Sentenza 2 febbraio 2010
Massime • 1
Non sussiste l'aggravante dell'avere approfittato di circostanze tali da da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61, comma primo, n. 5 cod. pen.), nel caso in cui il soggetto attivo (nella specie agente della Polizia municipale) abbia sottratto somme di denaro dalla cassaforte comunale in ore notturne o serali quando gli uffici erano chiusi e i colleghi assenti, in quanto a tal fine è necessario che la pubblica o privata difesa, ancorché non resa impossibile, sia concretamente ostacolata, non rilevando l'idoneità astratta di una situazione, quale il tempo di notte. (In applicazione di questo principio la S.C. - nel censurare la decisione del giudice di merito che, nella specie, ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5 - ha affermato che è necessario individuare ed indicare in motivazione le ragioni idonee a ritenere che in una data situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata).
Commentari • 11
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2010, n. 8819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8819 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 02/02/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 238
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 32723/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AE AL N. IL 28/04/1957;
avverso la sentenza n. 14807/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 09/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA Gennaro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
AE DO è stato condannato con il rito abbreviato in entrambi i gradi di merito - sentenze del Tribunale di Saluzzo del 6 maggio 2008 e della Corte di Appello di Torino del 9 marzo 2009 - alla pena detentiva ritenuta di giustizia, convertita in pena pecuniaria ed interamente condonata, per il delitto di furto aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 c.p., n. 7 e art. 61 c.p., n. 5, perché, quale agente della polizia municipale, sottraeva dalla cassaforte comunale in ore pomeridiane e notturne per tre volte una somma, per ogni azione criminosa, di circa Euro 300,00. Con il ricorso per cassazione AE DO riproponeva i motivi rigettati dalla Corte di Appello e deduceva:
1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5 non essendo sufficiente ai fini della configurabilità della aggravante della minorata difesa l'avere agito di notte;
2) la mancata applicazione dell'art. 62 c.p., n. 4 ed il vizio di motivazione perché le somme sottratte nelle singole occasioni sono di modesta rilevanza specialmente in considerazione delle condizioni economiche del soggetto passivo;
3) la erronea applicazione dell'art. 69 c.p. ed il vizio di motivazione sul punto, avendo la Corte di merito erroneamente considerato che il AE era il capo dell'ufficio di ragioneria del comune di Saluzzo, fatto non corrispondente al vero. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da AE DO sono fondati nei limiti di seguito indicati.
Sono fondati i rilievi del ricorrente in ordine alla ritenuta aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 c.p., n.
5. In punto di fatto la Corte di merito ha ritenuto che non poteva essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5 in considerazione del fatto che il AE aveva consumato i furti...recandosi negli uffici della Polizia Municipale "in ore serali o il sabato pomeriggio " quando gli uffici erano chiusi e non vi erano altri colleghi presenti.
Gli elementi di fatto indicati non consentono di ravvisare l'aggravante in discussione.
La espressione utilizzata dal legislatore, infatti, riconduce ad una serie di situazioni in cui la vittima venga a trovarsi in condizioni nelle quali non può adeguatamente difendersi.
Ora, prescindendo dal fatto che la dottrina più recente ha definito oscura la ratio dell'aggravante, che, comunque, dovrebbe, presumibilmente, essere ravvisata in una esigenza di prevenzione generale, e tralasciando il problema della corretta interpretazione del concetto di approfittamento, che sembra ricondurre ad una valutazione di maggiore intensità del dolo, va detto che, anche a volere seguire la giurisprudenza tradizionale (vedi ad esempio Cass., 20 maggio 1987 Roddoto), che ritiene che la circostanza in esame abbia carattere oggettivo (vedi Cass., Sez. 5, 23 febbraio - 21 aprile 2005, n. 14955, CED 231359), è necessario perché ricorra l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5 che la pubblica o privata difesa sia stata concretamente ostacolata, non occorrendo che sia stata resa impossibile (Cass., Sez. 1, 18 marzo - 24 luglio 1993, n. 7249), senza che rilevi la idoneità astratta di una situazione, quale il tempo di notte o l'età (vedi per quanto concerne il tempo di notte Cass., Sez. 2, 13 dicembre 2005 - 10 febbraio 2006, n. 5266, CED 133573 e per l'età Cass., Sez. 2, 30 marzo 1994-10 ottobre 1994, n. 10531). Non è assolutamente sufficiente, pertanto, con riferimento più specifico al caso in discussione, il semplice riferimento al tempo di notte per ritenere sussistente l'aggravante della minorata difesa, apparendo, invece, necessario individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata.
La sentenza impugnata non ha indicato alcuna circostanza che in concreto abbia determinato una condizione di minorata difesa. A ciò aggiungasi che la Corte di merito ha fatto riferimento ad ore pomeridiane e serali e non notturne, ovvero ad un periodo della giornata nel quale non si determinano, specialmente in zone centrali della Città, come nel caso di specie, condizioni che possano concretamente ostacolare la difesa.
Inoltre i fatti si sono verificati in un edificio pubblico, peraltro adibito ad uffici della Polizia Municipale, che solitamente è sorvegliato anche in orari non di ufficio.
In conclusione non è desumibile dalle sentenze di merito alcun elemento che consenta di ritenere sussistente l'aggravante contestata.
Non può, invece, essere accolto il motivo di impugnazione concernente la attenuante della speciale tenuità non ritenuta dai giudici di merito.
In questo caso la decisione appare corretta perché il danno cagionato dai singoli episodi di furto separatamente considerati - Euro 300,00 circa per ogni furto - non è oggettivamente trascurabile, ovvero di rilevanza economica minima. Nè appare congruo il richiamo al criterio sussidiario delle condizioni economiche del soggetto passivo.
Contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente la speciale tenuità del danno deve essere valutata anzitutto oggettivamente in relazione al valore della cosa;
al criterio sussidiario suindicato, infatti, si può fare riferimento soltanto quando, essendo la cosa sottratta di per sè stessa di tenue valore, la sua perdita potrebbe rappresentare egualmente, in considerazione delle condizioni particolarmente disagiate della vittima, un pregiudizio non trascurabile e, quindi, tale da escludere l'applicazione dell'attenuante.
Insomma l'indagine sulle condizioni economiche della persona offesa è irrilevante quando il criterio obiettivo induca, come nel caso di specie, ad escludere la speciale tenuità del danno, mentre sarà necessaria quando il danno sia oggettivamente lieve perché le particolari condizioni disagiate della vittima potrebbero indurre ad escludere ugualmente l'attenuante (vedi Cass., Sez. 2, 21 gennaio - 22 febbraio 1992, n. 2001). Il motivo è, quindi, infondato.
La esclusione di una aggravante impone al giudice di merito di rinnovare il giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno e l'aggravante della esposizione alla pubblica fede.
Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, che deve essere esclusa, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino che deve procedere ad un nuovo giudizio di comparazione tra le attenuanti riconosciute e la aggravante residua.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, che esclude, e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010