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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/10/2025, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4624/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. RO LO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4624/2024 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 15 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte e preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 189 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.lgs. 149/2022);
TRA
(c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania alla Via San
Giovanni a Campo n. 121, presso lo studio dell'Avv. Poziello Concetta (c.f.:
) e dell'Avv. Pirozzi Mirella ( ), dai quali è C.F._1 C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE-OPPONENTE
E c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano alla Via Corregio n. 43, presso lo studio dell'Avv.
FA LE NT HR (c.f.: , dal quale è C.F._3 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: “Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1022/2024, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord il 15/04/2024 e pubblicato in data 18/04/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 2985/2024 R.G.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la società agricola spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1022/2024, Parte_1 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 15/04/2024 e pubblicato in data 18/04/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 2985/2024 R.G, col quale le si ingiungeva il pagamento della somma complessiva di euro 13.972,26, oltre interessi e spese legali, in favore di a titolo di corrispettivo per forniture di Controparte_1 energia elettrica.
A sostegno della promossa opposizione la società opponente deduceva e contestava:
— la illegittimità dell'avversa pretesa, per avere addebitato Controparte_1 arbitrariamente all'utente un consumo energetico non corrispondente all'effettivo utilizzo;
— la intervenuta prescrizione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, per non avere l'odierna opponente ricevuto né le fatture reclamate ex adverso, né alcuna precedente istanza di pagamento idonea a fungere da chiaro atto interruttivo;
— l'assenza di valore probatorio delle fatture e degli estratti conto prodotti da controparte;
— la mancata proposizione, su impulso di CP_1
del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 163, co. 3 n.
3-bis.
[...]
Ciò premesso, parte opponente concludeva chiedendo all'adito Tribunale di:
“• accertare l'illegittimità di quanto preteso dalla nei confronti Controparte_1 della , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, come sopra meglio generalizzata e, per l'effetto, dichiarare, per tutti i motivi ampiamente dedotti non dovuto dalla medesima opponente l'importo preteso dalla opposta Società perché infondato, ingiusto, non provato ed in ogni caso prescritto, e comunque dichiarare illegittima la pretesa della stessa opposta società così come formulata nel decreto ingiuntivo e conseguentemente nelle fatture e negli estratti conto posti a fondamento di detto atto, per l'effetto di tutto quanto prima
• revocare l'opposto decreto ingiuntivo numero 1022/2024 - R.g.n. 2985/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella persona dell'Ill.mo
Giudice dott. RO LO, in data 15.04.2024, spedito per la notifica all'opponente in data 23.04.2024, con il quale veniva ingiunto alla società agricola opponente di pagare all'intimante con sede a Roma alla Via Controparte_1
Luigi Boccherini, 15, C.F./P.I./R.I. la somma di € 13.972,26, oltre P.IVA_2 interessi, nonché le spese e le competenze di lite cosi liquidate: € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.,
• emettere, comunque, ogni provvedimento di Legge e di Giustizia, a tutela delle ragioni tutte dell'opponente come esplicate;
n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
• vittoria di spese e competenze, con attribuzione ai sottoscritti avvocati dichiaratisi antistatari.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
19/11/2024, si costituiva in giudizio la convenuta-opposta, la Controparte_1 quale, di contro, deduceva ed eccepiva: — in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO (Testo Integrale
Conciliazione), che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie nel settore energetico;
— la validità del decreto ingiuntivo opposto in quanto correttamente emesso sulla base di regolari fatture elettroniche ed in base alla certificazione dei consumi fornita dal distributore, soggetto terzo e imparziale;
— la rilevanza probatoria delle fatture elettroniche emesse e la mancata contestazione da parte dell'utente finale circa eventuali malfunzionamenti del contatore o consumi anomali;
— non essere intervenuta alcuna prescrizione del diritto di credito vantato con riferimento ai consumi correttamente quantificati dalla società di distribuzione.
Tutto ciò premesso, la predetta parte opposta concludeva chiedendo:
“In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecuzione del Decreto opposto, in ragione di tutte le difese esposte in atti.
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 13.972,26, oltre interessi Controparte_1 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
[…]
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”.
Nel prosieguo del giudizio, rilevata la necessità di sottoporre il procedimento in oggetto alla condizione di procedibilità della mediazione (in virtù di quanto motivato con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 21/11/2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamato), rigettata la predetta istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rilevata l'assenza di istanze istruttorie costituende articolate dalle parti – stante la natura prettamente documentale della controversia (per tutto quanto esposto e ritenuto in sede di ordinanza resa il 20/03/2025) — , sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15 settembre 2025,
n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
preceduta dalla fissazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, con provvedimento emesso in pari data la causa veniva riservata in decisione.
In via preliminare va dato conto che l'esame delle questioni prospettate dalle parti del presente giudizio è stato condotto secondo il principio della c.d. “ragione più liquida” il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(cfr. tra le tante, Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014). Venendo al merito,
l'opposizione spiegata dalla si è rivelata Parte_1 parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va dato atto, altresì, della procedibilità dell'opposizione, in conseguenza del tempestivo avvio del procedimento di mediazione su impulso di parte opposta, onerata in tal senso in conformità a quanto disposto dall'art. 5-, D.Lgs. n. 28/2010.
Non può invece, trovare applicazione l'eccezione di improcedibilità della opposizione, proposta dalla convenuta-opposta, sul presupposto del mancato esperimento della procedura di conciliazione ex artt. 2, comma 24, lett. B), L. 481/1995
e 141 cod. cons..
Invero, dall'esame della delibera 5/5/2016 n. 209 dell'AEEG (c.d. T.I.C.O.), emanata in attuazione dell'art. 2 comma 24, lettera b), L. 14/11/1995 n. 481 e dell'art. 141 comma 6 lett. c) del Codice del Consumo, nonché dell'art.
2.1 del TICO costituente l'allegato A alla suddetta delibera, appare preferibile l'interpretazione (peraltro già fatta propria da altri Tribunali di merito, tra cui T. Roma, ordinanza 25/05/2017) secondo cui il procedimento obbligatorio di conciliazione ivi disciplinato si riferisce precipuamente alle controversie instaurate da clienti finali alimentati in bassa tensione (e, in generale, dalle persone fisiche o giuridiche che abbiano stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di servizi dei settori regolati dall'Autorità per l'Energia
Elettrica, il gas ed il sistema idrico) nei confronti di operatori e gestori (soggetti che esercitano i servizi nei settori regolati dalla suddetta Autorità), e non viceversa.
n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
Tanto appare emergere: (a) dall'allegato e) del detto testo regolamentare, il quale alla pag. 4 specifica chiaramente che la procedura di conciliazione presso la AEEG “é attivabile in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello”, reclamo proponibile evidentemente solo dai clienti finali e dai c.d. “prosumer” e non già dagli operatori e gestori;
(b) dal richiamato allegato e), pag. 5 che si riferisce all' “accesso dei clienti finali alla procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie e alle procedure speciali” e non agli operatori e gestori;
(c) dal fatto che l'applicazione graduale del meccanismo é stata indicata come “sospesa per le controversie attivate da un operatore nei confronti del cliente finale” dall'art 6 del TICO, che prevede, ancora, che sia proprio il cliente o utente finale a poter attivare la procedura di conciliazione, peraltro solo dopo aver inviato il reclamo all'operatore o gestore;
(d) sulla base dell'art.
8.4 del
TICO, che prevede che gli operatori e gestori siano tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti presso il servizio di conciliazione dal cliente o utente finale e salvi i casi d'inammissibilità della domanda;
(e) sulla base dell'art. 141 comma 8 lett f) del Codice del Consumo (come sostituito dal D. Lgs. n. 130/2015) che prevede l'inapplicabilità del tentativo di conciliazione alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore).
Nella specie, di contro, si è al cospetto di una opposizione a decreto ingiuntivo che trae origine da una richiesta di pagamento promossa dalla opposta Società di
Vendita nei confronti dell'utente finale (e non di un'azione intentata dal secondo nei confronti della prima), per la quale è esclusa in radice la necessaria preventiva esperibilità della menzionata procedura di conciliazione.
Passando al merito della controversia, l'opposizione si è rivelata solo parzialmente fondata e può trovare limitato accoglimento, per le motivazioni di seguito illustrate.
Il Tribunale evidenzia preliminarmente che l'esistenza di un contratto tra le parti, avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica, oltre ad essere stata documentalmente provata in atti (cfr. contratto di fornitura allegato al fascicolo monitorio) è pacifica, non essendo stata oggetto di contestazione da parte dell'odierna opponente.
Va, altresì, osservato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio a cognizione piena che non si sottrae al generale principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In base a tale principio processuale di distribuzione dell'onere della prova, l'opposta, attrice sostanziale, ha prodotto in atti copia di n. 14 fatture emesse nel periodo tra i n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
mesi da marzo 2022 a settembre 2023, attestanti l'avvenuta erogazione di energia elettrica presso l'utenza in uso alla opponente (precisamente situata in Sessa Aurunca
— CE, alla Via Piscinola SNC), oltre all'estratto autentico notarile delle scritture contabili (cfr. documento allegato al fascicolo monitorio) indicante gli estremi delle fatture insolute (ordinate per numero, data, importo documento ed intestazione).
Risulta, inoltre, anche prodotta in atti la tabella dei consumi fatta registrare dal misuratore installato presso l'utenza della opponente, certificata dal Distributore, la quale presenta corrispondenza con i consumi effettivamente fatturati alla odierna opponente.
Appaiono, dunque, sterili le mere, astratte e generiche, contestazioni sollevate da parte attrice con riguardo alla presunta inidoneità della fattura commerciale — quale atto unilaterale di parte — a fungere da adeguata prova del credito.
Ed invero, in merito va evidenziato che — conformemente a quanto statuito da numerose pronunce di merito — le fatture relative alla somministrazione di energia elettrica, pur essendo documenti contabili, acquisiscono un valore probatorio rafforzato quando basate su dati certificati dal Distributore territorialmente competente.
Invero, il Distributore, operando in regime di monopolio naturale e sotto la regolazione dell'Autorità (ARERA), è riconosciuto come soggetto terzo e imparziale,
l'unico deputato all'attività di misura dell'energia: la sua certificazione dei consumi è da considerarsi, dunque, un dato certo e autorevole.
Peraltro, neppure vi è prova in atti del fatto che sia stato mai segnalato un presunto malfunzionamento del contatore installato presso l'utenza attorea.
A fronte di tale duplice circostanza (addebito di consumi reali sulla scorta di una precisa tabella analitica di certificazione dei consumi rilasciata dal Distributore di zona e totale assenza in atti di reclami o segnalazioni di eventuali malfunzionamenti del misuratore, mai inoltrati dalla opponente né alla opposta né allo stesso
Distributore), le contestazioni formalistiche sollevate dalla opponente non trovano alcun sostegno nella concretezza dei dati probatori e fattuali in atti.
E' noto, infatti, che, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 297 del 09/01/2020, proprio in materia di somministrazione di energia elettrica).
Ed invero, come da costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, di guisa che “di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui
n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.” e che, in particolare, grava sull'utente l'onere di
“contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)”, gravando successivamente sul gestore l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore (cfr. Cass. n. 13605/2019).
Inoltre, la giurisprudenza di merito reputa che le letture del contatore esposte nelle cd. "fatture di trasporto" dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante (definito dall'Autorità "trader") per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete siano, in linea di massima, prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore.
Tanto non è avvenuto nel caso di specie, essendosi l'opponente limitata ad una generica contestazione dei consumi registrati, senza alcuna deduzione in ordine ad un malfunzionamento del contatore o ad attività illecite di terzi, relative al consumo di energia;
alcun elemento di prova essa ha, dunque, offerto in ordine a un sovraconsumo ad essa non imputabile.
Parzialmente fondata, invece, appare l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Sul punto giova premettere in diritto che la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), così come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/19), all'art. 1, comma
4, recita testualmente: “[…] nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo” (sul punto, si vedano, tra le tante, DE
ARERA n. 186/2020 e n. 610/2021 con allegati A;
n. 547/2019 con allegato B;
n.
311/2019); al successivo comma 10 la norma in esame, poi, precisa: “Le disposizioni di
n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
La Delibera ARERA 97/2018/R/com del 22 febbraio 2018, poi, ha sin da subito chiarito che “la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 decorre dal termine entro cui l'esercente il servizio è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”.
Le disposizioni appena richiamate non appaiono di facile interpretazione, specie con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione biennale ivi sancito, atteso l'equivoco riferimento al termine della data della fatturazione e non già al periodo oggetto di fatturazione che può esservi ricompreso.
Una prima opzione interpretativa è quella di ritenere la prescrizione breve biennale in esame applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo le date previste dalla disposizione normativa testè richiamata, applicandosi, invece, ai consumi antecedenti la “ordinaria” prescrizione quinquennale.
In tal senso si è pronunciato il Giudice di Pace del Tribunale di Santa Maria C.V. con la sentenza n. 756/23 depositata in cancelleria il 1 febbraio 2023 nella quale si legge che "le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni;
invece le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in due anni.
Pertanto, poiché la bolletta in contestazione è riferita a <> antecedenti all'entrata in vigore delle norme che stabiliscono la prescrizione biennale, è da ritenersi che nel caso che occupa trovi applicazione la norma di cui all'art. 2948 cc, cioè il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dal gestore ".
Sullo stesso impianto normativo, ma in diverso ambito regolatorio, si registra poi la sentenza del Tribunale di Benevento, sez. II, 11/05/2022, n. 1116, secondo cui “Atteso che le fatture alla base del D.I. hanno ad oggetto consumi per il periodo di riferimento 2013-
2016, trova regolarmente applicazione il termine di prescrizione di 5 anni”.
Secondo una seconda opzione interpretativa, invece, nei contratti di fornitura energetica il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture, prescindendo dalla data di erogazione od effettuazione dei consumi.
In particolare, secondo il Tribunale di Reggio Calabria, (cfr. sentenza n. 818/2022, pubblicata il 04/07/2022) il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 23789/2008) e sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture perché la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati.
n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
Ebbene, tale tesi, che áncora il decorso del termine biennale di prescrizione alla data di scadenza della fattura, e non già all'effettivo momento del consumo, sembra aver trovato un primo riconoscimento anche da parte della Suprema Corte.
In particolare, con l'ordinanza pregiudiziale del 17/04/2023, nell'ambito del procedimento con n. R.G. 2666/2022, il Giudice di Pace di Caserta aveva richiesto, ai sensi del nuovo art. 363-bis c.p.c., la soluzione di una questione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile inerente proprio la prescrizione breve dei corrispettivi per i consumi idrici relativo ad un contenzioso insorto tra un contribuente ed un . Controparte_2
Nella specie, il remittente chiedeva alla Cassazione "se la prescrizione relativa ai consumi idrici effettuati in data antecedente al primo gennaio 2020 sia biennale come stabilito dalla legge 205/2017 — legge di bilancio 2018 — o quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n° 5 cc. e se il Giudice possa dunque disapplicare una decisione di natura formalmente amministrativa anche se destinata ad incidere sui procedimenti aventi ad oggetto la decisione de qua".
Il Primo Presidente della Cassazione, con provvedimento reso nell'ambito del procedimento n. r.g. 9126/2023, pubblicato in data 10/05/2023, ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata.
Infatti, per la Cassazione "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge
n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi”.
E' evidente, dunque, che, secondo questa interpretazione (del resto fatta palese dal chiaro tenore letterale della disposizione normativa in esame e che, dunque, appare preferibile), apparentemente sposata dalla Suprema Corte nella pronuncia che precede, il termine di prescrizione del credito per somministrazioni energetiche è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza un data successiva rispetto a quelle indicate dall'art. 1, comma 10, L. 205/2017, anche se riferite a consumi effettuati in epoca antecedente.
La materia è stata, peraltro, oggetto di scrutinio anche da parte del Giudice
Amministrativo che, pronunciandosi su un ricorso proposto per l'annullamento della
Delibera Arera n. 186/2020, ha colto l'occasione per precisare che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura” (cfr. Tar Lombardia n. 1442/2021).
n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° marzo 2018
(per il settore elettrico), anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo risalenti ad epoca antecedente le dette date, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovuto essere emesse molto tempo prima, poiché relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta. Ne deriva, come logico corollario, che l'applicazione del termine di prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti alle predette date non determina alcuna applicazione retroattiva della norma in commento, in quanto essa individua il momento di applicazione del nuovo termine prescrizionale, non alla data di effettuazione dei consumi, ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva alle predette date, seppure emesse prima di tale data.
La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei consumi richiesti in pagamento agli utenti, onde evitare la pratica delle c.d. maxi fatturazioni emesse al fine di richiedere il pagamento di consumi oltremodo risalenti nel tempo.
Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie di forniture elettriche), debbono essere recapitate all'utente nel rispetto della periodicità stabilita dalla regolazione vigente e, comunque, in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale.
Ciò posto, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, dell'art. 2935 c.c. e del contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore/gestore, in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi (ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento, come da regolazione adottata dall'Autorità Indipendente di settore — cfr., nella specie,
Delibera ARERA 463/2016/R/com del 04/08/2016 e succ. mod. recante il Testo
Integrato Fatturazione per i settori elettricità e gas — ). Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione (id est fatturabilità). A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 10 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 marzo 2018, per il settore elettricità (qui venuto in discussione) e afferiscano, altresì, a consumi risalenti di oltre due anni.
Del resto, una diversa interpretazione della decorrenza della prescrizione biennale striderebbe con il chiaro dettato della normativa primaria secondo cui la prescrizione biennale si applica, appunto, agli importi (afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza successiva, per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; resta inteso che, secondo le regole generali in tema di prescrizione, il gestore del servizio ha sempre la facoltà (e l'onere) di allegare e dimostrare eventuali cause impeditive alla decorrenza del termine prescrizionale, come da disciplina generale prevista dal codice civile (cfr., in particolare, art. 2935 c.c. — sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione — e art. 2941 c.c. — doloso occultamento dell'esistenza del debito — ).
Ciò chiarito in merito alla demarcazione del dato temporale di applicazione del nuovo termine di prescrizione biennale (radicato al momento della fatturazione del consumo e non già all'effettuazione dello stesso), quanto, invece, alla esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, va rilevato che esso va individuato — come del resto in precedenza già chiarito — non al preciso istante di effettuazione del consumo stesso, bensì al momento in cui il gestore avrebbe avuto l'obbligo di fatturarlo (atteso che solo da tale momento può dirsi che il relativo credito sia divenuto esigibile).
Così la già richiamata Delibera ARERA 97/2018/R/com del 22 febbraio 2018, ha specificato che “la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 decorre dal termine entro cui l'esercente il servizio è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”.
Ciò posto, va rilevato che per i consumi di elettricità e di gas naturale la già richiamata Delibera ARERA 463/2016/R/com del 04/08/2016 e succ. mod., recante il
Testo Integrato Fatturazione per i settori elettricità e gas, dispone che il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno che varia in relazione alla tipologia di cliente e alla potenza contrattualmente impegnata;
in particolare, le periodicità di emissione della fattura indicate nella Tabella 2 del menzionato Testo
Integrato prevedono l'emissione di fatturazioni con: (ii) cadenza mensile per i clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza superiore a 16,5 kW;
(ii) cadenza bimestrale sia per clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza inferiore a 16,5 kW, sia per clienti domestici.
Venendo all'esame del caso di specie, dalle fatture azionate dalla opposta nei confronti dell'opponente si evince chiaramente come la fornitura riguardava un utente non domestico con potenza contrattualmente impegnata superiore a 16,5 kW
(nella specie, 20kW, come indicato in tutte le fatture azionate), con conseguente n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 11 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
applicazione della disposizione che prevede una cadenza almeno mensile della relativa fatturazione.
Va, inoltre, osservato che a tutte le fatture azionate va applicato il predetto termine di prescrizione biennale, trattandosi tutte di fatture con scadenza successiva al 01 marzo
2018.
Ciò chiarito, nella specie occorre anche precisare che, in assenza di prova in atti dell'effettivo recapito e notifica delle fatture prodotte in atti dalla opposta nei confronti della opponente, il primo atto di costituzione in mora di quest'ultima, prodotto in atti da parte opposta (e riguardante il preciso credito qui dedotto e azionato in lite), risale al 15/01/2024 (cfr. comunicazione recapitata a mezzo PEC alla opponente — e da quest'ultima mai contestata — allegata al doc. 4 del fascicolo di parte opposta, con la denominazione file “Doc.4Fascicolo monitorio.zip”); successivamente a tale diffida, l'opponente risulta essere stato, poi, destinatario direttamente della notificazione del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo che hanno instaurato la controversia qui sub iudice, risalente al 23/04/2024
(come da notificazione a mezzo PEC parimenti prodotta in atti dalla opposta).
Per cui, appare certamente prescritte la fattura n. 4208753748 del 11/03/2022, con scadenza 11/04/2022, recante l'importo di euro 17.016,50 (e, tuttavia, azionata in monitorio per il minor importo di euro 8.617,12 — come da estratto conto e messa in mora parimenti allegati al fascicolo monitorio di parte opposta — ).
Tale fattura, infatti, contiene la fatturazione di consumi ricalcolati che vanno dal
17/04/2018 al 30/11/2021 (così come evincibile dal dettaglio della medesima fattura prodotta in atti da parte opposta), per i quali il termine di fatturazione decorreva oltre un biennio precedente rispetto alla prima messa in mora in atti del 15/01/2024 (e non avendo parte opposta provato in atti — bensì soltanto unilateralmente asserito
— la ragione della tardività di tale fatturazione ed una sua eventuale esclusiva imputabilità al Distributore).
Tutte le restanti fatture in atti contengono tutte la contabilizzazione di consumi operati e divenuti esigibili in epoca successiva all'aprile 2022 e, dunque, ampiamente contenuti entro il biennio antecedente alla prima messa in mora in atti del 15/01/2024.
Per tutte le ragioni innanzi espresse, dunque, va dichiarata la parziale prescrizione del credito azionato in lite da parte opposta, limitamene all'importo di euro 8.617,12
(ottomilaseicentodiciassette/12), con la conseguenza che la residua somma effettivamente dovuta dalla opponente alla opposta ammonta a residui euro
(13.972,26 [pari alla somma ingiunta] - 8.617,12 [pari al credito prescritto] = ) 5.355,14
(cinquemilatrecentocinquantacinque/14).
In definitiva, in parziale accoglimento della opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e, contestualmente, parte attrice-opponente, Parte_1
n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 12 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
, va condannata al pagamento, in favore della parte convenuta- Parte_1 opposta, per le causali sopra descritte, della somma complessiva Controparte_1 di euro 5.355,14 (cinquemilatrecentocinquantacinque/14), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla messa in mora in atti del 15/01/2024 e sino al soddisfo.
Per quanto riguarda il riparto delle spese di lite tra le parti, sia della fase monitoria che di quella di opposizione, dall'accoglimento soltanto parziale della opposizione e dal corrispondente parziale accoglimento della domanda creditoria azionata dalla opposta e stante, dunque, la reciproca soccombenza riportata da entrambe le parti, il
Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra le parti nella misura che si ritiene congrua della metà, dovendosi porre la quota della residua metà ad esclusivo carico di parte attrice-opponente.
Ed invero, in merito va rammentato che “Nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto
l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta.” (cfr. Cass. 19120/2009).
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014
(così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal
23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass.
SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta-opposta vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportate altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
RO LO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4624/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto “Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1022/2024, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord il 15/04/2024 e pubblicato in data 18/04/2024 nell'ambito del
n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 13 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
procedimento monitorio iscritto al n. 2985/2024 R.G.”, pendente tra Parte_1
— attrice-opponente — e — convenuta-
[...] Controparte_1 opposta — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, condanna parte attrice-opponente, Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in
[...] favore della parte convenuta-opposta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., per le causali indicate in motivazione, della somma complessiva di euro 5.355,14 (cinquemilatrecentocinquantacinque/14), al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla messa in mora in atti del 15/01/2024 e sino al soddisfo;
2. compensa tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite relative tanto alla fase monitoria quanto a quella di opposizione, contestualmente condannando parte attrice-opponente, , in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., in favore di parte convenuta-opposta, CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., della residua metà delle dette
[...] spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 1.600,00 (milleseicento/00), di cui euro 80,00 (ottanta/00) per spese, ed euro
1.520,00 (millecinquecentoventi/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 02/10/2025
IL GIUDICE
(dott. RO LO)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. RO LO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4624/2024 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 15 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte e preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 189 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.lgs. 149/2022);
TRA
(c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania alla Via San
Giovanni a Campo n. 121, presso lo studio dell'Avv. Poziello Concetta (c.f.:
) e dell'Avv. Pirozzi Mirella ( ), dai quali è C.F._1 C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE-OPPONENTE
E c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano alla Via Corregio n. 43, presso lo studio dell'Avv.
FA LE NT HR (c.f.: , dal quale è C.F._3 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: “Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1022/2024, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord il 15/04/2024 e pubblicato in data 18/04/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 2985/2024 R.G.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la società agricola spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1022/2024, Parte_1 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 15/04/2024 e pubblicato in data 18/04/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 2985/2024 R.G, col quale le si ingiungeva il pagamento della somma complessiva di euro 13.972,26, oltre interessi e spese legali, in favore di a titolo di corrispettivo per forniture di Controparte_1 energia elettrica.
A sostegno della promossa opposizione la società opponente deduceva e contestava:
— la illegittimità dell'avversa pretesa, per avere addebitato Controparte_1 arbitrariamente all'utente un consumo energetico non corrispondente all'effettivo utilizzo;
— la intervenuta prescrizione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, per non avere l'odierna opponente ricevuto né le fatture reclamate ex adverso, né alcuna precedente istanza di pagamento idonea a fungere da chiaro atto interruttivo;
— l'assenza di valore probatorio delle fatture e degli estratti conto prodotti da controparte;
— la mancata proposizione, su impulso di CP_1
del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 163, co. 3 n.
3-bis.
[...]
Ciò premesso, parte opponente concludeva chiedendo all'adito Tribunale di:
“• accertare l'illegittimità di quanto preteso dalla nei confronti Controparte_1 della , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, come sopra meglio generalizzata e, per l'effetto, dichiarare, per tutti i motivi ampiamente dedotti non dovuto dalla medesima opponente l'importo preteso dalla opposta Società perché infondato, ingiusto, non provato ed in ogni caso prescritto, e comunque dichiarare illegittima la pretesa della stessa opposta società così come formulata nel decreto ingiuntivo e conseguentemente nelle fatture e negli estratti conto posti a fondamento di detto atto, per l'effetto di tutto quanto prima
• revocare l'opposto decreto ingiuntivo numero 1022/2024 - R.g.n. 2985/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella persona dell'Ill.mo
Giudice dott. RO LO, in data 15.04.2024, spedito per la notifica all'opponente in data 23.04.2024, con il quale veniva ingiunto alla società agricola opponente di pagare all'intimante con sede a Roma alla Via Controparte_1
Luigi Boccherini, 15, C.F./P.I./R.I. la somma di € 13.972,26, oltre P.IVA_2 interessi, nonché le spese e le competenze di lite cosi liquidate: € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.,
• emettere, comunque, ogni provvedimento di Legge e di Giustizia, a tutela delle ragioni tutte dell'opponente come esplicate;
n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
• vittoria di spese e competenze, con attribuzione ai sottoscritti avvocati dichiaratisi antistatari.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
19/11/2024, si costituiva in giudizio la convenuta-opposta, la Controparte_1 quale, di contro, deduceva ed eccepiva: — in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO (Testo Integrale
Conciliazione), che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie nel settore energetico;
— la validità del decreto ingiuntivo opposto in quanto correttamente emesso sulla base di regolari fatture elettroniche ed in base alla certificazione dei consumi fornita dal distributore, soggetto terzo e imparziale;
— la rilevanza probatoria delle fatture elettroniche emesse e la mancata contestazione da parte dell'utente finale circa eventuali malfunzionamenti del contatore o consumi anomali;
— non essere intervenuta alcuna prescrizione del diritto di credito vantato con riferimento ai consumi correttamente quantificati dalla società di distribuzione.
Tutto ciò premesso, la predetta parte opposta concludeva chiedendo:
“In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecuzione del Decreto opposto, in ragione di tutte le difese esposte in atti.
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 13.972,26, oltre interessi Controparte_1 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
[…]
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”.
Nel prosieguo del giudizio, rilevata la necessità di sottoporre il procedimento in oggetto alla condizione di procedibilità della mediazione (in virtù di quanto motivato con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 21/11/2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamato), rigettata la predetta istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rilevata l'assenza di istanze istruttorie costituende articolate dalle parti – stante la natura prettamente documentale della controversia (per tutto quanto esposto e ritenuto in sede di ordinanza resa il 20/03/2025) — , sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15 settembre 2025,
n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
preceduta dalla fissazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, con provvedimento emesso in pari data la causa veniva riservata in decisione.
In via preliminare va dato conto che l'esame delle questioni prospettate dalle parti del presente giudizio è stato condotto secondo il principio della c.d. “ragione più liquida” il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(cfr. tra le tante, Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014). Venendo al merito,
l'opposizione spiegata dalla si è rivelata Parte_1 parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va dato atto, altresì, della procedibilità dell'opposizione, in conseguenza del tempestivo avvio del procedimento di mediazione su impulso di parte opposta, onerata in tal senso in conformità a quanto disposto dall'art. 5-, D.Lgs. n. 28/2010.
Non può invece, trovare applicazione l'eccezione di improcedibilità della opposizione, proposta dalla convenuta-opposta, sul presupposto del mancato esperimento della procedura di conciliazione ex artt. 2, comma 24, lett. B), L. 481/1995
e 141 cod. cons..
Invero, dall'esame della delibera 5/5/2016 n. 209 dell'AEEG (c.d. T.I.C.O.), emanata in attuazione dell'art. 2 comma 24, lettera b), L. 14/11/1995 n. 481 e dell'art. 141 comma 6 lett. c) del Codice del Consumo, nonché dell'art.
2.1 del TICO costituente l'allegato A alla suddetta delibera, appare preferibile l'interpretazione (peraltro già fatta propria da altri Tribunali di merito, tra cui T. Roma, ordinanza 25/05/2017) secondo cui il procedimento obbligatorio di conciliazione ivi disciplinato si riferisce precipuamente alle controversie instaurate da clienti finali alimentati in bassa tensione (e, in generale, dalle persone fisiche o giuridiche che abbiano stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di servizi dei settori regolati dall'Autorità per l'Energia
Elettrica, il gas ed il sistema idrico) nei confronti di operatori e gestori (soggetti che esercitano i servizi nei settori regolati dalla suddetta Autorità), e non viceversa.
n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
Tanto appare emergere: (a) dall'allegato e) del detto testo regolamentare, il quale alla pag. 4 specifica chiaramente che la procedura di conciliazione presso la AEEG “é attivabile in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello”, reclamo proponibile evidentemente solo dai clienti finali e dai c.d. “prosumer” e non già dagli operatori e gestori;
(b) dal richiamato allegato e), pag. 5 che si riferisce all' “accesso dei clienti finali alla procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie e alle procedure speciali” e non agli operatori e gestori;
(c) dal fatto che l'applicazione graduale del meccanismo é stata indicata come “sospesa per le controversie attivate da un operatore nei confronti del cliente finale” dall'art 6 del TICO, che prevede, ancora, che sia proprio il cliente o utente finale a poter attivare la procedura di conciliazione, peraltro solo dopo aver inviato il reclamo all'operatore o gestore;
(d) sulla base dell'art.
8.4 del
TICO, che prevede che gli operatori e gestori siano tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti presso il servizio di conciliazione dal cliente o utente finale e salvi i casi d'inammissibilità della domanda;
(e) sulla base dell'art. 141 comma 8 lett f) del Codice del Consumo (come sostituito dal D. Lgs. n. 130/2015) che prevede l'inapplicabilità del tentativo di conciliazione alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore).
Nella specie, di contro, si è al cospetto di una opposizione a decreto ingiuntivo che trae origine da una richiesta di pagamento promossa dalla opposta Società di
Vendita nei confronti dell'utente finale (e non di un'azione intentata dal secondo nei confronti della prima), per la quale è esclusa in radice la necessaria preventiva esperibilità della menzionata procedura di conciliazione.
Passando al merito della controversia, l'opposizione si è rivelata solo parzialmente fondata e può trovare limitato accoglimento, per le motivazioni di seguito illustrate.
Il Tribunale evidenzia preliminarmente che l'esistenza di un contratto tra le parti, avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica, oltre ad essere stata documentalmente provata in atti (cfr. contratto di fornitura allegato al fascicolo monitorio) è pacifica, non essendo stata oggetto di contestazione da parte dell'odierna opponente.
Va, altresì, osservato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio a cognizione piena che non si sottrae al generale principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In base a tale principio processuale di distribuzione dell'onere della prova, l'opposta, attrice sostanziale, ha prodotto in atti copia di n. 14 fatture emesse nel periodo tra i n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
mesi da marzo 2022 a settembre 2023, attestanti l'avvenuta erogazione di energia elettrica presso l'utenza in uso alla opponente (precisamente situata in Sessa Aurunca
— CE, alla Via Piscinola SNC), oltre all'estratto autentico notarile delle scritture contabili (cfr. documento allegato al fascicolo monitorio) indicante gli estremi delle fatture insolute (ordinate per numero, data, importo documento ed intestazione).
Risulta, inoltre, anche prodotta in atti la tabella dei consumi fatta registrare dal misuratore installato presso l'utenza della opponente, certificata dal Distributore, la quale presenta corrispondenza con i consumi effettivamente fatturati alla odierna opponente.
Appaiono, dunque, sterili le mere, astratte e generiche, contestazioni sollevate da parte attrice con riguardo alla presunta inidoneità della fattura commerciale — quale atto unilaterale di parte — a fungere da adeguata prova del credito.
Ed invero, in merito va evidenziato che — conformemente a quanto statuito da numerose pronunce di merito — le fatture relative alla somministrazione di energia elettrica, pur essendo documenti contabili, acquisiscono un valore probatorio rafforzato quando basate su dati certificati dal Distributore territorialmente competente.
Invero, il Distributore, operando in regime di monopolio naturale e sotto la regolazione dell'Autorità (ARERA), è riconosciuto come soggetto terzo e imparziale,
l'unico deputato all'attività di misura dell'energia: la sua certificazione dei consumi è da considerarsi, dunque, un dato certo e autorevole.
Peraltro, neppure vi è prova in atti del fatto che sia stato mai segnalato un presunto malfunzionamento del contatore installato presso l'utenza attorea.
A fronte di tale duplice circostanza (addebito di consumi reali sulla scorta di una precisa tabella analitica di certificazione dei consumi rilasciata dal Distributore di zona e totale assenza in atti di reclami o segnalazioni di eventuali malfunzionamenti del misuratore, mai inoltrati dalla opponente né alla opposta né allo stesso
Distributore), le contestazioni formalistiche sollevate dalla opponente non trovano alcun sostegno nella concretezza dei dati probatori e fattuali in atti.
E' noto, infatti, che, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 297 del 09/01/2020, proprio in materia di somministrazione di energia elettrica).
Ed invero, come da costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, di guisa che “di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui
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imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.” e che, in particolare, grava sull'utente l'onere di
“contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)”, gravando successivamente sul gestore l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore (cfr. Cass. n. 13605/2019).
Inoltre, la giurisprudenza di merito reputa che le letture del contatore esposte nelle cd. "fatture di trasporto" dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante (definito dall'Autorità "trader") per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete siano, in linea di massima, prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore.
Tanto non è avvenuto nel caso di specie, essendosi l'opponente limitata ad una generica contestazione dei consumi registrati, senza alcuna deduzione in ordine ad un malfunzionamento del contatore o ad attività illecite di terzi, relative al consumo di energia;
alcun elemento di prova essa ha, dunque, offerto in ordine a un sovraconsumo ad essa non imputabile.
Parzialmente fondata, invece, appare l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Sul punto giova premettere in diritto che la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), così come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/19), all'art. 1, comma
4, recita testualmente: “[…] nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo” (sul punto, si vedano, tra le tante, DE
ARERA n. 186/2020 e n. 610/2021 con allegati A;
n. 547/2019 con allegato B;
n.
311/2019); al successivo comma 10 la norma in esame, poi, precisa: “Le disposizioni di
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cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
La Delibera ARERA 97/2018/R/com del 22 febbraio 2018, poi, ha sin da subito chiarito che “la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 decorre dal termine entro cui l'esercente il servizio è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”.
Le disposizioni appena richiamate non appaiono di facile interpretazione, specie con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione biennale ivi sancito, atteso l'equivoco riferimento al termine della data della fatturazione e non già al periodo oggetto di fatturazione che può esservi ricompreso.
Una prima opzione interpretativa è quella di ritenere la prescrizione breve biennale in esame applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo le date previste dalla disposizione normativa testè richiamata, applicandosi, invece, ai consumi antecedenti la “ordinaria” prescrizione quinquennale.
In tal senso si è pronunciato il Giudice di Pace del Tribunale di Santa Maria C.V. con la sentenza n. 756/23 depositata in cancelleria il 1 febbraio 2023 nella quale si legge che "le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni;
invece le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in due anni.
Pertanto, poiché la bolletta in contestazione è riferita a <
Sullo stesso impianto normativo, ma in diverso ambito regolatorio, si registra poi la sentenza del Tribunale di Benevento, sez. II, 11/05/2022, n. 1116, secondo cui “Atteso che le fatture alla base del D.I. hanno ad oggetto consumi per il periodo di riferimento 2013-
2016, trova regolarmente applicazione il termine di prescrizione di 5 anni”.
Secondo una seconda opzione interpretativa, invece, nei contratti di fornitura energetica il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture, prescindendo dalla data di erogazione od effettuazione dei consumi.
In particolare, secondo il Tribunale di Reggio Calabria, (cfr. sentenza n. 818/2022, pubblicata il 04/07/2022) il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 23789/2008) e sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture perché la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati.
n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
Ebbene, tale tesi, che áncora il decorso del termine biennale di prescrizione alla data di scadenza della fattura, e non già all'effettivo momento del consumo, sembra aver trovato un primo riconoscimento anche da parte della Suprema Corte.
In particolare, con l'ordinanza pregiudiziale del 17/04/2023, nell'ambito del procedimento con n. R.G. 2666/2022, il Giudice di Pace di Caserta aveva richiesto, ai sensi del nuovo art. 363-bis c.p.c., la soluzione di una questione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile inerente proprio la prescrizione breve dei corrispettivi per i consumi idrici relativo ad un contenzioso insorto tra un contribuente ed un . Controparte_2
Nella specie, il remittente chiedeva alla Cassazione "se la prescrizione relativa ai consumi idrici effettuati in data antecedente al primo gennaio 2020 sia biennale come stabilito dalla legge 205/2017 — legge di bilancio 2018 — o quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n° 5 cc. e se il Giudice possa dunque disapplicare una decisione di natura formalmente amministrativa anche se destinata ad incidere sui procedimenti aventi ad oggetto la decisione de qua".
Il Primo Presidente della Cassazione, con provvedimento reso nell'ambito del procedimento n. r.g. 9126/2023, pubblicato in data 10/05/2023, ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata.
Infatti, per la Cassazione "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge
n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi”.
E' evidente, dunque, che, secondo questa interpretazione (del resto fatta palese dal chiaro tenore letterale della disposizione normativa in esame e che, dunque, appare preferibile), apparentemente sposata dalla Suprema Corte nella pronuncia che precede, il termine di prescrizione del credito per somministrazioni energetiche è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza un data successiva rispetto a quelle indicate dall'art. 1, comma 10, L. 205/2017, anche se riferite a consumi effettuati in epoca antecedente.
La materia è stata, peraltro, oggetto di scrutinio anche da parte del Giudice
Amministrativo che, pronunciandosi su un ricorso proposto per l'annullamento della
Delibera Arera n. 186/2020, ha colto l'occasione per precisare che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura” (cfr. Tar Lombardia n. 1442/2021).
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Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° marzo 2018
(per il settore elettrico), anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo risalenti ad epoca antecedente le dette date, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovuto essere emesse molto tempo prima, poiché relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta. Ne deriva, come logico corollario, che l'applicazione del termine di prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti alle predette date non determina alcuna applicazione retroattiva della norma in commento, in quanto essa individua il momento di applicazione del nuovo termine prescrizionale, non alla data di effettuazione dei consumi, ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva alle predette date, seppure emesse prima di tale data.
La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei consumi richiesti in pagamento agli utenti, onde evitare la pratica delle c.d. maxi fatturazioni emesse al fine di richiedere il pagamento di consumi oltremodo risalenti nel tempo.
Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie di forniture elettriche), debbono essere recapitate all'utente nel rispetto della periodicità stabilita dalla regolazione vigente e, comunque, in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale.
Ciò posto, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, dell'art. 2935 c.c. e del contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore/gestore, in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi (ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento, come da regolazione adottata dall'Autorità Indipendente di settore — cfr., nella specie,
Delibera ARERA 463/2016/R/com del 04/08/2016 e succ. mod. recante il Testo
Integrato Fatturazione per i settori elettricità e gas — ). Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione (id est fatturabilità). A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 10 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 marzo 2018, per il settore elettricità (qui venuto in discussione) e afferiscano, altresì, a consumi risalenti di oltre due anni.
Del resto, una diversa interpretazione della decorrenza della prescrizione biennale striderebbe con il chiaro dettato della normativa primaria secondo cui la prescrizione biennale si applica, appunto, agli importi (afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza successiva, per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; resta inteso che, secondo le regole generali in tema di prescrizione, il gestore del servizio ha sempre la facoltà (e l'onere) di allegare e dimostrare eventuali cause impeditive alla decorrenza del termine prescrizionale, come da disciplina generale prevista dal codice civile (cfr., in particolare, art. 2935 c.c. — sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione — e art. 2941 c.c. — doloso occultamento dell'esistenza del debito — ).
Ciò chiarito in merito alla demarcazione del dato temporale di applicazione del nuovo termine di prescrizione biennale (radicato al momento della fatturazione del consumo e non già all'effettuazione dello stesso), quanto, invece, alla esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, va rilevato che esso va individuato — come del resto in precedenza già chiarito — non al preciso istante di effettuazione del consumo stesso, bensì al momento in cui il gestore avrebbe avuto l'obbligo di fatturarlo (atteso che solo da tale momento può dirsi che il relativo credito sia divenuto esigibile).
Così la già richiamata Delibera ARERA 97/2018/R/com del 22 febbraio 2018, ha specificato che “la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 decorre dal termine entro cui l'esercente il servizio è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”.
Ciò posto, va rilevato che per i consumi di elettricità e di gas naturale la già richiamata Delibera ARERA 463/2016/R/com del 04/08/2016 e succ. mod., recante il
Testo Integrato Fatturazione per i settori elettricità e gas, dispone che il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno che varia in relazione alla tipologia di cliente e alla potenza contrattualmente impegnata;
in particolare, le periodicità di emissione della fattura indicate nella Tabella 2 del menzionato Testo
Integrato prevedono l'emissione di fatturazioni con: (ii) cadenza mensile per i clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza superiore a 16,5 kW;
(ii) cadenza bimestrale sia per clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza inferiore a 16,5 kW, sia per clienti domestici.
Venendo all'esame del caso di specie, dalle fatture azionate dalla opposta nei confronti dell'opponente si evince chiaramente come la fornitura riguardava un utente non domestico con potenza contrattualmente impegnata superiore a 16,5 kW
(nella specie, 20kW, come indicato in tutte le fatture azionate), con conseguente n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 11 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
applicazione della disposizione che prevede una cadenza almeno mensile della relativa fatturazione.
Va, inoltre, osservato che a tutte le fatture azionate va applicato il predetto termine di prescrizione biennale, trattandosi tutte di fatture con scadenza successiva al 01 marzo
2018.
Ciò chiarito, nella specie occorre anche precisare che, in assenza di prova in atti dell'effettivo recapito e notifica delle fatture prodotte in atti dalla opposta nei confronti della opponente, il primo atto di costituzione in mora di quest'ultima, prodotto in atti da parte opposta (e riguardante il preciso credito qui dedotto e azionato in lite), risale al 15/01/2024 (cfr. comunicazione recapitata a mezzo PEC alla opponente — e da quest'ultima mai contestata — allegata al doc. 4 del fascicolo di parte opposta, con la denominazione file “Doc.4Fascicolo monitorio.zip”); successivamente a tale diffida, l'opponente risulta essere stato, poi, destinatario direttamente della notificazione del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo che hanno instaurato la controversia qui sub iudice, risalente al 23/04/2024
(come da notificazione a mezzo PEC parimenti prodotta in atti dalla opposta).
Per cui, appare certamente prescritte la fattura n. 4208753748 del 11/03/2022, con scadenza 11/04/2022, recante l'importo di euro 17.016,50 (e, tuttavia, azionata in monitorio per il minor importo di euro 8.617,12 — come da estratto conto e messa in mora parimenti allegati al fascicolo monitorio di parte opposta — ).
Tale fattura, infatti, contiene la fatturazione di consumi ricalcolati che vanno dal
17/04/2018 al 30/11/2021 (così come evincibile dal dettaglio della medesima fattura prodotta in atti da parte opposta), per i quali il termine di fatturazione decorreva oltre un biennio precedente rispetto alla prima messa in mora in atti del 15/01/2024 (e non avendo parte opposta provato in atti — bensì soltanto unilateralmente asserito
— la ragione della tardività di tale fatturazione ed una sua eventuale esclusiva imputabilità al Distributore).
Tutte le restanti fatture in atti contengono tutte la contabilizzazione di consumi operati e divenuti esigibili in epoca successiva all'aprile 2022 e, dunque, ampiamente contenuti entro il biennio antecedente alla prima messa in mora in atti del 15/01/2024.
Per tutte le ragioni innanzi espresse, dunque, va dichiarata la parziale prescrizione del credito azionato in lite da parte opposta, limitamene all'importo di euro 8.617,12
(ottomilaseicentodiciassette/12), con la conseguenza che la residua somma effettivamente dovuta dalla opponente alla opposta ammonta a residui euro
(13.972,26 [pari alla somma ingiunta] - 8.617,12 [pari al credito prescritto] = ) 5.355,14
(cinquemilatrecentocinquantacinque/14).
In definitiva, in parziale accoglimento della opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e, contestualmente, parte attrice-opponente, Parte_1
n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 12 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
, va condannata al pagamento, in favore della parte convenuta- Parte_1 opposta, per le causali sopra descritte, della somma complessiva Controparte_1 di euro 5.355,14 (cinquemilatrecentocinquantacinque/14), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla messa in mora in atti del 15/01/2024 e sino al soddisfo.
Per quanto riguarda il riparto delle spese di lite tra le parti, sia della fase monitoria che di quella di opposizione, dall'accoglimento soltanto parziale della opposizione e dal corrispondente parziale accoglimento della domanda creditoria azionata dalla opposta e stante, dunque, la reciproca soccombenza riportata da entrambe le parti, il
Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra le parti nella misura che si ritiene congrua della metà, dovendosi porre la quota della residua metà ad esclusivo carico di parte attrice-opponente.
Ed invero, in merito va rammentato che “Nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto
l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta.” (cfr. Cass. 19120/2009).
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014
(così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal
23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass.
SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta-opposta vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportate altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
RO LO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4624/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto “Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1022/2024, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord il 15/04/2024 e pubblicato in data 18/04/2024 nell'ambito del
n. 4624/2024 r.g.a.c. Pag. 13 di 14 N. 4624/2024 R.G.A.C.
procedimento monitorio iscritto al n. 2985/2024 R.G.”, pendente tra Parte_1
— attrice-opponente — e — convenuta-
[...] Controparte_1 opposta — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, condanna parte attrice-opponente, Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in
[...] favore della parte convenuta-opposta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., per le causali indicate in motivazione, della somma complessiva di euro 5.355,14 (cinquemilatrecentocinquantacinque/14), al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla messa in mora in atti del 15/01/2024 e sino al soddisfo;
2. compensa tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite relative tanto alla fase monitoria quanto a quella di opposizione, contestualmente condannando parte attrice-opponente, , in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., in favore di parte convenuta-opposta, CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., della residua metà delle dette
[...] spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 1.600,00 (milleseicento/00), di cui euro 80,00 (ottanta/00) per spese, ed euro
1.520,00 (millecinquecentoventi/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 02/10/2025
IL GIUDICE
(dott. RO LO)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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