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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1258 del R.G. 2021, avente ad oggetto: Pagamento somma di denaro, etc., promossa da
(P.I. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso l'avv. Antonello Cozzi, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. –ATTRICE–
CONTRO
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Santo Maradei, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Giuseppe Le Voci, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
All'udienza di discussione del 22.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1 1. Su istanza della il Tribunale di Controparte_1
Castrovillari, con decreto n. 194/2021 del 06.04.2021, ha ingiunto alla il pagamento immediato, in favore della ricorrente, Parte_1
dell'importo di € 11.500,00 (di cui € 7.320,00 a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati relativi al periodo compreso tra il 01.02.2020 ed il
31.01.2021, € 3.660,00 a titolo di mancato preavviso del recesso ai sensi dell'art. 27, co. 8 della legge 392 del 1978 e € 33,50 quale rimborso del 50% dell'imposta di registro), oltre interessi e spese, quale credito derivante dal contratto di locazione del 26.04.2014 della durata di sei anni, tacitamente rinnovato di ulteriori sei anni ai sensi dell'art. 2 del contratto stesso.
2. La con atto di citazione notificato alla Parte_1 [...]
in data 15.05.2021 e iscritto a ruolo in data Controparte_1
17.05.2021, ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificatole in data 07.04.2021, deducendo: a) che, giusto quanto previsto dal punto 6) del contratto, lo stesso si sarebbe risolto in data 01.04.2020 per effetto del mancato pagamento dei canoni relativi al trimestre febbraio, marzo e aprile 2020; b) che, pertanto, la locatrice non avrebbe avuto alcun diritto a registrare il rinnovo del rapporto per ulteriori sei anni;
c) che nel mese di febbraio 2020 il legale rappresentante della società locatrice si sarebbe recato presso il piazzale oggetto di locazione e, alla presenza di altre persone, avrebbe chiesto il pagamento anticipato dei canoni in scadenza e un ulteriore aumento del canone;
d) che, a fronte di tale richiesta, essa conduttrice avrebbe opposto un netto rifiuto, confermando la volontà di non rinnovare il contratto alle nuove condizioni richieste;
e) che, in ragione della grave crisi economica registratasi a partire dal marzo 2020 per la pandemia da Covid-19, sussisterebbero i presupposti per la disdetta del contratto di locazione per gravi motivi ai sensi dell'art 27, co. 8 L. n. 392/1978.
La opponente ha quindi rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “Piaccia
2 all'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis - In via preliminare, inaudita altera parte, revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto;
- In via principale:
1. dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente, odierna convenuta opposta, per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto e per l'effetto 2. dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 194/2021 emesso in favore del perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
- Controparte_1
In subordine:
3. ridurre e dichiarare che la società è Parte_1 Parte_1
debitrice della società dell'importo pari Controparte_1
ad € 1.200,00 oltre IVA per il periodo 01 febbraio 2020 – 31 marzo 2020 essendo stata prevista la clausola risolutiva espressa del contratto con conseguente perdita di ogni effetto giuridico tra le parti;
4. condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio da distrarsi al sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.10.2021, la si è costituita in giudizio, sostenendo: a) in Controparte_1
via preliminare, che l'opposizione, riguardando la materia locatizia, sarebbe stata erroneamente proposta con atto di citazione anziché con ricorso;
b) che, pertanto, la domanda sarebbe inammissibile, ovvero sarebbe necessario disporre la modificazione del rito ordinario in rito del lavoro, con conseguente decadenza dalla facoltà di chiedere la prova testimoniale ove non richiesta con l'atto introduttivo;
c) l'infondatezza nel merito delle avverse argomentazioni.
L'opposta ha quindi concluso, chiedendo testualmente quanto segue: “Voglia
l'On. Giudice adito, - in via preliminare rilevare l'erroneità del rito introdotto con atto di citazione dalla società attrice e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 194/2021 emesso dal
Tribunale di Castrovillari, ovvero disporre la modificazione del rito, da rito ordinario a rito del lavoro, con conseguente decadenza da parte della
[...
[...] dalla facoltà di chiedere la prova testimoniale, non Controparte_2
richiesta con l'atto introduttivo del giudizio;
- sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per mancanza assoluta del fumus boni iuris e perché
l'opposizione non è fondata su prova scritta;
- nel merito, rigettare le domande tutte formulate da controparte e, per l'effetto, condannare la società
in persona del suo legale rappresentante, con sede Parte_1
in MA (CS), alla Via Santa Caterina, 158, P.IVA: , a P.IVA_1
pagare alla società in persona del suo Controparte_1
amministratore e legale rap-presentante , con sede in Controparte_3
MA (Cs), alla Località Colle Carroso, P.IVA: 02303930784, per le causali di cui in narrativa, € 11.013,50 (undicimilatredici/50), di cui: €
7.320,00 a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati relativi al periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 gennaio 2021; € 3.660,00, pari all'importo di sei mensilità di canone per mancato preavviso del recesso ai sensi dell'art. 27, co. 8 della legge 392 del 1978; ed € 33.50 quale rimborso del 50% dell'imposta di registro, oltre interessi ed oltre le spese e compensi della procedura monitoria, così come liquidati con il Decreto Ingiuntivo n.
194/2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari;
- condannare, altresì, la società opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione, da distrarsi in favore dei difensori costituiti, i quali dichiarano di non aver riscosso i compensi e di aver anticipato le spese di giudizio”.
4. Disposto il mutamento del rito ordinario in rito del lavoro e ritenuta la superfluità della prova testimoniale richiesta dall'attrice, all'udienza di discussione del 22.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti.
5. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente disattesa l'eccezione di
4 inammissibilità della domanda, tenuto conto che l'opposizione, ancorchè proposta con citazione anziché con ricorso, è stata comunque iscritta a ruolo entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. (in tal senso, tra le varie pronunce sul punto, Cass. Civ., Sez. VI-III, ordinanza n. 7071 del 12.03.2019, secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo”).
Ne consegue che, nel caso di specie, ci si è correttamente limitati a disporre il mutamento del rito da ordinario a rito del lavoro, assegnando termine ex art. 426 c.p.c. per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memoria e documenti.
6. Passando ora alla trattazione del merito, si rileva, in primo luogo, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in
5 parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento” (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 20597 del 27.06.2022).
Si osserva, altresì, che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell''obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando
6 ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)”
(Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Orbene, in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali innanzi richiamati, deve ritenersi che l'opposta abbia senz'altro fornito prova della pretesa creditoria vantata nei confronti della opponente, producendo il contratto di locazione del 26.04.2014, la registrazione della proroga di esso, le fatture emesse, nonché la pec a firma dell'avv. Cozzi del 24.01.2021 contenente l'implicito esercizio del diritto di recesso da parte della conduttrice.
L'opposta ha inoltre allegato l'altrui inadempimento.
A fronte di ciò, la opponente non ha invece provato di aver adempiuto le proprie prestazioni, limitandosi a sostenere che il contratto si sarebbe risolto prima della proroga per effetto del mancato pagamento dei canoni relativi al trimestre febbraio, marzo e aprile 2020 e che, in ragione della grave crisi economica registratasi a partire dal marzo 2020 per la pandemia da Covid-19, sussisterebbero i presupposti per la disdetta di esso per gravi motivi ai sensi dell'art 27, co. 8 L. n. 392/1978.
Tali assunti tuttavia non persuadono.
Ed invero, quanto alla prima eccezione, si osserva che, come agevolmente desumibile dalla lettura dell'art. 6 del contratto di locazione, la clausola risolutiva espressa ivi contenuta è posta nell'esclusivo interesse del locatore, che, pertanto, avrebbe dovuto espressamente dichiarare di volersi avvalere di essa.
7 Quanto, invece, alla seconda eccezione, è sufficiente evidenziare che, ai sensi dell'art. 27, co. 8 L. n. 392/1978, il recesso del conduttore per gravi motivi deve comunque avvenire con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
Né, peraltro, può rilevare in alcun modo il fatto che il legale rappresentante dell'opposta abbia eventualmente richiesto, prima della proroga, un aumento del canone di locazione e che, a fronte di tale richiesta, il legale rappresentante della opponente abbia opposto un netto rifiuto, dichiarando di non volere rinnovare il contratto, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 27, co. 7 L. n.
392/1978, recepito dall'art. 2 del contratto medesimo, “è in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione”.
7. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, non può che rigettarsi l'opposizione proposta dalla poiché Parte_1
infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 194/2021 del
06.04.2021, già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.
8. In base al principio della soccombenza, la opponente va condannata alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità credito, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e
€ 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
8 provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.;
2) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
2.540,00 per compensi, oltre r.s.g. al 15%, c.p.a. e i.v.a., da distrarre in favore degli avv. Santo Maradei e Giuseppe Le Voci, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Castrovillari, il 23.12.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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