Articolo 22 della Legge 12 agosto 1962, n. 1391
Articolo 21Articolo 23
Versione
12 ottobre 1962
Art. 22.
Per l'esercizio 1962-63, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenute per l'esercizio delle linee di scarso traffico sono stabilite nell'importo di lire 32.330.000.000 iscritto al capitolo 463 dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1962