinché possa procedersi ad una valutazione equitativa dei danni ex art. 1226 c.c. occorre che il danneggiato fornisca la prova la prova dell'esistenza del danno, essendovi incertezza solo sulla sua quantificazione, incertezza non eliminabile in ragione della presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. In altri termini, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui la liquidazione del danno in via equitativa postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile (il cui onere probatorio ricade sul danneggiato) e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 12 aprile 2023, n. 9744), non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati o notori, non potendo ricorrere alla sua determinazione in via equitativa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542). Orbene, nel caso di specie parte opponente non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di tale danno essendosi limitata ad allegare, in via del tutto generica, che “la ditta opponente svolge attività di pulizia in favore di terzi committenti sia pubblici che privati, cosicchè la proficuità della propria attività è intimamente connessa alla sua immagine di serietà, affidabilità e diligenza professionale e imprenditoriale, mentre è evidente che l'accertamento ispettivo subito e tutte le Con CP_ sanzioni e i provvedimenti plurimi dell' , dell' e dell' che ne sono conseguiti, hanno CP_4 arrecato alla stessa un grave discredito, pregiudicandone proprio l'immagine di serietà e affidabilità che in precedenza aveva sempre avuto nei confronti dei terzi e dei possibili committenti” (vd. pag. 8 della citazione). 10. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte opponente. Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, al pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano in € 4.237,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale - ed € 1.701,00 per la fase decisionale). 10.1 Non sussistono, invece, i presupposti per l'invocata responsabilità ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi dolo o colpa grave in capo all'opponente tale da integrare un abuso dello strumento pagina 6 di 7 processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...]
contro ogni contraria domanda e eccezione Parte_1 Controparte_1 disattesa e/o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 4.237,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Teramo, il 3.07.2025 Il Giudice Dott.ssa IA LA CA (atto sottoscritto digitalmente)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa IA LA CA, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 4.04.2025 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1621 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Sigmar Frattarelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Alba Adriatica (TE), S.S. 16 Adriatica n. 7/C Attore/Opponente CONTRO rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_1 costituzione, dall'Avv. Sara Mucciante, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Tortoreto (TE), Via Trieste n. 61 Convenuto/Opposto OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Prestazione d'opera intellettuale.
*** CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 355/2020 che le ha ingiunto il pagamento in favore di di € 6.423,70 oltre interessi e spese di procedura a titolo di compenso Controparte_1 per l'attività di consulenza da questo svolta nei suoi confronti negli anni 2016 e 2017, eccependo di nulla dover corrispondere ex art. 1460 c.c. in ragione della responsabilità professionale in capo a quest'ultimo per non averla informata circa il divieto per le società appaltatrici di servizi di ricorrere all'utilizzo di addetti retribuiti medianti voucher (buoni lavoro), condotta per la quale è sanzionata Con dall' di Teramo e obbligata a versare il complessivo importo di € 30.940,77 a titolo di sanzioni e pagina 1 di 7 omessi contributi previdenziali. In via riconvenzionale ha domandato la condanna della controparte alla restituzione dei compensi per l'attività svolta negli anni 2013-2014-2015 nella misura complessiva di €3.360,00, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
2. Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto considerando la transazione stipulata in data 5.08.2020.
3. Con ordinanza del 15.03.2021 è stata autorizzata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa a seguito di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza.
5. I fatti di causa possono essere così sintetizzati:
- il Rag. ha – pacificamente – svolto attività di consulente del lavoro e di Controparte_1 assistenza contabile e fiscale in favore della ditta dal 2012 al 2017; Parte_1
- nel corso di tale attività di consulenza ha – pacificamente – suggerito alla ditta , la Parte_1 quale svolge attività di pulizia per committenti pubblici e privati con i quali stipula contratti di appalti di servizi, di utilizzare per il pagamento degli addetti impiegati nello svolgimento dei servizi di pulizia i cd. voucher (buoni lavoro); Con
- a seguito di un'attività ispettiva dell' di Teramo in data 21.07.2017 è stato elevato a carico della ditta opponente verbale unico di accertamento n. 2017011670/T01 nel quale sono stati accertati l'illegittimo utilizzo dei buoni voucher, l'omissione dei contributi ai lavoratori nonché le sanzioni relative per complessivi € 30.940,77 (vd. doc.
1-3 allegati alla citazione);
- in conseguenza di tali fatti, la ditta opponente ha ricevuto dalla compagnia di assicurazioni di parte opposta € 10.123,69 pari alle sole sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato del lavoro con il verbale di accertamento del 21.07.2027 in data 19.02.2019 (vd. doc.
9-10 allegati alla citazione);
- con successivo atto di transazione del 5.08.2019 parte opponete ha ricevuto dalla compagnia di assicurazioni l'importo omnicomprensivo di € 11.500,00 oltre alle spese legali di € 1.000,00 oltre accessori di legge per un totale di € 12.500,00 “quale integrale e definitivo risarcimento e a totale tacitazione di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, conosciuti e non, relativi al sinistro in oggetto, dichiarando “di ritenersi completamente soddisfatto di ogni spettanza e di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e causa” (vd. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- la fattura n. 9/2020 azionata monitoriamente riguarda la consulenza e l'assistenza fiscale per l'anno 2016 e 2017, l'elaborazione dei cedolini paga per l'anno 2016 e 2017, il rimborso delle spese sostenute nell'anno 2016 e 2017 nonché la predisposizione delle pratiche DPL (vd. doc. 1 allegato al monitorio e doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) 6. In punto di diritto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere da parte opposta – che assume la veste sostanziale di attore – mentre l'opponente – che assume la posizione pagina 2 di 7 sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della stessa (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. 2, ordinanza 16 maggio 2019, n. 13240). Nel caso in cui l'opponente sollevi – come nel caso di specie – l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. spetta all'opponente (debitore eccipiente) solo allegare l'inadempimento altrui, gravando su parte opposta (creditore) l'onere di provare di avere correttamente adempiuto la prestazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 2, ordinanza 30 luglio 2019, n. 20546).
6.1. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che parte opposta ha fornito la prova del proprio credito essendo l'attività professionale svolta negli anni 2016-2017 – oltre che incontestata
– provata dalla documentazione depositata in atti (vd. doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Invero parte opponente non ha contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle fattura azionata monitoriamente - peraltro relative ad attività diverse da quella oggetto dell'asserita responsabilità professionale, trattandosi di attività avente ad oggetto l'elaborazione dei cedolini paga, gli invii telematici delle dichiarazioni e delle liquidazioni iva, la dichiarazione dei redditi della ditta e della persona fisica (ben potendo, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, scomputarsi i singoli compensi dovuti per le singole attività prestate) – essendosi limitata a sollevare l'eccezione ex art. 1460 c.c.
7. L'art. 1460 c.c. prevede che «nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria» sempre che tale rifiuto, «avuto riguardo alle circostanze», non sia «contrario a buona fede». La disposizione in esame contempla la possibilità di una parte di rifiutarsi di adempiere la propria prestazione in caso di inadempimento dell'altra parte o in caso di inesatto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza 28 maggio 2021, n. 14896) configurandosi come un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento, espressione del potere di autotutela riconosciuto dall'ordinamento alle parti il quale produce effetti solo sospensivi, di talché se la parte chiamata successivamente ad adempiere non si avvale di tale rimedio eseguendo la prestazione, dimostra di non volersi avvalere dell'eccezione con conseguente necessità di eseguire correttamente la prestazione (cfr. Cass. civ., sez. L., 16 gennaio 1996, n. 307). Affinché la proposizione dell'eccezione in esame sia legittima devono sussistere due requisiti. In primo luogo, occorre accertare l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, proporzionalità che deve essere valutata non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti ma in relazione alla situazione oggettiva esistente (cfr. Cass. civ., sez. 6, 26 maggio 2022, n. 17020). In secondo luogo il rifiuto di adempiere opposto da chi solleva l'eccezione non deve essere contrario, «avuto riguardo alle circostanze», alla buona fede, dove la buona fede, da valutarsi con riferimento al momento in cui l'eccezione è stata sollevata, va intesa in senso oggettivo, dovendo il giudice a tal fine verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, ha influito sull'equilibrio sinallagmatico dello pagina 3 di 7 stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, legittimando, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1, 4 febbraio 2009, n. 2720; Cass. civ., sez. 3, 10 novembre 2003, n.16822). In quest'ottica deve ritenersi contrario a buona fede il sollevamento dell'eccezione in esame da parte di chi, a fronte di un inadempimento parziale, rifiuta per intero di adempiere la propria obbligazione, nonostante abbia goduto della prestazione, tenendo conto dell'interesse perseguito altrui (cfr. Cass. civ., sez. 3, 29 marzo 2019, n. 8760). Inoltre, al fine di verificare la sussistenza del requisito della buona fede
“assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stata resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti al fine di ottenere la spontanea esecuzione del contratto” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 2, 28 dicembre 2023, n. 36295).
7.1. In applicazione di tali principi, al di là questione relativa all'effettiva possibilità di ricorrere a tali voucher prima dell'entrata in vigore dell'art. 48 co. 6 d.lgs. n. 81/2015, ritiene il Tribunale che nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1460 c.c. in quanto, oltre al fatto che le prestazioni di cui alla fattura azionata monitoriamente non riguardano l'attività oggetto di responsabilità professionale, parte opponente ha stipulato con la compagnia di assicurazione atto di transazione in data 5.08.2019 nel quale – come sopraesposto - ha accettato la somma di € 11.500,00 a titolo di “integrale e definitivo risarcimento e a totale tacitazione di tutti i danni subiti, presenti e futuri, patrimoniali e non patrimoniali, conosciuti e non, relativi al sinistro”, dichiarando altresì “di ritenersi completamente soddisfatto di ogni spettanza e di non aver pertanto più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e causa” (vd. doc. 4 allegato alla comparsa).
8. Ne consegue che, essendo incontestata l'attività espletata da oggetto della Controparte_1 fattura n. 9 del 2020 poiché afferente ad attività diversa da quella inerente all'utilizzo dei buoni lavoro ed essendo stati integralmente ristorati i danni subiti dalla ditta, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 335/2020 confermato, con riconoscimento all'odierno opposto dell'importo ingiunto, non oggetto di specifica contestazione.
9. In via riconvenzionale parte opponente ha chiesto la condanna della controparte alla restituzione dei compensi allo stesso corrisposti per l'attività espletata dal 2013 fino al 2015 (in ragione delle Con sopraesposte violazioni riscontrate dall' ) nonché la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti.
9.1. Ritiene il Tribunale che la domanda avente ad oggetto la restituzione dei compensi corrisposti non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni. In primo luogo perché, come sopraesposto, l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. è un mezzo di autotutela contrattuale, che permette a una parte di sospendere l'adempimento della propria obbligazione in presenza di un inadempimento dell'altra parte (vd. par. 7 della motivazione) ma non di ottenere la restituzione di quanto è già stato versato in forza del contratto, discendendo tale diverso effetto solo dalla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1458 c.c., risoluzione non richiesta. In secondo luogo perché, come già sopra esaminato, l'attività espletata dal professionista ha ad oggetto anche attività diverse e non strettamente riconducibili alla consulenza inerente all'utilizzo pagina 4 di 7 dei buoni lavoro - il cui danno, si ribadisce, è già stato integralmente ristorato mediante l'accordo transattivo - prestazioni rispetto alle quali alcuna censura è stata eccepita dall'opponente e che pertanto non rivestono natura di prestazioni sine causa oggetto di ripetizione ex art. 2033 c.c.
9.2. Parimenti ritiene il Tribunale che anche la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento. In particolare, quanto al risarcimento del danno patrimoniale pari alle somme che ha versato CP_ all' in conseguenza della sopracitata violazione, oltre all'intervenuta transazione (vd. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), deve osservarsi che i contributi assistenziali e previdenziali integrano un versamento di natura obbligatoria che grava sul datore di lavoro, da eseguire in favore di un ente preposto, al fine di finanziare le prestazioni previdenziali ed assistenziali a tutela del lavoratore, rappresentando al contempo sia un obbligo del datore di lavoro che si avvale della prestazione altrui, sia un diritto del lavoratore. Ebbene, essendosi la ditta opponente avvalsa della prestazione lavorativa di propri addetti è su di essa, nella qualità di datrice di lavoro, che grava l'obbligo previdenziale, a nulla rilevando la tesi dalla stessa sostenuta secondo cui “la ditta opponente qualora fosse stata resa edotta dal Rag.
del divieto di utilizzo dei voucher, non avrebbe affatto utilizzato in alcun modo Controparte_1 Con gli addetti elencati nel verbale ispettivo dell' di Teramo” (vd. pag. 7 della citazione), essendo la stessa rimasta priva di ogni riscontro probatorio. Invero, alcuna prova è stata fornita dall'opponente in ordine alla diversa scelta che avrebbe fatto qualora avesse avuto conoscenza del divieto di utilizzo di addetti retribuiti mediante voucher, essendo - al contrario - pacifico l'effettivo utilizzo di prestazioni lavorative rispetto alle quali gli obblighi previdenziali gravano sulla ditta, nella qualità di datrice di lavoro. Quanto al richiesto risarcimento del danno non patrimoniale costituito dal pregiudizio all'immagine e al nome commerciale e imprenditoriale della ditta opponente la quale si è trovata ad essere destinataria di sanzioni e di contestazioni di omissioni da parte di tutti gli enti preposti (
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deve, innanzitutto, chiarirsi che anche nei confronti delle persone giuridiche è CP_4 configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità e – per quel che rileva in questa sede - all'immagine dell'ente (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 4 giugno 2007, n. 12929; Cass. civ., sez. 1, 25 luglio 2013, n. 18082; Cass. civ., sez. L, 01 ottobre 2013, n. 22396; Cass. civ., sez. 1, 16 novembre 2015, n. 23401; Cass. civ., sez. 3, 13 ottobre 2016, n. 20643). In particolare tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (cfr. Cass. civ., n. 12929/2007 cit.) In punto di onere della prova il danno all'immagine ed alla reputazione, trattandosi di danno conseguenza, non sussiste in re ipsa , ma deve essere allegato e provato da chi ne domanda il pagina 5 di 7 risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base non tanto a valutazioni astratte bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Cass. civ., sez. 3, 6 dicembre 2018, n. 31537; Cass. civ., sez. 6 - 3, 28 marzo 2018, n. 7594; Cass. civ., sez. 3, 26 ottobre 2017, n. 25420; Cass. civ. sez. 6-3, 31 marzo 2021, n. n. 8861). In altri termini, la sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (cfr. Cass. civ., sez. 3, 26 ottobre 2017, n. 25420; Cass. civ., sez. 6 - 3, 18 luglio 2019, n. 19434). Inoltre, affinché possa procedersi ad una valutazione equitativa dei danni ex art. 1226 c.c. occorre che il danneggiato fornisca la prova la prova dell'esistenza del danno, essendovi incertezza solo sulla sua quantificazione, incertezza non eliminabile in ragione della presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. In altri termini, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui la liquidazione del danno in via equitativa postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile (il cui onere probatorio ricade sul danneggiato) e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 12 aprile 2023, n. 9744), non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati o notori, non potendo ricorrere alla sua determinazione in via equitativa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542). Orbene, nel caso di specie parte opponente non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di tale danno essendosi limitata ad allegare, in via del tutto generica, che “la ditta opponente svolge attività di pulizia in favore di terzi committenti sia pubblici che privati, cosicchè la proficuità della propria attività è intimamente connessa alla sua immagine di serietà, affidabilità e diligenza professionale e imprenditoriale, mentre è evidente che l'accertamento ispettivo subito e tutte le Con CP_ sanzioni e i provvedimenti plurimi dell' , dell' e dell' che ne sono conseguiti, hanno CP_4 arrecato alla stessa un grave discredito, pregiudicandone proprio l'immagine di serietà e affidabilità che in precedenza aveva sempre avuto nei confronti dei terzi e dei possibili committenti” (vd. pag. 8 della citazione). 10. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte opponente. Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, al pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano in € 4.237,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale - ed € 1.701,00 per la fase decisionale). 10.1 Non sussistono, invece, i presupposti per l'invocata responsabilità ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi dolo o colpa grave in capo all'opponente tale da integrare un abuso dello strumento pagina 6 di 7 processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
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contro ogni contraria domanda e eccezione Parte_1 Controparte_1 disattesa e/o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 4.237,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Teramo, il 3.07.2025 Il Giudice Dott.ssa IA LA CA (atto sottoscritto digitalmente)
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