Decreto cautelare 17 novembre 2021
Sentenza breve 23 dicembre 2021
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- 1. Concorsi, domanda inviata ad e-mail errata: legittima l’esclusione del candidatoAccesso limitatoMichele Di Donna · https://www.altalex.com/ · 13 gennaio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 17/11/2021, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2021
N. 01252/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Speranzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
del decreto -OMISSIS-del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva riservata, per titoli ed esami, per la -OMISSIS--OMISSIS- del Direttore Generale, impugnato in parte qua (art. 5);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta ai sensi dell'art. 5-OMISSIS- cod. proc. amm. per ottenere la sospensione del decreto di esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva di cui all’oggetto;
Rilevato che la prova d’esame, da svolgersi in modalità da remoto, è fissata per il giorno -OMISSIS-;
Considerato che il ricorrente chiede che “ l’immediata ammissione con riserva [. . .] abbia luogo con un ‘differimento’ di almeno 8 giorni dalla pronuncia dell’ordinanza ”;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per una pronuncia monocratica inaudita altera parte in quanto analoga misura potrà essere adottata in esito alla prima camera di consiglio utile nella quale l’istanza sarà valutata dal Collegio nel contraddittorio delle parti;
P.Q.M.
Respinge la domanda e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 dicembre 2021.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19-OMISSIS- (e degli articoli 5 e -OMISSIS- del Regolamento (UE) 201-OMISSIS-/-OMISSIS-79 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 201-OMISSIS-), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Venezia il giorno 17 novembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.