Articolo 14 della Legge 27 aprile 1981, n. 167
Articolo 13Articolo 15
Versione
17 maggio 1981
Art. 14.
Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, a modifica ed integrazione di quanto disposto alle lettere c) e d) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224 , e successive modificazioni, la determinazione della quota massima cedibile dall'ufficiale giudiziario, dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal coadiutore, si effettua con i criteri indicati alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224 , assumendo come retribuzione annua contributiva il trattamento economico minimo garantito di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della presente legge.
Entrata in vigore il 17 maggio 1981