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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 241/2023 promossa Da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Doa e Delia Cernigliaro. Pt_1
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Dagnino. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza dell'1/3/2023 il G.L. del Tribunale di Termini Imerese ha accolto il ricorso proposto da ed ha annullato l'avviso di addebito n. Controparte_1
59620190007026409000 emesso dall' per omissioni contributive contestate al Pt_1 CP_1 sull'anno 2013 in forza dell'avviso di accertamento unificato n. TY301SD03292 redatto dall'Agenzia delle Entrate in data 7/11/2018 nei confronti della D.R.C. Intermediari s.a.s. di Di GA G e RU S.” (della quale il era socio accomandatario al 50% ) CP_1 gravato da opposizione proposta dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo . Ha ritenuto il G.L. che la pretesa fosse viziata dalla violazione dell'art. 24 comma 3° del D. Lgs n. 46/1999 ai sensi del quale, “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Avverso tale statuizione ha proposto gravame l' forte della sopravvenuta pronuncia Pt_1 della C.T.P. di Palermo dell'1/3/2022 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente. Si è costituito il quale preliminarmente a ogni difesa ha fatto valere Controparte_1
l'intervenuta definizione della omissione contributiva contestata avendo egli aderito alla c.d. rottamazione quater di cui all'art. 1 commi 231 e ssg. Legge n. 197/2022 e corrisposto per intero le somme dovute. Ciò posto, ritenuto che al fine di aderire alla definizione agevolata di cui alla disposizione sopra richiamata è previsto che il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.
Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti (art.1 commi 235 e 236). Rilevato che il contribuente ha dimostrato di avere aderito e perfezionato la procedura di definizione agevolata del carico contributivo documentando il deposito dell'istanza e la prova del pagamento del piano di rateizzazione;
che in riforma della sentenza impugnata deve pronunciarsi l'estinzione del giudizio e , sussistendone le ragioni , disporsi la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza n. 266/2023 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 1 marzo 2023, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio promosso da avverso l'avviso di addebito n. 59620190007026409000. Controparte_1
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Palermo 13 marzo 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco