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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A nella causa R.G n. 2077/2025 VG. promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , CP_1 CP_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio;
all'udienza del 9.07.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 12.09.2015 contratto matrimonio civile in Spinea (VE), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 22.12.2020 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione n. 328/2021 pubbl. il 22.02.2021. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza del 9.07.2025 fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore e maggiorenne non economicamente autosufficiente, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. Nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2 in data 12.09.2015, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte I serie / n. 26
[...] anno 2015 Comune di Spinea (VE);
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 9.07.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza prevalente presso la madre in Mira (VE) Via Porto Menai n. 83, mentre Per_1 il figlio maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente risiederà con il Per_2 padre;
2. a) ogni genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio convivente e residente presso di sé; b) le spese straordinarie, meglio indicate nel Protocollo del Tribunale di Venezia, noto alle parti e da aversi qui per integralmente richiamato, verranno sostenute al 100% dal genitore che provvede al mantenimento diretto del figlio collocato prevalentemente presso di lui, tranne che per le spese di iscrizione scolastica ed universitaria di entrambi i figli, per il convitto del figlio e per l'eventuale vitto ed alloggio di che dovesse studiare fuori sede Per_2
- che richiedano costi annuali inferiori o pari ad euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00)
- che verranno ripartite al 50% tra i genitori e, quindi, con obbligo di previo accordo solo per le spese di iscrizione scolastica, universitaria e di vitto ed alloggio dello studente fuori sede, che richiedano costi annuali superiori ad euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00). Per dette spese che richiedono il preventivo accordo delle parti, esse dovranno essere comunicate in maniera dettagliata da un coniuge all'altro per iscritto, anche via e.mail o whatsapp e decorsi giorni 5 dalla comunicazione, in assenza di motivato dissenso da esprimersi per iscritto con le medesime modalità sopra indicate, la mancata risposta dovrà intendersi equivalente all'approvazione delle medesime;
Ogni genitore si obbliga a fornire all'altro le pezze giustificative relative all'iscrizione scolastica e/o universitaria e agli esborsi per tale iscrizione, anche ai fini della detrazione fiscale. c) Le parti si accordano e con la firma del presente ricorso prestano il consenso acchè la sig.ra percepisca al 100% l'assegno unico relativo a e il Sig. CP_1 Per_1 CP_2 percepisca al 100% l'assegno unico relativo a . d) Il figlio minore percepisce Per_2 Per_1 un assegno di invalidità per il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) che gli è stato riconosciuto. Le parti si accordano affinchè detto assegno venga accreditato in un conto corrente bancario che necessariamente deve essere intestato al beneficiario Pt_1
, con rilascio della carta bancomat avente limite di prelievo mensile che verrà
[...] consegnata e utilizzata dalla mamma A tal fine le parti si obbligano, con la CP_1 firma del presente atto a intraprendere tutte le procedure ed a compiere gli incombenti necessari all'apertura di detto conto corrente intestato al figlio ed al rilascio della Per_1 predetta carta bancomat. L'assegno di invalidità dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per le spese legate alle problematiche di ADHD di e quindi, per gli Per_1 esborsi derivanti da visite mediche neuropsichiatriche e psicologiche, acquisto dei libri dedicati ed indicati e richiesti dalla scuola per il problema di apprendimento di Per_1
La sig.ra si impegna ad effettuare un rendiconto trimestrale delle spese sostenute con CP_1
l'utilizzo di detto assegno di invalidità esibendo, altresì, al sig la lista movimenti CP_2 del conto intestato a e dedicato all'accredito dell'assegno di invalidità per l'ADHD. Per_1
3. quanto alle frequentazioni e diritti di visita genitori/figli, si precisa che è Per_2 maggiorenne ed è libero di gestire le frequentazioni con i genitori. Quanto al figlio minore disporre che, possa rimanere indicativamente almeno un pomeriggio alla settimana Per_1 con il genitore non collocatario. Disporre che il padre possa tenere con sé il figlio collocato presso la madre, Per_1 indicativamente un fine settimana ogni 15 giorni;
due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da comunicarsi reciprocamente entro fine giugno di ogni anno;
7 giorni presso ciascun genitore durante le vacanze Natalizie e 3 giorni durante quelle Pasquali, alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta ed eventuali “ponti” previsti in base al calendario scolastico della Regione Veneto;
il tutto sempre previe intese tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e ludico/scolastici del figlio, con obbligo in capo a ciascun genitore di comunicare all'altro località e recapiti;
4. disporre che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, fermo il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto e della carta di identità, valida anche per l'espatrio, del figlio minore.
5. La Sig.ra ha provveduto in attuazione alla clausole 6) e 7) delle condizioni CP_1 di separazione ad effettuare la cessione al Sig. , con separato atto notarile a CP_2 rogito del Notaio di Mestre in data 18 maggio 2021 (Racc n 2.566 – Rep n. 3.027), Per_3 della propria quota dominicale pari al 50% dell'immobile di seguito descritto e censito nel Catasto fabbricati del Comune di Spinea, fg.8, particella 2423, Via Martiri della Libertà n. 77, e precisamente: sub 3 Via Martiri della Libertà, p.1 cat. A/2, cl.5, vani 5,5, R. C. euro 724,33 (appartamento); sub 12, Via Martiri della Libertà p.t, cat.C/6, cl.9, mq.15, R.C. euro 58,88 (garage); sub 21, Via Martiri della Libertà p.t, cat.C/6, cl.5, mq 12, R.C. euro 24,79 (posto auto), enti meglio individuati, anche con riferimento ai confini, nell'atto pubblico 22.9.2010 Rep. n. 1019-Racc. n. 918 Notaio . Persona_4
6. L'immobile sopra descritto è gravato da mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, che vede, tuttora, quali coobbligati e alle condizioni tutte CP_2 CP_1 descritte nell'atto pubblico rep. n. 1020-racc. n. 919 rogato il 22.9.2010 dal Notaio
, noto alle parti e da intendersi qui per integralmente Persona_4 richiamato.
7. In relazione a detto mutuo il Sig. con la cessione menzionata si è accollato il CP_2 pagamento delle restanti rate sino all'estinzione, liberando la coobbligata la CP_1 quale potrà iscrivere ipoteca sull'immobile sopra indicato, nel caso in cui il non CP_2 onorasse l'impegno sopra descritto, non corrispondendo almeno 3 rate.
8. Si chiede che il Tribunale ordini all'Ufficiale di stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza negli appositi Registri.
9. Spese e compensi di causa interamente compensati.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 9.07.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A nella causa R.G n. 2077/2025 VG. promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , CP_1 CP_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio;
all'udienza del 9.07.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 12.09.2015 contratto matrimonio civile in Spinea (VE), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 22.12.2020 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione n. 328/2021 pubbl. il 22.02.2021. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza del 9.07.2025 fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore e maggiorenne non economicamente autosufficiente, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. Nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2 in data 12.09.2015, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte I serie / n. 26
[...] anno 2015 Comune di Spinea (VE);
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 9.07.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza prevalente presso la madre in Mira (VE) Via Porto Menai n. 83, mentre Per_1 il figlio maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente risiederà con il Per_2 padre;
2. a) ogni genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio convivente e residente presso di sé; b) le spese straordinarie, meglio indicate nel Protocollo del Tribunale di Venezia, noto alle parti e da aversi qui per integralmente richiamato, verranno sostenute al 100% dal genitore che provvede al mantenimento diretto del figlio collocato prevalentemente presso di lui, tranne che per le spese di iscrizione scolastica ed universitaria di entrambi i figli, per il convitto del figlio e per l'eventuale vitto ed alloggio di che dovesse studiare fuori sede Per_2
- che richiedano costi annuali inferiori o pari ad euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00)
- che verranno ripartite al 50% tra i genitori e, quindi, con obbligo di previo accordo solo per le spese di iscrizione scolastica, universitaria e di vitto ed alloggio dello studente fuori sede, che richiedano costi annuali superiori ad euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00). Per dette spese che richiedono il preventivo accordo delle parti, esse dovranno essere comunicate in maniera dettagliata da un coniuge all'altro per iscritto, anche via e.mail o whatsapp e decorsi giorni 5 dalla comunicazione, in assenza di motivato dissenso da esprimersi per iscritto con le medesime modalità sopra indicate, la mancata risposta dovrà intendersi equivalente all'approvazione delle medesime;
Ogni genitore si obbliga a fornire all'altro le pezze giustificative relative all'iscrizione scolastica e/o universitaria e agli esborsi per tale iscrizione, anche ai fini della detrazione fiscale. c) Le parti si accordano e con la firma del presente ricorso prestano il consenso acchè la sig.ra percepisca al 100% l'assegno unico relativo a e il Sig. CP_1 Per_1 CP_2 percepisca al 100% l'assegno unico relativo a . d) Il figlio minore percepisce Per_2 Per_1 un assegno di invalidità per il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) che gli è stato riconosciuto. Le parti si accordano affinchè detto assegno venga accreditato in un conto corrente bancario che necessariamente deve essere intestato al beneficiario Pt_1
, con rilascio della carta bancomat avente limite di prelievo mensile che verrà
[...] consegnata e utilizzata dalla mamma A tal fine le parti si obbligano, con la CP_1 firma del presente atto a intraprendere tutte le procedure ed a compiere gli incombenti necessari all'apertura di detto conto corrente intestato al figlio ed al rilascio della Per_1 predetta carta bancomat. L'assegno di invalidità dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per le spese legate alle problematiche di ADHD di e quindi, per gli Per_1 esborsi derivanti da visite mediche neuropsichiatriche e psicologiche, acquisto dei libri dedicati ed indicati e richiesti dalla scuola per il problema di apprendimento di Per_1
La sig.ra si impegna ad effettuare un rendiconto trimestrale delle spese sostenute con CP_1
l'utilizzo di detto assegno di invalidità esibendo, altresì, al sig la lista movimenti CP_2 del conto intestato a e dedicato all'accredito dell'assegno di invalidità per l'ADHD. Per_1
3. quanto alle frequentazioni e diritti di visita genitori/figli, si precisa che è Per_2 maggiorenne ed è libero di gestire le frequentazioni con i genitori. Quanto al figlio minore disporre che, possa rimanere indicativamente almeno un pomeriggio alla settimana Per_1 con il genitore non collocatario. Disporre che il padre possa tenere con sé il figlio collocato presso la madre, Per_1 indicativamente un fine settimana ogni 15 giorni;
due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da comunicarsi reciprocamente entro fine giugno di ogni anno;
7 giorni presso ciascun genitore durante le vacanze Natalizie e 3 giorni durante quelle Pasquali, alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta ed eventuali “ponti” previsti in base al calendario scolastico della Regione Veneto;
il tutto sempre previe intese tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e ludico/scolastici del figlio, con obbligo in capo a ciascun genitore di comunicare all'altro località e recapiti;
4. disporre che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, fermo il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto e della carta di identità, valida anche per l'espatrio, del figlio minore.
5. La Sig.ra ha provveduto in attuazione alla clausole 6) e 7) delle condizioni CP_1 di separazione ad effettuare la cessione al Sig. , con separato atto notarile a CP_2 rogito del Notaio di Mestre in data 18 maggio 2021 (Racc n 2.566 – Rep n. 3.027), Per_3 della propria quota dominicale pari al 50% dell'immobile di seguito descritto e censito nel Catasto fabbricati del Comune di Spinea, fg.8, particella 2423, Via Martiri della Libertà n. 77, e precisamente: sub 3 Via Martiri della Libertà, p.1 cat. A/2, cl.5, vani 5,5, R. C. euro 724,33 (appartamento); sub 12, Via Martiri della Libertà p.t, cat.C/6, cl.9, mq.15, R.C. euro 58,88 (garage); sub 21, Via Martiri della Libertà p.t, cat.C/6, cl.5, mq 12, R.C. euro 24,79 (posto auto), enti meglio individuati, anche con riferimento ai confini, nell'atto pubblico 22.9.2010 Rep. n. 1019-Racc. n. 918 Notaio . Persona_4
6. L'immobile sopra descritto è gravato da mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, che vede, tuttora, quali coobbligati e alle condizioni tutte CP_2 CP_1 descritte nell'atto pubblico rep. n. 1020-racc. n. 919 rogato il 22.9.2010 dal Notaio
, noto alle parti e da intendersi qui per integralmente Persona_4 richiamato.
7. In relazione a detto mutuo il Sig. con la cessione menzionata si è accollato il CP_2 pagamento delle restanti rate sino all'estinzione, liberando la coobbligata la CP_1 quale potrà iscrivere ipoteca sull'immobile sopra indicato, nel caso in cui il non CP_2 onorasse l'impegno sopra descritto, non corrispondendo almeno 3 rate.
8. Si chiede che il Tribunale ordini all'Ufficiale di stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza negli appositi Registri.
9. Spese e compensi di causa interamente compensati.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 9.07.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -