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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/07/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 667/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici in Genova, Viale delle Brigate Partigiane, n. 2 è legalmente domiciliato appellante contro
, con sede in Genova, Controparte_1
Piazza Dante n. 8/11, 16121 (C.F./P.I. , in persona del Curatore P.IVA_2 fallimentare, assistito e difeso dall'Avv. Enrico Lubrano, dall'Avv. Filippo Lubrano, dall'Avv. Lorenzo Maria Cioccolini presso il primo dei quali ha eletto domicilio digitale: (Studio Legale Lubrano , Email_1 CP_2
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
1 “Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto, in graduato subordine:
- dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria in prime cure, in ragione dell'omesso previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
- previa occorenda riedizione/integrazione della CTU, rigettare la domanda avversaria in prime cure, perché inammissibile e, comunque, infondata.
In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio.”
per parte appellata:
“dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Genova 27 dicembre 2022, n. 2931 e per l'effetto determinarne la piena conferma e, comunque, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.
950 c.c., previo annullamento/revoca/disapplicazione del Verbale di Delimitazione 27 luglio 2017, l'insussistenza del carattere di demanio marittimo del terreno e fabbricato controversi facenti parte del complesso immobiliare - ad oggi censito al Catasto
Fabbricati della Provincia di Genova Sez. Vol., Foglio 37, Mappale 340, sub. 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8 e 9 - definito “ ” o “ ”, sistemato Controparte_3 Controparte_4 lungo la fascia costiera di ponente della città di Genova nell'ambito della delegazione di Voltri, località Vesima, a ridosso verso sud del tracciato stradale pubblico di via P.P.
UB (già, Via Aurelia) e direttamente affacciata sul mare e, più precisamente, del
CP_ corpo di fabbrica secondario annesso sul fronte sud della originaria, articolato su due piani sotto il livello stradale con copertura piana a terrazzo calpestabile, con conseguente dichiarazione di piena titolarità del diritto di proprietà degli stessi a favore dell'attrice, con definitiva cessazione di ogni pretesa da parte della convenuta
Amministrazione nei suoi confronti.
Con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e di onorari del doppio grado di giudizio.”
pag. 2/8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Con sentenza n. 2931/2022 del 27/12/2023 il Tribunale di Genova, disapplicato il verbale di delimitazione 27 luglio 2017 della Capitaneria di Porto di Genova, dichiarava accertata, ex art. 905 cc l'insussistenza della natura demaniale del terreno e fabbricato oggetto di causa facenti parte del complesso immobiliare censito al Catasto Fabbricati della Provincia di Genova Sez. Vol., Foglio 37, Mappale 340, sub. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, indicato quale “ ” o ”, “posto lungo la Controparte_3 Controparte_4 fascia costiera di ponente della città di Genova nell'ambito della delegazione di Voltri, località Vesima, a ridosso verso sud del tracciato stradale pubblico di via P.P. UB
(già, Via Aurelia) e direttamente affacciata sul mare e, più precisamente, del corpo di fabbrica secondario annesso sul fronte sud della Villa originaria, articolato su due piani sotto il livello stradale con copertura piana a terrazzo calpestabile”. Con la sentenza di primo grado è stata dichiarata “la piena titolarità di tali beni in capo all'attrice Società unipersonale in liquidazione”, e pronunciata Controparte_1
condanna alle spese di lite nei confronti del Ministero dell'Economia. Nel primo grado di giudizio, all'esito di CTU, veniva ritenuta la natura privata e non demaniale dell'area del terreno e del fabbricato de quibus. Quanto ritenuto con la sentenza di primo grado era altresì conforma all'esito di altro giudizio, svoltosi tra ed altri CP_1
soggetti, nel quale non era parte il appellante, ove era stata esclusa la natura Parte_1
demaniale dei beni per cui è causa.
Parte
2- L'appellante ha svolto i seguenti due motivi di impugnazione;
i. erroneità della sentenza di primo grado nel non aver accolto l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione, in conseguenza della non corretta instaurazione di tale procedura, nei confronti del Parte in quanto avviata solo nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e della Capitaneria di Porto di Genova, dovendosi ritenere inidonea la comunicazione PEC all'Avvocatura dello Stato per considerare adempiuto l'onere di instaurazione della mediazione, ed impropria l'applicazione dei principi di buona fede e conservazione degli atti processuali (art. 156 c.p.c.);
pag. 3/8 ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta non appartenenza del demanio marittimo del terreno e del fabbricato in questione;
in particolare viene dedotta l'erroneità della rilevanza attribuita alla CTU svolta nel precedente giudizio tra la ed altri soggetti, conclusosi con Controparte_1 CP_5
sentenza del Tribunale di Genova 21/07/2016 n.2488, non essendo stato considerato, con la sentenza impugnata, che l'oggetto del contenzioso definito Parte con tale sentenza era in materia di responsabilità contrattuale. L'appellante ha inoltre contestato le risultanze della CTU svolta nel primo grado di giudizio, in particolare in ordine alla prevalenza data alle risultanze del catasto fabbricati rispetto al catasto terreni. Ha inoltre dedotto l'appellante che i beni possiedono caratteristiche di demanialità naturale indisponibile, indipendenti dalle modifiche antropiche apportate nel tempo, ove solo il mappale 340
(corrispondente al fabbricato originario) è collocato in area privata, mentre i mappali dal 341 al 344 appartengono al demanio marittimo.
3- Si è costituito in giudizio il , chiedendo Controparte_1
Parte rigettarsi l'appello e pronunciarsi condanna ex art.96 cpc nei confronti del Ha dedotto il fallimento appellato la regolarità del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo in conseguenza della mancata partecipazione delle Amministrazioni.
Contesta il Fallimento appellato che la decisione assunta con la sentenza impugnata sia stata fondata sulle risultanze del diverso giudizio conclusosi con sentenza n. 2488/2016 del Tribunale di Genova. Ha osservato che nel verbale di delimitazioni della Capitaneria di Porto di Genova non erano stati esaminati elementi importanti come: 1) il criterio della c.d. mareggiata ordinaria atta a stabilire la natura demaniale marittima del bene, 2)
l'insussistenza della campitura rossa nello stralcio planimetrico allegato al Verbale provvisorio di consegna dell'8 maggio 1968, prot. n. 2893, 3) il comportamento dell'Amministrazione successivamente al verbale provvisorio, 4) la mancata censura da parte dell'Amministrazione circa l'indagine tecnica svolta dalla CTU in merito alla mareggiata ordinaria e al c.d. battente d'onda. Ha dedotto l'appellato che l'Amministrazione, nel verbale del 27/7/2017, aveva attribuito valore ad elementi che avrebbero dovuto essere considerati irrilevanti, quali le risultanze del catasto terreni e la pag. 4/8 compravendita del 1939. Ha osservato che, ai sensi dell'art. 950 c.c., le mappe catastali hanno carattere residuale per definire il confine tra due fondi. Ha dedotto poi che l'indicazione dei confini del terreno compravenduto nel 1939 non è idonea a dirimere la presente controversia in quanto non è possibile stabilire a quale linea di confine facevano riferimento all'epoca.
4- La causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 17 aprile 2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc, sulle conclusioni precisate dalle parti costituite nei termini di cui all'art. 352 co.1 cpc.
5 – Preliminarmente questa Corte osserva che parti del procedimento sono esclusivamente il appellante e il costituitosi nel Parte_1 Controparte_1
primo grado di giudizio con comparsa per la prosecuzione del processo, e, come tale, parte nei cui confronti deve ritenersi essere stata pronunciata la sentenza appellata
(art.43 L.F.), come già considerato da questa Corte con ordinanza 23 dicembre 2023, all'atto della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado. Non vi è pertanto luogo ad alcuna considerazione in ordine al tentativo di notificazione dell'atto d'appello, da parte del , anche nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del liquidatore, con notificazione peraltro eseguita al curatore del CP_1 fallimento, stante l'assenza di necessità di litisconsorzio.
pag. 5/8 7 – Anche il secondo motivo d'appello non può trovare accoglimento in quanto infondato.
7.1 – La sentenza appellata ha preso in esame le risultanze della CTU svolta nel primo grado del giudizio, che hanno escluso la natura demaniale dei beni de quibus. La circostanza che le risultanze di tale CTU siano analoghe a quelle di altra CTU svolta nel diverso giudizio definito con sentenza del Tribunale di Genova n.2488/2016 (benché con un diverso percorso valutativo, come ben esposto nella sentenza appellata), non è considerabile, diversamente da come dedotto dall'appellante, quale elemento da cui desumere che la decisione impugnata abbia ritenuto rilevante, nei confronti delle parti del presente giudizio, le risultanze della CTU svolta nel giudizio definito con sentenza del Tribunale di Genova n.2488/2016 (cui non partecipava il appellante). Il Parte_1
percorso argomentativo della sentenza impugnata è chiaro e preciso nel trarre considerazioni dalla CTU svolta nel presente giudizio. Il secondo motivo d'appello, sotto tale profilo, è infondato.
Parte 7.2 – L'appellante ha inoltre contestato gli esiti della CTU svolta nel primo grado di giudizio, in particolare con riguardo alla lamentata prevalenza che sarebbe data alle risultanze del catasto fabbricati rispetto alle risultanze del catasto terreni. Anche sotto tale profilo il motivo d'appello è infondato. Quanto ritenuto nella sentenza appellata non risulta fondato su tale aspetto delle risultanze della CTU. Invero, in sentenza, il riferimento ai dati del catasto fabbricati e del catasto terreni appare relativo al solo richiamo del contenuto della sentenza n.2488/2016, dando poi immediatamente atto il
Tribunale che il percorso argomentativo cui è pervenuta la decisione qui impugnata, in adesione alla CTU svolta nel primo grado del presente giudizio, è differente da quello della sentenza n.2488/2016, pur giungendo alle medesime conclusioni. Come rilevabile dalla lettura della relazione di CTU svolta nel precedente grado del presente giudizio, le risultanze catastali sono solo uno dei criteri esaminati dal CTU, essendo state prese in esame anche le concessioni demaniali, e inoltre:
1. la cartografia del sistema informativo del demanio marittimo;
documento redatto dalla PA, dal quale, in particolare, il CTU ha dato atto risultare esclusa dalle pag. 6/8 aree del demanio la zona dell'intero edificio sino al 2008, allorché, con una modifica operata usando come base per il tracciamento la mappa del catasto terreni, veniva redatta una planimetria difforme da quella precedente rimasta immutata sino al 2008, senza che risulti intervenuto nel 2008 alcun mutamento dei luoghi, e in assenza di ogni contraddittorio con la proprietà, in contrasto con la previsione dell'art.32 cod.nav.;
2. le caratteristiche di demanialità intrinseca, valutate non riconoscibili nel caso.
7.3 – Infondato è il secondo motivo d'appello anche sotto il profilo della dedotta erroneità della sentenza appellata per la mancata considerazione delle caratteristiche intrinseche di demanialità naturale indisponibile. La sentenza appellata, richiamando le risultanze della CTU disposta nel giudizio, ha considerato che, nella valutazione della parte di litorale costituente demanio, viene fatto riferimento alle mareggiate ordinarie, e non a quelle straordinarie. Nel caso si tratta di una parte di scogliera posta a quota di mt.8,80 s.l.m. con esclusione della possibilità che la stessa, in natura, venga coperta da mareggiate ordinarie, sia estive che invernali. Le tracce dell'azione del mare presenti sull'immobile sono state correttamente ritenute attribuibili alla mareggiata eccezionale dell'ottobre 2018, da considerarsi, oltre che evento naturale preso in considerazione dal
CTU, quale fenomeno naturale, anche quale fatto notorio, di natura straordinaria, per i rilevanti danni causati a un'ampia porzione del litorale ligure, bene oltre gli effetti delle mareggiate ordinarie.
pag. 7/8 9 - Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 (v. Cass.
SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione respinta, confermando, per quanto di ragione, la sentenza appellata, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 – Il primo motivo d'appello non può trovare accoglimento in quanto infondato. Come già ritenuto dal Tribunale, la comunicazione PEC 31 ottobre 2018, diretta all'Avvocatura dello Stato di Genova, deve considerarsi atto idoneo a porre a conoscenza dell'Avvocatura la pendenza della procedura di mediazione de qua, sia per il principio di informalità degli atti della procedura (art.3 co.3 D.Lgs.28/2010), sia in applicazione del principio di conservazione degli atti e del principio di buona fede, essendo chiaramente individuabile l'oggetto del contenzioso e sicuramente legittimata alla difesa l'Avvocatura dello Stato, potendosi escludere che quest'ultima possa essere stata tratta in inganno nel riconoscere il Ministero di riferimento.
8 – Le spese seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa indeterminabile, e pertanto con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00 stante la complessità delle questioni, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.977,00, fase introduttiva del giudizio € 1.911,00, fase di trattazione € 4.326,00, fase decisionale
€ 5.103,00, e così complessivamente € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 667/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici in Genova, Viale delle Brigate Partigiane, n. 2 è legalmente domiciliato appellante contro
, con sede in Genova, Controparte_1
Piazza Dante n. 8/11, 16121 (C.F./P.I. , in persona del Curatore P.IVA_2 fallimentare, assistito e difeso dall'Avv. Enrico Lubrano, dall'Avv. Filippo Lubrano, dall'Avv. Lorenzo Maria Cioccolini presso il primo dei quali ha eletto domicilio digitale: (Studio Legale Lubrano , Email_1 CP_2
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
1 “Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto, in graduato subordine:
- dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria in prime cure, in ragione dell'omesso previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
- previa occorenda riedizione/integrazione della CTU, rigettare la domanda avversaria in prime cure, perché inammissibile e, comunque, infondata.
In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio.”
per parte appellata:
“dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Genova 27 dicembre 2022, n. 2931 e per l'effetto determinarne la piena conferma e, comunque, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.
950 c.c., previo annullamento/revoca/disapplicazione del Verbale di Delimitazione 27 luglio 2017, l'insussistenza del carattere di demanio marittimo del terreno e fabbricato controversi facenti parte del complesso immobiliare - ad oggi censito al Catasto
Fabbricati della Provincia di Genova Sez. Vol., Foglio 37, Mappale 340, sub. 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8 e 9 - definito “ ” o “ ”, sistemato Controparte_3 Controparte_4 lungo la fascia costiera di ponente della città di Genova nell'ambito della delegazione di Voltri, località Vesima, a ridosso verso sud del tracciato stradale pubblico di via P.P.
UB (già, Via Aurelia) e direttamente affacciata sul mare e, più precisamente, del
CP_ corpo di fabbrica secondario annesso sul fronte sud della originaria, articolato su due piani sotto il livello stradale con copertura piana a terrazzo calpestabile, con conseguente dichiarazione di piena titolarità del diritto di proprietà degli stessi a favore dell'attrice, con definitiva cessazione di ogni pretesa da parte della convenuta
Amministrazione nei suoi confronti.
Con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e di onorari del doppio grado di giudizio.”
pag. 2/8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Con sentenza n. 2931/2022 del 27/12/2023 il Tribunale di Genova, disapplicato il verbale di delimitazione 27 luglio 2017 della Capitaneria di Porto di Genova, dichiarava accertata, ex art. 905 cc l'insussistenza della natura demaniale del terreno e fabbricato oggetto di causa facenti parte del complesso immobiliare censito al Catasto Fabbricati della Provincia di Genova Sez. Vol., Foglio 37, Mappale 340, sub. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, indicato quale “ ” o ”, “posto lungo la Controparte_3 Controparte_4 fascia costiera di ponente della città di Genova nell'ambito della delegazione di Voltri, località Vesima, a ridosso verso sud del tracciato stradale pubblico di via P.P. UB
(già, Via Aurelia) e direttamente affacciata sul mare e, più precisamente, del corpo di fabbrica secondario annesso sul fronte sud della Villa originaria, articolato su due piani sotto il livello stradale con copertura piana a terrazzo calpestabile”. Con la sentenza di primo grado è stata dichiarata “la piena titolarità di tali beni in capo all'attrice Società unipersonale in liquidazione”, e pronunciata Controparte_1
condanna alle spese di lite nei confronti del Ministero dell'Economia. Nel primo grado di giudizio, all'esito di CTU, veniva ritenuta la natura privata e non demaniale dell'area del terreno e del fabbricato de quibus. Quanto ritenuto con la sentenza di primo grado era altresì conforma all'esito di altro giudizio, svoltosi tra ed altri CP_1
soggetti, nel quale non era parte il appellante, ove era stata esclusa la natura Parte_1
demaniale dei beni per cui è causa.
Parte
2- L'appellante ha svolto i seguenti due motivi di impugnazione;
i. erroneità della sentenza di primo grado nel non aver accolto l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione, in conseguenza della non corretta instaurazione di tale procedura, nei confronti del Parte in quanto avviata solo nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e della Capitaneria di Porto di Genova, dovendosi ritenere inidonea la comunicazione PEC all'Avvocatura dello Stato per considerare adempiuto l'onere di instaurazione della mediazione, ed impropria l'applicazione dei principi di buona fede e conservazione degli atti processuali (art. 156 c.p.c.);
pag. 3/8 ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta non appartenenza del demanio marittimo del terreno e del fabbricato in questione;
in particolare viene dedotta l'erroneità della rilevanza attribuita alla CTU svolta nel precedente giudizio tra la ed altri soggetti, conclusosi con Controparte_1 CP_5
sentenza del Tribunale di Genova 21/07/2016 n.2488, non essendo stato considerato, con la sentenza impugnata, che l'oggetto del contenzioso definito Parte con tale sentenza era in materia di responsabilità contrattuale. L'appellante ha inoltre contestato le risultanze della CTU svolta nel primo grado di giudizio, in particolare in ordine alla prevalenza data alle risultanze del catasto fabbricati rispetto al catasto terreni. Ha inoltre dedotto l'appellante che i beni possiedono caratteristiche di demanialità naturale indisponibile, indipendenti dalle modifiche antropiche apportate nel tempo, ove solo il mappale 340
(corrispondente al fabbricato originario) è collocato in area privata, mentre i mappali dal 341 al 344 appartengono al demanio marittimo.
3- Si è costituito in giudizio il , chiedendo Controparte_1
Parte rigettarsi l'appello e pronunciarsi condanna ex art.96 cpc nei confronti del Ha dedotto il fallimento appellato la regolarità del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo in conseguenza della mancata partecipazione delle Amministrazioni.
Contesta il Fallimento appellato che la decisione assunta con la sentenza impugnata sia stata fondata sulle risultanze del diverso giudizio conclusosi con sentenza n. 2488/2016 del Tribunale di Genova. Ha osservato che nel verbale di delimitazioni della Capitaneria di Porto di Genova non erano stati esaminati elementi importanti come: 1) il criterio della c.d. mareggiata ordinaria atta a stabilire la natura demaniale marittima del bene, 2)
l'insussistenza della campitura rossa nello stralcio planimetrico allegato al Verbale provvisorio di consegna dell'8 maggio 1968, prot. n. 2893, 3) il comportamento dell'Amministrazione successivamente al verbale provvisorio, 4) la mancata censura da parte dell'Amministrazione circa l'indagine tecnica svolta dalla CTU in merito alla mareggiata ordinaria e al c.d. battente d'onda. Ha dedotto l'appellato che l'Amministrazione, nel verbale del 27/7/2017, aveva attribuito valore ad elementi che avrebbero dovuto essere considerati irrilevanti, quali le risultanze del catasto terreni e la pag. 4/8 compravendita del 1939. Ha osservato che, ai sensi dell'art. 950 c.c., le mappe catastali hanno carattere residuale per definire il confine tra due fondi. Ha dedotto poi che l'indicazione dei confini del terreno compravenduto nel 1939 non è idonea a dirimere la presente controversia in quanto non è possibile stabilire a quale linea di confine facevano riferimento all'epoca.
4- La causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 17 aprile 2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc, sulle conclusioni precisate dalle parti costituite nei termini di cui all'art. 352 co.1 cpc.
5 – Preliminarmente questa Corte osserva che parti del procedimento sono esclusivamente il appellante e il costituitosi nel Parte_1 Controparte_1
primo grado di giudizio con comparsa per la prosecuzione del processo, e, come tale, parte nei cui confronti deve ritenersi essere stata pronunciata la sentenza appellata
(art.43 L.F.), come già considerato da questa Corte con ordinanza 23 dicembre 2023, all'atto della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado. Non vi è pertanto luogo ad alcuna considerazione in ordine al tentativo di notificazione dell'atto d'appello, da parte del , anche nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del liquidatore, con notificazione peraltro eseguita al curatore del CP_1 fallimento, stante l'assenza di necessità di litisconsorzio.
pag. 5/8 7 – Anche il secondo motivo d'appello non può trovare accoglimento in quanto infondato.
7.1 – La sentenza appellata ha preso in esame le risultanze della CTU svolta nel primo grado del giudizio, che hanno escluso la natura demaniale dei beni de quibus. La circostanza che le risultanze di tale CTU siano analoghe a quelle di altra CTU svolta nel diverso giudizio definito con sentenza del Tribunale di Genova n.2488/2016 (benché con un diverso percorso valutativo, come ben esposto nella sentenza appellata), non è considerabile, diversamente da come dedotto dall'appellante, quale elemento da cui desumere che la decisione impugnata abbia ritenuto rilevante, nei confronti delle parti del presente giudizio, le risultanze della CTU svolta nel giudizio definito con sentenza del Tribunale di Genova n.2488/2016 (cui non partecipava il appellante). Il Parte_1
percorso argomentativo della sentenza impugnata è chiaro e preciso nel trarre considerazioni dalla CTU svolta nel presente giudizio. Il secondo motivo d'appello, sotto tale profilo, è infondato.
Parte 7.2 – L'appellante ha inoltre contestato gli esiti della CTU svolta nel primo grado di giudizio, in particolare con riguardo alla lamentata prevalenza che sarebbe data alle risultanze del catasto fabbricati rispetto alle risultanze del catasto terreni. Anche sotto tale profilo il motivo d'appello è infondato. Quanto ritenuto nella sentenza appellata non risulta fondato su tale aspetto delle risultanze della CTU. Invero, in sentenza, il riferimento ai dati del catasto fabbricati e del catasto terreni appare relativo al solo richiamo del contenuto della sentenza n.2488/2016, dando poi immediatamente atto il
Tribunale che il percorso argomentativo cui è pervenuta la decisione qui impugnata, in adesione alla CTU svolta nel primo grado del presente giudizio, è differente da quello della sentenza n.2488/2016, pur giungendo alle medesime conclusioni. Come rilevabile dalla lettura della relazione di CTU svolta nel precedente grado del presente giudizio, le risultanze catastali sono solo uno dei criteri esaminati dal CTU, essendo state prese in esame anche le concessioni demaniali, e inoltre:
1. la cartografia del sistema informativo del demanio marittimo;
documento redatto dalla PA, dal quale, in particolare, il CTU ha dato atto risultare esclusa dalle pag. 6/8 aree del demanio la zona dell'intero edificio sino al 2008, allorché, con una modifica operata usando come base per il tracciamento la mappa del catasto terreni, veniva redatta una planimetria difforme da quella precedente rimasta immutata sino al 2008, senza che risulti intervenuto nel 2008 alcun mutamento dei luoghi, e in assenza di ogni contraddittorio con la proprietà, in contrasto con la previsione dell'art.32 cod.nav.;
2. le caratteristiche di demanialità intrinseca, valutate non riconoscibili nel caso.
7.3 – Infondato è il secondo motivo d'appello anche sotto il profilo della dedotta erroneità della sentenza appellata per la mancata considerazione delle caratteristiche intrinseche di demanialità naturale indisponibile. La sentenza appellata, richiamando le risultanze della CTU disposta nel giudizio, ha considerato che, nella valutazione della parte di litorale costituente demanio, viene fatto riferimento alle mareggiate ordinarie, e non a quelle straordinarie. Nel caso si tratta di una parte di scogliera posta a quota di mt.8,80 s.l.m. con esclusione della possibilità che la stessa, in natura, venga coperta da mareggiate ordinarie, sia estive che invernali. Le tracce dell'azione del mare presenti sull'immobile sono state correttamente ritenute attribuibili alla mareggiata eccezionale dell'ottobre 2018, da considerarsi, oltre che evento naturale preso in considerazione dal
CTU, quale fenomeno naturale, anche quale fatto notorio, di natura straordinaria, per i rilevanti danni causati a un'ampia porzione del litorale ligure, bene oltre gli effetti delle mareggiate ordinarie.
pag. 7/8 9 - Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 (v. Cass.
SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione respinta, confermando, per quanto di ragione, la sentenza appellata, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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6 – Il primo motivo d'appello non può trovare accoglimento in quanto infondato. Come già ritenuto dal Tribunale, la comunicazione PEC 31 ottobre 2018, diretta all'Avvocatura dello Stato di Genova, deve considerarsi atto idoneo a porre a conoscenza dell'Avvocatura la pendenza della procedura di mediazione de qua, sia per il principio di informalità degli atti della procedura (art.3 co.3 D.Lgs.28/2010), sia in applicazione del principio di conservazione degli atti e del principio di buona fede, essendo chiaramente individuabile l'oggetto del contenzioso e sicuramente legittimata alla difesa l'Avvocatura dello Stato, potendosi escludere che quest'ultima possa essere stata tratta in inganno nel riconoscere il Ministero di riferimento.
8 – Le spese seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa indeterminabile, e pertanto con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00 stante la complessità delle questioni, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.977,00, fase introduttiva del giudizio € 1.911,00, fase di trattazione € 4.326,00, fase decisionale
€ 5.103,00, e così complessivamente € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.