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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/10/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1247/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) nata in [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CE RO GR RICORRENTE E
(CF ) nato il [...] in [...] con CP_1 C.F._2
l'avv. PAOLA GRASSI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 22.10.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale - e, Parte_1 dopo il passaggio in giudicato della decisione sulla separazione, una dichiarazione di divorzio
- in relazione al matrimonio contratto con e celebrato in Campagnano CP_1 di Roma in data 18.12.2003, atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Campagnano di Roma dell'anno 2003, n. 13 parte I. Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione, svolgendo. Parte ricorrente, in ricorso ha poi svolto specifiche deduzioni di merito con riguardo alle ragioni della crisi matrimoniale oltre delle rispettive condizioni economiche avanzando specifiche richieste in merito alla determinazioni circa il contributo per il mantenimento del figlio minore. Costituendosi in giudizio parte resistente, la quale nulla eccepiva in ordine alla richiesta di separazione divorzio, si opponeva alle deduzioni ed alle avverse richieste. Nel corso della prima udienza di comparizione le parti le parti prestavano il proprio consenso in merito alla proposta conciliativa del giudice che era stata così articolata:
1. assegnare la casa familiare sita in Castel Sant'Elia a . Il Sig. Parte_1 Parte_2 lascerà l'abitazione entro il 31.1.2026; 2. affidare il figlio minore congiuntamente ai genitori con permanenza presso la Per_1 madre. Il padre ha la facoltà per il padre di vedere e avere con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé il figlio a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorrerà venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. 3. corrisponderà alla moglie entro il giorno 30 di ogni mese la somma CP_1 complessiva di Euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo. L'assegno unico dovrà essere corrisposto solo in favore di Pt_1
;
[...]
4. Ognuno provvederà al proprio mantenimento,
5. spese compensate rinuncia all'impugnazione” Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione La causa va poi rimessa sul ruolo istruttorio per la decisione delle ulteriori domande proposte dalle parti anche con riguardo alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando così provvede: 1) Omologa l'accordo di separazione personale tra le parti in relazione al matrimonio tra e matrimonio celebrato in Campagnano di Roma il Parte_1 CP_1
18.12.2003 (dati atto: anno 2003, n. 13 parte I);
2) dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campagnano di Roma per gli adempimenti di legge
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore prosieguo come da separata ordinanza;
4) ordina che copia della sentenza sia allegata agli atti del fascicolo.
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE RG N. 1247/2025 Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le determinazioni sul merito come da richieste delle parti
P.Q.M.
fissa l'udienza del 11.06.2026 davanti al dr. Eugenio M. Turco. Dispone la sostituzione di tale udienza con lo scambio di note da trasmettere entro le ore 7,00 dell'indicata data d'udienza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 22.10.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) nata in [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CE RO GR RICORRENTE E
(CF ) nato il [...] in [...] con CP_1 C.F._2
l'avv. PAOLA GRASSI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 22.10.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale - e, Parte_1 dopo il passaggio in giudicato della decisione sulla separazione, una dichiarazione di divorzio
- in relazione al matrimonio contratto con e celebrato in Campagnano CP_1 di Roma in data 18.12.2003, atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Campagnano di Roma dell'anno 2003, n. 13 parte I. Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione, svolgendo. Parte ricorrente, in ricorso ha poi svolto specifiche deduzioni di merito con riguardo alle ragioni della crisi matrimoniale oltre delle rispettive condizioni economiche avanzando specifiche richieste in merito alla determinazioni circa il contributo per il mantenimento del figlio minore. Costituendosi in giudizio parte resistente, la quale nulla eccepiva in ordine alla richiesta di separazione divorzio, si opponeva alle deduzioni ed alle avverse richieste. Nel corso della prima udienza di comparizione le parti le parti prestavano il proprio consenso in merito alla proposta conciliativa del giudice che era stata così articolata:
1. assegnare la casa familiare sita in Castel Sant'Elia a . Il Sig. Parte_1 Parte_2 lascerà l'abitazione entro il 31.1.2026; 2. affidare il figlio minore congiuntamente ai genitori con permanenza presso la Per_1 madre. Il padre ha la facoltà per il padre di vedere e avere con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé il figlio a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorrerà venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. 3. corrisponderà alla moglie entro il giorno 30 di ogni mese la somma CP_1 complessiva di Euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo. L'assegno unico dovrà essere corrisposto solo in favore di Pt_1
;
[...]
4. Ognuno provvederà al proprio mantenimento,
5. spese compensate rinuncia all'impugnazione” Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione La causa va poi rimessa sul ruolo istruttorio per la decisione delle ulteriori domande proposte dalle parti anche con riguardo alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando così provvede: 1) Omologa l'accordo di separazione personale tra le parti in relazione al matrimonio tra e matrimonio celebrato in Campagnano di Roma il Parte_1 CP_1
18.12.2003 (dati atto: anno 2003, n. 13 parte I);
2) dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campagnano di Roma per gli adempimenti di legge
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore prosieguo come da separata ordinanza;
4) ordina che copia della sentenza sia allegata agli atti del fascicolo.
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE RG N. 1247/2025 Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le determinazioni sul merito come da richieste delle parti
P.Q.M.
fissa l'udienza del 11.06.2026 davanti al dr. Eugenio M. Turco. Dispone la sostituzione di tale udienza con lo scambio di note da trasmettere entro le ore 7,00 dell'indicata data d'udienza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 22.10.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco