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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/06/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3665/2017 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 in data 13/11/2017 al numero 3665/2017 R.G., avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 72/2017 del Giudice di Pace di
Venosa, emessa in data 28/08/2017 e pubblicata il 05/09/2017, notificata in data 05/10/2017
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, come da mandato a margine dell'atto di citazione in appello, dall'Avv. Luigi Lomio, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Lavello alla Via Garibaldi n. 73;
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 all'amministratore pro tempore , rappresentato e difeso, Controparte_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Mauro Di Chicco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Lavello alla Via G. Bruno n. 3/a;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26/02/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 3665/2017 R.G.
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
interponeva gravame avverso alla sentenza n. 72/2017 del Giudice di Pace di Venosa, emessa in data 28/08/2017 e pubblicata il 05/09/2017, notificata in data 05/10/2017, con la quale il primo giudice aveva rigettato l'opposizione da lei proposta avverso al decreto ingiuntivo n. 38/2011, emesso dal G.d.P. di Venosa su istanza del per il Controparte_1
pagamento di oneri condominiali.
1.1. L'appellante deduceva la mancanza, insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ovvero la violazione di legge: a) contestando l'affermazione del primo giudice per cui il credito poteva ritenersi dimostrato in ragione della riscontrata mancata impugnazione delle delibere assembleari approvative della spesa e sostenendo, al contrario, che le prove espletate nel corso del giudizio avrebbero dovuto convincere il giudice dell'assenza di prova del credito ingiunto;
b) eccependo la nullità delle delibere, per non essere state notificate all'opponente; b) deducendo l'erroneità della decisione per non aver ritenuto dimostrato l'avvenuto pagamento della somma ingiunta;
c) contestando il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale proposta al fine di accertare la sussistenza di un controcredito nei confronti del da porre in CP_1
compensazione.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1
appellato, avversando nel merito il gravame e, pertanto, chiedendone il rigetto.
3. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 26/02/2025, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e, pertanto, vada rigettato per le ragioni che seguono.
5. Ragioni di ordine logico impongono il prioritario esame del motivo con cui l'appellante eccepisce l'intervenuto pagamento del credito ingiunto, allegato a riprova una comunicazione datata 14/07/2011 e la copia fotostatica di un assegno non trasferibile intestato al CP_1
5.1. Orbene, è noto che, in caso di pagamento effettuato mediante assegni
[diversi da quelli circolari, sulla cui efficacia estintiva del debito, pure in
2 Proc. n. 3665/2017 R.G.
assenza di una volontà delle parti, si è espressa una consolidata giurisprudenza di legittimità (v. per tutte Cass. 19 dicembre 2006, n.
27158)], l'effetto liberatorio si verifica solo con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; tuttavia, poiché
l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (v. Cassazione civile sez. II, 05/11/2024, n.28418).
Dunque, per il debitore la produzione della sola matrice degli assegni non sarà sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento, necessitandosi piuttosto la prova dell'effettiva consegna dell'assegno al creditore (v. Cass. civ. ordinanza n. 33566/2021 del 11 novembre 2021)
5.2. Ciò chiarito in punto di diritto, nel caso di specie l'appellante non ha dimostrato l'effettiva consegna del titolo al essendosi limitata CP_1
a produrre la copia fotostatica dell'assegno ma non anche la relativa spedizione, o il suo ricevimento da parte del creditore.
Di conseguenza, non può ritenersi provato il pagamento, talché l'appello sul punto va rigettato.
6. Parimenti infondati risultano i motivi (esaminabili congiuntamente) con cui l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado ha ritenuto provato il credito ingiunto sulla sola base delle delibere assembleari non impugnate, di cui invece avrebbe dovuto dichiarare la nullità.
6.1. Invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui, per il disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. civ., la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti, nel termine stabilito
3 Proc. n. 3665/2017 R.G.
dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ., non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera, da considerare, perciò, annullabile (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5254 del
04/03/2011; nello stesso senso anche Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20006 del 24/09/2020, secondo cui, in massima, “Qualora la ripartizione delle spese condominiali sia avvenuta con l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1135, n. 3, c.c.,
l'obbligazione dei condomini di contribuire al pagamento delle stesse sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione, che i condomini assenti o dissenzienti non potranno impugnare per ragioni di merito, perché non è consentito al singolo
rimettere in discussione, al momento del bilancio consuntivo, i CP_1
provvedimenti della maggioranza che, tradottisi in delibere, avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati”).
In altri termini, una volta approvato il riparto delle spese condominiali, queste ultime possono essere contestate, per ragioni di legittimità, soltanto attraverso la domanda di annullamento della delibera, da proporsi entro il termine perentorio di cui al secondo comma dell'art. 1137 c.c., ovvero trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Né può consentirsi una impugnativa sine die, legittimata dalla sola ipotesi di nullità della delibera, che si verifica nei limitati casi di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – quest'ultima da valutarsi in relazione al
“difetto assoluto di attribuzioni” – contenuto illecito, ossia contrario a
“norme imperative” o all'”ordine pubblico” o al “buon costume”, laddove, invece, sono meramente annullabili le deliberazioni (come quelle in commento) aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette
4 Proc. n. 3665/2017 R.G.
attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. (così Cass.,
S.U., sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021).
6.2. In ragione dei principi poc'anzi compendiati, appare evidente che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado dall'odierna appellante non poteva essere accolta, in quanto, con l'atto introduttivo di primo grado, sono state profilate ragioni di invalidità della pretesa
(concernente quote condominiali) concretizzanti motivi di annullabilità della relativa delibera, che, come tali, avrebbero dovuto farsi valere – tempestivamente – con apposita azione caducatoria di essa (sulla natura del vizio relativo all'omessa convocazione dei condomini alle assemblee si veda Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22573 del 07/11/2016, che espressamente la ricomprende nel novero dei vizi da far valere in via di annullamento, ex art. 1137 c.c.).
6.3. Se così è, preso atto dell'infruttuoso decorso del termine di cui all'art. 1137 c.c., correttamente il primo giudice ha dato atto del definitivo consolidamento della posizione debitoria a carico della e Parte_2 conseguentemente ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
6.4. Ciò anche in quanto “La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e CP_1
legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della
(perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre
2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez.
2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741)” [in tali
5 Proc. n. 3665/2017 R.G.
testuali termini si è espressa la Corte di Cassazione con la recente
Ordinanza n. 10101 del 17 aprile 2023, sottolineatura del redigente].
Onde, l'infondatezza del relativo motivo d'appello.
7. Non residua che l'esame del motivo con cui l'appellante ha contestato il rigetto della domanda riconvenzionale, con la quale la condomina ha inteso far valere, in compensazione, il proprio credito asseritamente derivante dal risarcimento dei danni subiti per infiltrazioni provenienti dal lastrico solare condominiale.
7.1. A tal proposito si rammenti che la compensazione giudiziale (di cui al comma secondo dell'art. 1243 c.c.) può essere disposta dal giudice quando il credito (illiquido, altrimenti operando la compensazione legale) opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione.
Questa forma di compensazione si distingue da quella legale per il fatto che, mentre la prima presuppone la sussistenza (anteriormente al giudizio) di contrapposti crediti liquidi ed esigibili, la seconda presuppone che il debito opposto in compensazione sia illiquido, ma di facile e pronta liquidazione (Cass. n. 23924/2024; Cass. n. 4073/1998; Cass. n.
1536/1985).
L'apprezzamento circa la facile e pronta liquidità va inteso in senso ampio,
e dunque anche in riferimento all'an debeatur (Cass. n. 9904/2003; Cass.
n. 12664/2000; Cass. n. 1394/1995; contra Cass. n. 6237/1991, secondo cui la contestazione dell'esistenza del credito opposto in compensazione rende inammissibile la compensazione giudiziale, salvo il caso in cui la contestazione risulti prima facie pretestuosa ed infondata).
Una significativa puntualizzazione – in relazione alla spendibilità in compensazione di un credito controverso – è stata operata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come “La compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito” (così, in massima, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4313 del
6 Proc. n. 3665/2017 R.G.
14/02/2019); dunque, secondo tale indirizzo ermeneutico, ampiamente consolidato, la compensazione giudiziale non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso (Cass. n.
31359/2018; Cass. n. 6820/2002; Cass. n. 11496/2000; Cass. n.
4073/1998; Cass. n. 2176/1995; Cass. n. 11267/1993; Cass. n. 431/1982).
Peraltro, in questo caso è preclusa anche la possibilità di sospendere il processo relativo al credito oggetto della domanda principale ai sensi dell' art. 1243, così come resta preclusa la possibilità di sospendere il processo ai sensi degli artt. 295 o 337, 2° co., c.p.c. (Cass. n. 580/2001; Cass. n.
325/1992), come peraltro ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
(Cass., S.U., n. 23225/2016, secondo cui “Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, secondo comma, cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 cod. proc. civ. o dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 cod. civ.”).
7.2. Orbene, l'indirizzo ermeneutico poc'anzi compendiato si palesa decisivo per il caso in analisi, in quanto è circostanza pacifica tra le parti che penda, tra le stesse, il giudizio di natura risarcitoria iscritto al n.
3762/2016 R.G. del Tribunale di Potenza, fondato dall'odierno appellante sugli esiti della consulenza tecnica preventiva acquisita in seno al n.
671/2011 R.G., del Tribunale di Melfi, ossia sulla stessa consulenza tecnica depositata nel giudizio di primo grado, sulla scorta della quale l'appellante afferma la certezza e la pronta liquidabilità del proprio credito.
7 Proc. n. 3665/2017 R.G.
Ebbene, fintanto che perdura la pendenza del giudizio relativo al controcredito in relazione al quale l'appellante invoca la compensazione [e tale pendenza deve ritenersi, allo stato, persistente, in ragione del fatto che nessuna delle parti ha depositato la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 36258 del 28/12/2023) o altro elemento idoneo a provare il passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 2827 del 05/02/2025)] è preclusa al giudice ogni pronuncia sulla compensazione, anche giudiziale (Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 04/12/2018, n. 31359), conseguendone l'inaccoglibilità della domanda riconvenzionale azionata in primo grado.
8. In definitiva, stante tutto quanto sin qui rilevato, deve concludersi per l'integrale rigetto dell'appello e, specularmente, per la conferma della sentenza impugnata.
9. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado, le stesse vanno poste a carico dell'appellante soccombente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 1.101 a €
5.200), con esclusione della fase istruttoria in quanto non svoltasi.
10. Stante il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
4166/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del appellato, che si liquidano in € 1.701,00 per compenso CP_1
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
8 Proc. n. 3665/2017 R.G.
3. dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Potenza, lì 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
9
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 in data 13/11/2017 al numero 3665/2017 R.G., avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 72/2017 del Giudice di Pace di
Venosa, emessa in data 28/08/2017 e pubblicata il 05/09/2017, notificata in data 05/10/2017
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, come da mandato a margine dell'atto di citazione in appello, dall'Avv. Luigi Lomio, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Lavello alla Via Garibaldi n. 73;
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 all'amministratore pro tempore , rappresentato e difeso, Controparte_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Mauro Di Chicco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Lavello alla Via G. Bruno n. 3/a;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26/02/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 3665/2017 R.G.
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
interponeva gravame avverso alla sentenza n. 72/2017 del Giudice di Pace di Venosa, emessa in data 28/08/2017 e pubblicata il 05/09/2017, notificata in data 05/10/2017, con la quale il primo giudice aveva rigettato l'opposizione da lei proposta avverso al decreto ingiuntivo n. 38/2011, emesso dal G.d.P. di Venosa su istanza del per il Controparte_1
pagamento di oneri condominiali.
1.1. L'appellante deduceva la mancanza, insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ovvero la violazione di legge: a) contestando l'affermazione del primo giudice per cui il credito poteva ritenersi dimostrato in ragione della riscontrata mancata impugnazione delle delibere assembleari approvative della spesa e sostenendo, al contrario, che le prove espletate nel corso del giudizio avrebbero dovuto convincere il giudice dell'assenza di prova del credito ingiunto;
b) eccependo la nullità delle delibere, per non essere state notificate all'opponente; b) deducendo l'erroneità della decisione per non aver ritenuto dimostrato l'avvenuto pagamento della somma ingiunta;
c) contestando il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale proposta al fine di accertare la sussistenza di un controcredito nei confronti del da porre in CP_1
compensazione.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1
appellato, avversando nel merito il gravame e, pertanto, chiedendone il rigetto.
3. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 26/02/2025, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e, pertanto, vada rigettato per le ragioni che seguono.
5. Ragioni di ordine logico impongono il prioritario esame del motivo con cui l'appellante eccepisce l'intervenuto pagamento del credito ingiunto, allegato a riprova una comunicazione datata 14/07/2011 e la copia fotostatica di un assegno non trasferibile intestato al CP_1
5.1. Orbene, è noto che, in caso di pagamento effettuato mediante assegni
[diversi da quelli circolari, sulla cui efficacia estintiva del debito, pure in
2 Proc. n. 3665/2017 R.G.
assenza di una volontà delle parti, si è espressa una consolidata giurisprudenza di legittimità (v. per tutte Cass. 19 dicembre 2006, n.
27158)], l'effetto liberatorio si verifica solo con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; tuttavia, poiché
l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (v. Cassazione civile sez. II, 05/11/2024, n.28418).
Dunque, per il debitore la produzione della sola matrice degli assegni non sarà sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento, necessitandosi piuttosto la prova dell'effettiva consegna dell'assegno al creditore (v. Cass. civ. ordinanza n. 33566/2021 del 11 novembre 2021)
5.2. Ciò chiarito in punto di diritto, nel caso di specie l'appellante non ha dimostrato l'effettiva consegna del titolo al essendosi limitata CP_1
a produrre la copia fotostatica dell'assegno ma non anche la relativa spedizione, o il suo ricevimento da parte del creditore.
Di conseguenza, non può ritenersi provato il pagamento, talché l'appello sul punto va rigettato.
6. Parimenti infondati risultano i motivi (esaminabili congiuntamente) con cui l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado ha ritenuto provato il credito ingiunto sulla sola base delle delibere assembleari non impugnate, di cui invece avrebbe dovuto dichiarare la nullità.
6.1. Invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui, per il disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. civ., la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti, nel termine stabilito
3 Proc. n. 3665/2017 R.G.
dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ., non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera, da considerare, perciò, annullabile (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5254 del
04/03/2011; nello stesso senso anche Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20006 del 24/09/2020, secondo cui, in massima, “Qualora la ripartizione delle spese condominiali sia avvenuta con l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1135, n. 3, c.c.,
l'obbligazione dei condomini di contribuire al pagamento delle stesse sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione, che i condomini assenti o dissenzienti non potranno impugnare per ragioni di merito, perché non è consentito al singolo
rimettere in discussione, al momento del bilancio consuntivo, i CP_1
provvedimenti della maggioranza che, tradottisi in delibere, avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati”).
In altri termini, una volta approvato il riparto delle spese condominiali, queste ultime possono essere contestate, per ragioni di legittimità, soltanto attraverso la domanda di annullamento della delibera, da proporsi entro il termine perentorio di cui al secondo comma dell'art. 1137 c.c., ovvero trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Né può consentirsi una impugnativa sine die, legittimata dalla sola ipotesi di nullità della delibera, che si verifica nei limitati casi di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – quest'ultima da valutarsi in relazione al
“difetto assoluto di attribuzioni” – contenuto illecito, ossia contrario a
“norme imperative” o all'”ordine pubblico” o al “buon costume”, laddove, invece, sono meramente annullabili le deliberazioni (come quelle in commento) aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette
4 Proc. n. 3665/2017 R.G.
attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. (così Cass.,
S.U., sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021).
6.2. In ragione dei principi poc'anzi compendiati, appare evidente che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado dall'odierna appellante non poteva essere accolta, in quanto, con l'atto introduttivo di primo grado, sono state profilate ragioni di invalidità della pretesa
(concernente quote condominiali) concretizzanti motivi di annullabilità della relativa delibera, che, come tali, avrebbero dovuto farsi valere – tempestivamente – con apposita azione caducatoria di essa (sulla natura del vizio relativo all'omessa convocazione dei condomini alle assemblee si veda Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22573 del 07/11/2016, che espressamente la ricomprende nel novero dei vizi da far valere in via di annullamento, ex art. 1137 c.c.).
6.3. Se così è, preso atto dell'infruttuoso decorso del termine di cui all'art. 1137 c.c., correttamente il primo giudice ha dato atto del definitivo consolidamento della posizione debitoria a carico della e Parte_2 conseguentemente ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
6.4. Ciò anche in quanto “La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e CP_1
legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della
(perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre
2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez.
2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741)” [in tali
5 Proc. n. 3665/2017 R.G.
testuali termini si è espressa la Corte di Cassazione con la recente
Ordinanza n. 10101 del 17 aprile 2023, sottolineatura del redigente].
Onde, l'infondatezza del relativo motivo d'appello.
7. Non residua che l'esame del motivo con cui l'appellante ha contestato il rigetto della domanda riconvenzionale, con la quale la condomina ha inteso far valere, in compensazione, il proprio credito asseritamente derivante dal risarcimento dei danni subiti per infiltrazioni provenienti dal lastrico solare condominiale.
7.1. A tal proposito si rammenti che la compensazione giudiziale (di cui al comma secondo dell'art. 1243 c.c.) può essere disposta dal giudice quando il credito (illiquido, altrimenti operando la compensazione legale) opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione.
Questa forma di compensazione si distingue da quella legale per il fatto che, mentre la prima presuppone la sussistenza (anteriormente al giudizio) di contrapposti crediti liquidi ed esigibili, la seconda presuppone che il debito opposto in compensazione sia illiquido, ma di facile e pronta liquidazione (Cass. n. 23924/2024; Cass. n. 4073/1998; Cass. n.
1536/1985).
L'apprezzamento circa la facile e pronta liquidità va inteso in senso ampio,
e dunque anche in riferimento all'an debeatur (Cass. n. 9904/2003; Cass.
n. 12664/2000; Cass. n. 1394/1995; contra Cass. n. 6237/1991, secondo cui la contestazione dell'esistenza del credito opposto in compensazione rende inammissibile la compensazione giudiziale, salvo il caso in cui la contestazione risulti prima facie pretestuosa ed infondata).
Una significativa puntualizzazione – in relazione alla spendibilità in compensazione di un credito controverso – è stata operata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come “La compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito” (così, in massima, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4313 del
6 Proc. n. 3665/2017 R.G.
14/02/2019); dunque, secondo tale indirizzo ermeneutico, ampiamente consolidato, la compensazione giudiziale non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso (Cass. n.
31359/2018; Cass. n. 6820/2002; Cass. n. 11496/2000; Cass. n.
4073/1998; Cass. n. 2176/1995; Cass. n. 11267/1993; Cass. n. 431/1982).
Peraltro, in questo caso è preclusa anche la possibilità di sospendere il processo relativo al credito oggetto della domanda principale ai sensi dell' art. 1243, così come resta preclusa la possibilità di sospendere il processo ai sensi degli artt. 295 o 337, 2° co., c.p.c. (Cass. n. 580/2001; Cass. n.
325/1992), come peraltro ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
(Cass., S.U., n. 23225/2016, secondo cui “Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, secondo comma, cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 cod. proc. civ. o dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 cod. civ.”).
7.2. Orbene, l'indirizzo ermeneutico poc'anzi compendiato si palesa decisivo per il caso in analisi, in quanto è circostanza pacifica tra le parti che penda, tra le stesse, il giudizio di natura risarcitoria iscritto al n.
3762/2016 R.G. del Tribunale di Potenza, fondato dall'odierno appellante sugli esiti della consulenza tecnica preventiva acquisita in seno al n.
671/2011 R.G., del Tribunale di Melfi, ossia sulla stessa consulenza tecnica depositata nel giudizio di primo grado, sulla scorta della quale l'appellante afferma la certezza e la pronta liquidabilità del proprio credito.
7 Proc. n. 3665/2017 R.G.
Ebbene, fintanto che perdura la pendenza del giudizio relativo al controcredito in relazione al quale l'appellante invoca la compensazione [e tale pendenza deve ritenersi, allo stato, persistente, in ragione del fatto che nessuna delle parti ha depositato la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 36258 del 28/12/2023) o altro elemento idoneo a provare il passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 2827 del 05/02/2025)] è preclusa al giudice ogni pronuncia sulla compensazione, anche giudiziale (Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 04/12/2018, n. 31359), conseguendone l'inaccoglibilità della domanda riconvenzionale azionata in primo grado.
8. In definitiva, stante tutto quanto sin qui rilevato, deve concludersi per l'integrale rigetto dell'appello e, specularmente, per la conferma della sentenza impugnata.
9. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado, le stesse vanno poste a carico dell'appellante soccombente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 1.101 a €
5.200), con esclusione della fase istruttoria in quanto non svoltasi.
10. Stante il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
4166/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del appellato, che si liquidano in € 1.701,00 per compenso CP_1
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
8 Proc. n. 3665/2017 R.G.
3. dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Potenza, lì 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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