Sentenza 11 novembre 2024
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Parere definitivo 26 maggio 2025
Ordinanza collegiale 23 settembre 2025
Accoglimento
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00437/2026REG.PROV.COLL.
N. 00324/2025 REG.RIC.
N. 00532/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2025, proposto da
EC IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MA LA LA, NA DD, EL CO e UC NT, rappresentati e difesi dall’Avvocato Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via degli Scipioni n. 268/A;
nei confronti
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Infrastrutture Wireless IAne S.p.A. e Vodafone IA S.p.A., non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2025, proposto da:
Inwuit - Infrastrutture Wireless IAne S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MA LA LA, NA DD, EL CO e UC NT, rappresentati e difesi dall’Avvocato Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via degli Scipioni n. 268/A;
nei confronti
Arpa Lazio, Vodafone IA Spa, EC IA Spa, non costituiti in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 324 del 2025:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Quinta) n. 19856/2024, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 532 del 2025:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Quinta) n. 19856/2024, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di MA LA LA, NA DD, EL CO, UC NT e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. MA PI e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 30 marzo 2024 Infrastrutture Wireless IA S.p.A. (di seguito NW), unitamente a Tim S.p.A. (di seguito Tim) e Vodafone IA S.p.A., presentava a Roma Capitale un’istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del D. Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito CCE) per la realizzazione di un’infrastruttura per telecomunicazioni in Roma, via del Casale Agostinelli, foglio 1012 particella 16.
Seguiva in data 12 aprile 2024 l’indizione da parte dell’amministrazione della conferenza dei servizi decisoria in modalità asincrona ex art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990 (estesa a Municipio VI, Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma, ENAC, Città Metropolitana di Roma Capitale-Dipartimento IV-Servizio 2-Tutela Acque e Risorse Idriche, Dipartimento Ciclo dei Rifiuti-Ufficio Istruttorie VAP, ARPA Lazio) nell’ambito della quale venivano acquisiti i pareri favorevoli di ENAC, ARPA, Soprintendenza e del Dipartimento Ciclo Rifiuti.
In data 14 settembre 2023, in assenza di interventi inibitori dell’amministrazione, le istanti autocertificavano il titolo formatosi per silentium ex art. 44 CCE e il successivo 28 settembre 2023 comunicavano l’inizio lavori.
A seguito di segnalazioni pervenute da residenti della zona (in data, come si esporrà, controversa: 9 ottobre o 9 novembre 2023), la Polizia di Roma Capitale effettuava un sopralluogo accertando l’errata indicazione da parte dell’operatore del civico interessato all’intervento (da ritenersi il n. 77 e non il n. 94 indicato nell’istanza di autorizzazione): rilievo cui seguiva un atto di rettifica trasmesso da NW il 24 novembre successivo.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 12 febbraio 2024, trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 di Roma Capitale e iscritto al n. 3280/2024 R.R., i Signori MA LA LA, NA DD, EL CO e UC NT, in qualità di proprietari, e/o residenti, di immobili siti ai civici n. 72 e 92 della citata via del Casale Agostinelli, impugnavano dinanzi al Tar per il Lazio l’atto di assenso tacitamente formatosi unitamente agli atti procedimentali presupposti.
Il Tar, con sentenza n. 19856 dell’11 novembre 2024, disattese le plurime eccezioni preliminari solevate dalle resistenti NW, realizzatrice dell’infrastruttura, e EC IA S.p.A. (di seguito EC) titolare della Stazione Radio Base (SRB), accoglieva il ricorso ritenendo il fondamento del primo motivo con il quale era dedotto il difetto di istruttoria in ragione della mancata verifica circa la possibilità di soddisfare le esigenze di copertura dell’area con una diversa localizzazione dell’impianto compatibile con la disciplina comunale di settore.
EC impugnava la decisione di primo grado con appello depositato il 15 gennaio 2025 e iscritto al n. 324/2025 R.R., deducendo:
1. « Error in iudicando: erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di tardività del ricorso. Violazione degli artt. 40 e 41 c.p.a. in rela-zione agli artt. 43, 44 e 51 CCE »;
2. « Error in iudicando: erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di carenza di interesse. Violazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione agli artt. 43, 44 e 51 CCE »;
3. « Error in iudicando: erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l’eccezione volta a contestare l’insussistenza dei presupposti per la proposizione di un ricorso collettivo »;
4. « Error in iudicando: erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto il primo motivi di ricorso. Violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 44 e 51 CCE in relazione all’art. 8 co. 6 della Legge n. 36/2001. Travisamento, carenza dei presupposti, difetto di motivazione ».
Roma Capitale, si costituiva formalmente in giudizio il 22 gennaio 2025, sviluppando le proprie difese con memoria depositata il 3 febbraio successivo con la quale eccepiva la tardività del ricorso di primo grado affermando nel merito la legittimità del proprio operato.
In pari data i ricorrenti in primo grado si costituivano in giudizio confutando le avverse censure e chiedendo la reiezione dell’appello.
Con appello depositato il 21 gennaio 2025 e iscritto al n. 532/2025 la medesima sentenza veniva impugnata anche da NW deducendo:
1. « Erroneità’ della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività »;
2. « Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il primo motivo di ricorso ».
Roma Capitale si costituiva formalmente anche in detto giudizio e sviluppava le proprie difese con memoria depositata il 3 febbraio 2025 ribadendo la tardività del ricorso di primo grado e il fondamento nel merito dell’appello.
I ricorrenti in primo grado con memoria depositata in pari data confutavano le avverse censure chiedendo la reiezione del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 6 febbraio 2025, nella quale venivano chiamati entrambi gli appelli, con ordinanza n. 503/2025, la Sezione, « riservata ogni decisione in merito alle questioni pregiudiziali riproposte in appello », riuniva i due giudizi ed accoglieva l’istanza cautelare.
Con memoria unica depositata in entrambi i giudizi il 10 marzo 2025 gli appellati riproponevano ex art. 101 c.p.a. i motivi del ricorso di primo grado assorbiti dal Tar e, con depositi del 14 aprile e 24 giugno 2025, documentavano a sostegno del proprio interesse all’azione, rispettivamente, il dedotto decremento di valore degli immobili di proprietà derivante dalla realizzazione in esame e la pretesa nocività delle emissioni delle « radiofrequenze e delle microonde » provocate dalla SRB.
Roma Capitale, l’8 luglio 2025, rinviava alle difese già svolte dinanzi al Tar depositando le memorie ex art. 73 c.p.a. prodotte nel giudizio di primo grado.
NW con memoria del 16 luglio e EC con memoria del 17 luglio successivo, ribadivano le censure già sviluppate e controdeducevano in ordine ai motivi riproposti ex art. 101 c.p.a. eccependo nel contempo l’inammissibilità ex art. 104, comma 2, c.p.a. delle produzioni degli appellati del 14 aprile e 24 giugno precedenti ritenendo tardiva la comprova dell’interesse al gravame di primo in grado per la prima volta in appello.
Gli appellati rassegnavano le proprie conclusioni con memorie depositate nei due giudizi in pari data, replicando alle avverse difese il 28 luglio successivo.
All’esito della pubblica udienza del 18 settembre 2025, perdurando profili di incertezza circa la tempestività del ricorso straordinario proposto dagli odierni appellati, con ordinanza n. 7478/2025 veniva disposta una integrazione istruttoria tesa ad acquisire più puntuali elementi circa il momento della effettiva percezione della realizzazione in contestazione.
In particolare era controversa la data di esecuzione del sopralluogo della Polizia di Roma Capitale disposto a seguito delle lamentele dei residenti all’esito della quale veniva rilevata, sebbene ancora in fase di realizzazione, la presenza dell’impianto: 9 ottobre per l’amministrazione e gli appellanti e 9 novembre secondo la prospettazione degli appellati.
Roma Capitale, in data 21 ottobre 2025, provvedeva al deposito delle relazioni del Servizio Urbanistico Edilizia del 9 ottobre 2023 e 7 dicembre 2023.
EC provvedeva il 6 novembre 2025 al deposito di un rilievo fotografico del sito (che riproduce il basamento del traliccio) datato 4 ottobre 2023 e della corrispondenza intercorsa via email con l’amministrazione dal 27 settembre 2024 al 2 ottobre successivo.
NW, che depositava a propria volta rilievi fotografici e corrispondenza email il giorno 5 novembre, con memoria del 13 novembre successivo ribadiva la tardività del ricorso di primo grado e l’infondatezza dei motivi riproposti.
Gli appellati, con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 14 novembre 2025:
- rilevavano l’inutilizzabilità della documentazione acquisita in via istruttoria dal Collegio sostenendo che l’ordinanza istruttoria n. 7478/2025 fosse finalizzata a sanare carenze probatorie delle parti in causa;
- affermava l’irrilevanza della stessa documentazione ai fini della presente decisione;
- ribadiva l’affidamento dei ricorrenti « sul luogo di esecuzione del traliccio » indicato nel provvedimento impugnato nel civico n. 94 di via del Casale Agostinelli (risultato invece essere il n. 77) che avrebbe giustificato in ogni caso la loro non immediata reazione alla realizzazione in essere.
In particolare eccepivano:
1. « IN VIA PRELIMINARE: SULLA NON UTILIZZABILITÀ, AI SENSI DELL’ART. 2 CPA, DEGLI ARTT. 24 E 111 DELLA COSTITUZIONE E DELL’ART. 6 CEDU, DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA TRAMITE ORDINANZA ISTRUTTORIA PER SANARE LA CARENZA DI PROVA DELLA ECCEZIONE DI TARDIVITÀ SOLLEVATA DA UNA DELLE PARTI IN CAUSA; IN VIA SUBORDINATA ISTANZA DI RINVIO EX ART. 267 TFUE »;
2. « NEL MERITO: SULLA IRRILEVANZA DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA D’UFFICIO DAL CONSIGLIO DI STATO (IN RELAZIONE ALLA ECCEZIONE DI TARDIVITÀ SOLLEVATA DAGLI APPELLANTI) ALLA LUCE DELLA NATURA DEL MOTIVO DI IMPUGNAZIONE DI PRIMO GRADO ACCOLTO DAL TAR CHE NON ATTIENE ALL’AN DELLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA OGGETTO DELL’AUTORIZZAZIONE ANNULLATA DAL TAR »;
3. « SEMPRE NEL MERITO: SULLA NATURA ASSORBENTE (AI FINI DELLA TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO) DEL DATO FORMALE DELL’AUTORIZZAZIONE E DEI SUOI ELEMENTI ESSENZIALI TRA CUI IN PRIMIS IL LUOGO DI ESECUZIONE DELL’OPERA; IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO RIPOSTO DAI RICORRENTI SULLA CORRETTEZZA DEL LUOGO DI ESECUZIONE DEL TRALICCIO (AL CIVICO N. 94 DI VIA DEL CASALE AGOSTINELLI) COME INDICATO NEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO QUANTOMENO FINO ALLA DATA DEL 24.11.2023 (MOMENTO IN CUI INWIT HA POI FORMALMENTE RICHIESTO A MA CA LA RETTIFICA DELLA AUTORIZZAZIONE INDICANDO IL CIVICO N.77); IN VIA SUBORDINATA RICHIESTA DI RINVIO DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E/O ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE EX ART. 267 TFUE E/O RICHIESTA DI CONCESSIONE DI ERRORE SCUSABILE EX ART. 37 CPA »;
4. « IN OGNI CASO: SULLA MANCATA PROVA DELLA “PIENA CONOSCENZA” DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO IN CAPO AI RICORRENTI ANCHE CONSIDERANDO IL VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 9.10.23 DA ULTIMO DEPOSITATO DA MA CA ED ALLA LUCE DELLA ORMAI ACCERTATA ASSENZA DI PREGRESSE “SEGNALAZIONI” ALLA POLIZIA PROVENIENTI DAI RICORRENTI ».
In via subordinata chiedevano altresì di sollevare questione di legittimità costituzionale « degli artt. 41 cpa e 9 del DPR 1199/71 (e della relativa nozione di “piena conoscenza” implicante la decorrenza del termine di decadenza per impugnare) in relazione agli artt. 2, 3, 24, 97, 111 e 117 primo comma della Costituzione (quest’ultimo in collegamento con l’art. 6 CEDU), laddove in materia edilizia gli artt. 41 cpa e 9 del DPR 1199/71 siano interpretati nel senso di imputare al cittadino la “piena conoscenza” del luogo di effettiva esecuzione dell’opera (elemento essenziale del provvedimento) anche laddove questa avvenga in luogo diverso da quello indicato nel dato formale del provvedimento autorizzatorio formatosi per silenzio assenso ex art. 44 del D.lgs 259/03 (e relativi atti istruttori) ed addirittura prima del perfezionamento della rettifica del medesimo provvedimento da parte della Pubblica Amministrazione e pur in assenza dell’avvenuto completamento dell’opera medesima sul territorio e dunque della sua oggettiva visibilità e riconoscibilità (sul punto vedasi il verbale del 9 ottobre 2023 depositato da Roma Capitale) »
In via di ulteriore subordine chiedevano di sollevare questione di pregiudizialità comunitaria ex art. 267 TFUE formulando il seguente quesito:
« Dica la Corte di Giustizia se i principi e gli scopi dell’articolo 6 della CEDU, nonché i principi del giusto processo, di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa ostano ad una normativa come quella italiana di cui agli artt. 41 cpa e 9 del DPR 1199/71 laddove interpretati nel senso di imputare al cittadino in materia edilizia la “piena conoscenza” del luogo di effettiva esecuzione dell’opera (elemento essenziale del provvedimento da cui far decorre il termine di decadenza per impugnare lo stesso), anche laddove il luogo di effettivo avvio dei lavori di esecuzione dell’opera sia in realtà diverso da quello indicato nel dato formale del provvedimento autorizzatorio formatosi per silenzio assenso ex art. 44 del D.lgs 259/03 (ed in tutti i relativi pregressi atti istruttori) ed addirittura prima del perfezionamento della rettifica del medesimo provvedimento (quanto al luogo di esecuzione dell’opera) da parte della Pubblica Amministrazione e pur in assenza dell’avvenuto completamento dell’opera medesima sul territorio e dunque della sua oggettiva visibilità e riconoscibilità sul piano fenomenico” ».
EC con deposito del 17 novembre 2025 insisteva per il rilievo della tardività del ricorso di primo grado contestando l’affermazione dei ricorrenti (contenuta nel ricorso straordinario) per la quale l’esecuzione dei lavori si sarebbe palesata solo nel novembre 2023.
In sede di replica, depositata il 27 novembre successivo, EC:
- ribadiva la tardività del ricorso di primo grado;
- affermava l’irrilevanza dell’erronea indicazione del civico trattandosi di errore formale ininfluente sulla effettiva localizzazione dell’impianto;
- evidenziava come dovesse considerarsi pacifica la contestazione, da parte degli appellati, della realizzazione dell’infrastruttura e non di ipotetiche difformità dell’opera da quanto assentito (restando pertanto controverso l’ an e non il quomodo dell’intervento: profilo rilevante ai fini dell’individuazione del momento dal quale computare il termine decadenziale per la proposizione del ricorso);
- eccepiva in ogni caso l’infondatezza dei motivi di ricorso non esaminati dal Tar e riproposti ex art. 101 c.p.a..
Nei medesimi sostanziali termini si esprimeva anche NW con memoria di replica depositata in pari data.
All’esito della pubblica udienza del 18 dicembre 2025, gli appelli riuniti venivano decisi.
Con priorità sullo scrutinio di merito deve affrontarsi la questione relativa alla tempestività del ricorso di primo grado, proposto come anticipato nelle forme del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e trasposto in sede giurisdizionale, alla cui soluzione era preordinata la contestata (da parte degli appellati) integrazione istruttoria disposta dal Collegio (questione che precede logicamente anche le ulteriori questioni preliminari sollevate in primo grado e riproposte in questa sede, ovvero l’inammissibilità del ricorso per essere stato proposto nelle forme del ricorso collettivo, nonché l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse).
EC eccepisce che la notifica del ricorso straordinario effettuata il 12 febbraio 2024 sarebbe tardiva essendo già spirato il termine di 120 giorni da computarsi dal momento dell’avvio delle attività di installazione, iniziate il 28 settembre 2023 e, in ogni caso, dall’installazione del traliccio avvenuta il 9 ottobre 2023.
Il rilievo di tardività troverebbe conferma nelle stesse dichiarazioni dei ricorrenti e in particolare nell’istanza di accesso agli atti presentata dalla Signora Vallaro del 17 ottobre 2023 che conteneva l’indicazione del protocollo dell’autorizzazione unica in virtù della quale l’impianto veniva assentito, nonché la prospettazione del pregiudizio, a quella data già esistente, arrecato dall’opera alla propria sfera giuridica.
A conferma della pregressa percezione da parte dei residenti circa la realizzazione in atto, EC espone ulteriormente che in data 9 ottobre 2023 la Polizia Municipale eseguiva un sopralluogo disposto « a seguito di numerose segnalazioni pervenute dai cittadini residenti nella zona » con ciò confermando che la realizzazione contestata, ancorché non completata a detta data, fosse già percepibile (restando irrilevante la data di effettiva ostensione di quanto richiesto in sede di accesso - 18 gennaio 2024 - individuata dal Tar quale dies a quo ).
In termini corrispondenti si esprime anche NW che, al pari di EC, confuta in punto di diritto le conclusioni del Tar individuando una pluralità di profili di contraddittorietà della decisione di primo grado.
In particolare NW fonda la propria tesi sul rilievo che i ricorrenti in primo grado, come in parte anticipato, avrebbero contestato l’ an della realizzazione e non il quomodo , rilevando quindi ai presenti fini la percezione della realizzazione dell’impianto in quanto tale e non una difformità dello stesso, una volta completato, rispetto al progetto autorizzato.
Anche Roma Capitale eccepisce la tardività del ricorso straordinario indicando quale dies a quo la data del 28 settembre di inizio lavori.
Gli appellati eccepiscono l’infondatezza della censura:
sotto un primo profilo, poiché anche assumendo quale dies a quo la presentazione della citata istanza di accesso del 17 ottobre 2023, la pretesa tardività potrebbe essere riferita alla sola autrice dell’istanza senza spiegare effetto per gli altri ricorrenti;
sotto un secondo profilo, poiché la presentazione da parte di NW, in data 24 novembre 2023, dell’istanza di rettifica della sede di installazione dell’impianto dal civico 77 al civico 94, impedirebbe di riconoscere « la piena conoscenza del luogo prescelto in data antecedente al 24.11.2023 ».
Le appellanti, in ogni caso, non avrebbero fornito prova certa della conoscenza da parte dei ricorrenti di primo grado della realizzazione in atto.
Espongono ulteriormente gli appellati che l’eccezione di tardività si fonderebbe sul travisamento del verbale riferito « al primo (ed unico) sopralluogo effettuato dalla polizia di Roma Capitale in data 10.11.2023 » del quale non è comprovata in ogni caso la conoscenza, mentre non vi sarebbe traccia agli atti del giudizio dell’invocato verbale relativo al « fantomatico sopralluogo avvenuto in data 9.10.2023 ».
Alcun rilievo rivestirebbe infine la comunicazione di inizio lavori, peraltro riferita ad un sito diverso (civico 94 in luogo di 77) di per sé inidonea a comprovare l’effettivo inizio delle lavorazioni in detta data e la percezione della natura del manufatto.
Deve in premessa rilevarsi che il termine decadenziale di impugnazione non può essere computato dalla data di comunicazione inizio lavoro (28 settembre 2023) non essendo a tale data documentato in alcun modo lo stato dei luoghi. Ma neppure, a tali fini, può essere conferito rilievo alla data di presentazione della richiesta di accesso (17 ottobre 2023) rispetto alla quale il ricorso sarebbe tempestivo.
Ciò nonostante, per le ragioni di seguito esposte, l’impugnazione proposta con il ricorso di primo grado è tardiva.
In sede di ricorso straordinario gli appellati sostengono di essersi avveduti « nel mese di novembre 2023 » dei lavori in atto su un lotto di terreno « poco distante dalle loro abitazioni (tra i 15 ed i 48 metri) ».
Tuttavia l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente LA il 17 ottobre 2023 (finalizzata all’acquisizione dell’atto di « accertamento di proprietà terreno …destinazione d’uso » degli « atti eventuali esproprio e relativa retrocessione » e dell’« eventuale provvedimento autorizzativo installazione SRB su area citata ») che si evidenzia, conteneva l’indicazione degli estremi del permesso di costruire rilasciato all’operatore, specificava l’interesse sotteso alla richiesta nell’esigenza di conoscere « presupposti e criteri dell’adozione provv.to autorizzazione install.ne antenna (SRB … »: formulazione che attesta inequivocabilmente la consapevolezza della natura della realizzazione, e pertanto la percepibilità della realizzazione da parte non solo della richiedente, ma anche di quanti affermano (e documentano fotograficamente) di abitare a pochi metri dal sito interessato con affaccio sul cantiere.
A tal proposito deve evidenziarsi che la Polizia di Roma Capitale, con nota del 14 novembre 2023, comunicava al Dipartimento Programmazione Attuazione Urbanistica, in esito ad una richiesta del 9 novembre 2023 « afferente l’oggetto » (specificato in « Segnalazioni relative all’installazione della SRB dei gestori Ti Spa, Vodafone IA Spa e NW Spa ») che « questo reparto in data 09 ottobre 2023, ha effettuato il sopralluogo nella località interessata constatando che l’installazione è situata al civico n. 77 anziché al civico n. 94 e che le distanza della struttura dalle abitazioni e dalle scuole si trovano a meno di 100 metri, come da relazione di servizio che si allega ».
L’amministrazione capitolina, con nota del 21 novembre 2023, comunicava a Tim Vodafone, NW, Municipio VII e Gruppo PM che il citato sopralluogo, indicato in questo caso come eseguito il 9 novembre 2023, veniva richiesto alla Polizia Roma Capitale in pari data « a seguito di numerose segnalazioni pervenute dai cittadini residenti nella zona ».
Da tali documenti emerge quindi che la presenza dell’installazione era già chiaramente percepibile alla data del sopralluogo, residuando invece profili di incertezza in ordine alla sola data di esecuzione dell’accesso al cantiere, indicata diversamente nelle due occasioni.
Sul punto, come anticipato, veniva fatta chiarezza in via istruttoria.
Il Collegio, con la sopra citata ordinanza n. 7478/2025, preso atto « che la presenza della “installazione” (ancorché in fase di realizzazione) veniva accertata dalla Polizia di Roma Capitale all’esito di un sopralluogo che seguiva la ricezione di esposti di cittadini che contestavano l’intervento (v. «RELAZIONE DI SERVIZIO DI POLIZIA AMBIENTALE del 19 novembre 2023, prot. 2723/23) », rilevava che « nella nota di Roma Capitale n. 711138 del 14 novembre 2023 è indicata nel 9 ottobre 2023 (data con riferimento alla quale il ricorso sarebbe tardivo) » mentre « nella nota dello stesso Ente n. 205712 del 21 novembre successivo, nel 9 novembre 2023 (data rispetto alla quale sarebbe tempestivo) ».
In ottemperanza a quanto disposto, Roma Capitale documentava mediante deposito della relazione di servizio redatta dagli operanti, che il sopralluogo effettuato « a seguito di segnalazioni pervenute per posta elettronica riguardo l’installazione di un impianto di antenne per reti cellulari », consentiva di rilevare la presenza sul sito interessato del « basamento di cemento con al centro elementi metallici » (pesanza documentata con rilievi fotografici).
La descrizione dello stato di fatto nei descritti termini trova conferma nella documentazione fotografica prodotta con data certa (4 ottobre 2023) dalle appellate.
Nell’occasione, gli operanti davano altresì atto che era presente il cartello di cantiere (anch’esso oggetto di rilievo fotografico) con l’indicazione, fra gli altri dati, dell’« Ufficio competente: SUAP », della « proprietà e Committenza: INWIT S.p.A. », della tipologia di lavori « installazione infrastrutture wireless », della data di inizio lavori « 23/09/2023 » e della « Ditta esecutrice: TELEBIT S.p.A. ».
Che la data corretta sia da individuare nel 9 ottobre e non nel 9 novembre (come confermato all’esito dell’integrazione istruttoria) si ricava ulteriormente:
- dalla « RELAZIONE DI SERVIZIO URBANISTICO EDILIZA » del 7 dicembre 2023, redatta a seguito di ulteriore sopralluogo, con la quale gli operanti affermano di aver accertato la presenza del citato basamento « in data 9 ottobre c.a. »;
- dalla nota della Polizia di Roma Capitale del 21 ottobre 2025 (precedente alla data del 9 novembre 2025) con la quale il verbale n. 66492/23 del 9 ottobre veniva trasmesso all’Avvocatura dell’amministrazione, al Municipio VII e al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica.
Premesso quindi che l’indicazione della effettiva data di svolgimento del sopralluogo risultava (sia pur con i descritti profili di apparente contraddittorietà) da atti prodotti in giudizio e che la circostanza formava oggetto di espressa deduzione delle appellanti, non può che ritenersi priva di fondamento l’eccepita inutilizzabilità delle sopra richiamate produzioni documentali di Roma Capitale, così come l’affermazione circa l’illegittimità del soccorso asseritamente prestato dal Collegio alle parti con intento sanante dell’omissione in cui sarebbero incorse.
Quanto al rilievo ai presenti fini della situazione di fatto accertata in sede dal più volte evocato sopralluogo, non può che richiamarsi la posizione, ormai consolidata, già espressa da questo Consiglio di Stato, per la quale « il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso, nell’ambito dell’attività edilizia vanno individuati, secondo la condivisa giurisprudenza (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 4830 del 2017; Sez IV, 15 novembre 2016, n. 4701; Sez. IV, n. 1135 del 2016; Sez. IV 28 ottobre 2015, n. 4910 e n. 4909; Sez. IV, 22 dicembre 2014 n. 6337; Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2107; Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2209, che si conformano sostanzialmente all’insegnamento dell'Adunanza Plenaria n. 15 del 2011 sviluppandone i logici corollari): nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area, ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto » (Cons. Stato, Sez. II, 5 aprile 2024, n. 3147)
Nel caso di specie – a differenza di quanto argomentato dal primo giudice nella sentenza appellata (al punto 6.3) - il Collegio è dell’avviso che la contestazione da parte dei ricorrenti in primo grado (anche alla luce delle allegazioni a sostegno dell’interesse azionato esposte con le citate memorie del 14 aprile e 24 giugno 2025) vada riferita all’ an essendo contestata la realizzazione dell’opera e non eventuali difformità da quanto assentito. La prospettata e invocata (pretesa ad una) diversa localizzazione è in realtà volta ad impedire in radice che l’infrastruttura sia realizzata nell’area vicina alle loro abitazioni e, in tale prospettiva, anche i vizi si natura per così dire procedimentale sono pur sempre preordinati a questo obiettivo che costituisce il (vero) vantaggio finale alla base dell’interesse al ricorso dei ricorrenti in primo grado. Sicché è dall’inizio dei lavori, per come percepito dai ricorrenti in primo grado, che deve farsi decorrere il termine di impugnazione.
Chiarito quindi che il termine decadenziale per la proposizione del ricorso straordinario dovesse decorrere dal 9 ottobre 2023, deve ritenersi che sia spirato il 6 febbraio 2024 risultando tardiva la notifica del gravame (il ricorso straordinario) intervenuta il 12 febbraio successivo.
A tali fini è irrilevante la rettifica del numero civico intervenuta in un secondo tempo che, contrariamente a quanto con enfasi dedotto, non poteva in alcun modo creare incertezza circa la natura dell’opera in corso di realizzazione e alla sua localizzazione.
Sul punto non può che rilevarsi come i due civici in questione accedano al medesimo sito e come i lavori in questione siano stati avviati e completati in conformità alla localizzazione progettuale assentita, nel concreto mai modificata.
Ad ulteriore conferma della consapevolezza degli appellanti circa la natura e destinazione della realizzazione, deve rilevarsi:
- che l’intervento veniva eseguito ad una distanza non eccessiva dagli affacci delle abitazioni dei ricorrenti (come gli stessi comprovano mediante deposito di documentazione fotografica, ancorché per comprovarne la lesività);
- che il cartello di cantiere, come comprovato dai sopra citati verbale della Polizia di Roma Capitale, conteneva i dati necessari ad identificare la realizzazione come un impianto di telefonia mobile;
- che l’area interessata ai lavori era accessibile a terzi, come comprova l’indicazione nell’istanza di accesso presentata dalla ricorrente LA dei dati presenti sul cartello di cantiere (circostanza che conferma ulteriormente come non sussistessero dubbi circa la reale localizzazione dell’opera anche precedentemente alla formale rettifica del civico).
La già evidenziata unicità del sito interessato all’intervento priva quindi manifestamente di fondamento e rilevanza i dedotti profili di illegittimità costituzionale e comunitaria fondati su una pretesa, ma inesistente, realizzazione « in luogo diverso da quello indicato nel dato formale del provvedimento autorizzatorio ».
Per quanto precede l’appello deve essere accolto nei suesposti termini rilevando la tardività del ricorso di primo grado. Ne consegue altresì l’impossibilità di esaminare i motivi assorbiti dal Tar e riproposti in questa sede, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. dagli originari ricorrenti.
La specificità delle questioni oggetto della controversia consente di procedere alla compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio fra le parti.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN NE, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
MA PI, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA PI | AN NE |
IL SEGRETARIO