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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11499/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202 50009338000 TASI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21583/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.06.2025 , il sig. Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di fermo amministrativo n. 0718020250009338000, notificato il 31.03.2025 con il quale l'Agente delle
Entrate ON richiedeva il pagamento della somma di € 2.900,00 limitatamente alle cartelle oggetto di pretese tributarie.
Limitata l'impugnativa alle cartelle n. 07120210068200291000 presuntivamente notificata in data
7.08.23 avente ad oggetto tributi camera di commercio 2017;n. 07120210086002317000 presuntivamente notificata in data 07.08.2023, avente ad oggetto TASI 2014 ; n.07120220084124912000 presuntivamente notificata in data 07.08.2023, avente ad oggetto IRPEF 2017;
n.07120230125911933000 presuntivamente notificata in data 15.04.2023, avente ad oggetto diritto
Camera di Commercio 2018;
n. 07120230095561867000 presuntivamente notificata in data in 23.04.2024, avente ad oggetto diritto
Camera di Commercio 2019 e n. 07120240023625643000 presuntivamente notificata in data
16.04.2024, avente ad oggetto bollo 2018 , eccepiva la illegittimità delle stesse per intervenuta prescrizione dei crediti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate ON la quale,preliminarmente, rappresentava che il ricorrente aveva già provveduto ad impugnare il preavviso di fermo e sottostanti cartelle di pagamento n. 07120210068200291000, n. 07120210086002317000, n. 07120220084124912000 per cui chiedeva la riunione al giudizio n. 11498/ 2025 R.G., pendente dinanzi a questa Corte di Giustizia. Relativamente alle restanti cartelle produceva prova delle notifiche ,regolarmente eseguite, eccependo la inammissibilità di eccezioni ,precluse, in ragione della definitività della pretesa;
né maturata la prescrizione, tenuto conto,altresì, della sospensione dei termini dall'08.03.2020 al 31.08.2021,ai sensi dell'art. 68 D.L.
18/2020 a causa della pandemia.
All'udienza del 04.12.2025 , in camera di consiglio, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale va dichiarata l'inammissibilità del ricorso relativamente alle cartelle n.
07120210068200291000, n. 07120210086002317000 e n. 07120220084124912000 per difetto di interesse.
Il ricorso ,relativamente ad esse, non può portare ad alcun vantaggio concreto e attuale al ricorrente che lo ha proposto, rendendolo inammissibile per mancanza di un'utilità pratica e giuridicamente apprezzabile.
Nel caso di specie è emerso e non contestato che le stesse sono state già oggetto di separata impugnazione nel giudizio pendente iscritto al n. 11498/ 2025 R.G. di questa Corte di Giustizia.
Relativamente alle restanti cartelle è risultato provato che la cartella n. 07120220125911933000 è stata regolarmente notificata 15.04.2023 , la cartella n. 07120230095561867000 è stata regolarmente notificata in data 23.04.2024 , la cartella n. 07120240023625643000 è stata regolarmente notificata in data
16.04.2024 .
Qualora la parte destinataria di atti impositivi contesti di averne ricevuto la notificazione (ed anzi nella specie, in maniera del tutto generica ) e l'agente per la riscossione dia prova della esecuzione delle stesse, resta preclusa la deduzione di vizi non tempestivamente opposti restando l'atto successivo sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti al merito degli antecedenti e distinti atti impositivi .
Sarebbe stato onere del ricorrente impugnare le cartelle per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati alla data di notificazione delle stesse.
Né maturata ,all'evidenza, alcuna prescrizione successiva ,non sottacendo,ad ogni buon conto,
l'intervenuta disciplina emergenziale emanata durante il periodo pandemico per effetto del quale ,in forza dell'art. 68, 2 c D.Lgs .n.18/2020 , i termini per i quali disposta la sospensione ed in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno degli anni durante i quali si è verificata la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Il ricorso,perciò e per la parte qua ,è infondato e va rigettato.
Le spese,come liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso avverso le cartelle indicate in motivazione per difetto di interesse;
rigetta nel resto. Condanna il ricorrente al pagamento delle di lite,in favore della resistente ,liquidate in € 300,00 oltre rimb. forf.15% ed accessori di legge, se dovuti ,con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11499/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202 50009338000 TASI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21583/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.06.2025 , il sig. Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di fermo amministrativo n. 0718020250009338000, notificato il 31.03.2025 con il quale l'Agente delle
Entrate ON richiedeva il pagamento della somma di € 2.900,00 limitatamente alle cartelle oggetto di pretese tributarie.
Limitata l'impugnativa alle cartelle n. 07120210068200291000 presuntivamente notificata in data
7.08.23 avente ad oggetto tributi camera di commercio 2017;n. 07120210086002317000 presuntivamente notificata in data 07.08.2023, avente ad oggetto TASI 2014 ; n.07120220084124912000 presuntivamente notificata in data 07.08.2023, avente ad oggetto IRPEF 2017;
n.07120230125911933000 presuntivamente notificata in data 15.04.2023, avente ad oggetto diritto
Camera di Commercio 2018;
n. 07120230095561867000 presuntivamente notificata in data in 23.04.2024, avente ad oggetto diritto
Camera di Commercio 2019 e n. 07120240023625643000 presuntivamente notificata in data
16.04.2024, avente ad oggetto bollo 2018 , eccepiva la illegittimità delle stesse per intervenuta prescrizione dei crediti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate ON la quale,preliminarmente, rappresentava che il ricorrente aveva già provveduto ad impugnare il preavviso di fermo e sottostanti cartelle di pagamento n. 07120210068200291000, n. 07120210086002317000, n. 07120220084124912000 per cui chiedeva la riunione al giudizio n. 11498/ 2025 R.G., pendente dinanzi a questa Corte di Giustizia. Relativamente alle restanti cartelle produceva prova delle notifiche ,regolarmente eseguite, eccependo la inammissibilità di eccezioni ,precluse, in ragione della definitività della pretesa;
né maturata la prescrizione, tenuto conto,altresì, della sospensione dei termini dall'08.03.2020 al 31.08.2021,ai sensi dell'art. 68 D.L.
18/2020 a causa della pandemia.
All'udienza del 04.12.2025 , in camera di consiglio, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale va dichiarata l'inammissibilità del ricorso relativamente alle cartelle n.
07120210068200291000, n. 07120210086002317000 e n. 07120220084124912000 per difetto di interesse.
Il ricorso ,relativamente ad esse, non può portare ad alcun vantaggio concreto e attuale al ricorrente che lo ha proposto, rendendolo inammissibile per mancanza di un'utilità pratica e giuridicamente apprezzabile.
Nel caso di specie è emerso e non contestato che le stesse sono state già oggetto di separata impugnazione nel giudizio pendente iscritto al n. 11498/ 2025 R.G. di questa Corte di Giustizia.
Relativamente alle restanti cartelle è risultato provato che la cartella n. 07120220125911933000 è stata regolarmente notificata 15.04.2023 , la cartella n. 07120230095561867000 è stata regolarmente notificata in data 23.04.2024 , la cartella n. 07120240023625643000 è stata regolarmente notificata in data
16.04.2024 .
Qualora la parte destinataria di atti impositivi contesti di averne ricevuto la notificazione (ed anzi nella specie, in maniera del tutto generica ) e l'agente per la riscossione dia prova della esecuzione delle stesse, resta preclusa la deduzione di vizi non tempestivamente opposti restando l'atto successivo sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti al merito degli antecedenti e distinti atti impositivi .
Sarebbe stato onere del ricorrente impugnare le cartelle per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati alla data di notificazione delle stesse.
Né maturata ,all'evidenza, alcuna prescrizione successiva ,non sottacendo,ad ogni buon conto,
l'intervenuta disciplina emergenziale emanata durante il periodo pandemico per effetto del quale ,in forza dell'art. 68, 2 c D.Lgs .n.18/2020 , i termini per i quali disposta la sospensione ed in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno degli anni durante i quali si è verificata la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Il ricorso,perciò e per la parte qua ,è infondato e va rigettato.
Le spese,come liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso avverso le cartelle indicate in motivazione per difetto di interesse;
rigetta nel resto. Condanna il ricorrente al pagamento delle di lite,in favore della resistente ,liquidate in € 300,00 oltre rimb. forf.15% ed accessori di legge, se dovuti ,con attribuzione al procuratore antistatario.