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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/10/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2872/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 24 ottobre 2025 innanzi al Giudice dott.ssa Antenore, è collegato via Teams sono per l'avv. SCISCA ROBERTO Parte_1 il quale discute la causa riportandosi al ricorso. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2872/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SCISCA ROBERTO, C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 14/11/2024, Parte_1
ha citato in giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice
[...] del lavoro, formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, a far data dal 6.09.2023, sino al 5.04.2024, con inquadramento del ricorrente all'interno del livello 1 CCNL Edili Artigiani, qualifica di operaio e mansione di manovale;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere dal convenuto, la somma di Euro 12.623,82 (di cui Euro 1.376,54, a titolo di t.f.r.), come risultante da analitico conteggio prodotto e per tutti i titoli ivi ripresi e riportati in ricorso, o la maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa;
condannare, per l'effetto, il convenuto, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro
2 12.623,82 (di cui Euro 1.376,54, a titolo di t.f.r.) o della maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa;
Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comunicato al ricorrente, in quanto non ne ricorrono gli estremi sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo, del giustificato motivo soggettivo e/o della giusta causa, per tutti i motivi, di fatto e di diritto, di cui in narrativa del ricorso e, per l'effetto dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il convenuto al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad Euro 1.830,83 od alla maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a sei o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, in corso di causa, tenuto conto di quanto previsto ex D.Lgs.
4.03.2015 n. 23.
In subordine: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comunicato al ricorrente per vizio formale/procedurale a fronte della violazione di quanto previsto ex art. 7 Statuto dei Lavoratori e, conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento del danno, in favore del lavoratore, in base a quanto previsto per legge ed in particolare ex D.Lgs.
4.03.2015 n. 23, articolo 4.
Condannare, in ogni caso, il convenuto, al pagamento del compenso professionale di difesa da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Roberto Scisca.”
Sebbene ritualmente citato è rimasto Controparte_1 contumace.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 24.10.2025, il Giudice ha invitato la parte costituita alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, unitamente alla motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2. A) DOMANDA DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO
Il ricorrente, premesso di essere stato assunto del convenuto il 6.09.2023 con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, con inquadramento nel livello 1 CCNL edili artigiani, qualifica di operaio e mansione di manovale (doc. 1), ha riferito di aver continuato a prestare regolarmente la propria attività lavorativa sino al 31/01/2024 quando il datore di lavoro gli comunicò verbalmente che avrebbe dovuto rimanere a casa sino a prossima comunicazione;
che tuttavia in data 19/02/2024 gli venne recapitato una richiamo disciplinare per asserita assenza ingiustificata a far data dalla 1/02/2024 (doc. 2) e che nonostante avesse comunicato al datore di lavoro la propria messa a disposizione (doc. 10) gli fu notificato un secondo richiamo disciplinare per asserita assenza ingiustificata a far data dal 21/02/2024 (doc. 3) e che dopo una terza e ultima contestazione disciplinare in data 03/03/2024 (doc. 5) gli fu
3 irrogato licenziamento per giusta causa con lettera del 13/03/2024 (doc.6), licenziamento poi revocato, ma comminato nuovamente, dopo la sua audizione, con lettera raccomandata inviata il 02/04/2024 e con effetto a far data dal 5/04/2024 (doc. 7).
Ha, quindi, impugnato il licenziamento affermandone la illegittimità poiché il ricorrente mai era stato assente ingiustificato avendo ricevuto dapprima l'indicazione di non presentarsi al lavoro da parte del datore di lavoro e poi ha avendo messo a disposizione le proprie energie lavorative, sicché gli addebiti contestati non sussistevano. Ha aggiunto che la lettera di licenziamento del 2/04/2024 oltre a richiamare l'assenza asseritamente ingiustificata dal 1/02/2024, indicava come fatto di rilievo anche l'assenza ingiustificata dopo l'audizione del 28 marzo 2024, senza tuttavia che tale fatto fosse stato oggetto di una precedente contestazione disciplinare. Per questo ultimo profilo lamentava anche la violazione di quanto previsto dall'articolo 7 della legge 300/1970.
Tanto premesso, questo Giudice osserva che a fronte delle specifiche contestazioni attoree sulla assenza ingiustificata narrata dal datore di lavoro nei giorni indicati nelle lettere di richiamo disciplinare e sanzionati con il licenziamento e a fronte della allegazione da parte del lavoratore della non imputabilità a sé di tali assenze, era onere della parte resistente provare la sussistenza dei fatti addebitati. Ciò in quanto è sul datore di lavoro che grava l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare.
La parte resistente, rimanendo contumace, non ha adempiuto a tale onere probatorio.
Alla mancata prova della sussistenza dei fatti addebitati segue la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 2/04/2024 (che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro avendo superato la prima lettera di licenziamento – doc.9).
Aggiungasi che per l'assenza riferita ai giorni successivi al 28/03/2024, manca anche la previa contestazione disciplinare, sicché anche sotto questo profilo il fatto non sussiste.
Può, in conclusione, trovare accoglimento la domanda attorea proposta ai sensi degli artt. 3 e 9 D.Lgs. n. 23/2015. Va, quindi, dichiarata l'illegittimità del recesso e ciò comporta la condanna del convenuto al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità (in considerazione della durata del rapporto di lavoro) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto determinata in complessivi euro 1.830,83, oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo.
B) DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE
4 Il ricorrente ha lamentato di non essere stato retribuito regolarmente per il mese di dicembre 2023 e di non aver ricevuto nessuna somma per la retribuzione relativa al mese di gennaio 2024, nonostante avesse lavorato per questi periodi. Ha aggiunto che anche per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2024 gli era dovuta la retribuzione perché si era messo a disposizione per lo svolgimento della prestazione lavorativa ed era stato il datore di lavoro a non aver accettato illegittimamente la sua attività. Ha prodotto, infine, le buste paga che gli erano state consegnate per i mesi di dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024.
Ha domandato quindi il pagamento delle differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria, indennità mensa, indennità trasporti, Cassa edile, maggiorazione riposi annui, super minimo, edr, indennità di preavviso e trattamento di fine rapporto richiamando i conteggi allegati per un totale di euro 12.653,82 (di cui euro 1.376,54 a titolo di TFR).
A tale proposito, è noto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
Parte convenuta nel rimanere contumace non ha evidentemente assolto a tale onere.
I conteggi risultano elaborati correttamente, ad eccezione di quelli relativi al mese di gennaio 2024 perché riportano un numero di ore lavorate (184) maggiore rispetto a quello indicato nella relativa busta paga (104). Quest'ultimo dato documentale non è stato contestato dal ricorrente. Per il resto i conteggi sono stati elaborati correttamente tenendo conto dei parametri applicabili al rapporto di lavoro come risultanti dal CCNL di settore e dal contatto individuale (paga oraria: 12,50 oltre alla indennità sostitutiva di mensa e all'indennità trasporti), dall'art. 35 CCNL di settore per il termine di preavviso nel caso di licenziamento e dall'art. 2120 c.c. e art. 40 CCNL di settore per il calcolo del TFR.
Ne consegue che le somme dovute sono le seguenti:
- residuo retribuzione dicembre 2023 : euro 1.156,45;
- retribuzione gennaio 2024: euro 2.254,09 (come da busta paga);
- retribuzione febbraio 2024: euro 2.860,74;
5 - retribuzione marzo 2024: euro 2.860,74;
- retribuzione aprile 2024 (comprensivo di indennità per mancato preavviso stante l'illegittimità del recesso datoriale): euro 1.138,00:
- TFR maturato per tutto il rapporto di lavoro: euro 1.376,54, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
3. le spese vengono liquidate come indicato in dispositivo tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
a) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a
[...]
con lettera del 2/04/2024 ai sensi degli artt. 3 Parte_1
e 9 D.Lgs. n. 23/2015 e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del 5.04.2024 e condanna al Controparte_1 pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 1.830,83), oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo;
b) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle seguenti somme: Parte_1
1) residuo retribuzione dicembre 2023 : euro 1.156,45;
2) retribuzione gennaio 2024: euro 2.254,09;
3) retribuzione febbraio 2024: euro 2.860,74;
4) retribuzione marzo 2024: euro 2.860,74;
5) retribuzione aprile 2024 (comprensiva di indennità per mancato preavviso): euro 1.138,00:
6) TFR maturato per tutto il rapporto di lavoro: euro 1.376,54, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
c) rigetta per il resto;
d) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.108,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 24/10/2025.
6 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 24 ottobre 2025 innanzi al Giudice dott.ssa Antenore, è collegato via Teams sono per l'avv. SCISCA ROBERTO Parte_1 il quale discute la causa riportandosi al ricorso. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2872/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SCISCA ROBERTO, C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 14/11/2024, Parte_1
ha citato in giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice
[...] del lavoro, formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, a far data dal 6.09.2023, sino al 5.04.2024, con inquadramento del ricorrente all'interno del livello 1 CCNL Edili Artigiani, qualifica di operaio e mansione di manovale;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere dal convenuto, la somma di Euro 12.623,82 (di cui Euro 1.376,54, a titolo di t.f.r.), come risultante da analitico conteggio prodotto e per tutti i titoli ivi ripresi e riportati in ricorso, o la maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa;
condannare, per l'effetto, il convenuto, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro
2 12.623,82 (di cui Euro 1.376,54, a titolo di t.f.r.) o della maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa;
Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comunicato al ricorrente, in quanto non ne ricorrono gli estremi sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo, del giustificato motivo soggettivo e/o della giusta causa, per tutti i motivi, di fatto e di diritto, di cui in narrativa del ricorso e, per l'effetto dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il convenuto al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad Euro 1.830,83 od alla maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a sei o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, in corso di causa, tenuto conto di quanto previsto ex D.Lgs.
4.03.2015 n. 23.
In subordine: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comunicato al ricorrente per vizio formale/procedurale a fronte della violazione di quanto previsto ex art. 7 Statuto dei Lavoratori e, conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento del danno, in favore del lavoratore, in base a quanto previsto per legge ed in particolare ex D.Lgs.
4.03.2015 n. 23, articolo 4.
Condannare, in ogni caso, il convenuto, al pagamento del compenso professionale di difesa da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Roberto Scisca.”
Sebbene ritualmente citato è rimasto Controparte_1 contumace.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 24.10.2025, il Giudice ha invitato la parte costituita alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, unitamente alla motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2. A) DOMANDA DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO
Il ricorrente, premesso di essere stato assunto del convenuto il 6.09.2023 con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, con inquadramento nel livello 1 CCNL edili artigiani, qualifica di operaio e mansione di manovale (doc. 1), ha riferito di aver continuato a prestare regolarmente la propria attività lavorativa sino al 31/01/2024 quando il datore di lavoro gli comunicò verbalmente che avrebbe dovuto rimanere a casa sino a prossima comunicazione;
che tuttavia in data 19/02/2024 gli venne recapitato una richiamo disciplinare per asserita assenza ingiustificata a far data dalla 1/02/2024 (doc. 2) e che nonostante avesse comunicato al datore di lavoro la propria messa a disposizione (doc. 10) gli fu notificato un secondo richiamo disciplinare per asserita assenza ingiustificata a far data dal 21/02/2024 (doc. 3) e che dopo una terza e ultima contestazione disciplinare in data 03/03/2024 (doc. 5) gli fu
3 irrogato licenziamento per giusta causa con lettera del 13/03/2024 (doc.6), licenziamento poi revocato, ma comminato nuovamente, dopo la sua audizione, con lettera raccomandata inviata il 02/04/2024 e con effetto a far data dal 5/04/2024 (doc. 7).
Ha, quindi, impugnato il licenziamento affermandone la illegittimità poiché il ricorrente mai era stato assente ingiustificato avendo ricevuto dapprima l'indicazione di non presentarsi al lavoro da parte del datore di lavoro e poi ha avendo messo a disposizione le proprie energie lavorative, sicché gli addebiti contestati non sussistevano. Ha aggiunto che la lettera di licenziamento del 2/04/2024 oltre a richiamare l'assenza asseritamente ingiustificata dal 1/02/2024, indicava come fatto di rilievo anche l'assenza ingiustificata dopo l'audizione del 28 marzo 2024, senza tuttavia che tale fatto fosse stato oggetto di una precedente contestazione disciplinare. Per questo ultimo profilo lamentava anche la violazione di quanto previsto dall'articolo 7 della legge 300/1970.
Tanto premesso, questo Giudice osserva che a fronte delle specifiche contestazioni attoree sulla assenza ingiustificata narrata dal datore di lavoro nei giorni indicati nelle lettere di richiamo disciplinare e sanzionati con il licenziamento e a fronte della allegazione da parte del lavoratore della non imputabilità a sé di tali assenze, era onere della parte resistente provare la sussistenza dei fatti addebitati. Ciò in quanto è sul datore di lavoro che grava l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare.
La parte resistente, rimanendo contumace, non ha adempiuto a tale onere probatorio.
Alla mancata prova della sussistenza dei fatti addebitati segue la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 2/04/2024 (che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro avendo superato la prima lettera di licenziamento – doc.9).
Aggiungasi che per l'assenza riferita ai giorni successivi al 28/03/2024, manca anche la previa contestazione disciplinare, sicché anche sotto questo profilo il fatto non sussiste.
Può, in conclusione, trovare accoglimento la domanda attorea proposta ai sensi degli artt. 3 e 9 D.Lgs. n. 23/2015. Va, quindi, dichiarata l'illegittimità del recesso e ciò comporta la condanna del convenuto al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità (in considerazione della durata del rapporto di lavoro) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto determinata in complessivi euro 1.830,83, oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo.
B) DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE
4 Il ricorrente ha lamentato di non essere stato retribuito regolarmente per il mese di dicembre 2023 e di non aver ricevuto nessuna somma per la retribuzione relativa al mese di gennaio 2024, nonostante avesse lavorato per questi periodi. Ha aggiunto che anche per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2024 gli era dovuta la retribuzione perché si era messo a disposizione per lo svolgimento della prestazione lavorativa ed era stato il datore di lavoro a non aver accettato illegittimamente la sua attività. Ha prodotto, infine, le buste paga che gli erano state consegnate per i mesi di dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024.
Ha domandato quindi il pagamento delle differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria, indennità mensa, indennità trasporti, Cassa edile, maggiorazione riposi annui, super minimo, edr, indennità di preavviso e trattamento di fine rapporto richiamando i conteggi allegati per un totale di euro 12.653,82 (di cui euro 1.376,54 a titolo di TFR).
A tale proposito, è noto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
Parte convenuta nel rimanere contumace non ha evidentemente assolto a tale onere.
I conteggi risultano elaborati correttamente, ad eccezione di quelli relativi al mese di gennaio 2024 perché riportano un numero di ore lavorate (184) maggiore rispetto a quello indicato nella relativa busta paga (104). Quest'ultimo dato documentale non è stato contestato dal ricorrente. Per il resto i conteggi sono stati elaborati correttamente tenendo conto dei parametri applicabili al rapporto di lavoro come risultanti dal CCNL di settore e dal contatto individuale (paga oraria: 12,50 oltre alla indennità sostitutiva di mensa e all'indennità trasporti), dall'art. 35 CCNL di settore per il termine di preavviso nel caso di licenziamento e dall'art. 2120 c.c. e art. 40 CCNL di settore per il calcolo del TFR.
Ne consegue che le somme dovute sono le seguenti:
- residuo retribuzione dicembre 2023 : euro 1.156,45;
- retribuzione gennaio 2024: euro 2.254,09 (come da busta paga);
- retribuzione febbraio 2024: euro 2.860,74;
5 - retribuzione marzo 2024: euro 2.860,74;
- retribuzione aprile 2024 (comprensivo di indennità per mancato preavviso stante l'illegittimità del recesso datoriale): euro 1.138,00:
- TFR maturato per tutto il rapporto di lavoro: euro 1.376,54, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
3. le spese vengono liquidate come indicato in dispositivo tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
a) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a
[...]
con lettera del 2/04/2024 ai sensi degli artt. 3 Parte_1
e 9 D.Lgs. n. 23/2015 e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del 5.04.2024 e condanna al Controparte_1 pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 1.830,83), oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo;
b) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle seguenti somme: Parte_1
1) residuo retribuzione dicembre 2023 : euro 1.156,45;
2) retribuzione gennaio 2024: euro 2.254,09;
3) retribuzione febbraio 2024: euro 2.860,74;
4) retribuzione marzo 2024: euro 2.860,74;
5) retribuzione aprile 2024 (comprensiva di indennità per mancato preavviso): euro 1.138,00:
6) TFR maturato per tutto il rapporto di lavoro: euro 1.376,54, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
c) rigetta per il resto;
d) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.108,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 24/10/2025.
6 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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