Art. 1.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a corrispondere all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) la somma di quattrocento milioni di lire, a titolo di totale e definitiva liquidazione degli indennizzi e contributi spettanti all'Ente medesimo, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , per danni derivanti da eventi bellici.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a corrispondere all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) la somma di quattrocento milioni di lire, a titolo di totale e definitiva liquidazione degli indennizzi e contributi spettanti all'Ente medesimo, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , per danni derivanti da eventi bellici.