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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.12.2024 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.d., preso atto delle note scritte depositate dalle parti e delle istanze e conclusioni ivi formulate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso in opposizione a ordinanza-ingiunzione ex. 22 della L. n. 689/1981
e artt. 5 e 6 del d.lgs .n. 150/2011 da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Parte_1 C.F._1
Menozzi ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. con i funzionari CC Cap. e
[...] P.IVA_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
resistente
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: in via cautelare: sospendere ai sensi dell'art. 6 c. 7 D.Lgs. n. 150/2011
l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e di ogni eventuale atto a esso precedente e susseguente, sussistendo gravi e circostanziate ragioni;
nel merito, in via principale: accertare l'illegittimità della sanzione irrogata, non sussistendo l'obbligo in capo al ricorrente di tenere alcun registro e CP_1 per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione n. 31/24 emessa dall'Autorità Controparte_1
nonché ogni atto a essa precedente e susseguente, eventualmente anche ai sensi dell'art. 6 c. 11
D.Lgs. n. 150/2011 per insufficienza di prove;
in subordine: nella denegata ipotesi in cui il ricorrente sia ritenuto responsabile del fatto contestato, accertare che la norma sanzionatoria applicabile viola
i criteri di commisurazione previsti dal Regolamento (CE) 338/97, in esecuzione del quale era stata introdotta, perché inadeguata e sproporzionata e per l'effetto disapplicarla o comunque ridurre
l'entità della sanzione irrogata tramite ordinanza-ingiunzione, previa riconduzione della disposizione applicata a criteri di proporzionalità e adeguatezza, anche a garanzia del principio di uguaglianza sostanziale, disponendo altresì che il pagamento sia rateizzato ai sensi dell'art. 26 L. n.
689/1981; in estremo subordine: laddove la sanzione sia confermata, anche nel suo ammontare, disporne il pagamento rateizzato ai sensi dell'art. 26 L. n. 689/1981; in ogni caso: con rifusione delle spese e dei compensi di lite.
Per parte resistente:
1. di rigettare la richiesta di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione; di confermare la sanzione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione, emessa dall'Autorità Cites Regionale in data
15.05.2024 e notificata il 15.05.2024 - conseguente al verbale di accertamento e trasgressione n.
1/2024 Reg. NUCLEO CITES redatto da Regione Carabinieri Forestale Gruppo di CP_1
Bergamo Nucleo il 14.02.2024 e notificato il 24.02.2024 - esponeva: che CP_1 Parte_1
il giorno 09.02.2024, il Nucleo CITES Gruppo di Bergamo effettuava un sopralluogo presso l'allevamento amatoriale del Sig. sito all'interno della sua abitazione, avendo Parte_1
ricevuto una segnalazione riguardante la vendita online di un pitone reale di colorazione 'spider pastel' sul sito “Subito.it”, non più presente sulla piattaforma alla data dell'accesso; che il Sig. Pt_1
esibiva la documentazione prevista per legge relativa a tutti gli animali soggetti alle regole CITES presenti a casa sua e veniva verbalizzato che il ON IU dell'annuncio non si trovava sul posto, come dal ricorrente sin da subito anticipato;
che, poiché tale rettile era stato posto in vendita attraverso il profilo utente del Sig. gli veniva contestata la violazione di cui all'art. 5 c.
5-bis e c. 6 L. n. Pt_1
150/1992 per l'omessa detenzione del registro di carico e scarico e, dato il fatto che i CP_1
verbalizzanti supponevano che il ON IU fosse detenuto dal Sig. veniva altresì Pt_1 contestata al Sig. la violazione di cui agli artt. 11 e 14 c. 5 D.Lgs. n. 135/2022 per l'omessa Pt_1 presentazione della documentazione attestante le condizioni sanitarie dell'animale; che, pertanto, in data 24.02.2024, venivano notificati al Sig. i seguenti verbali: - n. 1/2024 Reg. Nucleo Cites Pt_1
emesso da Regione Carabinieri Forestale Lombardia Gruppo di Bergamo Nucleo il CP_1
14.02.2024 per violazione dell'art. 5 c.
5-bis L. n. 150/1992 che è sanzionata dall'art. 5 c. 6 DM
08.01.2002 e quindi per “omessa detenzione del registro di carico e scarico di esemplari inclusi nell'allegato B del Reg. n. CE 338/97 e s.m.i. ”, con sanzione che veniva quantificata ex art. 16 L. n.
689/1981 in € 10.000,00; - n. 2/2024 Reg. Nucleo Cites emesso da Regione Carabinieri Forestale
Lombardia Gruppo di Bergamo Nucleo il 15.02.2024 per violazione dell'art. 11 D.Lgs. n. CP_1
135/2022 che è sanzionato dall'art. 14 c. 5 D.Lgs. n. 135/2022 e quindi per “omessa presentazione della documentazione (certificato medico veterinario) attestante le condizioni sanitarie di animale oggetto di annuncio di vendita a distanza”, con sanzione che veniva quantificata ex art. 16 L. n.
689/1981 in € 1.666,66; che, tramite il proprio difensore, il Sig. trasmetteva degli scritti Pt_1
difensivi per ambedue le contestazioni, mediante i quali illustrava la peculiarità della sua posizione rispetto al fatto contestato, chiedendo l'archiviazione dei procedimenti o, in subordine, la riduzione delle sanzioni;
che il Sig. aveva spiegato di svolgere la professione di pizzaiolo, ma di essere Pt_1
allevatore amatoriale di rettili non sottoposti a tutela e di partecipare pertanto alle esposizioni CP_1
locali; che il sig. aveva anche evidenziato che tutti gli esemplari tutelati dalla che erano Tes_1 CP_1
stati rinvenuti presso la sua abitazione erano dotati di tutte le certificazioni occorrenti, regolarmente esibite alla data dell'accesso, da cui peraltro si sarebbe potuta constatare l'età avanzata dei suoi serpenti inclusi nella , circostanza che avrebbe dovuto indurre le Autorità a ritenere che egli CP_1
non vendesse esemplari protetti, essendovene pochi (sette in tutto), tutti adulti e tra loro molto diversificati;
che, soprattutto, non vi sarebbe stato motivo di pensare che commerciasse pitoni, dal momento che ne aveva uno solo (come persino le Autorità avevano specificato nel verbale del
09.02.2024) e naturalmente per la riproduzione sarebbe servito almeno un altro esemplare;
che, invece, il pitone reale ricercato dalle Autorità non era stato rinvenuto presso il Sig. il quale Pt_1
aveva illustrato la ragione dell'annuncio che era stato oggetto di segnalazione, spiegandola nei seguenti termini: nell'anno 2023 il Sig. , meccanico di fiducia del ricorrente, aveva Persona_1
comunicato al ricorrente di avere acquistato un ON IU (ossia proprio l'esemplare cercato); nel mese di novembre 2023, il Sig. aveva contattato il Sig. in quanto non riusciva Per_1 Pt_1
più a occuparsi del pitone e chiedeva al sig. il favore di pubblicare, per suo conto, un annuncio Pt_1
sul suo profilo Subito.it, visto che lui non era registrato;
per il bene del rettile, il Sig. senza Pt_1 che l'esemplare fosse mai entrato nella propria disponibilità, aveva accettato di pubblicare l'annuncio con la fotografia che gli aveva fornito il Sig. l'indicazione di un prezzo nell'annuncio non Per_1
era stata dettata da motivi di lucro, visto che al Sig. interessava solamente liberarsi Per_1 dell'animale. Parte opponente rilevava inoltre: che l'annuncio era rimasto sulla piattaforma Subito.it per tre giorni senza che alcuno si mostrasse interessato, dopodiché il Sig. aveva telefonato Per_1
al ricorrente chiedendo di toglierlo e, pertanto, l'annuncio veniva subito rimosso;
che il Sig. Pt_1
non aveva ricevuto più notizie del serpente fino al 03.02.2024 (primo giorno di Esotika Pet Show a
Mantova), quando il Sig. lo aveva avvisato via WhatsApp che sarebbe arrivato col suo Per_1 rettile;
che il sig. aveva visto l' solo il giorno successivo ma senza che questi avesse Pt_1 Per_1
con sé il pitone;
che tuttavia il ricorrente aveva parlato con l'espositore Sig. , il Persona_2 quale gli aveva riferito che il Sig. aveva appena regalato il pitone a un'altra persona;
che Per_1
l'opponente aveva contattato il Sig. e il Sig. affinché testimoniassero sulla sua Per_1 Per_2 estraneità circa il possesso e la cessione del rettile, ma entrambi avevano rifiutato, volendo evitare coinvolgimenti;
che le Autorità procedenti non avevano compiuto autonomi accertamenti presso i due testimoni per verificare se quanto riferito dal Sig. corrispondesse a verità: tuttavia, con Pt_1
l'Ordinanza n. 31/24 notificata il 15.05.2024 la sanzione di € 10.000,00 veniva ridotta a € 6.000,00, ossia il minimo edittale, mentre nulla era stato notificato in merito alla sanzione relativa alla violazione sanitaria contestata. Parte opponente sosteneva in punto di diritto: che la funzione del registro consiste nel rendere tracciabile la collocazione degli animali appartenenti a CP_1
determinati generi o specie destinati alla commercializzazione e che l'attività di compilazione deve essere posta in essere sia dal dante causa, sia dall'avente causa che non abbia acquisito l'animale per uso personale, a prescindere dalla natura contrattuale della traditio, che però appunto deve essere effettivamente avvenuta;
che, affinché il registro di carico e scarico possa essere compilato, è CP_1 necessario che l'animale si trovi, o si sia trovato, nella disponibilità materiale dell'intestatario del registro stesso;
che l'obbligo di tenere il registro riguarda unicamente coloro che, per scopi di CP_1
lucro o commerciali, acquisiscano o perdano fisicamente la disponibilità dell'animale appartenente a una specie protetta, proprio per assicurarne la tracciabilità, come era comprovato proprio dalla struttura del registro stesso;
che, nel caso di specie, non vi era motivo di sospettare che il Sig. Pt_1
avesse mai venduto o tentato di vendere animali protetti che erano nella sua disponibilità materiale;
che la documentazione prodotta in occasione delle memorie difensive aveva dimostrato che, pur detenendo egli diversi rettili rientranti nella , questi erano tutti da lui posseduti da diversi anni, CP_1
non erano esemplari giovani e non erano mai stati esposti su alcun sito di vendita online, per cui erano palesemente da lui considerati propri animali domestici;
che precedenti ispezioni effettuate dai
Carabinieri del Nucleo presso il ricorrente avevano avuto, al riguardo, esito negativo;
che, CP_1
prima di irrogare una sanzione per omessa detenzione del registro di carico/scarico, le Autorità avrebbero dovuto escludere l'eventualità che fosse vero quanto il Sig. aveva riferito, poiché Pt_1
se davvero il rettile non era mai entrato nella sua disponibilità materiale sarebbe stato impensabile pretendere la compilazione del registro da parte sua (né avrebbe senso esigere che egli ne CP_1 detenga uno nell'eventualità che un giorno potesse servirgli); che, nella specie, era rimasta indimostrata la detenzione da parte del Sig. del ON IU la cui foto era stata pubblicata Pt_1
su Subito.it e mancava, pertanto, il presupposto fondamentale che ne impone la conservazione e l'utilizzo, ossia la presenza fisica dell'animale da vendere nei locali dell'ingiunto; che non ci si trovava in presenza di una 'tratta di pitoni', dal momento che il Sig. possedeva un solo pitone Pt_1
non disponendo nemmeno di un esemplare del sesso opposto per ipotizzare che potesse riprodurli;
che la pubblicazione dell'annuncio rappresentava una soluzione adottata estemporaneamente per trovare al serpente un nuovo padrone;
che i rettili regolarmente in possesso del Sig. CP_1 Pt_1 non erano destinati alla vendita, posto che i certificati riportanti la loro età dimostravano che sarebbe stato estremamente antieconomico venderli;
che, nonostante la sanzione pecuniaria fosse stata irrogata nel minimo previsto dall'art. 6 L. n. 150/1992, la stessa risultava sproporzionata rispetto alla condotta concretamente contestata;
che, sempre in punto di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto contestato, nel caso in cui il Sig. si reputasse tenuto alla detenzione del Pt_1
registro in virtù della condotta posta in essere, poiché giudicata riconducibile alle ipotesi CP_1
delineate dal D.M. 08.01.2002 che istituisce il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali inclusi negli allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97, tale norma interna si poneva in palese violazione dello stesso regolamento comunitario, il quale non solo al diciassettesimo considerando specifica che “per assicurare l'osservanza del presente regolamento è importante che gli Stati membri impongano sanzioni per le infrazioni adeguate e appropriate rispetto alla loro natura e gravità” ma neppure prevede che comportamenti come quello contestato vadano puniti, posto che l'articolo 16, dedicato appunto alle sanzioni, impone di punire solamente le condotte di acquisto a fini commerciali degli esemplari appartenenti all'allegato A (non quelli dell'allegato B come nel caso di specie); che, inoltre, il regolamento non prevede nemmeno l'istituzione di un registro di carico e scarico, ma solo strumenti più semplici di controllo, ossia certificazioni e/o licenze che sono anche più intelligibili oltre i confini nazionali;
che, pertanto, l'art. 6 del D.M. 08.01.2002 andava disapplicato e la sanzione irrogata doveva essere annullata, o comunque ricondotta a criteri di proporzionalità e adeguatezza, anche nel rispetto del principio di uguaglianza sostanziale sancito a livello costituzionale dall'art. 3 Cost. Parte opponente concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Resisteva il Comando Regione Carabinieri Forestale - Autorità Cites, richiamando le CP_1 evidenze degli accertamenti compiuti, la normativa applicabile alla specie, l'avvenuta applicazione della sanzione nel minimo edittale stante la sussistenza dell'elemento soggettivo da limitarsi alla sola colpa del ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso con conferma della sanzione irrogata.
All'udienza del 13.12.2024 di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., sulle note scritte depositate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione. La causa viene istruita mediante produzione documentale.
Il ricorso è infondato per le motivazioni che seguono.
Va premesso che: l'art. 5 co. 5 bis L. n. 150/1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento
(CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica) dispone che “Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, e' istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2”; - l'art. 6 dispone che “Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3 e 5-bis e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila
a euro trentamila”; - l'art. 2 D.M. 8 gennaio 2022 (. Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali) dispone che “
1. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1, i seguenti soggetti: a) le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite e le strutture che esercitano attività circense, con l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del presente decreto;
b) i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono esemplari da museo e da erbario con l'esclusione di quelle di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del presente decreto;
c) chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157”; - l'art. 5 dispone che “
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, devono richiedere il registro di detenzione al servizio certificazione del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che provvederà alla vidimazione dello stesso su ogni pagina. Il registro dovrà essere esibito ad ogni richiesta alle autorità preposte ai controlli…; ”; - l'art. 6 dispone che “
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste all'art. 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150”.
Ciò premesso, con il primo motivo di opposizione il lamenta la violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 2 D.M. 8 gennaio 2022 e s.m.i.. Osserva all'uopo che egli non è destinatario degli obblighi di cui al d.m. citato, in quanto non deteneva l'esemplare di ON IU di cui all'accertamento compiuto.
Il motivo è infondato.
Va detto che per integrare gli illeciti di cui alle dette disposizioni, è sufficiente la violazione di una delle condotte indicate nel precetto senza che ad essa si accompagni un'effettiva esposizione a pericolo del bene protetto e dunque indipendentemente dall'offensività in concreto, a configurare l'illecito, il quale, pertanto, si annovera fra quelli di pericolo presunto.
Invero, la tenuta del registro compete a chiunque detenga animali appartenenti alle specie protette in via di estinzione, il quale svolga attività di scambio a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, sia che si tratti di un soggetto professionale, sia che si tratti di un soggetto non professionale (Corte Appello
L'Aquila 1 febbraio 2019: “L'obbligo del registro di detenzione - posto dalla legge a carico di "chiunque" detenga animali a scopo di lucro o di "chiunque" ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali – è, dunque, esteso anche ai detentori non professionali e anche con riferimento ad un singolo atto di disposizione di qualsiasi natura e titolo“).
Nella specie è riconosciuto che il ricorrente, utilizzando il proprio profilo, abbia pubblicato sul sito
“Subito.it” (noto portale di e-commerce) l'annuncio con cui si poneva in vendita il pitone reale per il prezzo di € 140,00 e quindi che egli ha posto in essere un atto di disposizione finalizzato alla cessione verso il pagamento di prezzo, per il quale si impone la compilazione del registro previsto dall'art. 1 del D.M.
8.1.2022. Quali fossero i motivi e le ragioni sottese alla pubblicazione dell'annuncio di vendita (come poteva essere quella indicata nella necessità del sig. conoscente del Per_1
sig. di liberarsi del rettile anche senza pagamento del corrispettivo), le stesse non possono Pt_1
rilevare - nel procedimento di irrogazione della sanzione e nel presente giudizio - al fine di escludere la responsabilità dell'opponente, il quale, già allevatore amatoriale di rettili, risulta essere in possesso di altre specie accompagnate dal regolare certificazione ed aver partecipato a fiere di settore, CP_1
dovendo da ciò dedursi che egli fosse edotto in merito agli obblighi di legge previsti per le specie tutelate dalla convenzione.
La pubblicazione dell'annuncio di vendita non può che essere ricompresa nella fattispecie astratta dell'aver posto in essere atto di disposizione finalizzato alla cessione verso un corrispettivo, senza la compilazione del registro, che è documento necessario per garantire la tracciabilità nel commercio della specie di cui il ricorrente, pacificamente, non si era munito prima di mettere in vendita l'animale.
La circostanza è assorbente e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi addotti a fondamento dell'opposizione. Solo genericamente dedotto è il contrasto della richiamata normativa interna con quella comunitaria.
Quanto all'elemento soggettivo va aggiunto che l'Autorità procedente ha ritenuto di applicare il minimo edittale della sanzione, non potendo esimersi dal rilevare la colpa che sorregge la condotta materiale del sig. il quale, per quanto possa essere stato indotto a pubblicare l'annuncio Pt_1
nell'interesse del suo conoscente, non si è sottratto alla commissione dell'atto di disposizione finalizzato alla vendita. Per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, invero, è sufficiente la semplice colpa, che si presume a carico dell'autore dell'illecito, riservando a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa. A tal proposito, non può ritenersi sufficiente, per concretizzare la buona fede - con conseguente esclusione di responsabilità per l'autore dell'illecito - che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere di tenere una determinata condotta, occorrendo, per contro, che tale stato di ignoranza sia incolpevole, ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ne consegue che, proprio perché l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non
è determinato da sua colpa, la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore e che l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi lo invoca, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi supporto probatorio (cfr. Cass. 15.1.2018, n. 720).
Di qui il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza – ingiunzione impugnata.
Va respinta la richiesta di parte ricorrente di pagamento rateale della sanzione amministrativa comminata, dovendo la stessa essere rivolta all'autorità amministrativa che ha applicato tale sanzione, come da consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 5400/2006; n. 25621/2017).
Quanto alle spese di giudizio, non v'è luogo a provvedere non avendo l'opposta Amministrazione documentato alcuna spesa viva (conf. Cass. Civ. 29.11.2013 n. 26855, “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, quarto comma, della legge n.
689 del 1981), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”).
P . Q . M .
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza – ingiunzione impugnata;
nulla per le spese di lite.
Mantova, 12.1.2025
Il giudice
Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.12.2024 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.d., preso atto delle note scritte depositate dalle parti e delle istanze e conclusioni ivi formulate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso in opposizione a ordinanza-ingiunzione ex. 22 della L. n. 689/1981
e artt. 5 e 6 del d.lgs .n. 150/2011 da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Parte_1 C.F._1
Menozzi ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. con i funzionari CC Cap. e
[...] P.IVA_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
resistente
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: in via cautelare: sospendere ai sensi dell'art. 6 c. 7 D.Lgs. n. 150/2011
l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e di ogni eventuale atto a esso precedente e susseguente, sussistendo gravi e circostanziate ragioni;
nel merito, in via principale: accertare l'illegittimità della sanzione irrogata, non sussistendo l'obbligo in capo al ricorrente di tenere alcun registro e CP_1 per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione n. 31/24 emessa dall'Autorità Controparte_1
nonché ogni atto a essa precedente e susseguente, eventualmente anche ai sensi dell'art. 6 c. 11
D.Lgs. n. 150/2011 per insufficienza di prove;
in subordine: nella denegata ipotesi in cui il ricorrente sia ritenuto responsabile del fatto contestato, accertare che la norma sanzionatoria applicabile viola
i criteri di commisurazione previsti dal Regolamento (CE) 338/97, in esecuzione del quale era stata introdotta, perché inadeguata e sproporzionata e per l'effetto disapplicarla o comunque ridurre
l'entità della sanzione irrogata tramite ordinanza-ingiunzione, previa riconduzione della disposizione applicata a criteri di proporzionalità e adeguatezza, anche a garanzia del principio di uguaglianza sostanziale, disponendo altresì che il pagamento sia rateizzato ai sensi dell'art. 26 L. n.
689/1981; in estremo subordine: laddove la sanzione sia confermata, anche nel suo ammontare, disporne il pagamento rateizzato ai sensi dell'art. 26 L. n. 689/1981; in ogni caso: con rifusione delle spese e dei compensi di lite.
Per parte resistente:
1. di rigettare la richiesta di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione; di confermare la sanzione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione, emessa dall'Autorità Cites Regionale in data
15.05.2024 e notificata il 15.05.2024 - conseguente al verbale di accertamento e trasgressione n.
1/2024 Reg. NUCLEO CITES redatto da Regione Carabinieri Forestale Gruppo di CP_1
Bergamo Nucleo il 14.02.2024 e notificato il 24.02.2024 - esponeva: che CP_1 Parte_1
il giorno 09.02.2024, il Nucleo CITES Gruppo di Bergamo effettuava un sopralluogo presso l'allevamento amatoriale del Sig. sito all'interno della sua abitazione, avendo Parte_1
ricevuto una segnalazione riguardante la vendita online di un pitone reale di colorazione 'spider pastel' sul sito “Subito.it”, non più presente sulla piattaforma alla data dell'accesso; che il Sig. Pt_1
esibiva la documentazione prevista per legge relativa a tutti gli animali soggetti alle regole CITES presenti a casa sua e veniva verbalizzato che il ON IU dell'annuncio non si trovava sul posto, come dal ricorrente sin da subito anticipato;
che, poiché tale rettile era stato posto in vendita attraverso il profilo utente del Sig. gli veniva contestata la violazione di cui all'art. 5 c.
5-bis e c. 6 L. n. Pt_1
150/1992 per l'omessa detenzione del registro di carico e scarico e, dato il fatto che i CP_1
verbalizzanti supponevano che il ON IU fosse detenuto dal Sig. veniva altresì Pt_1 contestata al Sig. la violazione di cui agli artt. 11 e 14 c. 5 D.Lgs. n. 135/2022 per l'omessa Pt_1 presentazione della documentazione attestante le condizioni sanitarie dell'animale; che, pertanto, in data 24.02.2024, venivano notificati al Sig. i seguenti verbali: - n. 1/2024 Reg. Nucleo Cites Pt_1
emesso da Regione Carabinieri Forestale Lombardia Gruppo di Bergamo Nucleo il CP_1
14.02.2024 per violazione dell'art. 5 c.
5-bis L. n. 150/1992 che è sanzionata dall'art. 5 c. 6 DM
08.01.2002 e quindi per “omessa detenzione del registro di carico e scarico di esemplari inclusi nell'allegato B del Reg. n. CE 338/97 e s.m.i. ”, con sanzione che veniva quantificata ex art. 16 L. n.
689/1981 in € 10.000,00; - n. 2/2024 Reg. Nucleo Cites emesso da Regione Carabinieri Forestale
Lombardia Gruppo di Bergamo Nucleo il 15.02.2024 per violazione dell'art. 11 D.Lgs. n. CP_1
135/2022 che è sanzionato dall'art. 14 c. 5 D.Lgs. n. 135/2022 e quindi per “omessa presentazione della documentazione (certificato medico veterinario) attestante le condizioni sanitarie di animale oggetto di annuncio di vendita a distanza”, con sanzione che veniva quantificata ex art. 16 L. n.
689/1981 in € 1.666,66; che, tramite il proprio difensore, il Sig. trasmetteva degli scritti Pt_1
difensivi per ambedue le contestazioni, mediante i quali illustrava la peculiarità della sua posizione rispetto al fatto contestato, chiedendo l'archiviazione dei procedimenti o, in subordine, la riduzione delle sanzioni;
che il Sig. aveva spiegato di svolgere la professione di pizzaiolo, ma di essere Pt_1
allevatore amatoriale di rettili non sottoposti a tutela e di partecipare pertanto alle esposizioni CP_1
locali; che il sig. aveva anche evidenziato che tutti gli esemplari tutelati dalla che erano Tes_1 CP_1
stati rinvenuti presso la sua abitazione erano dotati di tutte le certificazioni occorrenti, regolarmente esibite alla data dell'accesso, da cui peraltro si sarebbe potuta constatare l'età avanzata dei suoi serpenti inclusi nella , circostanza che avrebbe dovuto indurre le Autorità a ritenere che egli CP_1
non vendesse esemplari protetti, essendovene pochi (sette in tutto), tutti adulti e tra loro molto diversificati;
che, soprattutto, non vi sarebbe stato motivo di pensare che commerciasse pitoni, dal momento che ne aveva uno solo (come persino le Autorità avevano specificato nel verbale del
09.02.2024) e naturalmente per la riproduzione sarebbe servito almeno un altro esemplare;
che, invece, il pitone reale ricercato dalle Autorità non era stato rinvenuto presso il Sig. il quale Pt_1
aveva illustrato la ragione dell'annuncio che era stato oggetto di segnalazione, spiegandola nei seguenti termini: nell'anno 2023 il Sig. , meccanico di fiducia del ricorrente, aveva Persona_1
comunicato al ricorrente di avere acquistato un ON IU (ossia proprio l'esemplare cercato); nel mese di novembre 2023, il Sig. aveva contattato il Sig. in quanto non riusciva Per_1 Pt_1
più a occuparsi del pitone e chiedeva al sig. il favore di pubblicare, per suo conto, un annuncio Pt_1
sul suo profilo Subito.it, visto che lui non era registrato;
per il bene del rettile, il Sig. senza Pt_1 che l'esemplare fosse mai entrato nella propria disponibilità, aveva accettato di pubblicare l'annuncio con la fotografia che gli aveva fornito il Sig. l'indicazione di un prezzo nell'annuncio non Per_1
era stata dettata da motivi di lucro, visto che al Sig. interessava solamente liberarsi Per_1 dell'animale. Parte opponente rilevava inoltre: che l'annuncio era rimasto sulla piattaforma Subito.it per tre giorni senza che alcuno si mostrasse interessato, dopodiché il Sig. aveva telefonato Per_1
al ricorrente chiedendo di toglierlo e, pertanto, l'annuncio veniva subito rimosso;
che il Sig. Pt_1
non aveva ricevuto più notizie del serpente fino al 03.02.2024 (primo giorno di Esotika Pet Show a
Mantova), quando il Sig. lo aveva avvisato via WhatsApp che sarebbe arrivato col suo Per_1 rettile;
che il sig. aveva visto l' solo il giorno successivo ma senza che questi avesse Pt_1 Per_1
con sé il pitone;
che tuttavia il ricorrente aveva parlato con l'espositore Sig. , il Persona_2 quale gli aveva riferito che il Sig. aveva appena regalato il pitone a un'altra persona;
che Per_1
l'opponente aveva contattato il Sig. e il Sig. affinché testimoniassero sulla sua Per_1 Per_2 estraneità circa il possesso e la cessione del rettile, ma entrambi avevano rifiutato, volendo evitare coinvolgimenti;
che le Autorità procedenti non avevano compiuto autonomi accertamenti presso i due testimoni per verificare se quanto riferito dal Sig. corrispondesse a verità: tuttavia, con Pt_1
l'Ordinanza n. 31/24 notificata il 15.05.2024 la sanzione di € 10.000,00 veniva ridotta a € 6.000,00, ossia il minimo edittale, mentre nulla era stato notificato in merito alla sanzione relativa alla violazione sanitaria contestata. Parte opponente sosteneva in punto di diritto: che la funzione del registro consiste nel rendere tracciabile la collocazione degli animali appartenenti a CP_1
determinati generi o specie destinati alla commercializzazione e che l'attività di compilazione deve essere posta in essere sia dal dante causa, sia dall'avente causa che non abbia acquisito l'animale per uso personale, a prescindere dalla natura contrattuale della traditio, che però appunto deve essere effettivamente avvenuta;
che, affinché il registro di carico e scarico possa essere compilato, è CP_1 necessario che l'animale si trovi, o si sia trovato, nella disponibilità materiale dell'intestatario del registro stesso;
che l'obbligo di tenere il registro riguarda unicamente coloro che, per scopi di CP_1
lucro o commerciali, acquisiscano o perdano fisicamente la disponibilità dell'animale appartenente a una specie protetta, proprio per assicurarne la tracciabilità, come era comprovato proprio dalla struttura del registro stesso;
che, nel caso di specie, non vi era motivo di sospettare che il Sig. Pt_1
avesse mai venduto o tentato di vendere animali protetti che erano nella sua disponibilità materiale;
che la documentazione prodotta in occasione delle memorie difensive aveva dimostrato che, pur detenendo egli diversi rettili rientranti nella , questi erano tutti da lui posseduti da diversi anni, CP_1
non erano esemplari giovani e non erano mai stati esposti su alcun sito di vendita online, per cui erano palesemente da lui considerati propri animali domestici;
che precedenti ispezioni effettuate dai
Carabinieri del Nucleo presso il ricorrente avevano avuto, al riguardo, esito negativo;
che, CP_1
prima di irrogare una sanzione per omessa detenzione del registro di carico/scarico, le Autorità avrebbero dovuto escludere l'eventualità che fosse vero quanto il Sig. aveva riferito, poiché Pt_1
se davvero il rettile non era mai entrato nella sua disponibilità materiale sarebbe stato impensabile pretendere la compilazione del registro da parte sua (né avrebbe senso esigere che egli ne CP_1 detenga uno nell'eventualità che un giorno potesse servirgli); che, nella specie, era rimasta indimostrata la detenzione da parte del Sig. del ON IU la cui foto era stata pubblicata Pt_1
su Subito.it e mancava, pertanto, il presupposto fondamentale che ne impone la conservazione e l'utilizzo, ossia la presenza fisica dell'animale da vendere nei locali dell'ingiunto; che non ci si trovava in presenza di una 'tratta di pitoni', dal momento che il Sig. possedeva un solo pitone Pt_1
non disponendo nemmeno di un esemplare del sesso opposto per ipotizzare che potesse riprodurli;
che la pubblicazione dell'annuncio rappresentava una soluzione adottata estemporaneamente per trovare al serpente un nuovo padrone;
che i rettili regolarmente in possesso del Sig. CP_1 Pt_1 non erano destinati alla vendita, posto che i certificati riportanti la loro età dimostravano che sarebbe stato estremamente antieconomico venderli;
che, nonostante la sanzione pecuniaria fosse stata irrogata nel minimo previsto dall'art. 6 L. n. 150/1992, la stessa risultava sproporzionata rispetto alla condotta concretamente contestata;
che, sempre in punto di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto contestato, nel caso in cui il Sig. si reputasse tenuto alla detenzione del Pt_1
registro in virtù della condotta posta in essere, poiché giudicata riconducibile alle ipotesi CP_1
delineate dal D.M. 08.01.2002 che istituisce il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali inclusi negli allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97, tale norma interna si poneva in palese violazione dello stesso regolamento comunitario, il quale non solo al diciassettesimo considerando specifica che “per assicurare l'osservanza del presente regolamento è importante che gli Stati membri impongano sanzioni per le infrazioni adeguate e appropriate rispetto alla loro natura e gravità” ma neppure prevede che comportamenti come quello contestato vadano puniti, posto che l'articolo 16, dedicato appunto alle sanzioni, impone di punire solamente le condotte di acquisto a fini commerciali degli esemplari appartenenti all'allegato A (non quelli dell'allegato B come nel caso di specie); che, inoltre, il regolamento non prevede nemmeno l'istituzione di un registro di carico e scarico, ma solo strumenti più semplici di controllo, ossia certificazioni e/o licenze che sono anche più intelligibili oltre i confini nazionali;
che, pertanto, l'art. 6 del D.M. 08.01.2002 andava disapplicato e la sanzione irrogata doveva essere annullata, o comunque ricondotta a criteri di proporzionalità e adeguatezza, anche nel rispetto del principio di uguaglianza sostanziale sancito a livello costituzionale dall'art. 3 Cost. Parte opponente concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Resisteva il Comando Regione Carabinieri Forestale - Autorità Cites, richiamando le CP_1 evidenze degli accertamenti compiuti, la normativa applicabile alla specie, l'avvenuta applicazione della sanzione nel minimo edittale stante la sussistenza dell'elemento soggettivo da limitarsi alla sola colpa del ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso con conferma della sanzione irrogata.
All'udienza del 13.12.2024 di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., sulle note scritte depositate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione. La causa viene istruita mediante produzione documentale.
Il ricorso è infondato per le motivazioni che seguono.
Va premesso che: l'art. 5 co. 5 bis L. n. 150/1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento
(CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica) dispone che “Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, e' istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2”; - l'art. 6 dispone che “Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3 e 5-bis e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila
a euro trentamila”; - l'art. 2 D.M. 8 gennaio 2022 (. Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali) dispone che “
1. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1, i seguenti soggetti: a) le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite e le strutture che esercitano attività circense, con l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del presente decreto;
b) i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono esemplari da museo e da erbario con l'esclusione di quelle di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del presente decreto;
c) chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157”; - l'art. 5 dispone che “
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, devono richiedere il registro di detenzione al servizio certificazione del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che provvederà alla vidimazione dello stesso su ogni pagina. Il registro dovrà essere esibito ad ogni richiesta alle autorità preposte ai controlli…; ”; - l'art. 6 dispone che “
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste all'art. 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150”.
Ciò premesso, con il primo motivo di opposizione il lamenta la violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 2 D.M. 8 gennaio 2022 e s.m.i.. Osserva all'uopo che egli non è destinatario degli obblighi di cui al d.m. citato, in quanto non deteneva l'esemplare di ON IU di cui all'accertamento compiuto.
Il motivo è infondato.
Va detto che per integrare gli illeciti di cui alle dette disposizioni, è sufficiente la violazione di una delle condotte indicate nel precetto senza che ad essa si accompagni un'effettiva esposizione a pericolo del bene protetto e dunque indipendentemente dall'offensività in concreto, a configurare l'illecito, il quale, pertanto, si annovera fra quelli di pericolo presunto.
Invero, la tenuta del registro compete a chiunque detenga animali appartenenti alle specie protette in via di estinzione, il quale svolga attività di scambio a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, sia che si tratti di un soggetto professionale, sia che si tratti di un soggetto non professionale (Corte Appello
L'Aquila 1 febbraio 2019: “L'obbligo del registro di detenzione - posto dalla legge a carico di "chiunque" detenga animali a scopo di lucro o di "chiunque" ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali – è, dunque, esteso anche ai detentori non professionali e anche con riferimento ad un singolo atto di disposizione di qualsiasi natura e titolo“).
Nella specie è riconosciuto che il ricorrente, utilizzando il proprio profilo, abbia pubblicato sul sito
“Subito.it” (noto portale di e-commerce) l'annuncio con cui si poneva in vendita il pitone reale per il prezzo di € 140,00 e quindi che egli ha posto in essere un atto di disposizione finalizzato alla cessione verso il pagamento di prezzo, per il quale si impone la compilazione del registro previsto dall'art. 1 del D.M.
8.1.2022. Quali fossero i motivi e le ragioni sottese alla pubblicazione dell'annuncio di vendita (come poteva essere quella indicata nella necessità del sig. conoscente del Per_1
sig. di liberarsi del rettile anche senza pagamento del corrispettivo), le stesse non possono Pt_1
rilevare - nel procedimento di irrogazione della sanzione e nel presente giudizio - al fine di escludere la responsabilità dell'opponente, il quale, già allevatore amatoriale di rettili, risulta essere in possesso di altre specie accompagnate dal regolare certificazione ed aver partecipato a fiere di settore, CP_1
dovendo da ciò dedursi che egli fosse edotto in merito agli obblighi di legge previsti per le specie tutelate dalla convenzione.
La pubblicazione dell'annuncio di vendita non può che essere ricompresa nella fattispecie astratta dell'aver posto in essere atto di disposizione finalizzato alla cessione verso un corrispettivo, senza la compilazione del registro, che è documento necessario per garantire la tracciabilità nel commercio della specie di cui il ricorrente, pacificamente, non si era munito prima di mettere in vendita l'animale.
La circostanza è assorbente e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi addotti a fondamento dell'opposizione. Solo genericamente dedotto è il contrasto della richiamata normativa interna con quella comunitaria.
Quanto all'elemento soggettivo va aggiunto che l'Autorità procedente ha ritenuto di applicare il minimo edittale della sanzione, non potendo esimersi dal rilevare la colpa che sorregge la condotta materiale del sig. il quale, per quanto possa essere stato indotto a pubblicare l'annuncio Pt_1
nell'interesse del suo conoscente, non si è sottratto alla commissione dell'atto di disposizione finalizzato alla vendita. Per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, invero, è sufficiente la semplice colpa, che si presume a carico dell'autore dell'illecito, riservando a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa. A tal proposito, non può ritenersi sufficiente, per concretizzare la buona fede - con conseguente esclusione di responsabilità per l'autore dell'illecito - che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere di tenere una determinata condotta, occorrendo, per contro, che tale stato di ignoranza sia incolpevole, ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ne consegue che, proprio perché l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non
è determinato da sua colpa, la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore e che l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi lo invoca, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi supporto probatorio (cfr. Cass. 15.1.2018, n. 720).
Di qui il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza – ingiunzione impugnata.
Va respinta la richiesta di parte ricorrente di pagamento rateale della sanzione amministrativa comminata, dovendo la stessa essere rivolta all'autorità amministrativa che ha applicato tale sanzione, come da consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 5400/2006; n. 25621/2017).
Quanto alle spese di giudizio, non v'è luogo a provvedere non avendo l'opposta Amministrazione documentato alcuna spesa viva (conf. Cass. Civ. 29.11.2013 n. 26855, “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, quarto comma, della legge n.
689 del 1981), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”).
P . Q . M .
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza – ingiunzione impugnata;
nulla per le spese di lite.
Mantova, 12.1.2025
Il giudice
Nicolò Roberto Pavoni