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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/09/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2119/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TERRAGNO LUCIANA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: retribuzione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il compenso individuale accessorio, per i motivi di cui al presente atto, nella misura di € 798,62, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al soddisfo, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
2. Condannare parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 798,62 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al soddisfo, o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa. Cont Il ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, collaboratrice scolastica a tempo determinato, ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire il compenso individuale accessorio (CIA) previsto dall'art. 82 CCNL 2007 per il servizio svolto negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 in forza di contratti brevi e saltuari (per un totale di mesi 7 e giorni 12 nell'anno scolastico 2020/21 e di mesi 7 e giorni 17 nell'anno scolastico Cont 2021/22), con condanna del al pagamento del dovuto (pari a € 798,62 oltre accessori). Cont In senso contrario, il ha dedotto che “l'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 … non contempla la corresponsione del CIA per il personale ATA con incarico di supplenza breve e saltuaria. Né vi sono disposizioni successive che hanno ampliato la platea dei destinatari del compenso includendovi i supplenti temporanei”. Al riguardo, si deve rilevare che anche l'art. 82 CCNL 2007 richiamato in ricorso, al comma 5, limita il riconoscimento del CIA al personale ATA assunto con contratto per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto il CIA è stato soppresso per il personale docente (conglobato ora per questi nella RPD) ed è rimasto per il personale ATA. Ne consegue che anche al CIA devono essere applicati i seguenti principi di diritto enunciati in materia di RPD da Cass. civ. Sez. lavoro, 27/07/2018, n. 20015: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Non vi sono motivi per discostarsi da tale precedente, che viene richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che non risulta smentito da successive pronunce di segno contrario.
Con riferimento al quantum, la ricorrente ha dedotto che “In forza del CCNL comparto Scuola
2016-2018 il suddetto compenso è pari ad euro 66,90, appartenendo la ricorrente all'Area A/As. A tale importo, per il periodo dal 01.01.2022, occorre aggiungere l'incremento mensile, pari ad € 5,98, previsto con il rinnovo del contratto comparto scuola per il 2022. Occorre, altresì evidenziare che per il periodo 20.10.2020 – 31.05.2021, la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con orario ridotto di 18 ore settimanali. Pertanto, la quantificazione degli importi dovuti sarà pari a quanto risulta dai seguenti conteggi: A.S. 2020/2021: 20.10.2020 – 31.05.2021 (18 h settimanali): 7 mesi 12 giorni [(7 x € 66,90) + (12 X € 2,23)]: 2 = € 495,06:2= € 260,91 A.S. 2021/2022: 23.10.2021 –
08.06.2022 (36 h settimanali): 7 mesi 17 giorni (7 x €66,90) + (17 x €2,23) = € 506,21 Incremento mensile dal 01.01.2022: 5 mesi e 8 giorni (5 x € 5,98) + (8 x € 0,20) = € 31,50 TOTALE € 798,62”.
Non vi sono motivi per discostarsi da tali conteggi, non contestati da parte resistente. Cont Il deve essere quindi condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
798,62 a titolo di compenso individuale accessorio in relazione al servizio prestato negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 17/02/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione del CIA per il servizio prestato negli Cont anni scolastici 2020/21 e 2021/22 e, per l'effetto, condanna il al pagamento in suo favore della somma di € 798,62 oltre interessi o rivalutazione come per legge.
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in € 321,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 26/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2119/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TERRAGNO LUCIANA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: retribuzione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il compenso individuale accessorio, per i motivi di cui al presente atto, nella misura di € 798,62, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al soddisfo, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
2. Condannare parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 798,62 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al soddisfo, o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa. Cont Il ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, collaboratrice scolastica a tempo determinato, ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire il compenso individuale accessorio (CIA) previsto dall'art. 82 CCNL 2007 per il servizio svolto negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 in forza di contratti brevi e saltuari (per un totale di mesi 7 e giorni 12 nell'anno scolastico 2020/21 e di mesi 7 e giorni 17 nell'anno scolastico Cont 2021/22), con condanna del al pagamento del dovuto (pari a € 798,62 oltre accessori). Cont In senso contrario, il ha dedotto che “l'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 … non contempla la corresponsione del CIA per il personale ATA con incarico di supplenza breve e saltuaria. Né vi sono disposizioni successive che hanno ampliato la platea dei destinatari del compenso includendovi i supplenti temporanei”. Al riguardo, si deve rilevare che anche l'art. 82 CCNL 2007 richiamato in ricorso, al comma 5, limita il riconoscimento del CIA al personale ATA assunto con contratto per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto il CIA è stato soppresso per il personale docente (conglobato ora per questi nella RPD) ed è rimasto per il personale ATA. Ne consegue che anche al CIA devono essere applicati i seguenti principi di diritto enunciati in materia di RPD da Cass. civ. Sez. lavoro, 27/07/2018, n. 20015: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Non vi sono motivi per discostarsi da tale precedente, che viene richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che non risulta smentito da successive pronunce di segno contrario.
Con riferimento al quantum, la ricorrente ha dedotto che “In forza del CCNL comparto Scuola
2016-2018 il suddetto compenso è pari ad euro 66,90, appartenendo la ricorrente all'Area A/As. A tale importo, per il periodo dal 01.01.2022, occorre aggiungere l'incremento mensile, pari ad € 5,98, previsto con il rinnovo del contratto comparto scuola per il 2022. Occorre, altresì evidenziare che per il periodo 20.10.2020 – 31.05.2021, la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con orario ridotto di 18 ore settimanali. Pertanto, la quantificazione degli importi dovuti sarà pari a quanto risulta dai seguenti conteggi: A.S. 2020/2021: 20.10.2020 – 31.05.2021 (18 h settimanali): 7 mesi 12 giorni [(7 x € 66,90) + (12 X € 2,23)]: 2 = € 495,06:2= € 260,91 A.S. 2021/2022: 23.10.2021 –
08.06.2022 (36 h settimanali): 7 mesi 17 giorni (7 x €66,90) + (17 x €2,23) = € 506,21 Incremento mensile dal 01.01.2022: 5 mesi e 8 giorni (5 x € 5,98) + (8 x € 0,20) = € 31,50 TOTALE € 798,62”.
Non vi sono motivi per discostarsi da tali conteggi, non contestati da parte resistente. Cont Il deve essere quindi condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
798,62 a titolo di compenso individuale accessorio in relazione al servizio prestato negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 17/02/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione del CIA per il servizio prestato negli Cont anni scolastici 2020/21 e 2021/22 e, per l'effetto, condanna il al pagamento in suo favore della somma di € 798,62 oltre interessi o rivalutazione come per legge.
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in € 321,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 26/09/2025
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