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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 28.01.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 30.01.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4138 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da:
1. nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
(SU), via Giudice Mariano n. 15, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Roma
n. 149, presso lo Studio dell'Avv. Brunello ACQUAS e dell'Avv. Bruno
ACQUAS, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Giudice
Guglielmo, presso l' rappresentato e Controparte_2
difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1°, c.p.c., dal Dott. Antonio CARDIA,
pagina 1 dalla Dott.ssa e dal Dott. Paolo ATZORI in forza di delega in Persona_1
calce alla memoria di costituzione;
convenuto
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, Sezione del lavoro, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) accogliere il ricorso con ogni conseguente pronuncia;
e, per l'effetto,
2) condannare il convenuto, ut supra, al riconoscimento del diritto CP_1
della ricorrente a beneficiare della CARTA ELETTRONICA DEL DOCENTE per
tutti gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2023/2024 e ad adottare i provvedimenti
necessari a consentirne l'utilizzo e la concreta fruizione all'odierna ricorrente,
con ogni conseguente pronuncia anche ex art. 614-bis c.p.c.;
3) condannare il convenuto, ut supra, al pagamento del compenso per CP_1
l'avvocato, oltre spese generali, rifusione di spese documentate, cassa 1
Sull'argomento può essere richiamata la coerente decisione del Tribunale di
Bergamo in data 3 maggio 2023 (R.G. n. 2/2023), in www.onelegale.it. avvocati e
IVA di legge, con integrale distrazione in favore degli avvocati antistatari ai sensi
dell'art. 93 c.p.c.”.
Nell'interesse del : CP_1
“in via principale: rigettare, per le causali di cui in parte espositiva e previa
dichiarazione della prescrizione delle somme riferibili al periodo antecedente
l'ultimo quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo del 07/11/2023, la
pagina 2 domanda della ricorrente, perché infondata, immotivata e non provata con
vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile;
2) in via meramente subordinata: previa dichiarazione della prescrizione delle
somme riferibili al periodo antecedente l'ultimo quinquennio dalla notifica del
ricorso introduttivo del 07/11/2023 accogliere in parte la domanda della
ricorrente disponendo la compensazione integrale delle spese processuali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti del al fine di Controparte_1
domandare la condanna dello stesso all'erogazione della somma di euro 500,00
annui di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024.
In particolare, ella ha esposto:
− di avere lavorato nella scuola pubblica statale come insegnanti con contratto a tempo determinato alle dipendenze del convenuto e di CP_1
lavorarvi a tutt'oggi;
− di non essere stati riconosciuti beneficiari della c.d. Carta elettronica, del valore di euro 500,00 che consente agli insegnanti di ruolo di ricevere e utilizzare tale importo in prodotti e servizi correlati o propedeutici alla loro formazione professionale e all'accrescimento della propria cultura in generale;
pagina 3 − che la normativa che disciplina la Carta del docente deve essere ritenuta illegittima nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio domandando il CP_1
rigetto delle avverse pretese ed eccependo l'intervenuta prescrizione parziale del diritto asseritamente vantato dalla ricorrente con riferimento al periodo Pt_1
antecedente il quinquennio dal 07.11.2023 (data della diffida).
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
Occorre premettere come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n. 1999/70/CE.
Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi
pagina 4 con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico, ha chiarito che,
conformemente all'articolo 1, comma 121°, della legge n. 107/2015 cit., il bonus è
versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è
obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali e che, inoltre, dall'adozione del d.l. 08.04.2020, n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. CP_1
Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con contratti di lavoro a CP_1
tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio,
con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L,
06.03.2020, n. 6441).
pagina 5 Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo alla ricorrente, in linea di principio, il diritto a beneficiare della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, la ricorrente si trovasse, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabile.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
D'altronde, è lo stesso che, tanto nel presente giudizio quanto CP_1
nell'ambito del giudizio a quo in cui era stata pronunciata l'ordinanza resa dalla
Corte di Giustizia nella causa C-451/21, non ha contestato l'equiparabilità tra i docenti con differente durata di contratto di lavoro.
Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato è possibile, in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute, solo con riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso
pagina 6 dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
Deve infatti essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è
certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa.
Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il MINISTERO, possa trarre un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati 24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
Occorre, oltre a ciò, senz'altro richiamare i più recenti principi espressi dalla della
Corte di Cassazione sulla questione oggetto del presente giudizio, la quale, preso le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente, tra il sostegno economico alla formazione e la didattica e muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, ha affermato, in primo luogo, che “sono
proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno
alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato
temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti,
allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
pagina 7 In secondo luogo, la Corte di legittimità in tale occasione ha evidenziato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dagli insegnanti a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e ha concluso nel senso che l'art. 1, comma 121°, l. n. 107/2015 cit. si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
Infine, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo tra i docenti che
“al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema
delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
pagina 8 del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e i docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra
cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è
funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cass. civ.,
Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
Dal principio da ultimo espresso, discende che le diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1° e 2°, l. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece, la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
pagina 9 Nella vicenda scrutinata, è pacifico tra le parti in causa che la ricorrente ha espletato incarichi di docenza fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto)
negli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Alla luce dell'eccezione di prescrizione correttamente sollevata dal resistente
, non può, invece, essere accolta la domanda proposta dalla CP_1
ricorrente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 essendo,
oltretutto, pacifico anche ex art. 115 c.p.c. che è una docente di Parte_1
ruolo dell'Amministrazione scolastica.
Difatti, il diritto a ottenere l'importo di euro 500,00, come si è visto, soggiace al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4) c.c., che decorre,
conformemente al disposto di cui all'art. 2935 c.c., dalla data in cui la ricorrente avrebbe potuto far valere il diritto all'accredito, ovverosia dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, “se posteriore, dalla data in cui il
sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla
corrispondente piattaforma informatica”, come chiarito nella citata sentenza della
Corte di Cassazione.
Poiché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016, all'art. 5, comma 3°, ha previsto, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, che la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30
ottobre di ciascun anno, si deve ritenere che le somme relative agli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, avrebbero dovuto, comunque, essere richieste dalla ricorrente entro il quinquennio decorrente, quantomeno, dal 01.09.2018
ovverosia entro il 01.09.2023.
pagina 10 Nel caso di specie, risulta che il primo atto interruttivo della prescrizione è
costituito dalla diffida avvenuta il 07.11.2023 dopo che il termine di prescrizione quinquennale era già maturato.
Ne deriva che il diritto di all'importo di euro 500,00 è prescritto in Parte_1
relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
Ad ogni modo, la ricorrente rientra nel novero dei docenti che hanno svolto supplenze fino al termine dell'anno scolastico e che a oggi sono insegnanti dipendenti del e il mancato riconoscimento della Carta docente CP_3
determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato la cui situazione è comparabile, senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere,
come si è visto, sostanziali diversità quanto al diritto – dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo.
Alla luce di quanto sopra, pertanto il Controparte_1
deve essere condannato a costituire in favore di ciascuno dei ricorrenti
[...]
con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016
(GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n.
107, con accredito sulla stessa del detto bonus e, quindi, delle somme pari a euro
2.500,00, somme di cui i ricorrenti potranno/dovranno fruire, per le finalità
formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24°
mese decorrente dalla data di sua costituzione.
pagina 11 Tenuto conto della notevole differenza tra quanto domandato dalla ricorrente e quanto effettivamente debba essere riconosciuto alla stessa, deve Parte_1
essere disposta la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; il convenuto deve essere condannato a rifondere il ricorrente delle CP_1
restanti spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione, possono essere fissate ai minimi tariffari,
pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, ma considerata la indiscussa natura seriale della controversia.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da Parte_1
2. condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a erogare, in favore dei ricorrenti la Carta CP_4
elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l.
13.07.2015, n. 107, con accredito dell'importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico così come indicato in espositiva;
3. compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà;
4. condanna il , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, a rifondere la ricorrente della restante metà
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 539,50, di cui euro 24,50 per spese ed euro 515,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese
pagina 12 generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Bruno ACQUAS e dell'Avv. Brunello ACQUAS, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 30.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 13