Articolo 1 della Legge 14 dicembre 1955, n. 1294
Articolo 2
Versione
11 gennaio 1956
Art. 1.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a corrispondere all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) la somma di quattrocento milioni di lire, a titolo di totale e definitiva liquidazione degli indennizzi e contributi spettanti all'Ente medesimo, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , per danni derivanti da eventi bellici.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1956