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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/10/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2259/2024 promossa da:
, (C.F. , con l'Avv. CEI GIANCARLO e con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso il suo studio in Pavia C.so Cavour 20;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“ 1)assegnare i due figli alla madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sè un giorno alla settimana dalle ore 9 alle ore 21, al sabato o alla domenica;
2) durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sè i figli per un periodo di due settimane, previo accordo con la madre;
3)il padre verserà ogni mese alla moglie la somma di euro 500,00 o veriore meglio visa al
Collegio per il mantenimento dei figli, fino a quando gli stessi non avranno raggiunto una autonomia economico-lavorativa., 4)per quanto relativo alle spese legali, si richiama quanto calcolato nella nota già prodotta”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che con sentenza n. 1663/24 emessa dal Tribunale di Pavia in data
12/12/2024 è già stata pronunciata sentenza parziale sullo status.
La presente sentenza si occupa della definizione delle ulteriori domande. Con Nonostante la regolarità della notifica il sig. on si costituiva in giudizio.
Pertanto, non essendo possibile un tentativo di conciliazione, all'udienza presidenziale veniva confermato quanto statuito in sede di separazione con precisazione che la figlia , Per_1
seppure convivente, fosse divenuta maggiorenne e quindi non la riguardavano questioni relative ad affido e frequentazioni e che l'obbligo al mantenimento in carico al padre perdurava sino alla sua raggiunta autonomia.
Dopo la pronuncia parziale sullo status, con ordinanza di remissione in istruttoria, il Giudice, preso atto del deposito della documentazione richiesta sia da parte ricorrente che dall'INPS, fissava udienza al 1/10/2025 durante la quale la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Quanto al regime di affidamento del minore, peraltro vicino alla maggiore età, va accolta la domanda di conferma delle modalità di affido in via condivisa, non avendo nel corso del presente procedimento la ricorrente modificato tale domanda ( non potendosi ritenere valida modifica della domanda quanto indicato nella precisazione delle conclusioni, (“assegnare i due figli alla madre…”, modifica semmai tardiva e comunque non notificata al convenuto contumace) .
Il collocamento del figlio minore va stabilito, come in atto, presso la madre, così come deve prendersi atto che al figlia maggiorenne e non economicamente indipendente vive presso la madre.
Per quanto riguarda la disciplina delle visite ed incontri padre-figlio, si ritiene adeguata la regolamentazione proposta dalla ricorrente in base alla quale il padre potrà dunque vedere e tenere con sé il minore un giorno alla settimana dalle ore 9 alle ore 21, al sabato o alla domenica. Per quel che concerne le vacanze estive si precisa che il prossimo marzo 2026 anche diventerà maggiorenne quindi la regolamentazione delle stesse avverrà liberamente, Per_2
come da sua scelta.
Pag. 2 di 4 Con riferimento alla figlia , si ribadisce che la stessa è ormai divenuta maggiorenne e Per_1 che, quindi, le misure di affido, collocamento e frequentazioni valgono solo per il figlio minorenne.
Con riferimento, invece, al contributo chiesto a titolo di concorso al mantenimento dei figli appare corretto, in base ai dati a disposizione, stabilire che il padre verserà ogni mese alla moglie la somma di euro 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Il contributo al mantenimento verrà versato sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli conviventi con la madre.
In punto spese extra assegno, le stesse andranno divise tra le parti nella misura del 50% ciascuna, applicando il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia. Alla ricorrente prevalente collocataria spetta anche per intero l'assegno unico per i figli.
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto contumace, considerato l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza non definitiva n.
1663/24 di divorzio dei coniugi, così dispone;
- affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, collocandolo Persona_3
prevalentemente presso al madre;
- dispone che il padre possa vedere e stare con il figlio così come stabilito in parte motiva;
- dichiara il padre tenuto a contribuire al mantenimento di entrambi i figli e Per_2 Per_1
(maggiorenne non indipendente economicamente e convivente con la madre) , tramite il versamento, entro il 5 di ogni mese, della somma di € 500,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
dichiara entrambi i genitori tenuti a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno relative ai figli come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
dispone che l'assegno unico per i figli venga interamente percepito dalla madre prevalente collocataria;
Con
- condanna il Sig. rifondere a e per essa al difensore anticipatario le spese di Parte_1
lite che liquida in € 3000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Pavia, camera di consiglio del 13/10/2025 Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2259/2024 promossa da:
, (C.F. , con l'Avv. CEI GIANCARLO e con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso il suo studio in Pavia C.so Cavour 20;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“ 1)assegnare i due figli alla madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sè un giorno alla settimana dalle ore 9 alle ore 21, al sabato o alla domenica;
2) durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sè i figli per un periodo di due settimane, previo accordo con la madre;
3)il padre verserà ogni mese alla moglie la somma di euro 500,00 o veriore meglio visa al
Collegio per il mantenimento dei figli, fino a quando gli stessi non avranno raggiunto una autonomia economico-lavorativa., 4)per quanto relativo alle spese legali, si richiama quanto calcolato nella nota già prodotta”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che con sentenza n. 1663/24 emessa dal Tribunale di Pavia in data
12/12/2024 è già stata pronunciata sentenza parziale sullo status.
La presente sentenza si occupa della definizione delle ulteriori domande. Con Nonostante la regolarità della notifica il sig. on si costituiva in giudizio.
Pertanto, non essendo possibile un tentativo di conciliazione, all'udienza presidenziale veniva confermato quanto statuito in sede di separazione con precisazione che la figlia , Per_1
seppure convivente, fosse divenuta maggiorenne e quindi non la riguardavano questioni relative ad affido e frequentazioni e che l'obbligo al mantenimento in carico al padre perdurava sino alla sua raggiunta autonomia.
Dopo la pronuncia parziale sullo status, con ordinanza di remissione in istruttoria, il Giudice, preso atto del deposito della documentazione richiesta sia da parte ricorrente che dall'INPS, fissava udienza al 1/10/2025 durante la quale la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Quanto al regime di affidamento del minore, peraltro vicino alla maggiore età, va accolta la domanda di conferma delle modalità di affido in via condivisa, non avendo nel corso del presente procedimento la ricorrente modificato tale domanda ( non potendosi ritenere valida modifica della domanda quanto indicato nella precisazione delle conclusioni, (“assegnare i due figli alla madre…”, modifica semmai tardiva e comunque non notificata al convenuto contumace) .
Il collocamento del figlio minore va stabilito, come in atto, presso la madre, così come deve prendersi atto che al figlia maggiorenne e non economicamente indipendente vive presso la madre.
Per quanto riguarda la disciplina delle visite ed incontri padre-figlio, si ritiene adeguata la regolamentazione proposta dalla ricorrente in base alla quale il padre potrà dunque vedere e tenere con sé il minore un giorno alla settimana dalle ore 9 alle ore 21, al sabato o alla domenica. Per quel che concerne le vacanze estive si precisa che il prossimo marzo 2026 anche diventerà maggiorenne quindi la regolamentazione delle stesse avverrà liberamente, Per_2
come da sua scelta.
Pag. 2 di 4 Con riferimento alla figlia , si ribadisce che la stessa è ormai divenuta maggiorenne e Per_1 che, quindi, le misure di affido, collocamento e frequentazioni valgono solo per il figlio minorenne.
Con riferimento, invece, al contributo chiesto a titolo di concorso al mantenimento dei figli appare corretto, in base ai dati a disposizione, stabilire che il padre verserà ogni mese alla moglie la somma di euro 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Il contributo al mantenimento verrà versato sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli conviventi con la madre.
In punto spese extra assegno, le stesse andranno divise tra le parti nella misura del 50% ciascuna, applicando il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia. Alla ricorrente prevalente collocataria spetta anche per intero l'assegno unico per i figli.
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto contumace, considerato l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza non definitiva n.
1663/24 di divorzio dei coniugi, così dispone;
- affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, collocandolo Persona_3
prevalentemente presso al madre;
- dispone che il padre possa vedere e stare con il figlio così come stabilito in parte motiva;
- dichiara il padre tenuto a contribuire al mantenimento di entrambi i figli e Per_2 Per_1
(maggiorenne non indipendente economicamente e convivente con la madre) , tramite il versamento, entro il 5 di ogni mese, della somma di € 500,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
dichiara entrambi i genitori tenuti a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno relative ai figli come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
dispone che l'assegno unico per i figli venga interamente percepito dalla madre prevalente collocataria;
Con
- condanna il Sig. rifondere a e per essa al difensore anticipatario le spese di Parte_1
lite che liquida in € 3000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Pavia, camera di consiglio del 13/10/2025 Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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