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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/10/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari , Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Salvatore Grillo -Presidente
2) Dott.ssa Paola Barracchia -Consigliere
3) Dott.ssa Maristella Sardone -Consigliere rel. ha emesso la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine 885 dell'anno 2023 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, avverso la sentenza n. 682/2023 emessa dal
Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, pubblicata in data 10.03.2023 tra
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, quali eredi di Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, elettivamente domiciliati presso l'avv. Marco Ferretti, che li rappresenta e difende Per_1 giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'avv. Michele Mondelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14.3.2013, (moglie), , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Pt_3 Parte_4 Parte_7 Parte_8 Pt_2 Parte_9 [...]
(figli), (nipoti), quali eredi di (nato il Pt_10 Parte_5 Parte_6 Persona_1
13.1.1926 e deceduto il 7.12.2012), convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia,
l , in persona del l.r.p.t., per sentir Controparte_2 accertare e dichiarare la responsabilità dei suoi sanitari per il grave danno alla salute provocato a e, conseguentemente, condannarla al risarcimento, in favore di essi attori, del Persona_1 danno patito dal loro congiunto, pari ad € 259.456,81, o quella somma maggiore o minore da
1 accertarsi, oltre interessi, da riconoscersi a ciascuno per la quota di propria spettanza, pari a 8/24 per la moglie, 2/24 per ciascuno dei figli e 1/24 per ciascuno dei due nipoti;
con vittoria di spese.
A fondamento della domanda deducevano che: - il 25.08.2009 , di anni 83 ed Persona_1 affetto da morbo di Parkinson, ma in condizioni generali più che discrete, veniva ricoverato presso gli Ospedali di per un'ernia complicata da strozzamento e, nella stessa data, CP_1 CP_1 sottoposto ad intervento chirurgico, in anestesia spinale;
-nei quattro giorni successivi all'intervento non veniva effettuato alcun monitoraggio bioumorale sul paziente;
- la notte del
30.8.2009 il medico di guardia si accorgeva di un quadro clinico nettamente alterato, con stato di decadimento cerebrale secondario;
- gli esami di laboratorio effettuati con urgenza palesavano un quadro gravissimo, con segni di sepsi e grave anemia, sintomo di una critica perdita di sangue nella cavità peritoneale ma, nonostante ciò, al paziente venivano solo effettuate due trasfusioni di sangue, oltre a numerose Tac cerebrali;
- solo dopo altri quattro giorni, nonostante lo stato settico sempre più severo, veniva eseguita sul paziente una Tac urgente all'addome e, quindi, con notevole ritardo diagnostico e terapeutico, lo stesso 4.9.2009 il paziente (in stato di coma di II-III grado, stato di shock settico e rischio anestesiologico “ASA IV”, come rilevato dall'anestesista) veniva sottoposto ad un secondo intervento chirurgico, che evidenziava un sanguinamento postoperatorio in cavo peritoneale, causa di una estesa peritonite, che rendeva necessaria una ileostomia terminale;
- ritardi diagnostici e terapeutici, sia dopo il primo che il secondo intervento, ed omissioni di riscontri bioumorali e radiologici Tac, avevano innescato una serie di complicanze più gravi e portato ad un graduale e progressivo crollo delle risorse biologiche del - a Pt_2 seguito di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., proposto da il 20.9.2011, al quale Persona_1 partecipava l , il CT nominato, prof. , rilevava una condotta Controparte_3 Persona_2 censurabile dei sanitari, per aver ritardato di alcuni giorni l'indagine TC addome, che avrebbe sicuramente consentito di anticipare il secondo intervento: in particolare i sanitari, per quattro giorni, dopo il primo intervento per ernia destra strozzata, avevano sottovalutato il quadro clinico del paziente, che già dal 30.8.2009 presentava globuli bianchi in progressivo aumento, peggioramento delle condizioni dal punto di vista sensorio, con stato soporoso, P.A. 110/60, temperatura corporea 37,6, addome teso, peristalsi torpida;
-il prof. concludeva che Per_2
l'ileostomia era stata programmata dai sanitari a causa di uno stato settico derivato da un ritardo nella diagnosi di peritonite da raccolta ematica organizzata ed infetta, con danno biologico da invalidità permanente quantificato nel 38%; - il 7.12.2012 decedeva, dopo essere Persona_1 rimasto ricoverato in una RSA per tutto il periodo successivo al ricovero ospedaliero, avendo perso la propria autonomia e subito un grave peggioramento della qualità della vita, in quanto la deviazione intestinale (ileostomia) richiedeva la necessaria assistenza di terzi.
Dunque, secondo la prospettazione attorea, il danno, derivante dalla asserita responsabilità sanitaria, sarebbe consistito da una parte nel confezionamento della ileostomia e dall'altra nell'aggravamento del decadimento cognitivo del Pt_2
2 La struttura ospedaliera convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, contestando ogni responsabilità nella condotta dei sanitari e sottolineando che il era Pt_2 soggetto anziano di 83 anni, affetto da morbo di Parkinson, malattia degenerativa, e che l'ernia strozzata, da cui era affetto al momento del ricovero, non era patologia lieve.
Il Tribunale di Foggia, acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis cpc (RG n. 3541/2011), disponeva nuova CT collegiale, a mezzo di professionisti specializzati rispettivamente in medicina legale ed in chirurgia d'urgenza; all'esito, con sentenza n. 682/2023 del 10.3.2023, rigettava la domanda e condannava gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite del giudizio (liquidate in € 660,00 per esborsi ed € 11.268,00 oltre accessori per compensi) e del procedimento n. 3451/2011 R.G. (liquidate in € 2.910,00 oltre accessori) ; poneva le spese della seconda CT collegiale a carico degli attori, mentre poneva a carico di tutte le parti in solido tra loro le spese della prima CT.
Avverso detta sentenza hanno proposto tempestivo gravame gli appellanti in epigrafe indicati, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, in via preliminare, “rimettere la causa in istruttoria per dirimere e chiarire gli errori e le insanabili divergenze tra gli esiti peritali in sede di CT (prof. Per_3
e e ATP/CT (prof. ) come da richieste già formulate in primo grado e ribadite in appello”; Per_4 Per_2 nel merito, l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il , in Controparte_1 persona del l.r.p.t., che ha chiesto di dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado di appello.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
I.Il Tribunale, qualificata la responsabilita' della struttura sanitaria come contrattuale, ex art. 1218
c.c., richiamati i relativi principi giurisprudenziali sugli oneri di allegazione e prova dell'inadempimento, del nesso causale e del danno, dopo aver disatteso le conclusioni rassegnate dal ctu nominato in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., prof. , ha rigettato la Per_2 domanda poiché, sulla base delle conclusioni del collegio peritale (dott.ri e e Per_4 Per_3 della documentazione medica, non ha ravvisato profili di responsabilità professionale a carico del personale sanitario ed ha ritenuto insussistente il nesso di causalità tra le condotte dei sanitari ed il danno riportato dal paziente;
ha quindi escluso la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 196 c.p.c. per la rinnovazione della CT, richiesta dagli attori.
II.Va preliminarmente rigettata l'eccezione, di inammissibilità dell'appello, per mancato rispetto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato, poiché la lettura complessiva dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., pure novellato, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. Sez. U., 27199/2017) che, da ultimo, ha precisato che l'impugnazione deve contenere, a pena
3 di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( Cass., ord. 1932/2024; conf. Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022).
III.La difesa degli appellanti ha fondato il gravame su quattro motivi.
1.Violazione e falsa applicazione dell'art.696 cpc in quanto, nonostante l'esperimento di una precedente
ATP è stata disposta una nuova CT con sostanzialmente i medesimi quesiti già sottoposti in sede di ATP nonché per insufficiente motivazione nel rigetto della richiesta di rimessione in istruttoria della causa per dirimere le divergenze tra gli esiti peritali.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano che il primo giudice ha fondato la decisione sulle conclusioni alle quali è pervenuto il collegio peritale, nominato nel giudizio di merito nonostante la loro opposizione, disattendendo le conclusioni alle quali era pervenuto il prof. all'esito Per_2 del procedimento di ATP, svoltosi nel rispetto del contraddittorio, secondo le regole processuali all'epoca in vigore. Sostengono che il primo giudice, stante la netta discordanza tra gli esiti dei due elaborati peritali, avrebbe arbitrariamente deciso di attenersi esclusivamente alle conclusioni della seconda CT, omettendo di giustificare il rigetto della richiesta attorea di rimessione in istruttoria della causa, con rinnovazione della CT, per dirimere le divergenze tra gli esiti peritali.
Chiedono, pertanto, che venga disposta la rinnovazione della CT con altro consulente.
1.a. Il motivo è infondato.
Va premesso che “qualora, nel corso del giudizio di merito, venga espletata una consulenza tecnica, i cui risultati siano difformi da quelli di da altra consulenza tecnica svolta in un diverso giudizio e successivamente acquisita agli atti, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad un'adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione” (cfr. Cass. III, 29713/2024).
Da una piana lettura della sentenza risulta che il primo Giudice non ha omesso di considerare le risultanze della CT espletata in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che pure ha richiamato: “secondo quanto accertato dal dott. , nell'ambito del proc. n. 3451/2011 R.G. ex art. Per_5
696 bis c.p.c., con perizia dep. il 18/05/2012, la ileostomia sarebbe in rapporto causale con l'omessa tempestiva diagnosi del personale sanitario. Riferiva in particolare in quella sede il Ctu che il che al Pt_2 momento dell'accertamento aveva 85 anni ed era affetto da malattia di Parkinson al ¾ stadio, è portatore di ileostomia dx con borsa a causa dello stato settico derivato da un ritardo della diagnosi di peritonite da raccolta ematica organizzata ed infetta, avendo in particolare i sanitari ritardato l'indagine TC addome che avrebbe consentito di anticipare l'intervento”.
4 Il Tribunale ha poi correttamente osservato che però il predetto consulente <non fornisce alcun riscontro scientifico di quanto da egli asserito ed omette di valutare l'incidenza del pregresso stato patologico del paziente, affermando a pag. 18 che “non è possibile stabile se tale quadro clinico di Parkinsonismo abbia subito un'accelerazione in senso peggiorativo a causa dello stato settico riportato quale complicanza del primo intervento chirurgico (ernia crurale strozzata) cui è seguita peritonite settica e poi trattata in seguito con un secondo intervento (con qualche giorno di ritardo)”>>.
Contrariamente a quanto lamentano gli appellanti, il primo giudice non ha capoticamente ed immotivatamente disatteso le conclusioni del CT nominato in sede di ATP, ma ha osservato che
“le conclusioni cui è giunto il CT si risolvono in mere petizioni di principio, non suffragate da dati scientifici a supporto”.
Nelle conclusioni della CT il prof. si limitava a sostenere che l'ileostomia di cui era Per_2 portatore il era stata programmata dai sanitari dell'Ospedale di Foggia a causa di stato Pt_2 settico “derivato da un ritardo della diagnosi di peritonite da raccolta ematica organizzata e infetta” e che
“tale ritardo deriva da una condotta censurabile dei sanitari che hanno ritardato di alcuni giorni la indagine
TC addome che avrebbe sicuramente consentito di anticipare l'intervento”.
Tale asserzione del prof. è una mera petizione di principio, e soprattutto omette il Per_2 ragionamento controfattuale, che deve fondare l'accertamento del nesso di causalità tra condotta colposa (omessa o ritardata) del medico ed il danno lamentato dal paziente.
In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità sanitaria, il giudizio controfattuale va compiuto ponendo in relazione la condotta alternativa lecita con l'evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa (cfr.
Cass. 25825/2024). Sul piano funzionale, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio si conforma ad uno standard di certezza probabilistica che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza del factum probandum nell'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili e alternativi) disponibili nel caso concreto, sulla base della combinazione logica degli elementi fattuali disponibili in seno al processo (cd. probabilità logica o baconiana: Cass. s.u. 576 e
577/2008; Cass. n. 23197/2018; Cass.
7.3.2022 n. 7355)
Il primo CT si limitava ad asserire che la peritonite fu diagnosticata in ritardo e che poi comportò lo shock settico, senza però chiarire quando i sintomi della peritonite si sarebbero manifestati, quali fossero esattamente i sintomi rilevanti e in che giorno del decorso post operatorio si erano manifestati (il prof. si limitava a parlare di un ritardo di alcuni giorni;
Per_2
5 inoltre non spiega cosa sarebbe successo ove la diagnosi fosse stata tempestiva ed il secondo intervento fosse stato eseguito prima (e di quanti giorni), nè se in quel caso sarebbe stato comunque necessario praticare l'ileostomia. In sostanza, il prof. non chiariva che cosa Per_2 sarebbe successo se l'intervento fosse stato eseguito prima (cosa si sarebbe dovuto fare, se si sarebbe dovuta comunque fare la ileostomia oppure no e con quali conseguenze), omettendo del tutto un giudizio controfattuale.
Il prof. quantificava il danno biologico nel 38% presupponendo – senza alcuna ulteriore Per_2 argomentazione- che, ove non vi fosse stato alcun ritardo da parte dei medici, il sarebbe Pt_2 guarito completamente, senza postumi.
Sotto altro profilo, il prof. riteneva che “Non è possibile stabilire se tale quadro clinico del Per_2
Parkinsonismo abbia subito un'accelerazione in senso peggiorativo a causa dello stato settico riportato quale complicanza del primo intervento chirurgico (ernia crurale strozzata) cui è seguita peritonite settica emorragica (per allentamento di alcuni punti di sutura) e poi trattata in seguito con un secondo intervento
(con qualche giorno di ritardo). Sta di fatto che dal punto di vista cerebrale, come dimostrato dalle ripetute
TC cranio, a parte la leucoencefalopatia e quale ultimo quadro l'igroma bilaterale, non sono mai state riscontrate complicanze settiche o vascolari”.
Il primo giudice ha quindi ritenuto necessario procedere alla nomina di un collegio peritale, a fronte delle criticità emerse dalla consulenza del prof. , fondata su petizioni di principio, Per_2 non suffragate da riscontri scientifici e, aggiunge questa Corte, del tutto carente sotto il profilo del necessario giudizio controfattuale.
Peraltro, nell'ordinanza istruttoria datata 12.6.2018, con la quale disponeva la rinnovazione della
CT, mediante nomina di un collegio peritale (in ossequio alla novella ormai in vigore, l. 24/2017, art. 15, per cui nelle controversie in tema di responsabilità medica deve essere nominato, per l'espletamento della consulenza tecnica, in aggiunta ad un medico specializzato in medicina legale uno o più specialisti nella disciplina di cui si controverte), il Tribunale esplicitava le ragioni per le quali riteneva di disporre una nuova CT: 1)perché in sede di ATP non erano stati concessi alle parti i termini per controdeduzioni (motivazione integrata in sentenza); 2) perché le conclusioni del prof. erano apodittiche. Per_2
Alla luce delle perplesse ed apodittiche conclusioni del prof. , correttamente il Tribunale Per_2 ha disposto nuova CT, nominando un collegio peritale, ed ha tenuto conto degli accertamenti e delle più lineari conclusioni alle quali esso è pervenuto, conclusioni complete e supportate da dati scientifici approfonditi, che, pertanto, rendevano e rendono del tutto superflua una ulteriore
CT che, correttamente, il Tribunale non ha ammesso.
Al riguardo, deve osservarsi che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non
è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. civile sez. III, 29/09/2017, n. 22799).
6 Il primo giudice ha dato conto delle esaustive conclusioni e dell'accertamento dei CCTTUU, che hanno compiutamente risposto alle osservazioni del CTP dell'appellante, sicchè non era necessario rinnovare ulteriormente la CT.
Secondo l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr., da ultimo, Cass. civ. I, 9.4.2024 n.
9529; conf. Cass. 16.11.2022, n. 33742; Cass. 2.2. 2015, n. 1815; Cass. 9.1. 2009, n. 282).
2.Violazione e falsa applicazione di legge nella determinazione delle spese legali di soccombenza.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza che, dopo aver rigettato la domanda per difetto di prova del nesso di causalità, li ha condannati al pagamento delle spese di lite in base al principio di soccombenza, omettendo di considerare che la domanda attorea era stata promossa sulla base delle risultanze della CT redatta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che aveva riconosciuto il nesso causale, sicchè gli attori avevano instaurato il giudizio risarcitorio in I grado solo successivamente all'esperimento dell'ATP, e sulla base della valutazione del prof. , che Per_2 aveva riconosciuto la responsabilità dei medici. Nessuna responsabilità o addebito era imputabile agli eredi del danneggiato, per aver richiesto quanto stabilito dalla CT ante causam, mentre solo a seguito della seconda CT, disposta nel giudizio di merito, era stato escluso il nesso causale tra condotta sanitaria e danno, sicchè il primo giudice avrebbe dovuto compensare le spese o ridurre quelle del merito;
altrettanto ingiustificata è la condanna alle spese sostenute dall'Azienda ospedaliera per il procedimento di ATP, in cui pure era emersa la sua responsabilità.
2.1. Il motivo è fondato nei limiti di seguito esposti e va accolto, per quanto di ragione.
Ritiene la Corte che, alla luce della formulazione dell'art. 92 co. II c.p.c. applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, tenuto conto dell'epoca di introduzione del giudizio di primo grado
(2013), sussistessero le condizioni per una compensazione, almeno parziale, delle spese di lite.
La Suprema Corte – prima della novella del 2014 (l. 162/2014, che ha modificato l'art. 92 c.p.c., introducendo ipotesi tassative per la compensazione delle spese) ha ripetutamente affermato che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, in presenza di determinate condizioni, le spese di lite. È l'art. 92
c.p.c. , nella formulazione applicabile alla presente fattispecie (come modificato dalla L. n. 69 del
2009) ad attribuire tale potere ed esplicitare le relative condizioni, prevedendo al comma 2, che il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione.
7 I giudici di legittimità hanno chiarito che“la disposizione citata, nella parte in cui fa riferimento alla concorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni" (così come nella versione precedente faceva riferimento alla concorrenza di "giusti motivi"), si pone come norma "elastica", configurabile quando una disposizione di limitato contenuto (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa. Non diversamente da quando un determinato comportamento viene giudicato conforme o meno a buona fede allorchè la legge richieda tale elemento ovvero un licenziamento viene ritenuto sorretto o meno da giusta causa o giustificato motivo, così, nella individuazione delle gravi ed eccezionali ragioni la cui concorrenza autorizza all'esercizio del potere discrezionale di compensare le spese, il giudice di merito è dunque chiamato ad integrare il contenuto della norma: tale attività di precisazione e integrazione è censurabile in sede di legittimità al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche, atteso che, nell'esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma elastica, il giudice compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori” (arg. da Cass. SSUU 2572/2012).
La giurisprudenza di legittimità - sia pure formatasi con riguardo alla precedente versione dell'art. 92 c.p.c., aveva ritenuto giusto motivo di compensazione la "dubbiezza della lite",
l'obiettiva "controvertibilità" delle questioni di diritto trattate la "peculiarità", "complessità", o
"novità" delle predette questioni : tutti i suddetti motivi di compensazione, “idonei a far emergere apprezzabili ragioni, ancorchè successivamente ritenute infondate, per agire o resistere in giudizio, sono in realtà, pure se fondati su dati oggettivi, intesi a valorizzare al fine della compensazione delle spese un atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio, ed in tal senso esprimono un valore che è stato espressamente ritenuto meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini dell'incidenza sulle spese, come chiaramente ricavabile, sia pure a contrario, dalla disciplina in tema di responsabilità aggravata di chi agisce o resiste con dolo o colpa grave (intesi dalla giurisprudenza anche come consapevolezza del proprio torto ovvero consapevolezza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione)” (cfr. Cass. SSUU 2572/2012, cit.).
Ad avviso di questa Corte, la “dubbiezza della lite” costituisce ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e pertanto deve essere valutata con riferimento al momento in cui è stata introdotta la lite ovvero è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese di cui si discute, essendo però evidente che le questioni dubbie da valutare non possono essere che quelle sulle quali si è determinata la soccombenza, ossia le questioni decise (arg. da Cass. 2572/2012, cit.)
Nel caso di specie, in primo grado gli attori agivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, sulla base degli esiti di una CT preventiva, ex art. 696 bis c.p.c., che aveva ritenuto sussistenti profili di responsabilità sanitaria, con conseguente riconoscimento di un danno biologico residuato in capo a (pur avendo escluso un danno da aggravamento Persona_1
8 del Parkinsonismo conseguente alla condotta dei sanitari); solo a seguito della rinnovazione della
CT disposta nel corso del giudizio di merito, e delle sue risultanze, la domanda veniva rigettata.
Ritiene pertanto la Corte che sussistessero gravi ed eccezionali ragioni, sulla scorta dell'andamento del giudizio, per disporre in primo grado la compensazione seppure parziale delle spese di lite, del giudizio di merito e di quelle del procedimento ex art. 696 bis cpc, ivi comprese quelle di entrambe le ctu, con condanna degli attori – che anche dopo il deposito della ctu collegiale insistevano nelle loro infondate richieste - al pagamento della residua metà, in considerazione della soccombenza finale degli stessi.
In tali limiti la sentenza va riformata, con nuova regolamentazione delle spese di lite.
3.Erronea ricostruzione fattuale per acritica adesione da parte del giudice alle conclusioni del CT che esclude la sussistenza di nesso causale sulla base di un errato presupposto.
Gli appellanti censurano la CT, recepita dal Tribunale, laddove parla di un ritardo di diagnosi, tra il primo intervento e le complicanze che portavano al secondo, di 24/48 ore, mentre sarebbe provato che tale ritardo sia stato superiore. Al riguardo, richiamano le note critiche del proprio
CTP, dott.ssa che il primo giudice avrebbe ignorato- secondo la quale “sono trascorsi Per_6 ulteriori 5 giorni affinchè una tac addome ha definitivamente indicato quali erano le condizioni cliniche del paziente che da tempo versava in uno stato settico ed anemico dovuto alla perdita ematica della sutura eseguita dai sanitari in data 25.08.2009”…. “nel corso della degenza e nel periodo in cui sono emerse le complicanze secondarie al primo intervento, si è appalesato un progressivo disturbo della vigilanza e delle capacità cognitive del soggetto, nonché la gravità del quadro motorio già compromesso dalla malattia di
Parkinson, con comparsa alla Tac cranio di un ematoma subdurale in fase sub acuta in regione fronto- temporale bilaterale con verosimile sofferenza del parenchima cerebrale…. Pertanto, si conclude, in linea con la relazione del CT prof. , che la condotta dei sanitari della Per_2 Parte_11
è stata negligente causando un ritardo nella diagnosi…tale condotta negligente
[...] ha ritardato di alcuni giorni l'indagine strumentale con Tac che avrebbe messo in evidenza la raccolta ematica suddetta tanto da anticipare di almeno 3-4 giorni l'intervento chirurgico ed evitare l'instaurarsi dello stato settico”.
Deducono che i CCTTUU, e di conseguenza il Tribunale, si sono limitati a considerare che se l'intervento fosse stato anticipato di 48 ore non sarebbe mutata la strategia chirurgica, ignorando che, tuttavia, non si sarebbe aggravato il quadro settico, che ha portato al deterioramento riconosciuto notevolmente aggravato già nel mese di novembre dalla commissione medica invalidi civili, dopo le dimissioni, mentre prima dell'intervento il aveva valide capacità Pt_2 cognitive (tanto che sottoscriveva il consenso informato).
3.1. Il motivo è privo di pregio.
Deve innanzitutto prendersi atto che gli appellanti non hanno impugnato la sentenza – e, prima, la ctu- nella parte in cui sostiene che “se l'intervento fosse stato anticipato di 48 ore non sarebbe mutata la strategia chirurgica” (nel senso che, comunque, sarebbe stata praticata l'ileostomia): ciò
9 comporta che si è formato il giudicato interno sulla parte della sentenza che ha escluso il nesso causale tra ritardo e ileostomia.
Gli appellanti, invero, si dolgono, richiamando la CTP, del mancato riconoscimento del nesso causale tra ritardo diagnostico/terapeutico ed aggravamento dello stato settico, e peggioramento delle capacità cognitive del Pt_2
Tuttavia, a ben vedere, neanche il prof. , nella prima CT, aveva ritenuto provato detto Per_2 nesso causale, laddove aveva osservato che “Non è possibile stabilire se è tale quadro clinico del
Parkinsonismo abbia subito un'accelerazione in senso peggiorativo a causa dello stato settico riportato quale complicanza del primo intervento chirurgico (ernia crurale strozzata) cui è seguita peritonite settica emorragica (per allentamento di alcuni punti di sutura) e poi trattata in seguito con un secondo intervento
(con qualche giorno di ritardo)”.
La doglianza degli appellanti è in ogni caso infondata alla luce di quanto accertato dai periti nominati dal Tribunale che, all'esito di un esame completo e obiettivo della documentazione agli atti, hanno osservato che <<…Dedda di anni 83 all'epoca dei fatti, affetto da circa 5 anni da Per_1 malattia di Parkinson, in data 25/08/2009 si ricoverò presso la struttura complessa di Chirurgia Generale ad indirizzo d'urgenza della A.O.U. per una tumefazione in regione inguinale Controparte_2 destra, dolente e non riducibile. Con diagnosi di “Ernia crurale destra strozzata con necrosi d'ansa”, in pari data i sanitari sottoposero il paziente ad intervento chirurgico d'urgenza di “Chelotomia, resezione intestinale, plastica crurale”. Tale condizione, considerata da parte ricorrente una “banalissima patologia”, rappresenta in realtà la complicanza più grave e temibile riscontrabile nella storia di un'ernia della parete addominale. L'intervento chirurgico, praticato tempestivamente, consistette nella resezione di un'ansa intestinale francamente necrotica, anastomosi ileo-ileale con suturatrici meccaniche e plastica delle ernia crurale sec. Bassini….omissis… L'analisi della documentazione in atti rileva che il paziente giunse presso il nosocomio di già con un quadro conclamato di ernia strozzata con necrosi intestinale e che la CP_1 diagnosi fu tempestiva e la tecnica chirurgica fu quella indicata per il caso di specie ed eseguito secondo le linee guida previste dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. ... In data 04/09/2009, ovvero in nona giornata post-operatoria, previa esecuzione di una TAC addome, fu rilevata nello scavo pelvico una raccolta ematica infetta – “raccolta fluida in continuità con un'altra più estesa e con una concomitante quota gassosa in corrispondenza dei quadranti di destra dell'addome fino a raggiungere cranialmente la grande ala del fegato” - che indusse i sanitari ad eseguire, in pari data, un secondo intervento chirurgico
d'urgenza di “Laparotomia toilette, drenaggio e ileostomia” per “Raccolta fluida infetta della pelvi”. Al tavolo operatorio fu riscontrata la presenza di una raccolta ematica organizzata e infetta nella pelvi e fu riconosciuta l'anastomosi ileale e la sua integrità pur in presenza, in sua prossimità, di note di sofferenza vascolare. Questa evidenza indusse i sanitari a disfare l'anastomosi ed a confezionare l'ileostomia terminale, ovvero si procedette ad abboccare alla parete il segmento intestinale distale come fistola mucosa>>; quanto alla gestione del decorso post-operatorio successivo al primo intervento chirurgico (25.08.2009), che unicamente di tipo clinico con riscontro di un decorso post-operatorio nella norma (IV giornata -addome in
10 ordine canalizzato ai gas, V giornata – si medica addome trattabile) e praticata una corretta ed adeguata terapia infusionale e antibiotica post-operatoria….>>.
Quanto invece ai giorni successivi al rilievo del quadro clinico da parte del medico di guardia ed alle due trasfusioni, <>, mentre conservata. Addome trattabile lievemente disteso”….omissis…In data 01.09.2009 (VII giornata post- operatoria), il quadro clinico veniva definito stazionario e si registrava un ulteriore incremento dei valori di emoglobina ed ematocrito;
si registrava, inoltre, un ulteriore incremento della leucocitosi neutrofila e veniva mantenuta la terapia antibiotica post-operatoria. In data 2.09.2009 (VIII giornata post-operatoria), veniva registrato un miglioramento clinico con addome trattabile, diuresi conservata e PA 120/70; si riscontrava un ulteriore miglioramento dei valori di emoglobina ed ematocrito…, un progressivo incremento della leucocitosi neutrofila…e veniva prescritta dieta liquida. Considerato il perdurante stato di torpore del paziente venne richiesta una consulenza neurologica a seguito della quale fu eseguita un TC del cranio che risultò negativa per lesioni focali evidenziando una “leucoencefalopatia su base vasculopatica cronica e segni di atrofia cerebrale”, reperti compatibili con la già nota patologia neurologica (Malattia di
Parkinson). In data 3.09.2009 (IX giornata post-operatoria), a fronte di condizioni cliniche stazionarie e ferita in ordine si assisteva ad un ulteriore aumento della leucocitosi neutrofila, il paziente continuava una alimentazione leggera per os. In data 4.09.2009 (X giornata post-operatoria) veniva eseguita TAC addome urgente che…riscontrava la presenza di una raccolta fluida addomino-pelvica con presenza di quota gassosa. Con diagnosi di raccolta ematica infetta della pelvi, si procedeva pertanto a reintervento chirurgico urgente (“laparotomia toilette, ileostomia e drenaggio”), in anestesia generale>>.
I periti hanno evidenziato che dalla descrizione dell'intervento chirurgico emerge che confezionamento dell'ileostomia fu imposto non dalla deiscenza dell'anastomosi ileale ma dalla presenza della nota sofferenza vascolare dei tessuti in prossimità dell'ansa intestinale. Ciò è da correlare evidentemente con la fonte del sanguinamento che si sviluppò a partire dal mesentere in prossimità delle anse intestinali anastomizzate…omissis…La complicanza insorta nel decorso post-operatorio conseguente al primo intervento chirurgico, ovvero la raccolta ematica addomino-pelvica a partenza dal mesentere in prossimità delle anse ileali anastomizzate, è prevista tra quelle che possono verificarsi dopo interventi di chirurgia addominale maggiore quale è da considerarsi la resezione con anastomosi intestinale per necrosi ischemica di un'ansa ileale coinvolta dal cingolo strozzante di un'ernia crurale. Tale complicanza seppur prevedibile non è in alcun modo prevenibile in quanto strettamente correlata al trauma tissutale che si verifica durante il meccanismo dello strozzamento erniario…>>. Quanto al sanguinamento con il grave stato anemico, hanno affermato che condizione a partire dal 30.08.2019-V giornata post-operatoria attraverso l'esecuzione di emotrasfusioni
(emoglobina passata da 7,1 g/dl a 10,2 g/dl)>>, mentre in riferimento all'infezione della raccolta ematica che monitoraggio quotidiano dell'emocromo ha permesso di riscontrare il progressivo incremento della
11 granulocitosi neutrofila segno inequivocabile di complicanza settica. L'esecuzione di una TAC del capo e dell'addome in data 4.09.2009 – X giornata post-operatoria – ha permesso di individuare e trattare l'origine dell'infezione a partenza dalla nota raccolta fluida di tipo ematico addomino-pelvica. Considerato, comunque, il progressivo incremento della granulocitosi neutrofila, è ipotizzabile che l'esecuzione anticipata di 24-48 ore della TAC addome avrebbe certamente consentito di anticipare il trattamento chirurgico poi messo in atto il 4.09.2009 senza modificare la tipologia dell'intervento chirurgico stesso e la prognosi>>.
Quanto al giudizio controfattuale, al fine di stabilire se, con criterio ex ante, il riconoscimento anticipato dell'ematoma infetto delle pelvi avrebbe potuto determinare scelte terapeutiche differenti da quelle messe in atto, i CCTTUU, premesso che il confezionamento dell'ileostomia si sia reso necessario a causa di un ritardo diagnostico-terapeutico di 24-
48 ore o al contrario se sia stata una scelta precauzionale volta a prevenire un'eventuale deiscenza dell'anastomosi ileale nei giorni successivi al secondo intervento chirurgico (comunque integra al momento dell'osservazione chirurgica>>, hanno osservato che
4.09.2009 è possibile affermare che l'anastomosi ileo-ileale confezionata durante il primo intervento era integra, consentendoci, pertanto, di poter escludere il fatto che il confezionamento dell'ileostomia sia stata decisa dall'equipe chirurgica per la presenza di una deiscenza anastomotica, confermando, invece, che la scelta terapeutica effettuata fu indotta da quelle note di sofferenza vascolare del mesentere secondarie all'evento emorragico evidenziato il 30-08 – V giornata post-operatoria…..omissis…La peritonite riscontrata…prendeva origine dalla sovrainfezione batterica della raccolta ematica perianastomotica a partenza dal mesentere. Con elevata probabilità logica è possibile affermare, pertanto, che la zona di sofferenza vascolare sia stata l'origine del processo emorragico e che in un secondo momento si sia realizzata la sovrainfezione batterica – l'esame istologico del pezzo asportato (07.09.2009) – segmento ileale – conferma questa ipotesi: “Infarcimento emorragico parietale con flogosi linfo-granulocitaria estesa al cellulare lasso e alla sierosa”. Il confezionamento dell'ileostomia deve essere considerato un atto prudenziale non dettato dalla deiscenza dell'anastomosi ileo-ileale e che ha consentito di prevenire eventuali complicanze vascolari secondarie a carico dei segmenti ilei anastomizzati che avrebbero a quel punto determinare una peritonite stercoracea>>.
Tanto rileva confezionamento dell'ileostomia. Al contrario appare condivisibile che il secondo intervento chirurgico del
4.9.2009 sia stato eseguito su un paziente in condizioni emodinamiche stabili anche grazie alle emotrasfusioni che hanno permesso di correggere il grave stato anemico occorso a partire dalla V giornata post-operatoria (30.08.2009). Dunque, il decorso post-operatorio è stato caratterizzato da un progressivo miglioramento dello stato neurologico del pur considerando la presenza antecedente al ricovero di Pt_2 due condizioni cliniche neurologiche evolutive – morbo di Parkinson e leucoencefalopatia ipossica>>.
Pertanto, sulla base delle esposte, motivate e puntuali considerazioni, i CT hanno concluso che
<<non sono rilevabili profili di responsabilità professionale medica in capo ai sanitari…è possibile affermare, < i>
inoltre, con probabilità prossima alla certezza che lo stato settico conseguente all'insorgenza dell'ematoma
12 infetto non possa essere messo causalmente in relazione al peggioramento dello stato neurologico riscontrato nei tre anni successivi alla dimissione del nosocomio foggiano>>.
Le contestazioni del CTP degli appellanti, trasfuse nel motivo di appello, non scalfiscono la correttezza delle valutazioni dei periti, che in sede di risposta alle osservazioni, in primo grado, hanno motivatamente e puntualmente replicato, precisando ulteriormente, riguardo alla condotta dei sanitari durante il decorso post-operatorio, che: provocato dall'evento emorragico è stata formulata a seguito del mutamento del quadro clinico rilevato dal medico di guardia del 30.8 e dopo l'esecuzione degli esami ematochimici urgenti;
a seguito del riconoscimento del grave stato anemico furono praticate tempestivamente le opportune emotrasfusioni che corressero rapidamente il quadro emodinamico. Riguardo al riconoscimento dello stato settico…i sanitari erano in possesso delle necessarie informazioni cliniche e laboratoristiche per richiedere l'esecuzione di una
TC addome almeno 48 ore prima rispetto a quando poi è stata diagnosticata la presenza dell'ematoma infetto.
Il verbale del secondo intervento chirurgico…consente di ribadire…che NON vi era al momento della laparotomia una deiscenza anastomotica e che la decisione di eseguire l'ileostomia fu adottata in via precauzionale al fine di evitare un'eventuale futura necrosi ischemica del tratto intestinale sede della complicanza emorragica. Non è possibile pertanto condividere la testi prospettata dalla dott.ssa , Per_6 ovvero che il ritardo diagnostico e terapeutico abbia determinato la necessità di confezionare l'ileostomia. È possibile affermare al contrario, basandoci sugli elementi riportati nel verbale operatorio e nel referto istologico del tratto intestinale asportato, che anche qualora l'intervento chirurgico fosse stato anticipato di
48 ore non sarebbe mutata la strategia chirurgica che ha poi condotto i chirurghi a confezionare
l'iloestomia>>, e che risolto con l'esecuzione di un tempestivo intervento chirurgico. Lo strozzamento erniario produce una necrosi ischemica del viscere che, a sua volta, conduce alla costituzione di un quadro clinico di infezione che può sfociare in sepsi. L'intervento chirurgico non cura l'infezione ma ne elimina solo la causa ovvero il così detto “primum movens”…una volta innescato il meccanismo dell'infezione il trattamento chirurgico, pur tempestivo, non ne interrompe gli effetti a livello sistemico. È evidente inoltre che un quadro clinico di questo tipo provochi nel breve periodo un peggioramento dello stato psico-fisico e neurologico. Per affermare al contrario che un quadro clinico di tipo settico sia responsabile di una compromissione permanente dello stato neurologico di un soggetto è necessario disporre di elementi oggettivi non disponibili ai CCTTUU al momento della presente valutazione. Al contrario, riferendoci ad un periodo temporale maggiore, circa tre anni successivi al ricovero presso gli OO.RR di del 2015 e prendendo in considerazione le CP_1 valutazioni finali dell'elaborato del CT prof. , si può confermare… che l'evoluzione clinica del morbo Per_2 di Parkinson non fu modificata in senso peggiorativo dal ricovero e dagli interventi chirurgici eseguiti presso gli OO.RR. di . CP_1
Ebbene le risultanze della espletata CT consentono di escludere un nesso di causalità tra l'asserito ritardo diagnostico e terapeutico e le invocate voci di danno;
i ccttuu hanno invero escluso, all'esito di un giudizio controfattuale, che anche ove il secondo intervento fosse stato eseguito con qualche giorno di anticipo, si sarebbe fatto ricorso alla ileostomia che, quindi,
13 comunque era una tecnica precauzionale necessaria nel caso specifico. Quanto poi all'asserito peggioramento ed accelerazione del decadimento psico-fisico del paziente, è stato escluso che ciò sia dipeso da detto ritardo diagnostico e dalla condotta dei sanitari dell'ospedale di sia CP_1 dal collegio peritale sia dal prof. . Per_2
Pertanto, non può che apprezzarsi la correttezza della sentenza impugnata, che ha rigettato la domanda risarcitoria.
4.Omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure dell'incidenza della genericità del consenso informato sottoscritto dal paziente sulle conseguenze derivanti dal primo intervento e conseguente risarcimento del danno.
Con il quarto motivo gli appellanti deducono che l'elaborato peritale del CT evidenzia come entrambi i consensi che il sottoscriveva, sia in relazione al primo che al secondo intervento, Pt_2 fossero del tutto generici ed insufficienti a dar contezza delle possibili complicanze e conseguenze dei due interventi. Sostengono che, essendo derivate complicanze dal primo intervento, dall'inadempimento consistente nella mancata informativa al paziente della possibilità di subire l'invalidante deviazione ileostomica (consenso informato generico), derivi un obbligo risarcitorio, non valutato dal primo Giudice.
4.1.Il motivo è inammissibile, per divieto dei nova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., avendo con esso l'appellante introdotto per la prima volta una questione nuova.
Per la prima volta, con il detto motivo di appello, gli appellanti avanzano una domanda risarcitoria, prospettando un inadempimento consistito nell'incompletezza del consenso.
In primo grado, in atto di citazione e nei successivi atti, tra gli inadempimenti prospettati a carico dei sanitari, gli attori si erano limitati ad allegare il ritardo diagnostico e terapeutico dopo il primo intervento, ma non avevano mai allegato una violazione (per mancanza, genericità, incompletezza) del consenso informato, non avendo mai fatto cenno a tale questione (né tantomeno all'asserito danno conseguente ed al relativo nesso causale).
Costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame (cfr. Cass. civile sez.
III, 15/09/2020, n.191869).
Da ultimo, la S.C. ha chiarito che “costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'articolo 345 del Cpc, quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema
d'indagine situazione questa che si verifica anche quando i fatti posti a fondamento del diritto originariamente azionato erano già stati esposti nell'atto di citazione, ma al mero scopo di descrivere e inquadrare altre circostanze, per poi riproporli in appello per la prima volta con una differente portata, a
14 sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione” (Cassazione civile sez. II, 10/07/2025, n.18827).
IV. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, gli attori-odierni appellanti vanno condannati al pagamento, in favore della convenuta-appellata, della metà delle spese di lite del giudizio di merito di primo grado e del procedimento n.
3451/2011 R.G., come liquidate dal primo giudice, con compensazione tra le dette parti della residua metà; le spese di entrambe le CT vanno poste definitivamente per metà a carico degli appellanti, con compensazione tra le parti della residua metà.
Le spese del presente giudizio di appello, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, vanno poste, in virtù del principio di soccombenza, per metà a carico degli appellanti, e liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia, con compensazione tra le parti della residua metà.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, quali eredi di
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, nei confronti del , in Per_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 682/2023 emessa dal Tribunale di Foggia in data
10.3.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) in parziale accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza appellata:
1) condanna gli appellanti, in solido tra loro al pagamento, in favore dell'appellata, della metà delle spese di lite del giudizio di merito di primo grado, che liquida nella misura (già ridotta) di
€ 330,00 per esborsi ed € 5.634,00 per compensi professionali, oltre RFSG nella misura del 15%,
IVA e CAP come per legge, compensando tra le parti la residua metà;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata, della metà delle spese di lite del procedimento n. 3451/2011 R.G., che liquida nella misura (già ridotta) di €
1.455,00 per compensi professionali, oltre RFSG nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, compensando tra le parti la residua metà;
3) pone definitivamente le spese di entrambe le CT per metà a carico degli appellanti, con compensazione tra le parti della residua metà;
b) compensa per metà tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore degli appellati, della restante metà, che si liquida (nella misura già ridotta) in € 4.500,00, oltre RFSG nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 1° ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maristella Sardone Dott. Salvatore Grillo
15 16
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari , Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Salvatore Grillo -Presidente
2) Dott.ssa Paola Barracchia -Consigliere
3) Dott.ssa Maristella Sardone -Consigliere rel. ha emesso la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine 885 dell'anno 2023 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, avverso la sentenza n. 682/2023 emessa dal
Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, pubblicata in data 10.03.2023 tra
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, quali eredi di Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, elettivamente domiciliati presso l'avv. Marco Ferretti, che li rappresenta e difende Per_1 giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'avv. Michele Mondelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14.3.2013, (moglie), , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Pt_3 Parte_4 Parte_7 Parte_8 Pt_2 Parte_9 [...]
(figli), (nipoti), quali eredi di (nato il Pt_10 Parte_5 Parte_6 Persona_1
13.1.1926 e deceduto il 7.12.2012), convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia,
l , in persona del l.r.p.t., per sentir Controparte_2 accertare e dichiarare la responsabilità dei suoi sanitari per il grave danno alla salute provocato a e, conseguentemente, condannarla al risarcimento, in favore di essi attori, del Persona_1 danno patito dal loro congiunto, pari ad € 259.456,81, o quella somma maggiore o minore da
1 accertarsi, oltre interessi, da riconoscersi a ciascuno per la quota di propria spettanza, pari a 8/24 per la moglie, 2/24 per ciascuno dei figli e 1/24 per ciascuno dei due nipoti;
con vittoria di spese.
A fondamento della domanda deducevano che: - il 25.08.2009 , di anni 83 ed Persona_1 affetto da morbo di Parkinson, ma in condizioni generali più che discrete, veniva ricoverato presso gli Ospedali di per un'ernia complicata da strozzamento e, nella stessa data, CP_1 CP_1 sottoposto ad intervento chirurgico, in anestesia spinale;
-nei quattro giorni successivi all'intervento non veniva effettuato alcun monitoraggio bioumorale sul paziente;
- la notte del
30.8.2009 il medico di guardia si accorgeva di un quadro clinico nettamente alterato, con stato di decadimento cerebrale secondario;
- gli esami di laboratorio effettuati con urgenza palesavano un quadro gravissimo, con segni di sepsi e grave anemia, sintomo di una critica perdita di sangue nella cavità peritoneale ma, nonostante ciò, al paziente venivano solo effettuate due trasfusioni di sangue, oltre a numerose Tac cerebrali;
- solo dopo altri quattro giorni, nonostante lo stato settico sempre più severo, veniva eseguita sul paziente una Tac urgente all'addome e, quindi, con notevole ritardo diagnostico e terapeutico, lo stesso 4.9.2009 il paziente (in stato di coma di II-III grado, stato di shock settico e rischio anestesiologico “ASA IV”, come rilevato dall'anestesista) veniva sottoposto ad un secondo intervento chirurgico, che evidenziava un sanguinamento postoperatorio in cavo peritoneale, causa di una estesa peritonite, che rendeva necessaria una ileostomia terminale;
- ritardi diagnostici e terapeutici, sia dopo il primo che il secondo intervento, ed omissioni di riscontri bioumorali e radiologici Tac, avevano innescato una serie di complicanze più gravi e portato ad un graduale e progressivo crollo delle risorse biologiche del - a Pt_2 seguito di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., proposto da il 20.9.2011, al quale Persona_1 partecipava l , il CT nominato, prof. , rilevava una condotta Controparte_3 Persona_2 censurabile dei sanitari, per aver ritardato di alcuni giorni l'indagine TC addome, che avrebbe sicuramente consentito di anticipare il secondo intervento: in particolare i sanitari, per quattro giorni, dopo il primo intervento per ernia destra strozzata, avevano sottovalutato il quadro clinico del paziente, che già dal 30.8.2009 presentava globuli bianchi in progressivo aumento, peggioramento delle condizioni dal punto di vista sensorio, con stato soporoso, P.A. 110/60, temperatura corporea 37,6, addome teso, peristalsi torpida;
-il prof. concludeva che Per_2
l'ileostomia era stata programmata dai sanitari a causa di uno stato settico derivato da un ritardo nella diagnosi di peritonite da raccolta ematica organizzata ed infetta, con danno biologico da invalidità permanente quantificato nel 38%; - il 7.12.2012 decedeva, dopo essere Persona_1 rimasto ricoverato in una RSA per tutto il periodo successivo al ricovero ospedaliero, avendo perso la propria autonomia e subito un grave peggioramento della qualità della vita, in quanto la deviazione intestinale (ileostomia) richiedeva la necessaria assistenza di terzi.
Dunque, secondo la prospettazione attorea, il danno, derivante dalla asserita responsabilità sanitaria, sarebbe consistito da una parte nel confezionamento della ileostomia e dall'altra nell'aggravamento del decadimento cognitivo del Pt_2
2 La struttura ospedaliera convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, contestando ogni responsabilità nella condotta dei sanitari e sottolineando che il era Pt_2 soggetto anziano di 83 anni, affetto da morbo di Parkinson, malattia degenerativa, e che l'ernia strozzata, da cui era affetto al momento del ricovero, non era patologia lieve.
Il Tribunale di Foggia, acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis cpc (RG n. 3541/2011), disponeva nuova CT collegiale, a mezzo di professionisti specializzati rispettivamente in medicina legale ed in chirurgia d'urgenza; all'esito, con sentenza n. 682/2023 del 10.3.2023, rigettava la domanda e condannava gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite del giudizio (liquidate in € 660,00 per esborsi ed € 11.268,00 oltre accessori per compensi) e del procedimento n. 3451/2011 R.G. (liquidate in € 2.910,00 oltre accessori) ; poneva le spese della seconda CT collegiale a carico degli attori, mentre poneva a carico di tutte le parti in solido tra loro le spese della prima CT.
Avverso detta sentenza hanno proposto tempestivo gravame gli appellanti in epigrafe indicati, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, in via preliminare, “rimettere la causa in istruttoria per dirimere e chiarire gli errori e le insanabili divergenze tra gli esiti peritali in sede di CT (prof. Per_3
e e ATP/CT (prof. ) come da richieste già formulate in primo grado e ribadite in appello”; Per_4 Per_2 nel merito, l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il , in Controparte_1 persona del l.r.p.t., che ha chiesto di dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado di appello.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
I.Il Tribunale, qualificata la responsabilita' della struttura sanitaria come contrattuale, ex art. 1218
c.c., richiamati i relativi principi giurisprudenziali sugli oneri di allegazione e prova dell'inadempimento, del nesso causale e del danno, dopo aver disatteso le conclusioni rassegnate dal ctu nominato in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., prof. , ha rigettato la Per_2 domanda poiché, sulla base delle conclusioni del collegio peritale (dott.ri e e Per_4 Per_3 della documentazione medica, non ha ravvisato profili di responsabilità professionale a carico del personale sanitario ed ha ritenuto insussistente il nesso di causalità tra le condotte dei sanitari ed il danno riportato dal paziente;
ha quindi escluso la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 196 c.p.c. per la rinnovazione della CT, richiesta dagli attori.
II.Va preliminarmente rigettata l'eccezione, di inammissibilità dell'appello, per mancato rispetto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato, poiché la lettura complessiva dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., pure novellato, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. Sez. U., 27199/2017) che, da ultimo, ha precisato che l'impugnazione deve contenere, a pena
3 di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( Cass., ord. 1932/2024; conf. Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022).
III.La difesa degli appellanti ha fondato il gravame su quattro motivi.
1.Violazione e falsa applicazione dell'art.696 cpc in quanto, nonostante l'esperimento di una precedente
ATP è stata disposta una nuova CT con sostanzialmente i medesimi quesiti già sottoposti in sede di ATP nonché per insufficiente motivazione nel rigetto della richiesta di rimessione in istruttoria della causa per dirimere le divergenze tra gli esiti peritali.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano che il primo giudice ha fondato la decisione sulle conclusioni alle quali è pervenuto il collegio peritale, nominato nel giudizio di merito nonostante la loro opposizione, disattendendo le conclusioni alle quali era pervenuto il prof. all'esito Per_2 del procedimento di ATP, svoltosi nel rispetto del contraddittorio, secondo le regole processuali all'epoca in vigore. Sostengono che il primo giudice, stante la netta discordanza tra gli esiti dei due elaborati peritali, avrebbe arbitrariamente deciso di attenersi esclusivamente alle conclusioni della seconda CT, omettendo di giustificare il rigetto della richiesta attorea di rimessione in istruttoria della causa, con rinnovazione della CT, per dirimere le divergenze tra gli esiti peritali.
Chiedono, pertanto, che venga disposta la rinnovazione della CT con altro consulente.
1.a. Il motivo è infondato.
Va premesso che “qualora, nel corso del giudizio di merito, venga espletata una consulenza tecnica, i cui risultati siano difformi da quelli di da altra consulenza tecnica svolta in un diverso giudizio e successivamente acquisita agli atti, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad un'adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione” (cfr. Cass. III, 29713/2024).
Da una piana lettura della sentenza risulta che il primo Giudice non ha omesso di considerare le risultanze della CT espletata in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che pure ha richiamato: “secondo quanto accertato dal dott. , nell'ambito del proc. n. 3451/2011 R.G. ex art. Per_5
696 bis c.p.c., con perizia dep. il 18/05/2012, la ileostomia sarebbe in rapporto causale con l'omessa tempestiva diagnosi del personale sanitario. Riferiva in particolare in quella sede il Ctu che il che al Pt_2 momento dell'accertamento aveva 85 anni ed era affetto da malattia di Parkinson al ¾ stadio, è portatore di ileostomia dx con borsa a causa dello stato settico derivato da un ritardo della diagnosi di peritonite da raccolta ematica organizzata ed infetta, avendo in particolare i sanitari ritardato l'indagine TC addome che avrebbe consentito di anticipare l'intervento”.
4 Il Tribunale ha poi correttamente osservato che però il predetto consulente <non fornisce alcun riscontro scientifico di quanto da egli asserito ed omette di valutare l'incidenza del pregresso stato patologico del paziente, affermando a pag. 18 che “non è possibile stabile se tale quadro clinico di Parkinsonismo abbia subito un'accelerazione in senso peggiorativo a causa dello stato settico riportato quale complicanza del primo intervento chirurgico (ernia crurale strozzata) cui è seguita peritonite settica e poi trattata in seguito con un secondo intervento (con qualche giorno di ritardo)”>>.
Contrariamente a quanto lamentano gli appellanti, il primo giudice non ha capoticamente ed immotivatamente disatteso le conclusioni del CT nominato in sede di ATP, ma ha osservato che
“le conclusioni cui è giunto il CT si risolvono in mere petizioni di principio, non suffragate da dati scientifici a supporto”.
Nelle conclusioni della CT il prof. si limitava a sostenere che l'ileostomia di cui era Per_2 portatore il era stata programmata dai sanitari dell'Ospedale di Foggia a causa di stato Pt_2 settico “derivato da un ritardo della diagnosi di peritonite da raccolta ematica organizzata e infetta” e che
“tale ritardo deriva da una condotta censurabile dei sanitari che hanno ritardato di alcuni giorni la indagine
TC addome che avrebbe sicuramente consentito di anticipare l'intervento”.
Tale asserzione del prof. è una mera petizione di principio, e soprattutto omette il Per_2 ragionamento controfattuale, che deve fondare l'accertamento del nesso di causalità tra condotta colposa (omessa o ritardata) del medico ed il danno lamentato dal paziente.
In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità sanitaria, il giudizio controfattuale va compiuto ponendo in relazione la condotta alternativa lecita con l'evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa (cfr.
Cass. 25825/2024). Sul piano funzionale, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio si conforma ad uno standard di certezza probabilistica che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza del factum probandum nell'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili e alternativi) disponibili nel caso concreto, sulla base della combinazione logica degli elementi fattuali disponibili in seno al processo (cd. probabilità logica o baconiana: Cass. s.u. 576 e
577/2008; Cass. n. 23197/2018; Cass.
7.3.2022 n. 7355)
Il primo CT si limitava ad asserire che la peritonite fu diagnosticata in ritardo e che poi comportò lo shock settico, senza però chiarire quando i sintomi della peritonite si sarebbero manifestati, quali fossero esattamente i sintomi rilevanti e in che giorno del decorso post operatorio si erano manifestati (il prof. si limitava a parlare di un ritardo di alcuni giorni;
Per_2
5 inoltre non spiega cosa sarebbe successo ove la diagnosi fosse stata tempestiva ed il secondo intervento fosse stato eseguito prima (e di quanti giorni), nè se in quel caso sarebbe stato comunque necessario praticare l'ileostomia. In sostanza, il prof. non chiariva che cosa Per_2 sarebbe successo se l'intervento fosse stato eseguito prima (cosa si sarebbe dovuto fare, se si sarebbe dovuta comunque fare la ileostomia oppure no e con quali conseguenze), omettendo del tutto un giudizio controfattuale.
Il prof. quantificava il danno biologico nel 38% presupponendo – senza alcuna ulteriore Per_2 argomentazione- che, ove non vi fosse stato alcun ritardo da parte dei medici, il sarebbe Pt_2 guarito completamente, senza postumi.
Sotto altro profilo, il prof. riteneva che “Non è possibile stabilire se tale quadro clinico del Per_2
Parkinsonismo abbia subito un'accelerazione in senso peggiorativo a causa dello stato settico riportato quale complicanza del primo intervento chirurgico (ernia crurale strozzata) cui è seguita peritonite settica emorragica (per allentamento di alcuni punti di sutura) e poi trattata in seguito con un secondo intervento
(con qualche giorno di ritardo). Sta di fatto che dal punto di vista cerebrale, come dimostrato dalle ripetute
TC cranio, a parte la leucoencefalopatia e quale ultimo quadro l'igroma bilaterale, non sono mai state riscontrate complicanze settiche o vascolari”.
Il primo giudice ha quindi ritenuto necessario procedere alla nomina di un collegio peritale, a fronte delle criticità emerse dalla consulenza del prof. , fondata su petizioni di principio, Per_2 non suffragate da riscontri scientifici e, aggiunge questa Corte, del tutto carente sotto il profilo del necessario giudizio controfattuale.
Peraltro, nell'ordinanza istruttoria datata 12.6.2018, con la quale disponeva la rinnovazione della
CT, mediante nomina di un collegio peritale (in ossequio alla novella ormai in vigore, l. 24/2017, art. 15, per cui nelle controversie in tema di responsabilità medica deve essere nominato, per l'espletamento della consulenza tecnica, in aggiunta ad un medico specializzato in medicina legale uno o più specialisti nella disciplina di cui si controverte), il Tribunale esplicitava le ragioni per le quali riteneva di disporre una nuova CT: 1)perché in sede di ATP non erano stati concessi alle parti i termini per controdeduzioni (motivazione integrata in sentenza); 2) perché le conclusioni del prof. erano apodittiche. Per_2
Alla luce delle perplesse ed apodittiche conclusioni del prof. , correttamente il Tribunale Per_2 ha disposto nuova CT, nominando un collegio peritale, ed ha tenuto conto degli accertamenti e delle più lineari conclusioni alle quali esso è pervenuto, conclusioni complete e supportate da dati scientifici approfonditi, che, pertanto, rendevano e rendono del tutto superflua una ulteriore
CT che, correttamente, il Tribunale non ha ammesso.
Al riguardo, deve osservarsi che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non
è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. civile sez. III, 29/09/2017, n. 22799).
6 Il primo giudice ha dato conto delle esaustive conclusioni e dell'accertamento dei CCTTUU, che hanno compiutamente risposto alle osservazioni del CTP dell'appellante, sicchè non era necessario rinnovare ulteriormente la CT.
Secondo l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr., da ultimo, Cass. civ. I, 9.4.2024 n.
9529; conf. Cass. 16.11.2022, n. 33742; Cass. 2.2. 2015, n. 1815; Cass. 9.1. 2009, n. 282).
2.Violazione e falsa applicazione di legge nella determinazione delle spese legali di soccombenza.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza che, dopo aver rigettato la domanda per difetto di prova del nesso di causalità, li ha condannati al pagamento delle spese di lite in base al principio di soccombenza, omettendo di considerare che la domanda attorea era stata promossa sulla base delle risultanze della CT redatta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che aveva riconosciuto il nesso causale, sicchè gli attori avevano instaurato il giudizio risarcitorio in I grado solo successivamente all'esperimento dell'ATP, e sulla base della valutazione del prof. , che Per_2 aveva riconosciuto la responsabilità dei medici. Nessuna responsabilità o addebito era imputabile agli eredi del danneggiato, per aver richiesto quanto stabilito dalla CT ante causam, mentre solo a seguito della seconda CT, disposta nel giudizio di merito, era stato escluso il nesso causale tra condotta sanitaria e danno, sicchè il primo giudice avrebbe dovuto compensare le spese o ridurre quelle del merito;
altrettanto ingiustificata è la condanna alle spese sostenute dall'Azienda ospedaliera per il procedimento di ATP, in cui pure era emersa la sua responsabilità.
2.1. Il motivo è fondato nei limiti di seguito esposti e va accolto, per quanto di ragione.
Ritiene la Corte che, alla luce della formulazione dell'art. 92 co. II c.p.c. applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, tenuto conto dell'epoca di introduzione del giudizio di primo grado
(2013), sussistessero le condizioni per una compensazione, almeno parziale, delle spese di lite.
La Suprema Corte – prima della novella del 2014 (l. 162/2014, che ha modificato l'art. 92 c.p.c., introducendo ipotesi tassative per la compensazione delle spese) ha ripetutamente affermato che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, in presenza di determinate condizioni, le spese di lite. È l'art. 92
c.p.c. , nella formulazione applicabile alla presente fattispecie (come modificato dalla L. n. 69 del
2009) ad attribuire tale potere ed esplicitare le relative condizioni, prevedendo al comma 2, che il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione.
7 I giudici di legittimità hanno chiarito che“la disposizione citata, nella parte in cui fa riferimento alla concorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni" (così come nella versione precedente faceva riferimento alla concorrenza di "giusti motivi"), si pone come norma "elastica", configurabile quando una disposizione di limitato contenuto (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa. Non diversamente da quando un determinato comportamento viene giudicato conforme o meno a buona fede allorchè la legge richieda tale elemento ovvero un licenziamento viene ritenuto sorretto o meno da giusta causa o giustificato motivo, così, nella individuazione delle gravi ed eccezionali ragioni la cui concorrenza autorizza all'esercizio del potere discrezionale di compensare le spese, il giudice di merito è dunque chiamato ad integrare il contenuto della norma: tale attività di precisazione e integrazione è censurabile in sede di legittimità al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche, atteso che, nell'esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma elastica, il giudice compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori” (arg. da Cass. SSUU 2572/2012).
La giurisprudenza di legittimità - sia pure formatasi con riguardo alla precedente versione dell'art. 92 c.p.c., aveva ritenuto giusto motivo di compensazione la "dubbiezza della lite",
l'obiettiva "controvertibilità" delle questioni di diritto trattate la "peculiarità", "complessità", o
"novità" delle predette questioni : tutti i suddetti motivi di compensazione, “idonei a far emergere apprezzabili ragioni, ancorchè successivamente ritenute infondate, per agire o resistere in giudizio, sono in realtà, pure se fondati su dati oggettivi, intesi a valorizzare al fine della compensazione delle spese un atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio, ed in tal senso esprimono un valore che è stato espressamente ritenuto meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini dell'incidenza sulle spese, come chiaramente ricavabile, sia pure a contrario, dalla disciplina in tema di responsabilità aggravata di chi agisce o resiste con dolo o colpa grave (intesi dalla giurisprudenza anche come consapevolezza del proprio torto ovvero consapevolezza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione)” (cfr. Cass. SSUU 2572/2012, cit.).
Ad avviso di questa Corte, la “dubbiezza della lite” costituisce ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e pertanto deve essere valutata con riferimento al momento in cui è stata introdotta la lite ovvero è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese di cui si discute, essendo però evidente che le questioni dubbie da valutare non possono essere che quelle sulle quali si è determinata la soccombenza, ossia le questioni decise (arg. da Cass. 2572/2012, cit.)
Nel caso di specie, in primo grado gli attori agivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, sulla base degli esiti di una CT preventiva, ex art. 696 bis c.p.c., che aveva ritenuto sussistenti profili di responsabilità sanitaria, con conseguente riconoscimento di un danno biologico residuato in capo a (pur avendo escluso un danno da aggravamento Persona_1
8 del Parkinsonismo conseguente alla condotta dei sanitari); solo a seguito della rinnovazione della
CT disposta nel corso del giudizio di merito, e delle sue risultanze, la domanda veniva rigettata.
Ritiene pertanto la Corte che sussistessero gravi ed eccezionali ragioni, sulla scorta dell'andamento del giudizio, per disporre in primo grado la compensazione seppure parziale delle spese di lite, del giudizio di merito e di quelle del procedimento ex art. 696 bis cpc, ivi comprese quelle di entrambe le ctu, con condanna degli attori – che anche dopo il deposito della ctu collegiale insistevano nelle loro infondate richieste - al pagamento della residua metà, in considerazione della soccombenza finale degli stessi.
In tali limiti la sentenza va riformata, con nuova regolamentazione delle spese di lite.
3.Erronea ricostruzione fattuale per acritica adesione da parte del giudice alle conclusioni del CT che esclude la sussistenza di nesso causale sulla base di un errato presupposto.
Gli appellanti censurano la CT, recepita dal Tribunale, laddove parla di un ritardo di diagnosi, tra il primo intervento e le complicanze che portavano al secondo, di 24/48 ore, mentre sarebbe provato che tale ritardo sia stato superiore. Al riguardo, richiamano le note critiche del proprio
CTP, dott.ssa che il primo giudice avrebbe ignorato- secondo la quale “sono trascorsi Per_6 ulteriori 5 giorni affinchè una tac addome ha definitivamente indicato quali erano le condizioni cliniche del paziente che da tempo versava in uno stato settico ed anemico dovuto alla perdita ematica della sutura eseguita dai sanitari in data 25.08.2009”…. “nel corso della degenza e nel periodo in cui sono emerse le complicanze secondarie al primo intervento, si è appalesato un progressivo disturbo della vigilanza e delle capacità cognitive del soggetto, nonché la gravità del quadro motorio già compromesso dalla malattia di
Parkinson, con comparsa alla Tac cranio di un ematoma subdurale in fase sub acuta in regione fronto- temporale bilaterale con verosimile sofferenza del parenchima cerebrale…. Pertanto, si conclude, in linea con la relazione del CT prof. , che la condotta dei sanitari della Per_2 Parte_11
è stata negligente causando un ritardo nella diagnosi…tale condotta negligente
[...] ha ritardato di alcuni giorni l'indagine strumentale con Tac che avrebbe messo in evidenza la raccolta ematica suddetta tanto da anticipare di almeno 3-4 giorni l'intervento chirurgico ed evitare l'instaurarsi dello stato settico”.
Deducono che i CCTTUU, e di conseguenza il Tribunale, si sono limitati a considerare che se l'intervento fosse stato anticipato di 48 ore non sarebbe mutata la strategia chirurgica, ignorando che, tuttavia, non si sarebbe aggravato il quadro settico, che ha portato al deterioramento riconosciuto notevolmente aggravato già nel mese di novembre dalla commissione medica invalidi civili, dopo le dimissioni, mentre prima dell'intervento il aveva valide capacità Pt_2 cognitive (tanto che sottoscriveva il consenso informato).
3.1. Il motivo è privo di pregio.
Deve innanzitutto prendersi atto che gli appellanti non hanno impugnato la sentenza – e, prima, la ctu- nella parte in cui sostiene che “se l'intervento fosse stato anticipato di 48 ore non sarebbe mutata la strategia chirurgica” (nel senso che, comunque, sarebbe stata praticata l'ileostomia): ciò
9 comporta che si è formato il giudicato interno sulla parte della sentenza che ha escluso il nesso causale tra ritardo e ileostomia.
Gli appellanti, invero, si dolgono, richiamando la CTP, del mancato riconoscimento del nesso causale tra ritardo diagnostico/terapeutico ed aggravamento dello stato settico, e peggioramento delle capacità cognitive del Pt_2
Tuttavia, a ben vedere, neanche il prof. , nella prima CT, aveva ritenuto provato detto Per_2 nesso causale, laddove aveva osservato che “Non è possibile stabilire se è tale quadro clinico del
Parkinsonismo abbia subito un'accelerazione in senso peggiorativo a causa dello stato settico riportato quale complicanza del primo intervento chirurgico (ernia crurale strozzata) cui è seguita peritonite settica emorragica (per allentamento di alcuni punti di sutura) e poi trattata in seguito con un secondo intervento
(con qualche giorno di ritardo)”.
La doglianza degli appellanti è in ogni caso infondata alla luce di quanto accertato dai periti nominati dal Tribunale che, all'esito di un esame completo e obiettivo della documentazione agli atti, hanno osservato che <<…Dedda di anni 83 all'epoca dei fatti, affetto da circa 5 anni da Per_1 malattia di Parkinson, in data 25/08/2009 si ricoverò presso la struttura complessa di Chirurgia Generale ad indirizzo d'urgenza della A.O.U. per una tumefazione in regione inguinale Controparte_2 destra, dolente e non riducibile. Con diagnosi di “Ernia crurale destra strozzata con necrosi d'ansa”, in pari data i sanitari sottoposero il paziente ad intervento chirurgico d'urgenza di “Chelotomia, resezione intestinale, plastica crurale”. Tale condizione, considerata da parte ricorrente una “banalissima patologia”, rappresenta in realtà la complicanza più grave e temibile riscontrabile nella storia di un'ernia della parete addominale. L'intervento chirurgico, praticato tempestivamente, consistette nella resezione di un'ansa intestinale francamente necrotica, anastomosi ileo-ileale con suturatrici meccaniche e plastica delle ernia crurale sec. Bassini….omissis… L'analisi della documentazione in atti rileva che il paziente giunse presso il nosocomio di già con un quadro conclamato di ernia strozzata con necrosi intestinale e che la CP_1 diagnosi fu tempestiva e la tecnica chirurgica fu quella indicata per il caso di specie ed eseguito secondo le linee guida previste dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. ... In data 04/09/2009, ovvero in nona giornata post-operatoria, previa esecuzione di una TAC addome, fu rilevata nello scavo pelvico una raccolta ematica infetta – “raccolta fluida in continuità con un'altra più estesa e con una concomitante quota gassosa in corrispondenza dei quadranti di destra dell'addome fino a raggiungere cranialmente la grande ala del fegato” - che indusse i sanitari ad eseguire, in pari data, un secondo intervento chirurgico
d'urgenza di “Laparotomia toilette, drenaggio e ileostomia” per “Raccolta fluida infetta della pelvi”. Al tavolo operatorio fu riscontrata la presenza di una raccolta ematica organizzata e infetta nella pelvi e fu riconosciuta l'anastomosi ileale e la sua integrità pur in presenza, in sua prossimità, di note di sofferenza vascolare. Questa evidenza indusse i sanitari a disfare l'anastomosi ed a confezionare l'ileostomia terminale, ovvero si procedette ad abboccare alla parete il segmento intestinale distale come fistola mucosa>>; quanto alla gestione del decorso post-operatorio successivo al primo intervento chirurgico (25.08.2009), che unicamente di tipo clinico con riscontro di un decorso post-operatorio nella norma (IV giornata -addome in
10 ordine canalizzato ai gas, V giornata – si medica addome trattabile) e praticata una corretta ed adeguata terapia infusionale e antibiotica post-operatoria….>>.
Quanto invece ai giorni successivi al rilievo del quadro clinico da parte del medico di guardia ed alle due trasfusioni, <>, mentre conservata. Addome trattabile lievemente disteso”….omissis…In data 01.09.2009 (VII giornata post- operatoria), il quadro clinico veniva definito stazionario e si registrava un ulteriore incremento dei valori di emoglobina ed ematocrito;
si registrava, inoltre, un ulteriore incremento della leucocitosi neutrofila e veniva mantenuta la terapia antibiotica post-operatoria. In data 2.09.2009 (VIII giornata post-operatoria), veniva registrato un miglioramento clinico con addome trattabile, diuresi conservata e PA 120/70; si riscontrava un ulteriore miglioramento dei valori di emoglobina ed ematocrito…, un progressivo incremento della leucocitosi neutrofila…e veniva prescritta dieta liquida. Considerato il perdurante stato di torpore del paziente venne richiesta una consulenza neurologica a seguito della quale fu eseguita un TC del cranio che risultò negativa per lesioni focali evidenziando una “leucoencefalopatia su base vasculopatica cronica e segni di atrofia cerebrale”, reperti compatibili con la già nota patologia neurologica (Malattia di
Parkinson). In data 3.09.2009 (IX giornata post-operatoria), a fronte di condizioni cliniche stazionarie e ferita in ordine si assisteva ad un ulteriore aumento della leucocitosi neutrofila, il paziente continuava una alimentazione leggera per os. In data 4.09.2009 (X giornata post-operatoria) veniva eseguita TAC addome urgente che…riscontrava la presenza di una raccolta fluida addomino-pelvica con presenza di quota gassosa. Con diagnosi di raccolta ematica infetta della pelvi, si procedeva pertanto a reintervento chirurgico urgente (“laparotomia toilette, ileostomia e drenaggio”), in anestesia generale>>.
I periti hanno evidenziato che dalla descrizione dell'intervento chirurgico emerge che confezionamento dell'ileostomia fu imposto non dalla deiscenza dell'anastomosi ileale ma dalla presenza della nota sofferenza vascolare dei tessuti in prossimità dell'ansa intestinale. Ciò è da correlare evidentemente con la fonte del sanguinamento che si sviluppò a partire dal mesentere in prossimità delle anse intestinali anastomizzate…omissis…La complicanza insorta nel decorso post-operatorio conseguente al primo intervento chirurgico, ovvero la raccolta ematica addomino-pelvica a partenza dal mesentere in prossimità delle anse ileali anastomizzate, è prevista tra quelle che possono verificarsi dopo interventi di chirurgia addominale maggiore quale è da considerarsi la resezione con anastomosi intestinale per necrosi ischemica di un'ansa ileale coinvolta dal cingolo strozzante di un'ernia crurale. Tale complicanza seppur prevedibile non è in alcun modo prevenibile in quanto strettamente correlata al trauma tissutale che si verifica durante il meccanismo dello strozzamento erniario…>>. Quanto al sanguinamento con il grave stato anemico, hanno affermato che condizione a partire dal 30.08.2019-V giornata post-operatoria attraverso l'esecuzione di emotrasfusioni
(emoglobina passata da 7,1 g/dl a 10,2 g/dl)>>, mentre in riferimento all'infezione della raccolta ematica che monitoraggio quotidiano dell'emocromo ha permesso di riscontrare il progressivo incremento della
11 granulocitosi neutrofila segno inequivocabile di complicanza settica. L'esecuzione di una TAC del capo e dell'addome in data 4.09.2009 – X giornata post-operatoria – ha permesso di individuare e trattare l'origine dell'infezione a partenza dalla nota raccolta fluida di tipo ematico addomino-pelvica. Considerato, comunque, il progressivo incremento della granulocitosi neutrofila, è ipotizzabile che l'esecuzione anticipata di 24-48 ore della TAC addome avrebbe certamente consentito di anticipare il trattamento chirurgico poi messo in atto il 4.09.2009 senza modificare la tipologia dell'intervento chirurgico stesso e la prognosi>>.
Quanto al giudizio controfattuale, al fine di stabilire se, con criterio ex ante, il riconoscimento anticipato dell'ematoma infetto delle pelvi avrebbe potuto determinare scelte terapeutiche differenti da quelle messe in atto, i CCTTUU, premesso che il confezionamento dell'ileostomia si sia reso necessario a causa di un ritardo diagnostico-terapeutico di 24-
48 ore o al contrario se sia stata una scelta precauzionale volta a prevenire un'eventuale deiscenza dell'anastomosi ileale nei giorni successivi al secondo intervento chirurgico (comunque integra al momento dell'osservazione chirurgica>>, hanno osservato che
4.09.2009 è possibile affermare che l'anastomosi ileo-ileale confezionata durante il primo intervento era integra, consentendoci, pertanto, di poter escludere il fatto che il confezionamento dell'ileostomia sia stata decisa dall'equipe chirurgica per la presenza di una deiscenza anastomotica, confermando, invece, che la scelta terapeutica effettuata fu indotta da quelle note di sofferenza vascolare del mesentere secondarie all'evento emorragico evidenziato il 30-08 – V giornata post-operatoria…..omissis…La peritonite riscontrata…prendeva origine dalla sovrainfezione batterica della raccolta ematica perianastomotica a partenza dal mesentere. Con elevata probabilità logica è possibile affermare, pertanto, che la zona di sofferenza vascolare sia stata l'origine del processo emorragico e che in un secondo momento si sia realizzata la sovrainfezione batterica – l'esame istologico del pezzo asportato (07.09.2009) – segmento ileale – conferma questa ipotesi: “Infarcimento emorragico parietale con flogosi linfo-granulocitaria estesa al cellulare lasso e alla sierosa”. Il confezionamento dell'ileostomia deve essere considerato un atto prudenziale non dettato dalla deiscenza dell'anastomosi ileo-ileale e che ha consentito di prevenire eventuali complicanze vascolari secondarie a carico dei segmenti ilei anastomizzati che avrebbero a quel punto determinare una peritonite stercoracea>>.
Tanto rileva confezionamento dell'ileostomia. Al contrario appare condivisibile che il secondo intervento chirurgico del
4.9.2009 sia stato eseguito su un paziente in condizioni emodinamiche stabili anche grazie alle emotrasfusioni che hanno permesso di correggere il grave stato anemico occorso a partire dalla V giornata post-operatoria (30.08.2009). Dunque, il decorso post-operatorio è stato caratterizzato da un progressivo miglioramento dello stato neurologico del pur considerando la presenza antecedente al ricovero di Pt_2 due condizioni cliniche neurologiche evolutive – morbo di Parkinson e leucoencefalopatia ipossica>>.
Pertanto, sulla base delle esposte, motivate e puntuali considerazioni, i CT hanno concluso che
<<non sono rilevabili profili di responsabilità professionale medica in capo ai sanitari…è possibile affermare, < i>
inoltre, con probabilità prossima alla certezza che lo stato settico conseguente all'insorgenza dell'ematoma
12 infetto non possa essere messo causalmente in relazione al peggioramento dello stato neurologico riscontrato nei tre anni successivi alla dimissione del nosocomio foggiano>>.
Le contestazioni del CTP degli appellanti, trasfuse nel motivo di appello, non scalfiscono la correttezza delle valutazioni dei periti, che in sede di risposta alle osservazioni, in primo grado, hanno motivatamente e puntualmente replicato, precisando ulteriormente, riguardo alla condotta dei sanitari durante il decorso post-operatorio, che: provocato dall'evento emorragico è stata formulata a seguito del mutamento del quadro clinico rilevato dal medico di guardia del 30.8 e dopo l'esecuzione degli esami ematochimici urgenti;
a seguito del riconoscimento del grave stato anemico furono praticate tempestivamente le opportune emotrasfusioni che corressero rapidamente il quadro emodinamico. Riguardo al riconoscimento dello stato settico…i sanitari erano in possesso delle necessarie informazioni cliniche e laboratoristiche per richiedere l'esecuzione di una
TC addome almeno 48 ore prima rispetto a quando poi è stata diagnosticata la presenza dell'ematoma infetto.
Il verbale del secondo intervento chirurgico…consente di ribadire…che NON vi era al momento della laparotomia una deiscenza anastomotica e che la decisione di eseguire l'ileostomia fu adottata in via precauzionale al fine di evitare un'eventuale futura necrosi ischemica del tratto intestinale sede della complicanza emorragica. Non è possibile pertanto condividere la testi prospettata dalla dott.ssa , Per_6 ovvero che il ritardo diagnostico e terapeutico abbia determinato la necessità di confezionare l'ileostomia. È possibile affermare al contrario, basandoci sugli elementi riportati nel verbale operatorio e nel referto istologico del tratto intestinale asportato, che anche qualora l'intervento chirurgico fosse stato anticipato di
48 ore non sarebbe mutata la strategia chirurgica che ha poi condotto i chirurghi a confezionare
l'iloestomia>>, e che risolto con l'esecuzione di un tempestivo intervento chirurgico. Lo strozzamento erniario produce una necrosi ischemica del viscere che, a sua volta, conduce alla costituzione di un quadro clinico di infezione che può sfociare in sepsi. L'intervento chirurgico non cura l'infezione ma ne elimina solo la causa ovvero il così detto “primum movens”…una volta innescato il meccanismo dell'infezione il trattamento chirurgico, pur tempestivo, non ne interrompe gli effetti a livello sistemico. È evidente inoltre che un quadro clinico di questo tipo provochi nel breve periodo un peggioramento dello stato psico-fisico e neurologico. Per affermare al contrario che un quadro clinico di tipo settico sia responsabile di una compromissione permanente dello stato neurologico di un soggetto è necessario disporre di elementi oggettivi non disponibili ai CCTTUU al momento della presente valutazione. Al contrario, riferendoci ad un periodo temporale maggiore, circa tre anni successivi al ricovero presso gli OO.RR di del 2015 e prendendo in considerazione le CP_1 valutazioni finali dell'elaborato del CT prof. , si può confermare… che l'evoluzione clinica del morbo Per_2 di Parkinson non fu modificata in senso peggiorativo dal ricovero e dagli interventi chirurgici eseguiti presso gli OO.RR. di . CP_1
Ebbene le risultanze della espletata CT consentono di escludere un nesso di causalità tra l'asserito ritardo diagnostico e terapeutico e le invocate voci di danno;
i ccttuu hanno invero escluso, all'esito di un giudizio controfattuale, che anche ove il secondo intervento fosse stato eseguito con qualche giorno di anticipo, si sarebbe fatto ricorso alla ileostomia che, quindi,
13 comunque era una tecnica precauzionale necessaria nel caso specifico. Quanto poi all'asserito peggioramento ed accelerazione del decadimento psico-fisico del paziente, è stato escluso che ciò sia dipeso da detto ritardo diagnostico e dalla condotta dei sanitari dell'ospedale di sia CP_1 dal collegio peritale sia dal prof. . Per_2
Pertanto, non può che apprezzarsi la correttezza della sentenza impugnata, che ha rigettato la domanda risarcitoria.
4.Omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure dell'incidenza della genericità del consenso informato sottoscritto dal paziente sulle conseguenze derivanti dal primo intervento e conseguente risarcimento del danno.
Con il quarto motivo gli appellanti deducono che l'elaborato peritale del CT evidenzia come entrambi i consensi che il sottoscriveva, sia in relazione al primo che al secondo intervento, Pt_2 fossero del tutto generici ed insufficienti a dar contezza delle possibili complicanze e conseguenze dei due interventi. Sostengono che, essendo derivate complicanze dal primo intervento, dall'inadempimento consistente nella mancata informativa al paziente della possibilità di subire l'invalidante deviazione ileostomica (consenso informato generico), derivi un obbligo risarcitorio, non valutato dal primo Giudice.
4.1.Il motivo è inammissibile, per divieto dei nova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., avendo con esso l'appellante introdotto per la prima volta una questione nuova.
Per la prima volta, con il detto motivo di appello, gli appellanti avanzano una domanda risarcitoria, prospettando un inadempimento consistito nell'incompletezza del consenso.
In primo grado, in atto di citazione e nei successivi atti, tra gli inadempimenti prospettati a carico dei sanitari, gli attori si erano limitati ad allegare il ritardo diagnostico e terapeutico dopo il primo intervento, ma non avevano mai allegato una violazione (per mancanza, genericità, incompletezza) del consenso informato, non avendo mai fatto cenno a tale questione (né tantomeno all'asserito danno conseguente ed al relativo nesso causale).
Costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame (cfr. Cass. civile sez.
III, 15/09/2020, n.191869).
Da ultimo, la S.C. ha chiarito che “costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'articolo 345 del Cpc, quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema
d'indagine situazione questa che si verifica anche quando i fatti posti a fondamento del diritto originariamente azionato erano già stati esposti nell'atto di citazione, ma al mero scopo di descrivere e inquadrare altre circostanze, per poi riproporli in appello per la prima volta con una differente portata, a
14 sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione” (Cassazione civile sez. II, 10/07/2025, n.18827).
IV. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, gli attori-odierni appellanti vanno condannati al pagamento, in favore della convenuta-appellata, della metà delle spese di lite del giudizio di merito di primo grado e del procedimento n.
3451/2011 R.G., come liquidate dal primo giudice, con compensazione tra le dette parti della residua metà; le spese di entrambe le CT vanno poste definitivamente per metà a carico degli appellanti, con compensazione tra le parti della residua metà.
Le spese del presente giudizio di appello, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, vanno poste, in virtù del principio di soccombenza, per metà a carico degli appellanti, e liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia, con compensazione tra le parti della residua metà.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, quali eredi di
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, nei confronti del , in Per_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 682/2023 emessa dal Tribunale di Foggia in data
10.3.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) in parziale accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza appellata:
1) condanna gli appellanti, in solido tra loro al pagamento, in favore dell'appellata, della metà delle spese di lite del giudizio di merito di primo grado, che liquida nella misura (già ridotta) di
€ 330,00 per esborsi ed € 5.634,00 per compensi professionali, oltre RFSG nella misura del 15%,
IVA e CAP come per legge, compensando tra le parti la residua metà;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata, della metà delle spese di lite del procedimento n. 3451/2011 R.G., che liquida nella misura (già ridotta) di €
1.455,00 per compensi professionali, oltre RFSG nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, compensando tra le parti la residua metà;
3) pone definitivamente le spese di entrambe le CT per metà a carico degli appellanti, con compensazione tra le parti della residua metà;
b) compensa per metà tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore degli appellati, della restante metà, che si liquida (nella misura già ridotta) in € 4.500,00, oltre RFSG nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 1° ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maristella Sardone Dott. Salvatore Grillo
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