Art. 2. 1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.230 milioni per l'anno 1993 ed in lire 3.750 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 230 milioni per l'anno 1993 e a lire 2.750 milioni a decorrere dall'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4615 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico delle disponibilita' iscritte al capitolo 3104 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 300 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico delle disponibilita' iscritte al capitolo 4046 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi dello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 2:
- Il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, istituito con D.L. 4 agosto 1993, n. 272 , non convertito in legge e piu' volte reiterato, ha assunto ora la denominazione di Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, a norma dell' art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491 .
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 2:
- Il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, istituito con D.L. 4 agosto 1993, n. 272 , non convertito in legge e piu' volte reiterato, ha assunto ora la denominazione di Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, a norma dell' art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491 .