Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 120
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto di interesse

    Il ricorso non può portare ad alcun vantaggio concreto e attuale al ricorrente che lo ha proposto, rendendolo inammissibile per mancanza di un'utilità pratica e giuridicamente apprezzabile. È emerso e non contestato che le stesse sono state già oggetto di separata impugnazione nel giudizio pendente iscritto al n. 11498/ 2025 R.G. di questa Corte di Giustizia.

  • Rigettato
    Infondatezza per mancata prescrizione

    È risultato provato che le cartelle sono state regolarmente notificate. Qualora la parte destinataria di atti impositivi contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della esecuzione delle stesse, resta preclusa la deduzione di vizi non tempestivamente opposti. Sarebbe stato onere del ricorrente impugnare le cartelle per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati alla data di notificazione delle stesse. Né maturata, all'evidenza, alcuna prescrizione successiva, non sottacendo, ad ogni buon conto, l'intervenuta disciplina emergenziale emanata durante il periodo pandemico per effetto del quale, in forza dell'art. 68, 2 c D.Lgs .n.18/2020, i termini per i quali disposta la sospensione ed in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno degli anni durante i quali si è verificata la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 120
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 120
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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