Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/08/2024, n. 23273
CASS
Sentenza 28 agosto 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima, per cui l'anteriore esposizione nella dichiarazione, ai fini della compensazione o della detrazione, ad opera del curatore fallimentare, manifesta la inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale.

Commentario1

  • 1Prescrizione Debiti Invitalia: Come Funziona Per Il Prestito
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 14 maggio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/08/2024, n. 23273
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23273
Data del deposito : 28 agosto 2024

Testo completo