Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 22/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1446/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott.ssa Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1446/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Simona Grossi Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Verbania, v.le Azari, 9, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Controparte_1 C.F._2
Rampanti preso il cui studio è elettivamente domiciliato in NO, via Bardonecchia, 1, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania,
pagina 1 di 23
autorizzando il trasferimento del minore unitamente alla madre quale genitore Per_1
collocatario in Palermo;
disponendo l'affidamento esclusivo di alla madre, o in alternativa disponendo che le Per_1
decisioni concernenti le scelte scolastiche e ricreative e le cure mediche da prestarsi al minore possano essere assunte in autonomia dalla sola madre;
in relazione ai diritti di visita del padre, che vengano individuate modalità e frequenza, disponendo che il padre prelevi e lo riaccompagni al domicilio materno, secondo le seguenti modalità: Per_1
-- una volta al mese per non meno di due giorni consecutivi con pernottamento;
-- nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, a decorrere dal Natale 2024, che il figlio trascorrerà con il padre, Persona_2
salvo diverso accordo tra le parti;
-- nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, dal giorno di chiusura delle scuole prima di Pasqua al giorno dopo Pasquetta, a decorrere dalla Pasqua 2024, che il figlio , Persona_2
trascorrerà con la madre, salvo diverso accordo tra le parti;
-- durante i giorni festivi infrasettimanali di vacanza, secondo il criterio dell'alternanza con la madre, salvo diverso accordo tra le parti;
-- nelle vacanze estive, durante il periodo da intendersi comprensivo dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre sino all'inizio della scuola, stabilire che entrambi i genitori tengano con sé il figlio minore per almeno 15 giorni, anche consecutivi, in periodo e in luogo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti.
In merito al contributo al mantenimento, disporre che il sig. dovrà contribuire al Persona_2
mantenimento del figlio versando alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, in via Per_1 Pt_1
anticipata, la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00), annualmente indicizzata o quell'altra somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
confermare l'iscrizione di all con sede Per_1 Persona_2 Controparte_2
a Palermo in Via Mario Rutelli n. 50;
stabilire che l'assegno unico e universale per i figli venga percepito e trattenuto dalla ricorrente;
confermare che le spese straordinarie, secondo quanto disposto dal protocollo del Tribunale di
Palermo, rimangano a carico di ciascun genitore per la quota del 50%;
- rigettare perché infondate in fatto ed in diritto le domande formulate da parte resistente in via provvisoria ed urgente, nel merito ed in via principale, in via subordinata riconvenzionale, in via pagina 2 di 23 ulteriormente subordinata riconvenzionale, in via estremamente subordinata riconvenzionale ed in ogni caso nel merito ed in via riconvenzionale;
- rigettare perché infondata in fatto ed in diritto la domanda di calmierare l'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento dell'importo pari al valore della quota dell'assegno unico per i figli;
- rigettare perché infondata in fatto ed in diritto la domanda di parte resistente di accertare e dichiarare la condotta antigiuridica della sig.ra e conseguentemente di condannare la Pt_1 ricorrente al risarcimento di € 3.000,00;
- rigettare perché infondata in fatto ed in diritto la domanda di parte resistente ex art. 96, comma 3
c.p.c.;
- prevedere l'efficacia immediata dei provvedimenti assumendi, ex art. 741 co. 2 cpc.
Con favore di spese e competenze di causa.
In via istruttoria previa rimessione della causa in istruttoria si chiede:
- l'ammissione di prova testimoniale a mezzo dei seguenti testi:
(marito), residente a [...]in Vicolo delle Orsoline n. 6; Testimone_1
(madre), residente a [...], Controparte_3
- (baby sitter), residente a [...]; CP_4
- (collega), presso NOVA Estetica Verbania, con sede a Verbania, in Corso Lorenzo Controparte_5
Cobianchi n. 18;
- Dott.ssa (psicologa), presso reparto di Neuropsichiatria infantile dell'ASL VCO;
Testimone_2
sulle circostanze esposte nelle premesse e considerazioni in fatto indicate nelle memorie ex art. 473 bis cpc da intendersi richiamate e precedute da “vero che”, nonché ammissione dinprova contraria sui capitoli di prova di parte resistente e sui seguenti capitoli:
1) Vero che negli ultimi 3 anni ha visto il padre in media un pomeriggio ogni sei settimane Per_1
circa;
2) Vero che ha trascorso tutte le sue vacanze estive ed invernali esclusivamente con la Per_1
madre ed i nonni;
3) Vero che ha trascorso le festività degli ultimi cinque anni solamente con la madre e i Per_1
nonni;
4) Vero che , da quando si è separata, ha invitato a osservare le promesse fatte Pt_1 Persona_2
al figlio , in particolare a chiamare il figlio ed a rispettare i diritti di visita che lui stesso di Per_1
volta in volta stabiliva;
pagina 3 di 23 5) Vero che ha sempre coperto le inadempienze di , raccontando al figlio che il Pt_1 Persona_2
padre era impegnato al lavoro, anche quando non lo era, per giustificare la mancata telefonata e/o la sua assenza;
6) Vero che negli ultimi cinque anni ha dovuto quasi mensilmente sollecitare Pt_1 CP_1
a pagare il contributo al mantenimento di;
[...] Per_1
7) Vero che le uniche spese straordinarie sostenute per dalla madre e rimborsate da Per_1
sono state il corso di calcio e gli occhiali;
Controparte_1
8) Vero che dal mese di marzo 2023 ha iniziato a soffrire di enuresi diurna e notturna;
Per_1
9) Vero che nell'ultimo anno (2023) chiedeva con insistenza alla madre di rimanere a vivere Per_1
in Sicilia;
10) Vero che raccontava con entusiasmo a tutti, parenti e amici, che sarebbe tornato a Per_1
vivere in Sicilia;
11) Vero che si è da subito integrato con i compagni di scuola di Palermo;
Per_1
12) Vero che ha iniziato nel mese di febbraio 2024 a frequentare tre volte alla settimana Per_1
corsi di judo;
13) Vero che , da quando è tornato a vivere a Palermo, ha smesso di avere problemi di Per_1
enuresi diurna ed è migliorato anche nella enuresi notturna.
14) conferma il contenuto a sua firma che le si rammostra – doc. 15)
15) Vero che ha incontrato entrambi i genitori di solamente al primo Persona_2
incontro;
16) Vero che nel periodo che aveva in cura il piccolo , ha cercato più volte di Persona_2
contattare il padre Controparte_1
17) Vero che l'unico genitore che ha accompagnato il bambino agli appuntamenti è stata la madre.
18) “Vero che , sentendo il figlio che non vedeva l'ora di andare al cinema con i suoi Parte_1
compagni, ha dovuto spiegargli che la scuola richiedeva un consenso scritto del padre, che ancora non era stato fatto”
19) “Vero che chiedeva in video-chiamata al padre di firmare il consenso per andare al Per_1
cinema ed il padre gli rispondeva che la madre avrebbe risolto tutto”
20) “Vero che alla domanda del bambino se poteva andare al cinema rispondeva che Parte_1
purtroppo non dipendeva soltanto da lei e che stava cercando di risolvere il problema per consentirgli di partecipare”
21) “Vero che , con il suo telefono, ha mandato un vocale al padre per Persona_2 chiedergli di firmare il consenso per poter andare al cinema con i suoi amici”
pagina 4 di 23 22) “Vero che ha appreso del messaggio telefonico inviato da al padre, di Parte_1 Per_1 cui al capitolo precedente, perché glielo ha inviato sul suo telefono ” Controparte_1
23) “Vero che su insistenza del padre e dei nonni paterni gestisce in autonomia – con Per_1
impostate le restrizioni a tutela dei minori - il telefono regalato dai nonni paterni, perché la madre veniva accusata di non farglielo utilizzare”
24) “Vero che si è confrontata più volte con la dirigente scolastica dell'Istituto C. Parte_1
Giovanni XXIII – Piazzi per comprendere la documentazione richiesta dalla scuola per consentire a di assistere alla proiezione del film il piccolo orsetto polare” per il 27 febbraio Per_1 Per_3
2024”
25) “Vero che la dirigente scolastica riteneva non sufficiente la firma all'adesione da parte della sola madre, nonostante il provvedimento provvisorio del Tribunale di Verbania del 15 febbraio 2024 che autorizzava l'iscrizione alla citata scuola”
26) “Vero che , negli ultimi quattro anni, con una cadenza quasi mensile, ha dovuto Parte_1
spiegare al figlio che il padre, nonostante la promessa fatta di trascorrere del tempo con Per_1
lui, era impegnato al lavoro e quindi avrebbe dovuto rinviare il viaggio”
27) “Vero che , negli ultimi tre anni, con una cadenza quasi settimanale, ha dovuto Parte_1
spiegare al figlio che il padre probabilmente stava lavorando e quindi era impossibilitato a Per_1 chiamarlo al telefono”
28) “Vero che nelle occasioni in cui saltava i diritti di visita Parte_1 Controparte_1
e/o le promesse fatte al figlio, tranquillizzava il bambino dicendogli che avrebbero chiamato il padre o che il padre, appena possibile lo avrebbe chiamato al telefono”
29) “Vero che nelle occasioni in cui saltava i diritti di visita Parte_1 Controparte_1
e/o le promesse fatte al figlio, gli scriveva o lo chiamava al telefono invitandolo a telefonare al bambino che era rimasto deluso perché desideroso di stare un po' con lui”
30) “Vero che giustificava le assenze del padre al bambino sebbene la motivazione Parte_1
non fosse sempre l'impegno lavorativo”
31) “Vero che non ha mai screditato in generale, e tanto meno Parte_1 Controparte_1 con il figlio”
32) “Vero che ha acquistato i biglietti aerei per Palermo per il 18 marzo 2024, Controparte_1 nonostante gli abbia offerto di comprarli a sue spese” Pt_1
33) “Vero che ha acquistato i biglietti aerei per il 18 marzo 2024 per vedere il Controparte_1 figlio a Palermo che non incontrava più dal mese di dicembre 2023”
pagina 5 di 23 34) “Vero che i sigg.ri , madre del resistente, , padre del Testimone_3 Persona_2
resistente, e sorella del resistente vivono a Palermo in case di loro proprietà” Testimone_4
35) “Vero che l'immobile di proprietà dei genitori del resistente è sito a Palermo in Via Gustavo
Roccella n. 50 ed è composto da salone doppio, cucina abitabile, 2 bagni, 3 camere da letto ed ampio terrazzo”
- di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova formulati dalla controparte ed eventualmente ammessi.
- Per tuziorismo difensivo si insta affinché il Giudice voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., ordinare a e ad eventuali terzi ex art. 213 c.p.c., l'esibizione ed il deposito in Controparte_1
giudizio dell'estratto conto contributivo/previdenziale, al fine di verificare i luoghi di lavoro del resistente”.
Resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis,
Nel Merito ed In Via Principale:
Dato previamente atto che la ricorrente ha mutato la propria iniziale impostazione difensiva e domanda conclusiva relativa all'assegno unico per i figli alla luce delle annotazioni difensive del convenuto,
- ACCERTARE e DICHIARARE la pretestuosità ed infondatezza sia in punto di fatto, che di diritto delle antagoniste domande per i motivi meglio evidenziati in atti e, per l'effetto, DISPORNE il rigetto, con tutte le conseguenti statuizioni del caso.
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda principale,
Nel ed In Via Subordinata : Pt_2 Parte_3
Dato previamente atto che la ricorrente ha mutato la propria iniziale impostazione difensiva e domanda conclusiva relativa all'assegno unico per i figli alla luce delle annotazioni difensive del convenuto e che si è trasferita ed ha iscritto a scuola il figlio a Palermo, senza il preventivo consenso del padre e, comunque, senza prima ottenere l'autorizzazione del giudice, come per legge,
- DISPORRE la conferma dell'affidamento del figlio, , in modo condiviso ad Persona_2
entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente ed abituale presso la madre a Palermo e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
- REGOLAMETARE nuovamente il diritto di visita della prole per i motivi meglio evidenziati in atti,
DISPONENDO la facoltà del padre di visitare, incontrare e stare liberamente con il figlio,
pagina 6 di 23 D , ogni volta e per tutto il tempo che lo voglia e ne abbia la possibilità nel Persona_2
luogo dove il padre vive, previo accordo con la madre, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre e, comunque, in difetto di diversi accordi con la madre, secondo il seguente regime:
• in periodo scolastico, disporre che il padre tenga presso di sé il figlio una volta al mese per non meno di quattro giorni consecutivi di ciascun anno con pernottamento, dal venerdì all'uscita da scuola sino alle ore 22,00 del lunedì sera. A tal fine, subito dopo la scuola, la madre o chi per essa accompagnerà il minore da Palermo all'aeroporto di Torino, dove il figlio verrà prelevato dal padre o da chi per esso, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre, mentre il padre o chi per esso, alla fine della visita, accompagnerà il minore presso l'aeroporto di Torino, dove verrà prelevato dalla madre o da chi per essa per il rientro a Palermo, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre;
• in periodo non scolastico, disporre che il padre tenga presso di sé il figlio una volta al mese per non meno di quattro giorni consecutivi di ciascun anno con pernottamento, dal venerdì all'uscita da scuola sino alle ore 22,00 del lunedì sera ovvero, in alternativa, dalla domenica mattina sino alle ore 22,00 del mercoledì sera.
A tal fine, la madre o chi per essa accompagnerà il minore da Palermo all'aeroporto di Torino, dove il figlio verrà prelevato dal padre o da chi per esso, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre, mentre il padre o chi per esso, alla fine della visita, accompagnerà il minore presso l'aeroporto di Torino, dove verrà prelevato dalla madre o da chi per essa per il rientro a
Palermo, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre;
• nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, disporre che il padre tenga presso di sé il figlio dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, a decorrere dal Natale 2024, che il figlio,
, trascorrerà con il padre, salvo diverso accordo tra le parti. A tal fine, nel Persona_2
turno di competenza del padre, la madre o chi per essa accompagnerà il minore da Palermo all'aeroporto di Torino, dove il figlio verrà prelevato dal padre o da chi per esso, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre, mentre il padre o chi per esso, alla fine della visita, accompagnerà il minore presso l'aeroporto di Torino, dove verrà prelevato dalla madre o da chi per essa per il rientro a Palermo, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre;
• nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, disporre che il padre tenga presso di sé il figlio dal giorno di chiusura delle scuole prima di Pasqua al giorno dopo Pasquetta, a decorrere dalla Pasqua 2024, che il figlio, , trascorrerà con la madre, salvo diverso accordo tra le parti. A tal Persona_2
pagina 7 di 23 fine, nel turno di competenza del padre, la madre o chi per essa accompagnerà il minore da Palermo all'aeroporto di Torino, dove il figlio verrà prelevato dal padre o da chi per esso, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre, mentre il padre o chi per esso, alla fine della visita, accompagnerà il minore presso l'aeroporto di Torino, dove verrà prelevato dalla madre o da chi per essa per il rientro a Palermo, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre;
• durante giorni festivi infrasettimanali di vacanza, disporre che il padre tenga presso di sé il figlio secondo il criterio dell'alternanza con la madre, salvo diverso accordo tra le parti. A tal fine, nel turno di competenza del padre, la madre o chi per essa accompagnerà il minore da Palermo all'aeroporto di
Torino, dove il figlio verrà prelevato dal padre o da chi per esso, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre, mentre il padre o chi per esso, alla fine della visita, accompagnerà il minore presso l'aeroporto di Torino, dove verrà prelevato dalla madre o da chi per essa per il rientro a Palermo, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre;
• nelle vacanze estive, durante il periodo estivo (da intendersi comprensivo dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre sino all'inizio della scuola), in cui sarà sospeso il diritto di frequentazione dell'altro genitore, disporre che il padre tenga presso di sé il figlio per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, in periodo e in luogo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti. A tal fine, la madre o chi per essa accompagnerà il minore da Palermo all'aeroporto di Torino, dove il figlio verrà prelevato dal padre o da chi per esso, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre, mentre il padre o chi per esso, alla fine della visita, accompagnerà il minore presso l'aeroporto di Torino, dove verrà prelevato dalla madre o da chi per essa per il rientro a Palermo, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre;
• in ogni periodo dell'anno, facoltà del padre di sentire e vedere il figlio minore liberamente con videochiamate telefoniche, ogni volta e per tutto il tempo che lo voglia e ne abbia la possibilità, con obbligo della madre di passarglielo sempre e, comunque, almeno tre volte a settimana (nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì).
Nel Merito ed In Via Ulteriormente Subordinata Riconvenzionale:
Dato previamente atto che la ricorrente ha mutato la propria iniziale impostazione difensiva e domanda conclusiva relativa all'assegno unico per i figli alla luce delle annotazioni difensive del convenuto e che si è trasferita ed ha iscritto a scuola il figlio a Palermo, senza il preventivo consenso del padre e, comunque, senza prima ottenere l'autorizzazione del giudice, come per legge,
- DISPORRE la conferma dell'affidamento del figlio, , in modo condiviso ad Persona_2
entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente ed abituale presso la madre a Palermo e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
pagina 8 di 23 - REGOLAMETARE nuovamente il diritto di visita della prole per i motivi meglio evidenziati in atti,
DISPONENDO la facoltà del padre di visitare, incontrare e stare liberamente con il figlio minore,
, ogni volta e per tutto il tempo che lo voglia e ne abbia la possibilità, previo Persona_2 accordo con la madre e, nell'evenienza, con spese di viaggio (es.: aereo, treno, nave, bus, auto ecc…) da NO (TO) a Palermo e viceversa, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre sino alla morte di entrambi i genitori del padre ed, anche di vitto ed alloggio a Palermo, nessuna esclusa, dopo la morte di entrambi i genitori del padre e, comunque, in difetto di diversi accordi con la madre, secondo il seguente regime:
• disporre che il padre tenga presso di sé il figlio una volta al mese per non meno di due e non più di quattro giorni consecutivi di ciascun anno con pernottamento, dalla domenica mattina sino al lunedì sera ovvero dalla domenica mattina al martedì o al mercoledì sera a seconda dei casi, con spese di viaggio (es.: aereo, treno, nave, bus, auto ecc…) da NO (TO) a Palermo e viceversa, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre sino alla morte di entrambi i genitori del padre ed, anche di vitto ed alloggio a Palermo, nessuna esclusa, dopo la morte di entrambi i genitori del padre, con impegno della madre ad anticipare ovvero rimborsare al padre tutte le spese di viaggio ed, eventualmente, di vitto ed alloggio da questi affrontate, nessuna esclusa, per il viaggio da NO
(TO) a Palermo e viceversa;
• nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, disporre che il padre tenga presso di sé il figlio dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, a decorrere dal Natale 2024, che il figlio,
, trascorrerà con il padre, salvo diverso accordo tra le parti. A tal fine, nel Persona_2
turno di competenza del padre, la madre o chi per essa accompagnerà il minore da Palermo all'aeroporto di Torino, dove il figlio verrà prelevato dal padre o da chi per esso, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre, mentre il padre o chi per esso, alla fine della visita, accompagnerà il minore presso l'aeroporto di Torino, dove verrà prelevato dalla madre o da chi per essa per il rientro a Palermo, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre;
• nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, disporre che il padre tenga presso di sé il figlio dal giorno di chiusura delle scuole prima di Pasqua al giorno dopo Pasquetta, a decorrere dalla Pasqua 2024, che il figlio, , trascorrerà con la madre, salvo diverso accordo tra le parti. A tal Persona_2
fine, nel turno di competenza del padre, la madre o chi per essa accompagnerà il minore da Palermo all'aeroporto di Torino, dove il figlio verrà prelevato dal padre o da chi per esso, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre, mentre il padre o chi per esso, alla fine della visita, accompagnerà il minore presso l'aeroporto di Torino, dove verrà prelevato dalla madre o da chi per essa per il rientro a Palermo, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre;
pagina 9 di 23 • durante giorni festivi infrasettimanali di vacanza, disporre che il padre tenga presso di sé il figlio secondo il criterio dell'alternanza con la madre, salvo diverso accordo tra le parti. A tal fine, nel turno di competenza del padre, la madre o chi per essa accompagnerà il minore da Palermo all'aeroporto di
Torino, dove il figlio verrà prelevato dal padre o da chi per esso, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre, mentre il padre o chi per esso, alla fine della visita, accompagnerà il minore presso l'aeroporto di Torino, dove verrà prelevato dalla madre o da chi per essa per il rientro a Palermo, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre;
• nelle vacanze estive, durante il periodo estivo (da intendersi comprensivo dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre sino all'inizio della scuola), in cui sarà sospeso il diritto di frequentazione dell'altro genitore, disporre che il padre tenga presso di sé il figlio per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, in periodo e in luogo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti. A tal fine, la madre o chi per essa accompagnerà il minore da Palermo all'aeroporto di Torino, dove il figlio verrà prelevato dal padre o da chi per esso, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre, mentre il padre o chi per esso, alla fine della visita, accompagnerà il minore presso l'aeroporto di Torino, dove verrà prelevato dalla madre o da chi per essa per il rientro a Palermo, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre;
• nei periodi di vacanza, nessuno escluso, se il padre desiderasse avere con sé il figlio, Persona_2
, facoltà del padre di vedere e stare con il minore nel luogo dove il padre vive ovvero,
[...]
comunque, in luogo diverso da quello ove il minore vive:
- con impegno della madre ad anticipare ovvero rimborsare al padre anche le spese di viaggio (es.: aereo, treno, nave, bus, auto ecc…) da Palermo a NO (TO) e viceversa, nessuna esclusa, sia per il minore, che per un suo eventuale accompagnatore;
- con impegno della madre o chi per essa ad accompagnare il minore in viaggio da Palermo a
NO (TO) presso l'abitazione del padre e viceversa a proprie esclusive spese ove l'accompagnatore designato dal padre non potesse farlo per motivi di salute;
• in ogni periodo dell'anno, facoltà del padre di sentire e vedere il figlio minore liberamente con videochiamate telefoniche, ogni volta e per tutto il tempo che lo voglia e ne abbia la possibilità, con obbligo della madre di passarglielo sempre e, comunque, almeno tre volte a settimana (nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì).
Nel Merito ed in Via Ulteriormente Subordinata Riconvenzionale:
Dato previamente atto che la ricorrente ha mutato la propria iniziale impostazione difensiva e domanda conclusiva relativa all'assegno unico per i figli alla luce delle annotazioni difensive del pagina 10 di 23 convenuto e che si è trasferita ed ha iscritto a scuola il figlio a Palermo, senza il preventivo consenso del padre e, comunque, senza prima ottenere l'autorizzazione del giudice, come per legge,
- DISPORRE la conferma dell'affidamento del figlio, , in modo condiviso ad Persona_2
entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente ed abituale presso la madre a Palermo e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
- REGOLAMETARE nuovamente il diritto di visita della prole per i motivi meglio evidenziati in atti,
DISPONENDO la facoltà del padre di visitare, incontrare e stare liberamente con il figlio minore,
, ogni volta e per tutto il tempo che lo voglia e ne abbia la possibilità, previo Persona_2
accordo con la madre e, comunque, in difetto di diversi accordi con la madre, secondo il seguente regime:
• durante l'anno, disporre che il padre tenga presso di sé il figlio una volta al mese per non meno di due e non più di quattro giorni consecutivi, con spese di un solo viaggio al mese di andata e ritorno da
NO (TO) a Palermo e viceversa, nessuna esclusa, a carico della madre sino alla concorrenza di complessivi € 150,00, da anticiparsi ovvero da rimborsarsi al padre entro tre giorni dalla richiesta;
• durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, disporre che il padre tenga presso di sé il figlio dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, a decorrere dal Natale 2024, che il figlio,
, trascorrerà con il padre, salvo diverso accordo tra le parti. A tal fine, nel Persona_2
turno di competenza del padre, la madre o chi per essa accompagnerà il minore da Palermo all'aeroporto di Torino, dove il figlio verrà prelevato dal padre o da chi per esso, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre, mentre il padre o chi per esso, alla fine della visita, accompagnerà il minore presso l'aeroporto di Torino, dove verrà prelevato dalla madre o da chi per essa per il rientro a Palermo, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre;
• durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, disporre che il padre tenga presso di sé il figlio dal giorno di chiusura delle scuole prima di Pasqua sino al giorno dopo Pasquetta, a decorrere dalla
Pasqua 2024, che il figlio, , trascorrerà con la madre, salvo diverso accordo Persona_2
tra le parti. A tal fine, nel turno di competenza del padre, la madre o chi per essa accompagnerà il minore da Palermo all'aeroporto di Torino, dove il figlio verrà prelevato dal padre o da chi per esso, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre, mentre il padre o chi per esso, alla fine della visita, accompagnerà il minore presso l'aeroporto di Torino, dove verrà prelevato dalla madre o da chi per essa per il rientro a Palermo, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre;
• durante giorni festivi infrasettimanali di vacanza, disporre che il padre tenga presso di sé il figlio secondo il criterio dell'alternanza con la madre, salvo diverso accordo tra le parti. A tal fine, nel turno pagina 11 di 23 di competenza del padre, la madre o chi per essa accompagnerà il minore da Palermo all'aeroporto di
Torino, dove il figlio verrà prelevato dal padre o da chi per esso, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre, mentre il padre o chi per esso, alla fine della visita, accompagnerà il minore presso l'aeroporto di Torino, dove verrà prelevato dalla madre o da chi per essa per il rientro a Palermo, con spese di viaggio, nessuna esclusa, ad esclusivo carico della madre;
• nelle vacanze estive, durante il periodo estivo (da intendersi comprensivo dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre sino all'inizio della scuola), in cui sarà sospeso il diritto di frequentazione dell'altro genitore, disporre che il padre tenga presso di sé il figlio per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, in periodo e in luogo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti, con spese di viaggio di andata e ritorno da NO (TO) a Palermo e viceversa, nessuna esclusa, a carico della madre sino alla concorrenza di complessivi € 150,00, da anticiparsi ovvero da rimborsarsi al padre entro tre giorni dalla richiesta;
• durante l'anno, disporre che il padre senta e veda il figlio liberamente, anche con videochiamate telefoniche, ogni volta e per tutto il tempo che lo voglia e ne abbia la possibilità, previo accordo con la madre e, comunque, in difetto di diversi accordi con la madre, almeno tre volte a settimana (nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì);
Nel Merito ed in Via Estremamente Subordinata Riconvenzionale:
Dato previamente atto che la ricorrente ha mutato la propria iniziale impostazione difensiva e domanda conclusiva relativa all'assegno unico per i figli alla luce delle annotazioni difensive del convenuto e che si è trasferita ed ha iscritto a scuola il figlio a Palermo, senza il preventivo consenso del padre e, comunque, senza prima ottenere l'autorizzazione del giudice, come per legge,
- DISPORRE la conferma dell'affidamento del figlio, , in modo condiviso ad Persona_2
entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente ed abituale presso la madre a Palermo e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
- REGOLAMETARE nuovamente il diritto di visita della prole per i motivi meglio evidenziati in atti,
DISPONENDO la facoltà di del padre di visitare, incontrare e stare con il figlio minore, Persona_2
, secondo il diverso regime di visita ritenuto di giustizia.
[...]
In ogni caso, Nel Merito ed In Via Riconvenzionale:
- RIDETERMINARE l'entità del contributo mensile al mantenimento per la prole, DISPONDENDO che il padre contribuisca al mantenimento del figlio, , mediante il pagamento Persona_2 della somma di € 100,00 al mese ovvero della veriore, maggiore o minore, somma accertanda e determinanda in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, e detta somma in caso di accoglimento dell'antagonista domanda di CP_6
pagina 12 di 23 attribuzione della quota dell'assegno unico per i figli di competenza del padre, DISPONENDONE, nell'eventualità, la riduzione di un importo pari al valore della quota dell'assegno unico per i figli di competenza del padre, da versarsi alla IG. entro il giorno 25 di ogni mese e per Parte_1
dodici mensilità a far data dal mese di febbraio 2024, oltre al 50% delle spese mediche non coperte da
SSN, scolastiche, sportive e ricreative, preventivamente concordate o necessarie e documentate, secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Torino ovvero del Tribunale di Verbania ovvero di altro protocollo ritenuto di giustizia;
In ogni caso:
Dato previamente atto che la ricorrente ha mutato la propria iniziale impostazione difensiva e domanda conclusiva relativa all'assegno unico per i figli alla luce delle annotazioni difensive del convenuto e che si è trasferita ed ha iscritto a scuola il figlio a Palermo, senza il preventivo consenso del padre e, comunque, senza prima ottenere l'autorizzazione del giudice, come per legge,
- ACCERTARE e DICHIARARE la condotta antigiuridica della IG.a al corretto Parte_1 svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale del padre del minore per i motivi meglio evidenziati in atti e, per l'effetto, ex art. 473 bis 39 c.p.c., AMMONIRE la IG.a ad onorare d'ora in avanti le condizioni di divorzio, DICHIARANDOLA Parte_1
e CONDANNANDOLA, altresì, al pagamento di un indennizzo in denaro in favore del padre Pt_4
e del figlio per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura ritenuta di giustizia a favore della ed al risarcimento in favore del padre e del Controparte_7
figlio di tutti i danni a vario titolo arrecati loro con la sua condotta, liquidando loro una somma non inferiore ad € 3.000,00 ciascuno ovvero la veriore, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia, se del caso da determinarsi in via equitativa/presuntiva, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì della domanda sino all'effettivo pagamento.
In ogni caso:
- ACCERTARE E DICHIARARE la temerarietà del comportamento processuale della IG.a Pt_1
per i motivi evidenziati in atti e, per l'effetto, DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE la
[...]
IG.a al pagamento in favore del IG. di una somma Parte_1 Controparte_1
risarcitoria ex art. 96, comma 3 c.p.c., da determinarsi in via equitativa/presuntiva nella misura ritenuta di giustizia.
In Via Istruttoria:
- AUTORIZZARE e DISPORRE l'ascolto in giudizio del messaggio vocale inviato via whatsapp al cellulare del padre (327.6279641) dal minore ( ) alle ore 19,23 del 19.02.2024 Persona_2
pagina 13 di 23 tramite il cellulare della madre, come da Doc. 59 agli atti, data l'impossibilità di produrlo in causa per via telematica mediante allegazione del file audio, acquisendone al processo il contenuto, anche mediante trascrizione a verbale;
- AMMETTERE, per interpello e testi, sia in materia diretta che contraria, e comunque senza inversione dell'onere probatorio, i Capi di prova dedotti nella premessa in punto di fatto della comparsa di costituzione in giudizio dal n. 1 al n. 10, come qui di seguito ritrascritti, indicandosi a tal fine i testi già meglio individuati in atti:
1) Vero che, nel mese di marzo del 2020, quando le parti erano solo separate legalmente, la IG.a decideva di trasferirsi da Palermo a Verbania con il piccolo per stare insieme al Pt_1 Per_1 suo nuovo compagno, dopo che quest'ultimo aveva terminato il corso allievi agenti della Polizia di
Stato ed era stato assegnato alla sezione della Questura della città Verbania, nonostante il padre del minore abitasse a Palermo.
2) Vero che, ad inizio autunno 2021, poco dopo il divorzio dall'allora moglie, il IG. CP_1 decideva quindi di lasciare la sua terra natale (Sicilia), la sua casa, famiglia d'origine, i suoi
[...]
amici ed il suo lavoro a Palermo per trasferirsi anch'egli in Piemonte insieme alla sua nuova compagna solamente per accorciare la distanza, anche geografica, che lo separava dal figlio minore e di stargli più vicino per ogni sua evenienza. Per_1
3) Vero che, dopo essersi trasferito in Piemonte nel 2021, il IG. riusciva poco Controparte_1
a poco a rifarsi una vita, trovando nuovi amici ed un nuovo lavoro stabile come cuoco in un ristorante di NO in provincia di Torino, dove l'uomo era assunto da novembre del 2021 (Cfr. Doc. 21), percependo lo stipendio intorno al giorno 20 di ogni mese (Cfr. Docc. da 6 a 18), e dove quindi decideva di vivere con la nuova famiglia (Cfr. Doc. 22), acquistando casa ad aprile del 2023 ed auto a luglio del 2021 (Cfr. Docc. da 23 a 28).
4) Vero che, a far data dal 2021, nonostante il suo mestiere di cuoco ne avesse ridotto il tempo libero, dovendo lavorare anche e soprattutto durante le festività ed i fine settimana con turni infrasettimanali imprevedibili, tranne che per i pochi giorni di pausa nel corso dell'anno, il IG. Controparte_1 vedeva e sentiva il figlio con “…assoluta libertà di disciplina…” tutte le volte che gli si rendeva possibile sia ogni settimana, che ogni mese, come concordato dalle parti in sede di divorzio (Cfr. Doc.
29), compatibilmente con gli impegni di entrambi (scolastici, ludici, sportivi, ricreativi del figlio e propri di lavoro).
5) Vero che, a far data dal 2021, tuttavia, la IG.a : Parte_1
- ostacolava spesso i rapporti del figlio con il padre, a cui imponeva sempre di incontrare il bambino a
Verbania, ignorando del tutto le esigenze lavorative e le richieste di collaborazione dell'ex marito (Cfr.
pagina 14 di 23 Docc. 30-31) e costringendolo a viaggiare ogni volta per raggiungere in loco il piccolo per Per_1 poterlo vedere ed a stare per tutto il tempo delle visite “in mezzo ad una strada”, anche al freddo dell'inverno;
- cercava spesso di imporre al padre del bambino le proprie decisioni riguardanti il minore, screditandone la capacità educativa con accuse di disinteresse nei confronti del figlio ed arrivando addirittura a colpevolizzarlo anche di eventuali disturbi del minore, come l'enuresi diurna e notturna, per indurlo ad assecondare le sue scelte, come quella di far sottoporre il bambino a vista psicologica, finanche con intimidazioni ed il ricorso ad un avvocato;
- si adoperava per compromettere i rapporti del figlio con il padre, facendo credere al minore di avere
“due papà” e di avere come nonni anche i genitori del compagno/attuale marito (Cfr. Doc. 15 ex adverso), denigrando anche la figura del vero padre, assumendo che si trattasse di “…un padre di merda…” e mettendogli il figlio contro senza motivo ed (Cfr.Doc. 32), per poi ritrasfersi a sua insaputa in Sicilia con il bambino e la nuova famiglia a dicembre 2023, senza neppure comunicarglielo prima e/o, comunque, senza il suo consenso.
6) Vero che, anche dopo il divorzio nel 2021, il IG. contribuiva sempre al Controparte_1 mantenimento del figlio, bonificando ogni mese all'ex moglie la somma concordata dalle parti di €
250,00 qualche giorno dopo l'accredito dello stipendio in banca intorno al giorno 20 del mese, oltre alla sua quota di eventuali spese straordinarie per il minore ogni volta che gli erano richieste dalla donna, anche se mai documentategli, come le spese per l'acquisto degli occhiali e l'iscrizione alla scuola calcio.
7) Vero che, a far data dalla primavera del 2023, al IG. diveniva sempre più Controparte_1 gravoso pagare all'ex moglie la somma mensile di € 250,00 per il figlio per il sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni economiche, dovuto agli impegni finanziari assuntisi per l'acquisto di casa nel 2023 e auto nel 2021 (Cfr. Docc. da 23 a 28), ed all'aumento di tutte le spese correnti (es.: utenze domestiche di luce e gas, spese condominiali, assicurative, alimentari ecc…) (Cfr. Docc. da 33
a 41).
8) Vero che, nell'estate del 2023, a distanza di soli tre anni da quando si era stabilita a Verbania, la
IG.a maturava la decisione di ritrasferirsi di nuovo a Palermo con il piccolo Parte_1
, con la sua nuova figlia e marito, dopo che quest'ultimo aveva chiesto di essere assegnato Per_1
alla sezione della Questura della città siciliana, chiedendo pertanto al padre del bambino di prestare il proprio consenso al riguardo, ma senza mai ottenerlo.
9) Vero che, a nulla valevano gli innumerevoli sforzi profusi ed i tentativi compiuti dal IG. per cercare di risolvere in via amichevole la controversia insorta con l'ex Controparte_1
pagina 15 di 23 moglie, alla quale l'uomo manifestava più volte la sua volontà conciliativa in questa direzione, anche se invano, e dichiarava la sua disponibilità a definirla a nuove condizioni, ma purtroppo senza riuscire mai a raggiungere un accordo (Cfr. Docc. 42-43).
10) Vero che, solo a seguito della notifica del ricorso introduttivo di giudizio a inizio gennaio del 2024, il IG. apprendeva che l'ex moglie si era già ritrasferita a sua insaputa a Controparte_1
Palermo con la nuova famiglia ed il figlio e, da successive informazioni assunte, apprendeva altresì che aveva anche già iscritto il minore a scuola in città, ma senza comunicarglielo prima e/o, comunque, senza il suo consenso, e che aveva addirittura dichiarato il falso al riguardo (Cfr. Docc.
44-45-46), vedendosi pertanto costretto denunciare l'accaduto alle competenti autorità (Cfr. Doc. 47).
- AMMETTERE, in caso di ammissione di prova della controparte, sempre e comunque senza inversione dell'onere probatorio, la prova contraria e la prova diretta che si rendesse necessaria e che verrà precisata a seguito dell'avversa difesa, nonché la prova anche in materia contraria sui medesimi
Capi dedotti dalla controparte eventualmente accolti.
- AMMETTERE tutti i documenti prodotti nel processo di corredo ai relativi atti di causa dal n. 1 al n.
60, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, Acquisendoli in giudizio.
In ogni caso, con il favore delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ex D.M. n. 55/2014, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, sulle parti imponibili, come per legge.
Si indica quale teste, sia in materia diretta, che contraria:
- IG.a , residente a [...], C.so Francia n. 16. Testimone_5
Con ogni più ampia riserva consentita dal rito, ivi compresa quella formulare altre istanze, anche istruttorie, nonché di meglio, più specificatamente ed ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi a seguito del comportamento processuale delle controparti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno divorziato, il 16.3.2021, in forza dell'accordo Parte_1 Controparte_1
raggiunto in sede di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo, prevedendo l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , Per_1
nato il [...]; regolamentando l'esercizio del diritto di visita del padre, a carico del quale è stato concordato il contributo perequativo al mantenimento del figlio in € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il presente giudizio è stato introdotto da chiedendo, in via urgente, il trasferimento Parte_1
del figlio minore a Palermo, autorizzandone l'iscrizione presso l'Istituto Giovanni XXIII Pirazzi;
ha pagina 16 di 23 chiesto, altresì, l'affido esclusivo del figlio o, in alternativa, di disporre che le decisioni inerenti le scelte scolastiche, ricreative e mediche potessero essere assunte in autonomia;
la regolamentazione del diritto di visita del padre, a cui carico porre, quale contributo al mantenimento del minore, la somma di
€ 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con la conferma della percezione in via esclusiva dell'assegno unico.
La ricorrente, infatti, come l'ex marito, era originaria di Palermo, dove era ritornata, insieme con l'attuale marito, agente della Polizia di Stato (dal quale aveva avuto una figlia, nata il [...]), Per_4
avendo vissuto a Verbania, a partire dal 2020, allorchè il marito era stato assegnato alla Sezione della
Questura del Verbano Cusio Ossola.
L'esigenza di fare rientro a Palermo (che aveva originato il presente ricorso) era sorta a seguito del trasferimento del marito nella città d'origine; i rapporti con l'ex marito, peraltro, sino a che avevano abitato a Verbania, erano stati sporadici, avendo, sovente, addotto, impegni lavorativi.
Con ordinanza ex art. 473bis.15 c.p.c. del 15.2.2024, il giudice delegato, sentite le parti, ha collocato il minore presso la madre in Palermo, autorizzandone l'iscrizione presso l' Controparte_2
Con la successiva ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 9.4.2024, il piccolo , stabilmente Per_1
collocato presso la madre, è stato affidato in via condivisa ad entrambi i genitori;
è stato disciplinato il diritto di visita del padre, a carico del quale è stato posto il contribuito perequativo al mantenimento del figlio di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo in uso all'intestato tribunale e disposto che l'assegno unico venisse percepito per intero dalla madre.
All'esito del giudizio, avendo, il resistente, omesso di reiterare qualsivoglia opposizione al trasferimento del figlio a Palermo, va, in primo luogo, confermata la stabile collocazione del figlio minore presso la residenza della madre e l'iscrizione all'istituto scolastico indicato;
occorrendo, invece, provvedere sulle domande oggetto di controversia tra le parti.
1. La regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Il tribunale reputa di ribadire quanto espresso dal giudice delegato con l'ordinanza ex art. 473bis.22
c.p.c. citata, non ravvisando elementi per derogare al criterio generale dell'affido condiviso: “In linea di principio, in materia di affidamento, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di pagina 17 di 23 comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (ex multiis Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28244 del 04/11/2019). In particolare, per l'affidamento esclusivo dei minori, non è sufficiente la considerazione della distanza oggettiva tra i luoghi di residenza dei due genitori, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto, da un lato della capacità educativa del genitore affidatario e dall'altro della inidoneità dell'altro genitore
(Cassazione civile sez. I - 28/11/2018, n. 30826). Nel caso di specie, la sola lontananza (Palermo-
Torino), in mancanza di allegazioni precipue che possano condurre ad un giudizio di inidoneità dell'altro genitore, importa che il figlio vada affidato in via condivisa ad entrambi i genitori”.
1.1. La ricorrente, invero, ha domandato, in principalità, l'affido esclusivo del figlio e, in via subordinata, di disporre che le decisioni inerenti l'istruzione, la salute e l'educazione del piccolo potessero essere assunte dalla stessa in via esclusiva. Per_1
1.2.Escluso, per i principi innanzi richiamati, che la sola lontananza tra il luogo di residenza del minore
(Palermo) e quello del padre (Torino) possa di per sé costituire motivo di deroga al principio di cui all'art. 337 ter c.c., è la stessa difesa della ricorrente ad avere confermato che, a seguito dell'adozione dell'ordinanza citata, il padre tiene con sé il figlio con regolarità, con i conseguenti benefici effetti anche per il piccolo che, complice la vicinanza della famiglia sia materna che paterna Per_1
(presso cui il resistente si reca allorchè tiene il figlio con sé), ha risolto anche i problemi di enuresi.
D'altro canto, le condotte ascritte dalla madre al padre -mancato regolare esercizio del diritto di visita;
mancata prestazione del consenso alla visita psicologica consigliata in occasione del verificarsi dell'enuresi notturna e diurna;
il ritardo nella corresponsione del contributo al mantenimento;
il mancato consenso alla gita d'istruzione- da un lato, si collocano in un periodo storico di incertezza per la famiglia, che aveva contribuito ad incrementare la conflittualità tra i genitori;
dall'altro, in ogni caso, non sono comportamenti di una gravità tale da denotare la mancanza della capacità del padre di coltivare una relazione affettiva col figlio, anche tenuto conto delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
La stessa ricorrente non ha mai messo in dubbio il profondo affetto che lega il figlio al padre, la costruzione del cui rapporto, sano e saldo, impone la costante presenza del genitore nella vita del figlio, proprio mediante la condivisione di tutte le scelte che lo riguardano.
1.3. Le medesime considerazioni importano la conferma delle determinazioni inerenti l'esercizio del diritto di visita del padre nel senso che questi tenga con sé il figlio una volta al mese per tre giorni consecutivi, dal venerdì alla domenica;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il periodo dal 25 al
30 dicembre o quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dalla pagina 18 di 23 chiusura della scuola sino al giorno successivo al Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno (va, al riguardo, dato atto che la ricorrente si è impegnata a condurre il figlio a Torino presso il padre e ad andare a riprenderlo alla fine del periodo di vacanza).
La reiterazione delle richieste del resistente, volte a che sia la madre a recarsi a Torino per accompagnare il minore dal padre, non meritano accoglimento, soprattutto per il benessere del bambino che ha compiuto 7, frequenta la scuola primaria ed è stabilmente inserito nella città dove si è trasferito con la madre;
scelta definitivamente condivisa anche dal padre.
2. Il contributo al mantenimento al mantenimento del figlio minore.
2.1.In linea di principio, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
trovando conferma, tale principio, nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018).
Analogo criterio va adottato quanto al riparto delle spese straordinarie per i figli, in relazione alle quali il concorso dei genitori (separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 35710 del
19/11/2021).
2.2. Nel caso che occupa, va premesso che allorchè i coniugi, nel 2021, hanno divorziato, hanno previsto che il padre avrebbe contribuito al mantenimento del figlio versando alla madre la somma di €
250,00 mensili e “l'importo corrispondente all'assegno familiare per figlio a carico, qualora sussistente”; avrebbe, altresì, sostenuto il 50% delle spese straordinarie;
obbligandosi, inoltre, a versare in un libretto intestato al figlio l'importo di € 1.000,00, in luogo degli arretrati del mantenimento dovuti pagina 19 di 23 per il minore.
2.2. Con l'introduzione del presente giudizio, la ricorrente ha chiesto un aumento della somma mensile a carico del padre sino a € 500,00; mentre il resistente la diminuzione sino € 100,00 mensili,
“ detta somma in caso di accoglimento dell'antagonista domanda di attribuzione CP_6 della quota dell'assegno unico per i figli di competenza del padre, DISPONENDONE, nell'eventualità, la riduzione di un importo pari al valore della quota dell'assegno unico per i figli di competenza del padre, da versarsi alla IG. entro il giorno 25 di ogni mese e per dodici mensilità a far Parte_1
data dal mese di febbraio 2024.
Premesso che il presente processo inerisce la modifica delle condizioni di divorzio, concordate tra le parti nel 2021, allorchè avevano convenuto che la madre avrebbe percepito “l'assegno familiare mensile per il figlio a carico”, da tali determinazione non vi è motivo per discostarsi, potendo essere confermato che anche l'attuale assegno unico (pari a € 221,60 mensili -doc. 11 ric.-) venga percepito per intero dalla stessa.
2.3. Sotto il profilo patrimoniale, la situazione delle parti è così riassumibile:
- la ricorrente: attualmente, lavora alle dipendenze del centro estetico di famiglia con uno stipendio mensile di € 1.000,00/1.100,00 circa (doc. 11); avendo prodotto, nei periodi d'imposta
2022 e 2021 un reddito di € 600,00/800,00 mensile (doc. 22: CU/2022 reddito netto €
10.121,12; doc. 21: CU/2021, reddito netto € 7944,18), mentre nel 2023 di € 4060,61 complessivo;
ha contratto nuovo matrimonio, dalla cui unione è nata il [...] la figlia Per_4
- il resistente: lavoratore dipendente con mansioni di cuoco, percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.500,00/1.600,00 (doc. 17; doc. 3: 730/2023, € 23.029,00 lordi, pari a € 20.001,00 netti;
doc. 2: 730/2022, reddito lordo € 16.866, netto € 14.792,00); è contitolare (unitamente all'attuale compagna) della casa di abitazione, per il cui acquisto (doc. 4), è stato contratto un mutuo (docc. 23 e 24), con un esborso a suo carico di € 400,00 circa (dichiarazioni udienza del
21.3.2024) e un finanziamento per acquisto autovettura di circa € 220,00 (doc. 25), oltre i costi ad essa connessi, vitto e utenze.
2.4. Premessi i dati indicati, il tribunale, alla luce dei principi sopra riferiti, tenuto conto
- del reddito netto mensile delle parti e delle spese di cui sono gravati;
- dei nuovi assetti familiari e della circostanza che il resistente per vedere il figlio deve recarsi a
Palermo con un esborso mensile non inferiore a € 150,00;
- dell'età del figlio (anni 7); Per_5
- dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (prevalenti presso la madre);
pagina 20 di 23 - della circostanza che la ricorrente percepisce per intero l'assegno unico (secondo gli accordi presi nel 2021 e dai quali non vi è motivo di discostarsi); reputa congruo ed equo porre a carico del padre un contributo perequativo per il mantenimento del figlio pari ad € 200,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso l'intestato tribunale.
3. Le domande ex art. 473bis.39 c.p.c.
3.1.Il resistente la lamentato che la ex moglie aveva spesso ostacolato i rapporti col figlio, avendogli imposto di incontrare sempre il bambino a Verbania, ignorando del tutto le sue esigenze lavorative e le richieste di collaborazione;
aveva cercato di imporgli le sue decisioni, screditandone la capacità educativa con ripetute accuse di disinteresse nei confronti del bambino, arrivando addirittura a colpevolizzarlo anche dei disturbi di enuresi diurna, pur di indurlo ad assecondare le sue scelte;
si era adoperata per compromettere i rapporti del figlio, facendogli credere di avere “due papà”; si era trasferita in Sicilia con il figlio e la nuova famiglia a dicembre 2023, senza comunicarglielo prima e comunque, senza il suo consenso ovvero senza nemmeno aver ottenuto prima l'autorizzazione del giudice.
Ha, quindi, chiesto, ex art. 473bi.39 c.p.c., di ammonirla, di condannarla al pagamento di un indennizzo per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento, di condannarla al risarcimento del danno, quantificato in € 3.000,00.
3.2.Le domande sono infondate e vanno rigettate, insussistenti le violazioni contestate.
Dalla documentazione versata in atti emerge che:
- del trasferimento a Verbania, a inizio 2020, il resistente era stato notiziato e non era stata svolta alcuna opposizione (doc. 24 ric.); d'altro canto, il medesimo, pur risiedendo a Palermo, nel
2019, prestava attività lavorativa a Milano (doc. 4 ric.: pag. 2 lett. a) ricorso omologa separazione), per poi essersi stabilito a Torino;
- ugualmente, era stato messo al corrente, sin dall'agosto 2023, dell'ulteriore trasferimento da
Verbania a Palermo per il successivo gennaio-giugno 2024 (docc. 33 e 38 ric.), con la richiesta di nulla-osta per il cambiamento dell'istituto scolastico (doc. 18 ric.);
- la consulenza e terapia psicologica per il figlio era stata prescritta dal pediatra e ritenuta necessaria dalla NPI (doc. docc. 12-15 ric.);
- necessariamente, la madre, risiedendo il padre in un'altra città, era solita comunicare con l'ex marito mediante scambio di messaggi, insussistenti richieste del padre, inevase da parte della madre (docc. 13, 18 19 ric.).
pagina 21 di 23 Alcuna grave inadempienza è, pertanto, ravvisabile nel contegno della ricorrente, che si è sempre fatta carico delle esigenze del figlio (neanche quando il resistente si è opposto al trasferimento a Palermo ha messo in dubbio l'idoneità della madre ad occuparsi del bambino, né ha mai chiesto la collocazione stabile del figlio presso di sé).
4. Le spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite va operata in ragione
- della soccombenza del resistente nell'ambito del (sub-procedimento) ex art. 473bis.15 c.p.c.;
- della reciproca soccombenza sulle domande svolte, nel merito, che ne giustifica la compensazione nella misura di 1/3 e la condanna del resistente alla refusione alla ricorrente delle stesse nella restante misura di 2/3; liquidate, come da dispositivo, fatta applicazione del DM 55/2014, aggiornato all'8.10.2022 (tabella n.
10 per il primo;
tabella n. 2 per il secondo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica delle condizioni di divorzio concordate il 16.3.2021, accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, così provvede:
- affida il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione stabile Per_1 presso l'abitazione materna in Palermo;
- dispone che il padre tenga con sé il figlio minore una volta al mese per tre giorni consecutivi, dal venerdì alla domenica;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il periodo dal 25 al 30 dicembre o quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dalla chiusura della scuola sino al giorno successivo al Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
- pone a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di €
200,00, da versarsi entro il girono 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo in uso all'intestato tribunale;
- dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico;
- rigetta ogni altra domanda;
pagina 22 di 23 - condanna il resistente alla refusione alla ricorrente delle spese del (sub-procedimento) ex art. 473bis.15 c.p.c., liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna il resistente alla refusione alla ricorrente delle stesse nella restante misura di 2/3, liquidate, operata la compensazione, in €
66,00 per spese e € 5.078,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.1.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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