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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/12/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, sentita la discussione orale ordinata alle parti ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 678/2025, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
anche quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Parte_1
e (avv. Giovanni Miracolo) Persona_1 Persona_2
parte attrice
E
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Daniele Crisci) Controparte_1
(contumace) Controparte_2
Parte convenuta
in proprio e quale esercente della potestà genitoriale sui figli Controparte_3
minori e (avv. Spartico Capocefalo) Persona_1 Persona_2
Interventore
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 18/11/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. È cessata la materia del contendere tra e come Parte_1 CP_4
dedotto dalle parti all'udienza del 18/11/2025.
p. 1/2
2. Con atto del 18/6/2025 interveniva in giudizio , proponendo, in Controparte_3
proprio e per i figli minori, domanda di risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro occorso a . Quest'ultima, con atto del 16/7/2025 proponeva anch'essa Parte_1
domanda di risarcimento danni nell'interesse dei figli minori. L'intervento di CP_3
, in proprio e anche per i figli minori, così come l'adesione alla domanda proposta nei
[...]
confronti di questi ultimi da parte dell'attrice, sono inammissibili perché tardivi. In
particolare, l'intervento adesivo autonomo è inammissibile ex art. 268, co. 2 c.p.c., atteso che la costituzione degli interventori è tardiva rispetto al termine ultimo per la costituzione del convenuto che scadeva il 6/6/2025. La questione è stata sottoposta alle parti, le quali vi hanno aderito, formulando richiesta congiunta di compensazione delle spese di lite.
3. Ciò premesso, è dichiarata cessata la materia del contendere tra parte attrice e parte convenuta ed è dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte dagli interventori.
4. Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa e/o ulteriore domanda,
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra l'attrice (in proprio) e parte convenuta;
- dichiara l'inammissibilità delle domande proposte dagli interventori;
- compensa le spese di lite.
Benevento, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, sentita la discussione orale ordinata alle parti ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 678/2025, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
anche quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Parte_1
e (avv. Giovanni Miracolo) Persona_1 Persona_2
parte attrice
E
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Daniele Crisci) Controparte_1
(contumace) Controparte_2
Parte convenuta
in proprio e quale esercente della potestà genitoriale sui figli Controparte_3
minori e (avv. Spartico Capocefalo) Persona_1 Persona_2
Interventore
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 18/11/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. È cessata la materia del contendere tra e come Parte_1 CP_4
dedotto dalle parti all'udienza del 18/11/2025.
p. 1/2
2. Con atto del 18/6/2025 interveniva in giudizio , proponendo, in Controparte_3
proprio e per i figli minori, domanda di risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro occorso a . Quest'ultima, con atto del 16/7/2025 proponeva anch'essa Parte_1
domanda di risarcimento danni nell'interesse dei figli minori. L'intervento di CP_3
, in proprio e anche per i figli minori, così come l'adesione alla domanda proposta nei
[...]
confronti di questi ultimi da parte dell'attrice, sono inammissibili perché tardivi. In
particolare, l'intervento adesivo autonomo è inammissibile ex art. 268, co. 2 c.p.c., atteso che la costituzione degli interventori è tardiva rispetto al termine ultimo per la costituzione del convenuto che scadeva il 6/6/2025. La questione è stata sottoposta alle parti, le quali vi hanno aderito, formulando richiesta congiunta di compensazione delle spese di lite.
3. Ciò premesso, è dichiarata cessata la materia del contendere tra parte attrice e parte convenuta ed è dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte dagli interventori.
4. Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa e/o ulteriore domanda,
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra l'attrice (in proprio) e parte convenuta;
- dichiara l'inammissibilità delle domande proposte dagli interventori;
- compensa le spese di lite.
Benevento, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 2/2