Sentenza 28 agosto 2024
Massime • 1
Il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima, per cui l'anteriore esposizione nella dichiarazione, ai fini della compensazione o della detrazione, ad opera del curatore fallimentare, manifesta la inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/08/2024, n. 23273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23273 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2024 |
Testo completo
4-7 del controricorso per Cassazione in cui viene unicamente riportato il credito IVA alla base del processo, senza indicazione di operazioni IVA corrispondenti ad una reale attività. Dunque, i fatti relativi all’intervenuta cessazione dell’at- tività non sono affatto circostanze nuove, e non modificano né il peti- tum, costituto dalla richiesta di rimborso del credito di euro 168.867,00, né la causa petendi, individuata nell’art.30 del d.P.R. 633/72. Alla luce di siffatte considerazioni, è indubbio il potere del giu- dice di qualificare la domanda, in relazione al secondo e al quarto comma dell’art.30, nell’ambito dei poteri di impugnazione-merito del giudice tributario sopra richiamati sulla base dei fatti prospettati dalle parti sin dalla fase amministrativa e senza nocumento alcuno del diritto di difesa. 10 8. Ciò premesso, quanto all’approccio sostanzialistico alla nozione di “cessazione dell’attività economica”, la giurisprudenza della Corte si è espressa più volte, sia a Sezioni Unite (cfr. n. 8059 del 2016) che in Sezione semplice (v. n. 29257 del 2023), nel senso che il diritto al rimborso dell'imposta per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima. 8.1. Orbene, oltre a quanto già in precedenza considerato, il Collegio a pag.34 del controricorso legge, con rinvio alla documentazione rile- vante prodotta già in primo grado, che l’unico bene aziendale della contribuente è stato anche venduto dal fallimento mediante incanto in regime di esenzione IVA nel corso dell’anno 2012, con conseguente impossibilità di utilizzo del credito IVA. 8.2. Vengono poi in rilievo le dichiarazioni relative al credito IVA, pre- sentate dal fallimento. La dichiarazione prevista dall'art. 74 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile "ratione temporis", ante- riore alla modifica apportata dall'art. 11 del d.P.R. n. 542 del 1999), del curatore o del commissario liquidatore, relativamente alle opera- zioni anteriori all'apertura o all'inizio delle procedure concorsuali, è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività (Cass. Sez. 6 - 5, n. 36385 del 13/12/2022). Ne consegue che essa, al pari della dichiarazione annuale, chiude il rapporto tributario antecedente alle procedure concorsuali, e fa sorgere, da quella data, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 633 del 1972, il diritto al rimborso dei versamenti d'imposta che risultino effettuati in eccedenza. L’ulteriore conseguenza è che il termine decennale di prescrizione per la richiesta del rimborso dei crediti IVA, relativo ad operazioni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, decorre dalla dichiarazione di cui all'art. 74 bis cit. oppure dallo scadere del termine per presentarla (cioè dal quarto mese suc- cessivo alla nomina del curatore fallimentare). 11 8.3. Nella presente fattispecie il provvedimento di diniego del rimborso ha stabilito che «non risulta agli atti presentata la dichiarazione ex art.74 bis d.P.R. n.633/72» e tale dato non è stato contestato. Tuttavia, va anche ricordato che l’interpretazione giurisprudenziale della Corte in tema di IVA è nel senso che il termine di prescrizione per il rimborso di crediti, relativi ad operazioni antecedenti all'apertura della procedura concorsuale e alla stessa procedura di amministrazione straordinaria, è decennale e decorre non solo dalla dichiarazione di cui all'art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, ma anche (cfr. Cass. Sez. 5, n. 24891 del 21/08/2023) dalla scadenza del termine per pre- sentarla, e cioè dal quarto mese successivo alla nomina del curatore fallimentare (Cass. Sez. 5, n. 22805 del 2021; Cass. n. 27948 del 2009). 8.4. In generale, quanto al significato dell’esposizione del credito come inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, deve tenersi distinta la domanda di rimborso del credito IVA da quella di compen- sazione dell'imposta (cfr. Cass. Sez. 5, n. 24655 del 10.8.2022). Non- dimeno, deve considerarsi anche che in casi eccezionali, in cui la com- pensazione non può più essere effettuata, come nel caso di specie in cui vi è stata la cessazione dell’attività, anche la richiesta in compen- sazione può rilevare. Questa infatti, comunque contiene la volontà di non perdere il credito, e l’esposizione del credito in dichiarazione può valere quale richiesta di rimborso di un’eccedenza d’imposta in prece- denza maturata e domandata entro il termine di prescrizione ordinaria. Tale soluzione è pienamente coerente con la giurisprudenza della Se- zione (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, n. 5024 del 12/03/2015, conforme a Cass. Sez. 5, n. 9794 del 23.4.2010) secondo la quale la richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA, formulata dalle imprese cessate o fallite, le quali, non proseguendo l'attività, non possono portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo è soggetta al termine di prescrizione or- dinario decennale. 12 9. Alla luce di quanto precede, dev’essere affermato il seguente prin- cipio di diritto: «In tema di IVA, il diritto al rimborso dell'ecce- denza d'imposta dell'imposta per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima e, in tal caso, l’anteriore esposizione da parte del curatore fallimentare nella dichiarazione ai fini della compensazione o detrazione, è idonea a costituire inequivocabile volontà di non perdere il cre- dito e così anche di ottenere il rimborso del credito, soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale.». 9.1. Orbene, in controricorso si afferma a pag.5 che la stessa curatela fallimentare ha provveduto alla presentazione della denuncia modello unico 2009 per l’anno 2008, in cui è stato esposto il credito IVA prece- dentemente maturato per complessivi euro 167.987 come credito da utilizzare in compensazione o in detrazione per l’anno successivo. Pertanto, il curatore ha comunicato all’Amministrazione finanziaria il credito IVA, con piena applicazione del principio di diritto che precede. 9.2. Non inficia tale risultato il fatto che da parte la fallita «con dichia- razione IVA del 28 febbraio 2014 è stato chiesto il rimborso di euro 168.867 indicando alla casella 3 del rigo VX4» (cfr. p.7 del ricorso). È vero che è stata indicata quale causale del rimborso il «codice 8 (art.30, comma 4 d.P.R. n.633/72 – rimborso della minor eccedenza detraibile del triennio)», ma il Collegio rammenta che, per giurispru- denza costante della Corte successiva alla sentenza Sez. 5, 20039 del 30/09/2011, conforme tra le tante Sez. 5, n. 19115 del 28/09/2016) la compilazione del quadro "VX" della dichiarazione annuale IVA, nel rigo rubricato «importo di cui si richiede il rimborso» configura inequivoca richiesta di rimborso del vantato credito d'imposta e formale esercizio del correlativo diritto, pur subordinato al controllo, da parte dell'Agenzia, dei dati indicati in dichiarazione. La decisione del giudice d’appello, perciò, come già quella del giudice di prime cure, 13 anche sotto il convergente profilo già menzionato si colloca all’interno del perimetro della domanda di rimborso, chiaramente espressa. 9.3. Ragionare diversamente del resto porterebbe ad un approccio de- fatigatorio e irragionevolmente penalizzante per il contribuente che, come si legge a p.2 del ricorso, ha anche proposto in data 23.7.2014, oltre all’istanza di rimborso rigettata dall’Amministrazione con provve- dimento 508 dell’8.4.2014, anche un’ulteriore istanza di rimborso ano- malo, ai fini di ottenere il rimborso del medesimo credito IVA, che l’Agenzia precisa “non [è] ancora oggetto di disamina da parte dell’Uf- ficio”. Infatti, il giudice tributario deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalla domanda di parte di rimborso, esercitata in modo non equivoco attraverso la com- pilazione del quadro "VX" della dichiarazione annuale IVA 10. Dev’essere quindi affrontato il quarto motivo, più liquido, incen- trato sulla prova del credito chiesto a rimborso, che il giudice ha rinve- nuto nella sua esposizione nelle dichiarazioni IVA e che non sarebbe stato rigorosamente provato, com’è onere del richiedente il rimborso. 11. Il motivo è destituito di fondamento. Non solo sia il giudice di primo sia di secondo grado hanno riconosciuto il diritto al rimborso del credito e quindi la sua esistenza in una doppia pronuncia conforme, ma la que- stione è pacifica sin dalla fase amministrativa, avendo l’Amministra- zione rigettato l’istanza unicamente perché nel triennio antecedente la dichiarazione il credito non costituiva la minor eccedenza detraibile esposta. Inoltre, nel suo controricorso il Fallimento ha anche indicato a pag.37 i passaggi degli atti difensivi nei quali l’Agenzia ha ricono- sciuto il credito senza mai contestarne l’esistenza e ha evidenziato an- che a pag.39 del ricorso, attraverso la produzione in giudizio sin dal primo grado dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche IVA di tutti gli anni in contestazione dal 2003 al 2014, delle fatture di acquisto e delle denunce IVA relative al credito, elementi di prova mai contestati né in primo né in secondo grado dall’Amministrazione e alla base 14 dell’accertamento dei giudici di merito sulla spettanza del diritto al rim- borso in un doppio accertamento conforme. 12. Per effetto della reiezione dei motivi terzo e quarto divengono inammissibili per carenza di interesse i primi due motivi del ricorso principale (cfr. Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293), relativi a distinta ratio decidendi espressa dal giudice con riferimento al calcolo della minor eccedenza detraibile nel triennio ex art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972. Infatti, qualora la decisione impu- gnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed auto- nome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa utile impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inam- missibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte og- getto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa. 13. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, in cui è dedotta la violazione degli artt.132 comma 2 n.4 cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ. quanto all’eccepita inammissibilità dell’appello in quanto tardivo (primo motivo), alla vio- lazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972 (secondo motivo), l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento alle circo- stanze di fatto di cui alla precedente censura (terzo motivo) e viene riproposto un motivo asseritamente non esaminato dal giudice di vio- lazione dell’art.1 comma 1 d.P.R. n.443/1997. 14. Con il primo motivo del ricorso principale iscritto all’RGN 16529/21 l’Agenzia prospetta l’omessa applicazione dell’art. 39, comma 1 bis, d. lgs. n. 546/92 e dell’art. 295 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. con richiesta di riunione alla causa RGN 15 12192/2019 e di decisione consequenziale, dal momento che la sen- tenza n.1486/4/2020 della CTR si fonda sulla sentenza della commis- sione tributaria regionale n. 2384/5/18 impugnata in cassazione nel processo connesso e qui riunito. 15. Con il secondo motivo del ricorso principale viene prospettata, in subordine, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, cod. proc. civ., perché non avrebbe rispettato i limiti entro i quali è ammessa la motivazione per relationem. 16. Il terzo motivo del ricorso principale lamenta la violazione dell’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322/1998 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 633/1972, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., per non aver il giudice tenuto conto del fatto che la cartella di pagamento n. 020201600007371288 oggetto del giudizio è stata emessa a seguito di liquidazione automatizzata, ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1973, ef- fettuata sulla dichiarazione IVA integrativa per l’anno d’imposta 2012, tardivamente presentata in data 16.06.2014, nella quale è stato ripor- tato il credito IVA indicato nel Mod. Unico presentato per l’anno d’im- posta 2008. In pari data la società ha presentato dichiarazioni integra- tive, anch’esse tardive ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322/1998 vigente ratione temporis, anche per gli anni 2010 e 2011. Non è stata integrata la dichiarazione presentata per l’anno 2009. Nel proprio atto di appello, in merito alla legittimità del recupero a tassa- zione del credito IVA di euro 167.987,00, l’Agenzia ha evidenziato come, secondo la giurisprudenza, la possibilità di emendare la dichia- razione dei redditi è circoscritta a precisa cornice temporale. Infatti, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indica- zione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di im- posta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per 16 la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta suc- cessivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad er- rori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministra- zione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, mentre il rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 è esercitabile entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento. Il giudice d’appello avrebbe omesso di pro- nunciarsi sulla suddetta censura. 17. Va quindi dato atto che il ricorso principale RGN 16529/21 ripro- pone, alle pagg.16 e ss. anche le quattro censure oggetto del ricorso principale RGN 12192/19 e sopra già scrutinate. 18. I motivi del ricorso principale dell’Agenzia nel processo RGN 16529/21 sono inammissibili per carenza di interesse, in conseguenza della riunione dei due ricorsi e della reiezione del ricorso principale dell’Agenzia nel processo iscritto all’RGN 12192/2019 che hanno deter- minato il consolidamento del diritto al rimborso del credito oggetto della cartella. 19. Dall’inammissibilità del ricorso principale discende inoltre l’assorbi- mento del ricorso incidentale condizionato RGN 16529/2021 proposto dal fallimento. 20. Conclusivamente, è confermata la decisione del giudice d’appello che ha, in conseguenza della sentenza n.2348/5/2018 della CTR resa sul diniego di rimborso del credito IVA per la somma di euro 168.867,00, e divenuta definitiva per effetto della presente sentenza, stabilito che è indebito il recupero operato attraverso la cartella di pa- gamento impugnata. 21. Al rigetto dei ricorsi principali, assorbiti gli incidentali nei due pro- cessi riuniti, fanno seguito le spese di lite, regolate secondo la soc- combenza, liquidate come da dispositivo. 17 Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla preno- tazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i ricorsi riuniti, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, riunisce il ricorso RGN 16529/21 a quello iscritto all’RGN 12192/19; rigetta il ricorso principale RGN 12192/19 e dichiara inammissibile il ricorso principale RGN 16529/21, dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati proposti dal fallimento;
condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite nei processi riuniti, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre 200 Euro per spese borsuali, Spese generali 15% Iva e Cpa. Così deciso in Roma in data 23 aprile 2024