TAR Roma, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 8475
TAR
Sentenza 7 maggio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per difetto assoluto di attribuzione e/o annullamento per violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione

    Il giudice ha ritenuto infondato il motivo, richiamando un parere del Consiglio di Stato che esclude la legittimazione dei Comuni a sollevare opposizione ai sensi dell'art. 14-quinquies della legge 241/1990, salvo attribuzioni specifiche di funzioni di tutela di interessi sensibili, che il Comune di GA non ha provato di possedere.

  • Rigettato
    Annullamento per violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà

    Il giudice ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'opera rientra tra quelle strategiche di complessità elevata che comportano un'ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, vizi non riscontrati.

  • Rigettato
    Annullamento per violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria per omessa e/o carente valutazione delle osservazioni dei ricorrenti

    Il giudice ha ritenuto infondato il motivo, richiamando la natura strategica dell'opera e l'ampia discrezionalità tecnica, e sottolineando che le critiche dei ricorrenti esprimono mere opinabilità.

  • Rigettato
    Annullamento per violazione del principio di proporzionalità e di norme sulla progettazione stradale

    Il giudice ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'opera rientra tra quelle strategiche di complessità elevata che comportano un'ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, vizi non riscontrati. La valutazione tecnica del progetto è stata considerata adeguata.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 50/2016 e del DPR 327/2001; eccesso di potere per omessa motivazione sul bilanciamento costi-benefici

    Il giudice ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'opera rientra tra quelle strategiche di complessità elevata che comportano un'ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, vizi non riscontrati. Le critiche espresse dai ricorrenti sono considerate mere opinabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 8475
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8475
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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