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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 9150/2024 R.G. avente ad oggetto: “rettificazione di sesso/dati anagrafici”, proposta da rappresentato e difeso dall'avv. Maria Santucci, presso il cui studio elett.mente Parte_1 domicilia in San Giorgio del Sannio, alla piazza Municipio n. 34
RICORRENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11.11.2024, adiva il Tribunale evidenziando una Parte_1 condizione di “disforia di genere”, avendo vissuto fin dall'infanzia una discrepanza tra il sesso biologico/anagrafico attribuitogli su base morfologico-genotipica al momento della nascita (e cioè quello maschile) e la sua identità sessuale, quale sviluppo della sua personalità, e il suo vissuto di appartenenza al genere sessuale femminile;
di essersi sempre comportata nella vita sociale e lavorativa come donna, manifestando profondo disagio verso il proprio sesso biologico.
Per tali ragioni chiedeva la rettificazione del sesso e dei dati anagrafici da maschile a femminile e del nome da “ ” a “ nei registri dello stato civile e di essere altresì autorizzata a Pt_1 Per_1 sottoporsi a trattamento medico-chirurgico volto all'adeguamento dei caratteri sessuali.
All'udienza del 10.2.2025 la causa era riservata in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
In via preliminare va osservato che dalla documentazione anagrafica emerge che parte ricorrente è di stato libero e non ha figli.
Risulta agli atti documentazione medica della “Regione Campania - A.S.L. BN” dove si certifica, all'esito di un lungo percorso psico-diagnostico seguito dalla parte, una condizione di “disforia di genere”. Nelle conclusioni della relazione si evidenzia, infatti, che all'esito del lungo trattamento svolto presso l'ambulatorio e della terapia ormonale intrapresa, appare indifferibile il cambio dei dati anagrafici del paziente , che sente di appartenere al genere femminile, mostrando Parte_1 profondo disagio verso il proprio sesso biologico, e chiede da tempo con piena consapevolezza, forza e decisione e in modo serio e univoco la rettificazione del relativo dato anagrafico.
Alla luce della documentazione prodotta la chiesta rettificazione risulta allora senza alcun dubbio conforme all'attuale modo di essere della parte e idonea ad assicurarle il pieno sviluppo della sua personalità, risultando, in definitiva, che l'acquisizione della nuova identità di genere sia il frutto di un processo individuale caratterizzato da serietà e univocità, nonché dimostrata la compiutezza dell'approdo finale.
In merito alla richiesta di autorizzazione ad effettuare i relativi trattamenti chirurgici, osserva il
Tribunale che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221 del 2015, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica, si è precisato, appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Posto che quest'ultima è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona, il trattamento chirurgico è stato quindi riconfigurato non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (Corte Cost. n. 221/2015).
Negli stessi termini la Corte di Cassazione ha chiarito che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari;
infatti, l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere, elemento costitutivo del diritto all'identità personale, può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, rappresentando quello solo una delle tante tecniche potenzialmente usufruibili e spettando esclusivamente al singolo individuo scegliere le modalità attraverso le quali porre in essere il percorso di transizione, purché la serietà e univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale;
la mancata operazione non può infatti essere di per sé ragione sufficiente ad escludere il cambio di sesso all'anagrafe, essendo sufficiente dimostrare, attraverso i trattamenti medici e psicologici subiti, la radicalità della scelta intrapresa (cfr. Cass. n. 15138/2015).
Successivamente la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che, sebbene l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consenta di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione, ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato, sicché va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione (Corte Cost. n. 180 del 2017; Corte Cost. n. 185 del 2017).
Così come, da ultimo, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Cost. n. 143/2024).
Nella sentenza della Corte si evidenzia che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso. Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio
è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di Cassazione n. 15138/2015, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito, come già visto, che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata. Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione,
e non prima e in funzione della rettificazione stessa. In definitiva, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente ha sufficientemente dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati, di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, per cui si ritiene non necessaria l'autorizzazione richiesta ad effettuare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali comunque parte ricorrente potrà liberamente accedere, nel rispetto del principio di autodeterminazione.
Merita, infine, accoglimento la richiesta di cambio del nome da “ ” a “ , anche in virtù Pt_1 Per_1 di quanto sancito dalla Suprema Corte, secondo la quale il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che, in ogni caso, non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato (cfr. Cass. n. 3877/2020).
Dai principi enunciati consegue l'accoglimento della domanda di rettificazione del sesso e dei dati anagrafici da maschile a femminile e del nome da “ ” a “ nei registri dello stato civile. Pt_1 Per_1
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, attesa la mancanza di soccombenza in senso tecnico sulla domanda proposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - accoglie la domanda e per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Aversa di effettuare la rettificazione dell'attribuzione di sesso e del nome della parte (nato in [...], il Parte_1
28.2.1989), da maschile a femminile e da “ ” a “ nel relativo atto di nascita;
Pt_1 Per_1
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 18.3.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 9150/2024 R.G. avente ad oggetto: “rettificazione di sesso/dati anagrafici”, proposta da rappresentato e difeso dall'avv. Maria Santucci, presso il cui studio elett.mente Parte_1 domicilia in San Giorgio del Sannio, alla piazza Municipio n. 34
RICORRENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11.11.2024, adiva il Tribunale evidenziando una Parte_1 condizione di “disforia di genere”, avendo vissuto fin dall'infanzia una discrepanza tra il sesso biologico/anagrafico attribuitogli su base morfologico-genotipica al momento della nascita (e cioè quello maschile) e la sua identità sessuale, quale sviluppo della sua personalità, e il suo vissuto di appartenenza al genere sessuale femminile;
di essersi sempre comportata nella vita sociale e lavorativa come donna, manifestando profondo disagio verso il proprio sesso biologico.
Per tali ragioni chiedeva la rettificazione del sesso e dei dati anagrafici da maschile a femminile e del nome da “ ” a “ nei registri dello stato civile e di essere altresì autorizzata a Pt_1 Per_1 sottoporsi a trattamento medico-chirurgico volto all'adeguamento dei caratteri sessuali.
All'udienza del 10.2.2025 la causa era riservata in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
In via preliminare va osservato che dalla documentazione anagrafica emerge che parte ricorrente è di stato libero e non ha figli.
Risulta agli atti documentazione medica della “Regione Campania - A.S.L. BN” dove si certifica, all'esito di un lungo percorso psico-diagnostico seguito dalla parte, una condizione di “disforia di genere”. Nelle conclusioni della relazione si evidenzia, infatti, che all'esito del lungo trattamento svolto presso l'ambulatorio e della terapia ormonale intrapresa, appare indifferibile il cambio dei dati anagrafici del paziente , che sente di appartenere al genere femminile, mostrando Parte_1 profondo disagio verso il proprio sesso biologico, e chiede da tempo con piena consapevolezza, forza e decisione e in modo serio e univoco la rettificazione del relativo dato anagrafico.
Alla luce della documentazione prodotta la chiesta rettificazione risulta allora senza alcun dubbio conforme all'attuale modo di essere della parte e idonea ad assicurarle il pieno sviluppo della sua personalità, risultando, in definitiva, che l'acquisizione della nuova identità di genere sia il frutto di un processo individuale caratterizzato da serietà e univocità, nonché dimostrata la compiutezza dell'approdo finale.
In merito alla richiesta di autorizzazione ad effettuare i relativi trattamenti chirurgici, osserva il
Tribunale che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221 del 2015, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica, si è precisato, appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Posto che quest'ultima è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona, il trattamento chirurgico è stato quindi riconfigurato non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (Corte Cost. n. 221/2015).
Negli stessi termini la Corte di Cassazione ha chiarito che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari;
infatti, l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere, elemento costitutivo del diritto all'identità personale, può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, rappresentando quello solo una delle tante tecniche potenzialmente usufruibili e spettando esclusivamente al singolo individuo scegliere le modalità attraverso le quali porre in essere il percorso di transizione, purché la serietà e univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale;
la mancata operazione non può infatti essere di per sé ragione sufficiente ad escludere il cambio di sesso all'anagrafe, essendo sufficiente dimostrare, attraverso i trattamenti medici e psicologici subiti, la radicalità della scelta intrapresa (cfr. Cass. n. 15138/2015).
Successivamente la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che, sebbene l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consenta di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione, ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato, sicché va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione (Corte Cost. n. 180 del 2017; Corte Cost. n. 185 del 2017).
Così come, da ultimo, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Cost. n. 143/2024).
Nella sentenza della Corte si evidenzia che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso. Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio
è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di Cassazione n. 15138/2015, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito, come già visto, che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata. Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione,
e non prima e in funzione della rettificazione stessa. In definitiva, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente ha sufficientemente dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati, di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, per cui si ritiene non necessaria l'autorizzazione richiesta ad effettuare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali comunque parte ricorrente potrà liberamente accedere, nel rispetto del principio di autodeterminazione.
Merita, infine, accoglimento la richiesta di cambio del nome da “ ” a “ , anche in virtù Pt_1 Per_1 di quanto sancito dalla Suprema Corte, secondo la quale il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che, in ogni caso, non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato (cfr. Cass. n. 3877/2020).
Dai principi enunciati consegue l'accoglimento della domanda di rettificazione del sesso e dei dati anagrafici da maschile a femminile e del nome da “ ” a “ nei registri dello stato civile. Pt_1 Per_1
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, attesa la mancanza di soccombenza in senso tecnico sulla domanda proposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - accoglie la domanda e per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Aversa di effettuare la rettificazione dell'attribuzione di sesso e del nome della parte (nato in [...], il Parte_1
28.2.1989), da maschile a femminile e da “ ” a “ nel relativo atto di nascita;
Pt_1 Per_1
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 18.3.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro