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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4915 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 54/2025 RG;
T R A
(C.F. ) e Avv. Raffaele de Chiara (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
) n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore C.F._2 Per_1
(C.F. ), rappresentati dall'Avv. Raffaele de Chiara (C.F.
[...] CodiceFiscale_3
); CodiceFiscale_2 ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Ragioni di fatto e diritto I ricorrenti rappresentavano di essere titolari dell'assegno unico e universale per la figlia minore a carico che in data 30.04.2024 il Centro Medico Legale di Persona_1 CP_1
Caserta riconosceva la minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere Persona_1 funzioni proprie della sua età (L. 118/71 L. 289/90) con decorrenza dal 05.03.2024; che l' , a seguito della comunicazione del verbale di cui sopra, riconosceva il diritto dei CP_1 ricorrenti a ricevere la relativa maggiorazione dell'assegno unico prevista dall'art. 4 comma 4 del D. Lgs n 230/2021 pari ad euro 108,20 mensili. Parte ricorrente deduceva che, tuttavia, l' provvedeva al relativo pagamento soltanto a CP_1 partire dal mese di agosto 2024, esponendo che gli odierni ricorrenti vantano un credito nei CP_ confronti dell' pari ad euro 541,00 a titolo di arretrati concernenti la maggiorazione dell'assegno unico prevista dall'art. 4 comma 4 del D. Lgs n 230/2021 dal 05.03.2024 al 05.07.20204. CP_ Chiedevano di accertare il credito vantato nei confronti dell' a titoli di arretrati concernenti la maggiorazione dell'assegno unico prevista dall'art. 4 comma 4 del D. Lgs n. CP_ 230/2021 dal 05.03.2024 al 05.07.20204 e per l'effetto condannare l' al pagamento in loro favore della somma di euro 541,00 oltre interessi moratori dalla data del 05.03.2024 al soddisfo. Si costituiva l' esponendo “Dalla consultazione degli archivi la disabilità risulta CP_1 riconosciuta da marzo 2024. Si è provveduto quindi a riesaminare la posizione e a rielaborare le mensilità da marzo 2024 a luglio 2024 (vedi allegati). Con la prossima elaborazione di fine Novembre 2025 la procedura provvederà ad erogare i conguagli spettanti.”
1 Chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere. In corso di giudizio il procuratore di parte ricorrente ha esposto: “che in data 20.11.2025 CP_ l' ha proceduto al pagamento della somma di euro 541,00 in parziale accoglimento della domanda attorea che aveva ad oggetto, oltre al pagamento delle mensilità arretrate da Marzo 2024 a Luglio 2024, anche gli interessi moratori”. Ha chiesto la condanna dell' al pagamento “della somma di euro 95,16 a titolo di CP_1 interessi moratori come da tabelle” in atti (cfr. doc. in atti).
Nel merito la circostanza rappresentata da parte ricorrente, relativa al pagamento della somma spettante in base all'art. 4 comma 4 d. lgs 230/2021 da marzo a luglio 2024, determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite per quanto attiene alla condanna al pagamento dell'importo dei ratei dell'assegno unico e universale spettanti da marzo 2024 a luglio 2024: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
La domanda diretta alla condanna degli interessi. Nel caso che ci occupa deve, infatti, applicarsi l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Deve escludersi che spetti ai ricorrenti la somma richiesta a titolo di interessi moratori, laddove i conteggi sono stati effettuati secondo quanto emerge nelle tabelle allegate al ricorso avuto riguardo ad interessi pari o superiori al 10,15%.
Misura degli interessi spettanti Spettano, invece, la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sugli importi rivalutati a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10955 del 2002). In applicazione del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei di prestazione scaduti dopo il 31/12/91 l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.
2 Nel caso che ci occupa, a fronte dell'accertamento della disabilità avvenuto con visita del 30.4.2024 (cfr. doc. in atti), l' ha pagato i ratei della prestazione Controparte_2 assistenziale spettanti da marzo 2024 a luglio 2024 dopo il deposito del ricorso. Pertanto l' deve essere condannato al pagamento degli interessi legali maturati ai sensi CP_1 del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 sopra menzionato sull'importo dei ratei dell'assegno unico e universale spettanti da marzo 2024 a luglio 2024 a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo al 30.04.2024 e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza tenuto conto del pagamento parziale del credito e della circostanza che il suddetto pagamento è avvenuto solo in corso di causa, sicché vanno poste a carico dell' . CP_1
Le suddette spese sono liquidate avuto riguardo ai parametri stabiliti dall'art. 4, comma 1, decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e tenuta in considerazione la limitata difficoltà dell'affare, l'assenza di attività istruttoria e la limitata portata delle questioni che è stato necessario affrontare in sede di discussione a fronte del comportamento processuale dell' che in corso di giudizio ha provveduto alla liquidazione dei ratei della prestazione. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere per quanto attiene alla domanda di condanna al pagamento dei ratei dell'assegno unico e universale spettanti da marzo 2024 a luglio 2024;
- condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, degli interessi legali maturati ai CP_1 sensi del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 sull'importo dei ratei dell'assegno unico e universale spettanti da marzo 2024 a luglio 2024 a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo al 30.04.2024 e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi;
- condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, quantificate in CP_1
€303,20 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 05.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 54/2025 RG;
T R A
(C.F. ) e Avv. Raffaele de Chiara (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
) n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore C.F._2 Per_1
(C.F. ), rappresentati dall'Avv. Raffaele de Chiara (C.F.
[...] CodiceFiscale_3
); CodiceFiscale_2 ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Ragioni di fatto e diritto I ricorrenti rappresentavano di essere titolari dell'assegno unico e universale per la figlia minore a carico che in data 30.04.2024 il Centro Medico Legale di Persona_1 CP_1
Caserta riconosceva la minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere Persona_1 funzioni proprie della sua età (L. 118/71 L. 289/90) con decorrenza dal 05.03.2024; che l' , a seguito della comunicazione del verbale di cui sopra, riconosceva il diritto dei CP_1 ricorrenti a ricevere la relativa maggiorazione dell'assegno unico prevista dall'art. 4 comma 4 del D. Lgs n 230/2021 pari ad euro 108,20 mensili. Parte ricorrente deduceva che, tuttavia, l' provvedeva al relativo pagamento soltanto a CP_1 partire dal mese di agosto 2024, esponendo che gli odierni ricorrenti vantano un credito nei CP_ confronti dell' pari ad euro 541,00 a titolo di arretrati concernenti la maggiorazione dell'assegno unico prevista dall'art. 4 comma 4 del D. Lgs n 230/2021 dal 05.03.2024 al 05.07.20204. CP_ Chiedevano di accertare il credito vantato nei confronti dell' a titoli di arretrati concernenti la maggiorazione dell'assegno unico prevista dall'art. 4 comma 4 del D. Lgs n. CP_ 230/2021 dal 05.03.2024 al 05.07.20204 e per l'effetto condannare l' al pagamento in loro favore della somma di euro 541,00 oltre interessi moratori dalla data del 05.03.2024 al soddisfo. Si costituiva l' esponendo “Dalla consultazione degli archivi la disabilità risulta CP_1 riconosciuta da marzo 2024. Si è provveduto quindi a riesaminare la posizione e a rielaborare le mensilità da marzo 2024 a luglio 2024 (vedi allegati). Con la prossima elaborazione di fine Novembre 2025 la procedura provvederà ad erogare i conguagli spettanti.”
1 Chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere. In corso di giudizio il procuratore di parte ricorrente ha esposto: “che in data 20.11.2025 CP_ l' ha proceduto al pagamento della somma di euro 541,00 in parziale accoglimento della domanda attorea che aveva ad oggetto, oltre al pagamento delle mensilità arretrate da Marzo 2024 a Luglio 2024, anche gli interessi moratori”. Ha chiesto la condanna dell' al pagamento “della somma di euro 95,16 a titolo di CP_1 interessi moratori come da tabelle” in atti (cfr. doc. in atti).
Nel merito la circostanza rappresentata da parte ricorrente, relativa al pagamento della somma spettante in base all'art. 4 comma 4 d. lgs 230/2021 da marzo a luglio 2024, determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite per quanto attiene alla condanna al pagamento dell'importo dei ratei dell'assegno unico e universale spettanti da marzo 2024 a luglio 2024: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
La domanda diretta alla condanna degli interessi. Nel caso che ci occupa deve, infatti, applicarsi l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Deve escludersi che spetti ai ricorrenti la somma richiesta a titolo di interessi moratori, laddove i conteggi sono stati effettuati secondo quanto emerge nelle tabelle allegate al ricorso avuto riguardo ad interessi pari o superiori al 10,15%.
Misura degli interessi spettanti Spettano, invece, la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sugli importi rivalutati a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10955 del 2002). In applicazione del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei di prestazione scaduti dopo il 31/12/91 l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.
2 Nel caso che ci occupa, a fronte dell'accertamento della disabilità avvenuto con visita del 30.4.2024 (cfr. doc. in atti), l' ha pagato i ratei della prestazione Controparte_2 assistenziale spettanti da marzo 2024 a luglio 2024 dopo il deposito del ricorso. Pertanto l' deve essere condannato al pagamento degli interessi legali maturati ai sensi CP_1 del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 sopra menzionato sull'importo dei ratei dell'assegno unico e universale spettanti da marzo 2024 a luglio 2024 a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo al 30.04.2024 e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza tenuto conto del pagamento parziale del credito e della circostanza che il suddetto pagamento è avvenuto solo in corso di causa, sicché vanno poste a carico dell' . CP_1
Le suddette spese sono liquidate avuto riguardo ai parametri stabiliti dall'art. 4, comma 1, decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e tenuta in considerazione la limitata difficoltà dell'affare, l'assenza di attività istruttoria e la limitata portata delle questioni che è stato necessario affrontare in sede di discussione a fronte del comportamento processuale dell' che in corso di giudizio ha provveduto alla liquidazione dei ratei della prestazione. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere per quanto attiene alla domanda di condanna al pagamento dei ratei dell'assegno unico e universale spettanti da marzo 2024 a luglio 2024;
- condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, degli interessi legali maturati ai CP_1 sensi del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 sull'importo dei ratei dell'assegno unico e universale spettanti da marzo 2024 a luglio 2024 a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo al 30.04.2024 e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi;
- condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, quantificate in CP_1
€303,20 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 05.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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