Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/06/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1124 del 2024 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1124 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 14.01.72, rappresentata e difesa dall'avv. CONSOLE MARIA ROSARIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
C.F. , parte nata a Controparte_1 C.F._2 CASSANO ALL'IONIO (CS) in data 06.01.67
- RESISTENTE contumace–
NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti.
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 6.6.24 ha convenuto in Parte_1 giudizio La sua difesa ha dedotto che: Controparte_1
- Di aver contratto matrimonio con il resistente in RI SA in data 19.07.97;
- dal matrimonio sono nati figli nato il [...] a [...], Persona_1
il 22.05.2004 a Cassano Ionio, entrambi maggiorenni;
Controparte_3
- a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita coniugale, i coniugi si sono separati, veniva pronunciata la separazione, giusta decreto di omologa in atti;
- i coniugi e , non si sono più riconciliati;
Parte_1 Controparte_1
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale: Parte_1
a. dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b) L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
RI Calabro;
b. confermare: i provvedimenti assunti in sede di separazione con decreto di omologa relativamente alla casa coniugale, sita in Cassano allo Ionio, in Via Adige e nella quale il sig. risiede con i figli, che resti assegnata al resistente. La Controparte_1 sig.ra di voler rinunciare al mantenimento, e non verserà nessun Parte_1 mantenimento a favore dei figli e non corrisponderà nessuna contribuzione delle spese
straordinarie al 50% a favore dei figli in quanto versa in gravi condizioni economiche, priva di ogni sostentamento economico. c. Il tutto con vittoria di spese e compensi per il giudizio.
Non si è costituita parte resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza in rinnovazione, giusta ordinanza del 12.11.24.
2. Conclusioni delle parti.
Visto l'art. 473 bis.14 c.p.c., ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. è stata disposta dapprima la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza e, poi, l'audizione delle parti alla successiva udienza del 8.4.25. Sentita l'unica parte costituita, con l'ordinanza di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice odierno relatore ha ordinato la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis.22 c. 4 c.p.c. in una udienza successiva. All'udienza del giorno 03.06.25 parte ricorrente ha concluso come in atti.
3. Declaratoria di contumacia di parte resistente
Prima di tutto va dichiarata la contumacia di Controparte_1 parte che nonostante la regolare notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione della udienza non si è costituita.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale del 19.9.22 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
5. Statuizioni accessorie Si premette che la domanda di divorzio incide nei rapporti interconiugali, con l'effetto che le domande patrimoniali proposte nel giudizio di divorzio sono diverse per struttura, finalità, oggetto e decorrenza rispetto a quelle decise nella separazione (cfr. Cass. Civ. 1203 del 2006). Il giudice del divorzio non può, pertanto, provvedere in ordine alle situazioni preesistenti alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va, poi, rilevato che, in assenza di costituzione della parte resistente, nessuna domanda di assegno divorzile è stata esperita. In assenza di domanda, nessun assegno divorzile può essere attribuito ex art. 5 l. 898/1970 (cfr. Cass. Civ. 10810 del 2008; Cass. Civ. n. 7203 del 2001).
Sotto altro profilo, è principio pacifico, cui il Collegio intende uniformarsi, quello per cui le statuizioni del giudice sul mantenimento dei figli maggiorenni, diversamente da quelle relative ai figli minorenni, sono soggette al principio della domanda (cfr. Cass. Civ. n. 3908 del 2009). Nel R.G. n. 1124 del 2024 - Pag. 3 di 3
caso di specie, alcuna domanda è stata proposta da parte del coniuge con il quale i figli convivono, dal momento che il resistente non è neppure costituito. Non sussistono, pertanto, statuizioni accessorie da adottare.
6. Il regime delle spese Nulla sulle spese, alla luce dell'assenza di una soccombenza tecnicamente intesa, per effetto della pronuncia solo sullo status e della natura costitutivo necessaria del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia di Controparte_1
B. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del celebrato in CP_4
RI SA in data 19.07.97 TRA e Parte_1 [...]
come sopra generalizzati;
Controparte_1
C. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
D. NULLA sulle spese. E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13.6.25.
Il Presidente dott. Beatrice Magaro'
Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia