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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/10/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI LO EN, all'udienza del 14.10.2025, nella controversia iscritta al n. 158/2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Michele Costanzo, giusta procura in atti,
- ricorrente - contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 sedente in Roma, (c.f. , con l'Avv. Michela Foti P.IVA_1
- resistente -
e nei confronti
, , dei Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Volontari Congedati e della CF in persona del Ministro Pro Tempore, con CP_5 P.IVA_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Messina, avv. Emilia Adele Panuccio;
- resistente - ha emesso, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ritualmente notificato premetteva di aver prestato servizio Parte_1 alle dipendenze del , quale Ufficiale dell'Esercito Italiano, dal quale era stato Controparte_2 posto in riserva per dimissioni il 30.9.1999 con il grado di Colonnello.
Specificava che: in data 1.10.1999 iniziava altra attività lavorativa, qual dirigente, presso
Trenitalia S.p.A., con rapporto lavorativo che cessava il 31.7.2016; con nota del 15.9.2003, indirizzata allo Stato Maggiore dell'Esercito ed all' , formulava CP_1 richiesta di ricongiunzione, ai fini previdenziali, della posizione assicurativa maturata alle dipendenze del con quella maturata presso Trenitalia s.p.a., precisando di aver presentato Controparte_2 domanda per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato;
con successiva nota del 17.9.2004, inviata al , allo Stato Maggiore Controparte_2 dell'Esercito, all'INPDAP ed All'INPS il ricorrente, chiedeva: 1) Se l'eventuale costituzione della posizione assicurativa presso l' fosse comprensiva dei benefici “connessi al servizio operativo” CP_1 ex L. 165/1997, per i quali era stato richiesto e concesso il relativo riscatto;
2) Se la pensione privilegiata ordinaria per infermità contratte a causa del servizio sarebbe transitata nelle competenze dell' o meno e, in caso negativo, come sarebbe stato riconosciuto il trattamento CP_1 pensionistico ed in che misura;
3) Se fosse stato possibile applicare alla sua persona la totalizzazione dei servizi, prevista dagli interventi legislativi innovativi del tempo”.
Esponeva che il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, riscontrava la suddetta richiesta con nota del 17.12.2004, indirizzandola anche all' ed CP_6 all' , del seguente tenore: “1) in ottemperanza alla dichiarazione pervenuta in data 9/6/2003 di CP_1 accettazione di pagamento dell'onere di € 7806,30 la Scrivente ha emesso ai sensi della L. 165/97 il
D.M. n. 38/E datato 28/8/2003 con il quale, alla S.V., vengono riconosciuti utili, se riscattati, solo per la liquidazione “Una Tantum” AA. 2 MM. 4 GG. 8 e NON ai fini delle posizioni assicurative (art.
124 T.U. 1092/73 – legge 322/58). Per ulteriori chiarimenti in merito è pregata di rivolgersi alla competente Sede 2) l'art. 117 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 prevede che nel caso CP_1
l'interessato avesse acquisito il diritto alla pensione privilegiata per infermità contratta in servizio e per causa di servizio ed alla liquidazione dell'indennità “Una Tantum” ordinaria (trattamento della pensione commisurata al servizio utile) con costituzione della posizione assicurativa, occorre che il medesimo opti per uno e dico solo uno dei due sopra citati benefici. 3) In merito alla richiesta di informazione, riguardante la Totalizzazione dei servizi, si rappresenta la necessità di presentare regolare istanza all'atto della cessazione del servizio all'ultimo Ente ove presta servizio. Per quanto sopra detto, e, al fine di adempiere correttamente a quanto di propria competenza, la S.V. è invitata
a comunicare con due istanze distinte: a) Se intenda/non intenda riscattare il periodo indicato nel succitato decreto n. 38/E, in caso affermativo occorre pagare tale riscatto in unica soluzione, in quanto non facente più parte di quest'Amministrazione; b) Inviare un'istanza di opzione per uno solo dei sopraindicati benefici (pensione privilegiata o “Una Tantum” ordinaria con costituzione della posizione assicurativa)”.
Rappresentava che: in data 31.5.2007, con nota inviata al all' Controparte_2 CP_6 ed all' - in considerazione degli anni di servizio utili maturati quale dipendente statale (32 anni, CP_1
10 mesi e 15 giorni, compreso il riscatto ex L. 165/97) e quelli maturati quale dipendente di Trenitalia
(7 anni e 10 mesi) che uniti fra di essi gli avrebbero consentito la maturazione delle condizioni per il conseguimento della pensione di anzianità - la ricongiunzione, a norma dell'art. 2 della L. 29/79, dei contributi versati in a quelli versati in CP_1 CP_6 il Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari - con nota del 26.7.2007 rigettava la domanda di ricongiunzione in quanto presentata in data successiva al collocamento in congedo avvenuto il 1.10.1999, evidenziando che uno dei presupposti per la chiesta ricongiunzione è l'attuale iscrizione, rispetto al tempo della domanda, all'istituto previdenziale in cui deve essere fatta la ricongiunzione, e “non si verifica per il personale in quiescenza”.
Deduceva di aver presentato all' , in data 1.8.2016, domanda di pensione anticipata non CP_1 trovando accoglimento, per mancanza dei requisiti temporali di anzianità lavorativa in ed in CP_1 data 8.7.2017 veniva notificato al ricorrente il decreto N. 472/E relativo alla pensione privilegiata ordinaria, a decorrere dal 1.10.1999, in relazione alla quale, in data 11.7.2017, riceveva l'accredito della somma di € 303.231,55 a titolo di arretrati. Infine, in data 12.10.2017, inviava agli odierni convenuti raccomandata PEC, con la quale insisteva nella ricongiunzione e l'accoglimento della domanda di pensionamento alla data del 1.8.2016.
Tutto quanto premesso, e ritenendo illegittimo il silenzio serbato dagli Enti competenti in ordine alla propria domanda, illo tempore formulata tempestivamente in ordine alla ricongiunzione delle contribuzioni versate, chiedeva che il Tribunale volesse ritenere che egli avrebbe avuto diritto ad ottenere presso l' la ricongiunzione del periodo di anzianità contributiva in dipendenza del CP_1 rapporto lavorativo quale Ufficiale dell'Esercito Italiano e della relativa contribuzione versata presso a copertura dell'intero periodo per il quale egli ha prestato attività lavorativa quale ufficiale CP_6 dell'Esercito Italiano, condannando il , a riversare presso l' tutti i Controparte_2 CP_1 contributi versati dal ricorrente sino al 30.9.1999, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento, dalla data della richiesta ricongiunzione sino a quella della sua effettiva realizzazione;
per l'effetto, ritenere e dichiarare che l' sarebbe stata tenuta alla costituzione presso di esso di CP_1 un'unica posizione assicurativa in capo al ricorrente e rideterminare, per effetto di tale unicità, un unico trattamento pensionistico come descritto nell'allegata perizia di parte e come riassunto nella citata esposizione in diritto, a far data dalla data della richiesta di pensione anticipata, citata nelle superiori narrative e/o comunque dalla data di collocazione a riposo per dimissioni, con la conseguente corresponsione delle differenze pensionistiche non percepite per effetto della mancata ricongiunzione, oltre rivalutazione ed interessi, dal dovuto al soddisfo;
che, essendo che tutto quanto oggi precluso al ricorrente a causa delle illegittime condotte degli odierni convenuti, ritenere che essi sono tenuti a risarcire, in solido fra di essi, al ricorrente, il conseguente danno quantificato nella complessiva misura di € 250.000,00.
Con memoria del 19.02.2025 si costituiva il
[...]
e della il quale previa Controparte_7 CP_5 ricostruzione della cronologia degli eventi, in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti competente per territorio e nel merito contestava il ricorso introduttivo insistendo per il rigetto, con vittoria di spese di giudizio. Con memoria del 21. 2.2025 si costituiva l' , il quale preliminarmente eccepiva il difetto CP_1 di legittimazione passiva rispetto alle domande formulate dal ricorrente, comunque la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ed insisteva per la dichiarazione di infondatezza della pretesa, errata in punto di fatto e di diritto, con vittoria di spese e competenze professionali.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decide la causa con la presente sentenza.
Va dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti, tempestivamente eccepita dal CP_2 resistente.
Mette conto rilevare che, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del “petitum sostanziale”, cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della “causa petendi”, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr. ex multis Cass. 19 gennaio 2007, n.
1134 e Cassazione civile, sez. un., 30/06/2022, n. 20852).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è consolidata nel ritenere che la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni abbia carattere esclusivo, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico tra cui deve intendersi ricondotto anche il diritto al risarcimento del danno che sia anche mediatamente ricollegato alla vicenda che ha ad oggetto il rapporto pensionistico
(cfr. Cass., sez. un. 17 aprile 2014, n. 8930 che richiama Cass., sez. un., nn. 12722 del 2005, 2298 del
2008, 153 e 4853 del 2013).
Più di recente, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che la Corte dei Conti giudica sui “ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato” (R.D. n. 1214 del 1934, art. 13). In questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate”
(Cass., Sez. Unite, 9 giugno 2016, n. 11849 e Cassazione civile, sez. un. 12/08/2021 n. 22745). Nel caso di specie la domanda formulata dal ricorrente, anche ai fini risarcitori, dipende da un accertamento che non può prescindere dalla valutazione della sussistenza del diritto, della misura, della decorrenza della pensione nonché di ogni diritto relativo al rapporto pensionistico di origine pubblicistica.
In conclusione, va dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione giurisdizionale per la Regione Sicilia, davanti alla quale le parti dovranno riassumere il giudizio entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza.
Attesa la complessità in diritto della controversia, la natura di essa, avente ad oggetto la corretta determinazione del trattamento pensionistico in funzione della richiesta risarcitoria avanzata, la definizione del processo su questione di rito, si ritengono sussistenti gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alla materia oggetto del presente giudizio, a fronte della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione giurisdizionale per la Regione Sicilia;
- Fissa in tre mesi il termine per la riassunzione in sede di giurisdizione contabile;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 14.10.2025 Il Giudice
PI LO EN