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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/11/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N.374/2024 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.374/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. LENTINI BARBARA parte ricorrente
, ( ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 CodiceFiscale_2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. PRONZELLO LUCIANO
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: - La sig.ra e il sig. rinunciano alle domande Parte_1 Parte_2 formulate nei rispettivi atti introduttivi e ad ogni altra domanda successivamente enunciata;
- Le parti domandano la trasformazione del rito e pertanto congiuntamente CHIEDONO che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia omologare la loro separazione personale, dichiarando all'uopo di aver concordato i seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. Il figlio arà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocato in via prevalente Per_1 presso la madre con la più ampia libertà di frequentazione e di pernotto presso il padre;
3. I genitori avranno l'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione quotidiana;
Firmato 4. Le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di saranno assunte dai genitori di comune accordo Per_1 avendo esclusivo interesse al benessere del minore e tenuto conto delle sue aspirazioni ed inclinazioni naturali;
5. Considerata l'età di si ritiene conforme al suo interesse riconoscergli maggiore libertà nella gestione dei rapporti con i genitori. Il Per_1 minore, pertanto, potrà frequentare liberamente il padre, previo accordo tra i genitori circa tempi e modalità;
6. A titolo indicativo e con il più ampio margine di diverso accordo, salvo opportuno preavviso di almeno due settimane, Per_1 trascorrerà con la madre la Vigilia e con il padre il Natale ad anni alterni e così anche la Pasqua e la Pasquetta. Tale criterio di alternanza verrà applicato anche alle altre festività e ponti infra annuali;
7. Durante le vacanze invernali Per_1 trascorrerà almeno 7 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore. Durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con il figlio almeno 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, tenuto conto anche delle esigenze lavorative delle parti. I genitori dovranno fornire reciprocamente e con un preavviso di almeno di due settimane, l'indirizzo delle località Part di vacanza dove porteranno il figlio e le date di partenza e ritorno;
8. Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra Pt_2
l'importo di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 10 di ogni mese;
9. L'assegno unico Part sarà percepito al 100% dalla sig.ra Il sig. si impegna a rivolgersi tempestivamente presso l'ente competente al Pt_2 Part fine di richiedere che l'assegno unico universale dovrà essere corrisposto nella misura del 100% in favore alla sig.ra Nelle more dell'espletamento di tale adempimento e fino a quando l' non provvederà a disporre il pagamento integrale CP_1 Part in favore della sig.ra il sig. si obbliga a riversare alla medesima l'intero importo dell'assegno unico percepito;
10. Pt_2
I coniugi sosterranno al 50% le spese straordinarie, come da indicazioni del Protocollo della Corte di Appello di Torino vigente;
11. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio con riferimento ai minori;
12. Il sig. si impegna a provvedere, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, all'espletamento di Pt_2 tutte le pratiche necessarie per il passaggio di proprietà dei veicoli intestati alle parti, in modo tale che ciascuno divenga Part intestatario dell'autovettura di cui ha attualmente l'uso (la sig.ra iverrà proprietaria del veicolo Ford C-Max mentre il sig. del veicolo Renault Captur). Il sig. si farà integralmente carico di tutte le spese relative ai suddetti passaggi Pt_2 Pt_2 di proprietà; Tanto premesso, i sottoscritti coniugi CHIEDONO Che l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale Voglia accogliere le condizioni sopra riportate e dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare. Ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti, altresì CHIEDONO che, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronuncia sulla separazione personale, l'On.Le Tribunale adito Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti, designando il giudice relatore, per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti Quartu Sant'EN (CA) l'11/06/2006 come da atto n. 40 parte 2 serie A – anno 2006, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- Confermare l'affidamento congiunto di il suo Per_1 mantenimento e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi e i figli nei modi e nei termini di cui alle conclusioni sopra riportate
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2024, ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la Parte_1 separazione personale da Parte_2
La ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio in data 11/6/2006 con , come da Pt_2 atto n. 40 parte 2 serie A – anno 2006 e che, dalla loro unione è nato in data [...]. La Per_1 donna, quindi, ha rappresentato una serie di condotte di , tra cui la mancata collaborazione Pt_2 domestica, tanto da indurla a chiedere la separazione. Ha così concluso: “CONCLUSIONI 1. emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale di stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. disporre l'affidamento esclusivo di alla sig.ra posto il totale disinteresse del sig. nei confronti del Persona_2 Parte_1 Pt_2 figlio;
3. regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare il figlio nei seguenti modi e termini: a) per Parte_2 quanto concerne le festività ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con il figlio le vacanze natalizie da alternare, di anno in anno. In considerazione delle esigenze personali e lavorative dei genitori, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, i genitori potranno accordarsi per una diversa regolamentazione dei suddetti periodo di alternanza;
b) in ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà diritto di trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni anche non Pt_2 consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, tenuto conto anche delle esigenze lavorative delle parti. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio e, con congruo preavviso, indicare le date di partenza e ritorno;
c) disporre a carico del Sig. l'obbligo del versamento mensile della somma pari ad € 300,00 (euro trecento/00) in Pt_2 favore del figlio minore quale contributo al mantenimento ordinario, oltre ad un contributo di € 500,00 (euro
Part cinquecento/00) in favore della sig.ra fino a che quest'ultima non avrà un'occupazione a tempo indeterminato, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT. I succitati importi dovranno essere corrisposti in un'unica soluzione
Part mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra tessa, entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese;
d)
Part attribuire l'assegno unico nella misura del 100% alla sig.ra e) prevedere l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al 50% per ciascun genitore, come da indicazioni del protocollo della Corte di
Part Appello di Torino vigente;
f) disporre che il sig. versi in favore della sig.ra utte le spese straordinarie arretrate Pt_2
Part relative al figlio sostenute interamente dalla madre (doc. 3); g) La sig.ra proprietaria dell'automobile Renault Per_1
Captur targata FW283DB ad ora in uso al sig. mentre quest'ultimo è proprietario del veicolo C-max ad ora in uso Pt_2 Part alla sig.ra per cui si chiede sia disposta la restituzione dei veicoli a ciascun proprietario;
Con vittoria di onorari di causa e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, eccepire, produrre e formulare istanze istruttorie. Ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, altresì CHIEDE Che, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronuncia sulla separazione personale, l'On.Le Tribunale adito Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti, designando il giudice relatore, per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti Quartu Sant'EN (CA) l'11/06/2006 come da atto n. 40 parte 2 serie A – anno 2006, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- Confermare l'affidamento esclusivo del figlio Part in capo alla sig.ra il suo mantenimento, la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi e i figli nei modi e nei termini di cui al presente in ricorso o per come eventualmente questi saranno decisi nel corso del giudizio di separazione”.
Si è costituto nei termini , il quale negava la ricostruzione avversaria così concludendo: Pt_2
“CONCLUSIONI Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale tra il Sig. e la Sig.ra , autorizzandoli a vivere Parte_2 Parte_1 separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni: -disporre l'affidamento esclusivo del figlio al padre Per_1 sig. , posta la condotta tenuta dalla madre che lo ha di fatto allontanato dalla propria abitazione;
Parte_2
-regolamentare il diritto di visita della sig.ra con le seguenti modalità:
1.facoltà per la madre di trascorrere Parte_1 un weekend al mese con il proprio figlio tenendolo con sé dal pomeriggio del sabato, compatibilmente con gli impegni scolastici di sino alle ore 20,00 della domenica, con obbligo di riportarlo presso l'abitazione paterna;
2.avuto riguardo alle Per_1 festività natalizie e pasquali i genitori avranno diritto di trascorrerle con il figlio ad anni alterni, compatibilmente con le rispettive esigenze personali e lavorative e considerati gli impegni di natura scolastica ed extra scolastica del minore e previo accordo tra i genitori;
3.la madre avrà diritto a trascorrere con il figlio 15 gg, anche non consecutivi, nel periodo della pausa dagli impegni scolastici, previo accordo con il padre e con congruo preavviso. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro l'indirizzo di permanenza;
4. disporre a carico della sig.ra un contributo nel mantenimento del figlio nella Parte_1 misura di € 100,00, con aggiornamento ISTAT, fino a che la stessa non reperirà un'occupazione, oltre al contributo nelle spese straordinarie in misura pari al 50%, come da protocollo della Corte d'Appello di Torino;
5. attribuzione dell'assegno unico al sig. ;
6. disporre il trasferimento dell'autovettura Renault Captur Tg FW283DB al sig. Parte_2
e della Ford C-Max tg EC418SM alla sig.ra , con oneri a carico del convenuto. Parte_2 Parte_1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Con riserva di ogni più ampia argomentazione, difesa e richiesta istruttoria, ivi compresa l'audizione del minore ”. Persona_2
Alla prima udienza del 22/10/20274, accertata la regolare costituzione del contraddittorio, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “abito a Somma Lombardo, via Morgampo n. 6, sono Parte_1 residente a [...]. Vivo con il mio attuale compagno. La casa è in comodato d'uso gratuito, Controparte_2 la casa è di proprietà di un amico del mio attuale compagno. Sono proprietaria di un veicolo, che è in possesso del sig. , Pt_2 mentre io guido la sua attuale macchina. Svolgo attività lavorativa saltuaria, faccio le pulizie e aiuto una signora. Non ho un contratto. Percepisco 400,00 € mensili. Non ho altre entrate economiche. Il mio compagno lavora, è dipendente presso le Poste a Novara. Non ho particolari spese. Mio figlio ha tredici anni e frequenta la terza media. Mio figlio a vissuto con me sino a luglio 2024. Inizialmente l'accordo prevedeva che mio figlio stesse con il padre due volte a settimane ma l'ultima volta che l'ho portato, poi, lui non è più voluto tornare. Il bambino dice che è lui che non vuole vedermi e che il padre non c'entra nulla. Da luglio ho visto il bambino una sola volta, quando è venuto a prendere i libri ed alcuni vestiti. Da allora non l'ho più visto. L'ho invitato più volte a venire, ma non lo ha più fatto. Lui non mi scrive;
quando gli scrivo io non mi risponde o mi risponde a Non so niente di lui: non so cosa faccia, non so chi veda. Sono preoccupata per l'andamento Parte_3 scolastico. Mio figlio non ha problemi di salute, sta bene. Mio figlio ha iniziato a staccarsi da me, quando mi chiese di fare boxe ma io ero contraria, perché la palestra era a Galliate e ho avuto paura che si allontanasse da me. Io non ero contraria allo sport di per sé, tanto che avevo cercato una palestra vicino a dove abitavamo. Il rapporto con mio marito è assente;
non mi risponde ai messaggi. Non mi informa in alcun modo sullo stato di mio figlio. non mi ha versato il Pt_2 mantenimento del minore e non l'ho mai chiesto. Io non sto contribuendo al mantenimento. Evidenzio come i libri di mio figlio siano ancora fermi in cartolibreria dal 12 ottobre, quando li ha ordinati il padre”. dichiara: “Abito a Galliate, via IV Novembre n. 18, ove ho la residenza. Vivo con Parte_2 CP_3 la mia attuale compagna, mio figlio ed i figli della mia compagna, che hanno sedici e dieci anni. La casa è in Per_1 locazione, con contratto intestato a me e alla mia compagna;
spendiamo 650,00 € compresa di spese, suddivisa tra noi due. Sono proprietario di un veicolo. Lavoro come Guardia Giurata alla con contratto a tempo indeterminato. Parte_4
Percepisco € 1.350,00 mensili netti a titolo di retribuzione. La mia compagna lavora da Zegna, con contratto a tempo indeterminato. Ho due prestiti uno per la rata del dentista (133,78 €) e l'altro per l'acquisto di mobili (intorno a 200,00
€). Il rapporto con mio figlio a bene. Il rapporto tra d i figli della mia compagna è perfetto. ive Per_1 Per_1 Per_1 con me da agosto, dall'ultima volta che non è voluto più andare dalla madre. Non so perché non voglia più vedere dalla mamma;
io mi faccio parte attiva per far vedere il minore alla madre, ma lui rifiuta. Prima lo vedevo due volte a settimana, con pernotto presso la mia abitazione. Io non ho percepito nulla e non so le motivazioni di questo rifiuto. Non mi sono attivato per risolvere questa problematica;
non ho chiesto l'intervento dei Servizi, del Pediatra o di un terapeuta. Non ne ho parlato con gli insegnanti. Mio figlio frequenta la terza media a Oleggio;
i problemi scolastici sono dovuti al fatto che è pigro nello studio e ha poca voglia. Lo seguiamo io e la mia compagna. In questo momento ha insufficienze in matematica e ha dei problemi in storia. Le assenze sono dovute a motivi di salute del minore, che soffre di mal di testa. Lo porto io tutti i giorni a scuola. Non ho rapporti con mia moglie e non la informo delle problematiche del bambino perché non riusciamo a dialogare in maniera normale”. All'esito, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio “Il Giudice, ritenuto sia necessario l'assunzione di sommarie informazioni urgenti, in vista dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. ritenuto, inoltre, che a fronte del rifiuto del minore di incontrare la madre sia necessario procedere alla sua audizione ai sensi dell'art. 473 bis. 6 c.p.c. DISPONE l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, affinché riferiscano sulle condizioni del nucleo e sul rapporto del minore con Contr entrambi i genitori;
DISPONE l'immediata presa in carico di a parte della per la valutazione del benessere Per_1 psicofisico della minore e sul rapporto del minore con entrambi i genitori;
DISPONE procedersi all'audizione del minore FISSA l'udienza del 11 dicembre 2024 ore 15.00; INVITA i Servizi Sociali ed i Servizi NPI a trasmettere Per_1 relazioni preliminari entro e non oltre il 6 dicembre 2024”. Alla successiva udienza dell'11/12/2024 è stato sentito he ha dichiarato “Dove abiti e con Persona_2 CP_ chi? Vivo con mio padre a Galliate;
c'è anche la sua campagna e i suoi due figli. Andiamo tutti molto d'accordo CP_ soprattutto con i figli di . La casa è abbastanza grande ho una cameretta con gli altri due ragazzi. Mi sono trasferito a Galliate quest'estate. Prima vivevo con mamma e il suo compagno anche con loro mi trovavo bene e non ci sono mai stati problemi. La decisione di andare a vivere con mio papà è solo mia. Il giorno in cui mi sono trasferito da mio papà ho litigato con mia mamma per una cavolata ma è come se con quella lite mi si è aperto un nuovo mondo. La mamma mi diceva cose sbagliate sul conto di mio padre, ad esempio che lui voleva portarmi via da lei, cose non vere. Io non smetto di volere bene a mia mamma ma quello che mi ha detto mi ha dato fastidio. Quando mi sono trasferito da mio padre lei si è rivoltata contro di me, dicendomi che mi stavano manipolando. Mio padre non ha mai parlato di mia madre con me. Loro non mi hanno mai detto nulla, io ho scelto da solo e sono abbastanza grande per non credere a queste cavolate e per non farmi manipolare. L'ultima volta che hai visto tua madre quando è stata? Dopo l'estate non ci siamo più visti per un po' di tempo. Un mesetto fa ci siamo visti perché lei mi aveva preso dei libri di scuola. Io vorrei andare a scuola a Galliate. In quell'occasione ho chiacchierato una mezz'oretta con la mamma ed è andata bene. Ci siamo sentiti al telefono solo qualche settimana dopo il litigio per prendere le mie cose. In questo momento non muoio dalla voglia di vedere la mamma ma non mi dispiacerebbe vederla adesso la situazione si è calmata;
all'inizio non volevo proprio vederla. Per le vacanze di Natale non so ancora se ho voglia di incontrare la mamma. […] Come è il rapporto con il tuo papà? Io e mio papà abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Papà non è troppo severo e con me è molto bravo. Tuo papà ti incoraggiava ad incontrala? Si, mio papà mi pressa per vedere la mamma o quantomeno per chiamarla. Adesso tu saresti disposto ad incontrare tua mamma? Sono disposto a vederla anche da solo senza essere accompagnato”. All'esito, è stato adottato il seguente provvedimento “Il Giudice, dato atto di quanto sopra, in via provvisoria ed urgente: autorizza i coniugi a vivere separatamente;
dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre;
nulla dispone in ordine al regime di Per_1 visite della madre, precisando che il minore possa incontrare la madre liberamente previa accordo tra i genitori;
conferma la presa in carico del nucleo familiare e del minore da parte dei Servizi Sociali e del Servizio di NPI affinché riferiscano sul nucleo familiare, sul benessere psicofisico del minore, affinché effettuino un supporto alla genitorialità di entrambi le parti, favorendo nuovamente l'accesso di lla madre anche tramite la predisposizione di un calendario di incontri. Rinvia Per_1 il processo all'udienza del 6 febbraio 2025 alle ore 13:30. Invita i Servizi Sociali e Servizio di NPI a far pervenire entro il 3 febbraio 2025 relazioni aggiornate sull'attività svolta. Rimette la causa in decisione in punto di status, riservandosi di riferire al Collegio”.
Le udienze del 6/2/2025, del 6/3/2025 e del 26/6/2025 sono state rinviate per consentire la prosecuzione del monitoraggio disposto in prima udienza. Quindi, all'udienza del 14/10/2025, le parti hanno chiesto rinvio per accedere ad una soluzione conciliativa. Nelle more, in data 20/2/2025, è stata emessa sentenza parziale di separazione.
Con ordinanza del 12/11/2025, dato atto che le parti hanno depositato nei termini conclusioni congiunte, la causa è stata rimessa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio di dover ratificare l'accordo delle parti: invero, le condizioni da loro indicate rispettano pienamente il principio della bigenitorialità e sono conformi all'esclusivo interesse del minore. Anche dal punto di vista economico, le condizioni indicate dalle parti sono conformi alla loro situazione economica e rispondenti agli interessi di Per_1
***
Le spese di lite saranno regolate all'esito della trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: previa conversione del rito ex art. 473 bis.47 e ss. c.p.c.,
1) omologa le condizioni di separazione sopra riportate da intendersi in questa sede integralmente richiamate;
2) prende atto degli ulteriori accordi intercorrenti tra le parti;
3) prende atto che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio con riferimento ai minori;
4) riserva la decisione sulle spese all'esito della trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) dispone la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 13/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.374/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. LENTINI BARBARA parte ricorrente
, ( ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 CodiceFiscale_2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. PRONZELLO LUCIANO
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: - La sig.ra e il sig. rinunciano alle domande Parte_1 Parte_2 formulate nei rispettivi atti introduttivi e ad ogni altra domanda successivamente enunciata;
- Le parti domandano la trasformazione del rito e pertanto congiuntamente CHIEDONO che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia omologare la loro separazione personale, dichiarando all'uopo di aver concordato i seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. Il figlio arà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocato in via prevalente Per_1 presso la madre con la più ampia libertà di frequentazione e di pernotto presso il padre;
3. I genitori avranno l'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione quotidiana;
Firmato 4. Le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di saranno assunte dai genitori di comune accordo Per_1 avendo esclusivo interesse al benessere del minore e tenuto conto delle sue aspirazioni ed inclinazioni naturali;
5. Considerata l'età di si ritiene conforme al suo interesse riconoscergli maggiore libertà nella gestione dei rapporti con i genitori. Il Per_1 minore, pertanto, potrà frequentare liberamente il padre, previo accordo tra i genitori circa tempi e modalità;
6. A titolo indicativo e con il più ampio margine di diverso accordo, salvo opportuno preavviso di almeno due settimane, Per_1 trascorrerà con la madre la Vigilia e con il padre il Natale ad anni alterni e così anche la Pasqua e la Pasquetta. Tale criterio di alternanza verrà applicato anche alle altre festività e ponti infra annuali;
7. Durante le vacanze invernali Per_1 trascorrerà almeno 7 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore. Durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con il figlio almeno 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, tenuto conto anche delle esigenze lavorative delle parti. I genitori dovranno fornire reciprocamente e con un preavviso di almeno di due settimane, l'indirizzo delle località Part di vacanza dove porteranno il figlio e le date di partenza e ritorno;
8. Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra Pt_2
l'importo di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 10 di ogni mese;
9. L'assegno unico Part sarà percepito al 100% dalla sig.ra Il sig. si impegna a rivolgersi tempestivamente presso l'ente competente al Pt_2 Part fine di richiedere che l'assegno unico universale dovrà essere corrisposto nella misura del 100% in favore alla sig.ra Nelle more dell'espletamento di tale adempimento e fino a quando l' non provvederà a disporre il pagamento integrale CP_1 Part in favore della sig.ra il sig. si obbliga a riversare alla medesima l'intero importo dell'assegno unico percepito;
10. Pt_2
I coniugi sosterranno al 50% le spese straordinarie, come da indicazioni del Protocollo della Corte di Appello di Torino vigente;
11. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio con riferimento ai minori;
12. Il sig. si impegna a provvedere, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, all'espletamento di Pt_2 tutte le pratiche necessarie per il passaggio di proprietà dei veicoli intestati alle parti, in modo tale che ciascuno divenga Part intestatario dell'autovettura di cui ha attualmente l'uso (la sig.ra iverrà proprietaria del veicolo Ford C-Max mentre il sig. del veicolo Renault Captur). Il sig. si farà integralmente carico di tutte le spese relative ai suddetti passaggi Pt_2 Pt_2 di proprietà; Tanto premesso, i sottoscritti coniugi CHIEDONO Che l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale Voglia accogliere le condizioni sopra riportate e dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare. Ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti, altresì CHIEDONO che, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronuncia sulla separazione personale, l'On.Le Tribunale adito Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti, designando il giudice relatore, per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti Quartu Sant'EN (CA) l'11/06/2006 come da atto n. 40 parte 2 serie A – anno 2006, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- Confermare l'affidamento congiunto di il suo Per_1 mantenimento e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi e i figli nei modi e nei termini di cui alle conclusioni sopra riportate
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2024, ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la Parte_1 separazione personale da Parte_2
La ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio in data 11/6/2006 con , come da Pt_2 atto n. 40 parte 2 serie A – anno 2006 e che, dalla loro unione è nato in data [...]. La Per_1 donna, quindi, ha rappresentato una serie di condotte di , tra cui la mancata collaborazione Pt_2 domestica, tanto da indurla a chiedere la separazione. Ha così concluso: “CONCLUSIONI 1. emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale di stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. disporre l'affidamento esclusivo di alla sig.ra posto il totale disinteresse del sig. nei confronti del Persona_2 Parte_1 Pt_2 figlio;
3. regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare il figlio nei seguenti modi e termini: a) per Parte_2 quanto concerne le festività ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con il figlio le vacanze natalizie da alternare, di anno in anno. In considerazione delle esigenze personali e lavorative dei genitori, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, i genitori potranno accordarsi per una diversa regolamentazione dei suddetti periodo di alternanza;
b) in ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà diritto di trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni anche non Pt_2 consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, tenuto conto anche delle esigenze lavorative delle parti. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio e, con congruo preavviso, indicare le date di partenza e ritorno;
c) disporre a carico del Sig. l'obbligo del versamento mensile della somma pari ad € 300,00 (euro trecento/00) in Pt_2 favore del figlio minore quale contributo al mantenimento ordinario, oltre ad un contributo di € 500,00 (euro
Part cinquecento/00) in favore della sig.ra fino a che quest'ultima non avrà un'occupazione a tempo indeterminato, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT. I succitati importi dovranno essere corrisposti in un'unica soluzione
Part mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra tessa, entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese;
d)
Part attribuire l'assegno unico nella misura del 100% alla sig.ra e) prevedere l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al 50% per ciascun genitore, come da indicazioni del protocollo della Corte di
Part Appello di Torino vigente;
f) disporre che il sig. versi in favore della sig.ra utte le spese straordinarie arretrate Pt_2
Part relative al figlio sostenute interamente dalla madre (doc. 3); g) La sig.ra proprietaria dell'automobile Renault Per_1
Captur targata FW283DB ad ora in uso al sig. mentre quest'ultimo è proprietario del veicolo C-max ad ora in uso Pt_2 Part alla sig.ra per cui si chiede sia disposta la restituzione dei veicoli a ciascun proprietario;
Con vittoria di onorari di causa e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, eccepire, produrre e formulare istanze istruttorie. Ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, altresì CHIEDE Che, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronuncia sulla separazione personale, l'On.Le Tribunale adito Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti, designando il giudice relatore, per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti Quartu Sant'EN (CA) l'11/06/2006 come da atto n. 40 parte 2 serie A – anno 2006, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- Confermare l'affidamento esclusivo del figlio Part in capo alla sig.ra il suo mantenimento, la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi e i figli nei modi e nei termini di cui al presente in ricorso o per come eventualmente questi saranno decisi nel corso del giudizio di separazione”.
Si è costituto nei termini , il quale negava la ricostruzione avversaria così concludendo: Pt_2
“CONCLUSIONI Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale tra il Sig. e la Sig.ra , autorizzandoli a vivere Parte_2 Parte_1 separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni: -disporre l'affidamento esclusivo del figlio al padre Per_1 sig. , posta la condotta tenuta dalla madre che lo ha di fatto allontanato dalla propria abitazione;
Parte_2
-regolamentare il diritto di visita della sig.ra con le seguenti modalità:
1.facoltà per la madre di trascorrere Parte_1 un weekend al mese con il proprio figlio tenendolo con sé dal pomeriggio del sabato, compatibilmente con gli impegni scolastici di sino alle ore 20,00 della domenica, con obbligo di riportarlo presso l'abitazione paterna;
2.avuto riguardo alle Per_1 festività natalizie e pasquali i genitori avranno diritto di trascorrerle con il figlio ad anni alterni, compatibilmente con le rispettive esigenze personali e lavorative e considerati gli impegni di natura scolastica ed extra scolastica del minore e previo accordo tra i genitori;
3.la madre avrà diritto a trascorrere con il figlio 15 gg, anche non consecutivi, nel periodo della pausa dagli impegni scolastici, previo accordo con il padre e con congruo preavviso. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro l'indirizzo di permanenza;
4. disporre a carico della sig.ra un contributo nel mantenimento del figlio nella Parte_1 misura di € 100,00, con aggiornamento ISTAT, fino a che la stessa non reperirà un'occupazione, oltre al contributo nelle spese straordinarie in misura pari al 50%, come da protocollo della Corte d'Appello di Torino;
5. attribuzione dell'assegno unico al sig. ;
6. disporre il trasferimento dell'autovettura Renault Captur Tg FW283DB al sig. Parte_2
e della Ford C-Max tg EC418SM alla sig.ra , con oneri a carico del convenuto. Parte_2 Parte_1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Con riserva di ogni più ampia argomentazione, difesa e richiesta istruttoria, ivi compresa l'audizione del minore ”. Persona_2
Alla prima udienza del 22/10/20274, accertata la regolare costituzione del contraddittorio, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “abito a Somma Lombardo, via Morgampo n. 6, sono Parte_1 residente a [...]. Vivo con il mio attuale compagno. La casa è in comodato d'uso gratuito, Controparte_2 la casa è di proprietà di un amico del mio attuale compagno. Sono proprietaria di un veicolo, che è in possesso del sig. , Pt_2 mentre io guido la sua attuale macchina. Svolgo attività lavorativa saltuaria, faccio le pulizie e aiuto una signora. Non ho un contratto. Percepisco 400,00 € mensili. Non ho altre entrate economiche. Il mio compagno lavora, è dipendente presso le Poste a Novara. Non ho particolari spese. Mio figlio ha tredici anni e frequenta la terza media. Mio figlio a vissuto con me sino a luglio 2024. Inizialmente l'accordo prevedeva che mio figlio stesse con il padre due volte a settimane ma l'ultima volta che l'ho portato, poi, lui non è più voluto tornare. Il bambino dice che è lui che non vuole vedermi e che il padre non c'entra nulla. Da luglio ho visto il bambino una sola volta, quando è venuto a prendere i libri ed alcuni vestiti. Da allora non l'ho più visto. L'ho invitato più volte a venire, ma non lo ha più fatto. Lui non mi scrive;
quando gli scrivo io non mi risponde o mi risponde a Non so niente di lui: non so cosa faccia, non so chi veda. Sono preoccupata per l'andamento Parte_3 scolastico. Mio figlio non ha problemi di salute, sta bene. Mio figlio ha iniziato a staccarsi da me, quando mi chiese di fare boxe ma io ero contraria, perché la palestra era a Galliate e ho avuto paura che si allontanasse da me. Io non ero contraria allo sport di per sé, tanto che avevo cercato una palestra vicino a dove abitavamo. Il rapporto con mio marito è assente;
non mi risponde ai messaggi. Non mi informa in alcun modo sullo stato di mio figlio. non mi ha versato il Pt_2 mantenimento del minore e non l'ho mai chiesto. Io non sto contribuendo al mantenimento. Evidenzio come i libri di mio figlio siano ancora fermi in cartolibreria dal 12 ottobre, quando li ha ordinati il padre”. dichiara: “Abito a Galliate, via IV Novembre n. 18, ove ho la residenza. Vivo con Parte_2 CP_3 la mia attuale compagna, mio figlio ed i figli della mia compagna, che hanno sedici e dieci anni. La casa è in Per_1 locazione, con contratto intestato a me e alla mia compagna;
spendiamo 650,00 € compresa di spese, suddivisa tra noi due. Sono proprietario di un veicolo. Lavoro come Guardia Giurata alla con contratto a tempo indeterminato. Parte_4
Percepisco € 1.350,00 mensili netti a titolo di retribuzione. La mia compagna lavora da Zegna, con contratto a tempo indeterminato. Ho due prestiti uno per la rata del dentista (133,78 €) e l'altro per l'acquisto di mobili (intorno a 200,00
€). Il rapporto con mio figlio a bene. Il rapporto tra d i figli della mia compagna è perfetto. ive Per_1 Per_1 Per_1 con me da agosto, dall'ultima volta che non è voluto più andare dalla madre. Non so perché non voglia più vedere dalla mamma;
io mi faccio parte attiva per far vedere il minore alla madre, ma lui rifiuta. Prima lo vedevo due volte a settimana, con pernotto presso la mia abitazione. Io non ho percepito nulla e non so le motivazioni di questo rifiuto. Non mi sono attivato per risolvere questa problematica;
non ho chiesto l'intervento dei Servizi, del Pediatra o di un terapeuta. Non ne ho parlato con gli insegnanti. Mio figlio frequenta la terza media a Oleggio;
i problemi scolastici sono dovuti al fatto che è pigro nello studio e ha poca voglia. Lo seguiamo io e la mia compagna. In questo momento ha insufficienze in matematica e ha dei problemi in storia. Le assenze sono dovute a motivi di salute del minore, che soffre di mal di testa. Lo porto io tutti i giorni a scuola. Non ho rapporti con mia moglie e non la informo delle problematiche del bambino perché non riusciamo a dialogare in maniera normale”. All'esito, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio “Il Giudice, ritenuto sia necessario l'assunzione di sommarie informazioni urgenti, in vista dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. ritenuto, inoltre, che a fronte del rifiuto del minore di incontrare la madre sia necessario procedere alla sua audizione ai sensi dell'art. 473 bis. 6 c.p.c. DISPONE l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, affinché riferiscano sulle condizioni del nucleo e sul rapporto del minore con Contr entrambi i genitori;
DISPONE l'immediata presa in carico di a parte della per la valutazione del benessere Per_1 psicofisico della minore e sul rapporto del minore con entrambi i genitori;
DISPONE procedersi all'audizione del minore FISSA l'udienza del 11 dicembre 2024 ore 15.00; INVITA i Servizi Sociali ed i Servizi NPI a trasmettere Per_1 relazioni preliminari entro e non oltre il 6 dicembre 2024”. Alla successiva udienza dell'11/12/2024 è stato sentito he ha dichiarato “Dove abiti e con Persona_2 CP_ chi? Vivo con mio padre a Galliate;
c'è anche la sua campagna e i suoi due figli. Andiamo tutti molto d'accordo CP_ soprattutto con i figli di . La casa è abbastanza grande ho una cameretta con gli altri due ragazzi. Mi sono trasferito a Galliate quest'estate. Prima vivevo con mamma e il suo compagno anche con loro mi trovavo bene e non ci sono mai stati problemi. La decisione di andare a vivere con mio papà è solo mia. Il giorno in cui mi sono trasferito da mio papà ho litigato con mia mamma per una cavolata ma è come se con quella lite mi si è aperto un nuovo mondo. La mamma mi diceva cose sbagliate sul conto di mio padre, ad esempio che lui voleva portarmi via da lei, cose non vere. Io non smetto di volere bene a mia mamma ma quello che mi ha detto mi ha dato fastidio. Quando mi sono trasferito da mio padre lei si è rivoltata contro di me, dicendomi che mi stavano manipolando. Mio padre non ha mai parlato di mia madre con me. Loro non mi hanno mai detto nulla, io ho scelto da solo e sono abbastanza grande per non credere a queste cavolate e per non farmi manipolare. L'ultima volta che hai visto tua madre quando è stata? Dopo l'estate non ci siamo più visti per un po' di tempo. Un mesetto fa ci siamo visti perché lei mi aveva preso dei libri di scuola. Io vorrei andare a scuola a Galliate. In quell'occasione ho chiacchierato una mezz'oretta con la mamma ed è andata bene. Ci siamo sentiti al telefono solo qualche settimana dopo il litigio per prendere le mie cose. In questo momento non muoio dalla voglia di vedere la mamma ma non mi dispiacerebbe vederla adesso la situazione si è calmata;
all'inizio non volevo proprio vederla. Per le vacanze di Natale non so ancora se ho voglia di incontrare la mamma. […] Come è il rapporto con il tuo papà? Io e mio papà abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Papà non è troppo severo e con me è molto bravo. Tuo papà ti incoraggiava ad incontrala? Si, mio papà mi pressa per vedere la mamma o quantomeno per chiamarla. Adesso tu saresti disposto ad incontrare tua mamma? Sono disposto a vederla anche da solo senza essere accompagnato”. All'esito, è stato adottato il seguente provvedimento “Il Giudice, dato atto di quanto sopra, in via provvisoria ed urgente: autorizza i coniugi a vivere separatamente;
dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre;
nulla dispone in ordine al regime di Per_1 visite della madre, precisando che il minore possa incontrare la madre liberamente previa accordo tra i genitori;
conferma la presa in carico del nucleo familiare e del minore da parte dei Servizi Sociali e del Servizio di NPI affinché riferiscano sul nucleo familiare, sul benessere psicofisico del minore, affinché effettuino un supporto alla genitorialità di entrambi le parti, favorendo nuovamente l'accesso di lla madre anche tramite la predisposizione di un calendario di incontri. Rinvia Per_1 il processo all'udienza del 6 febbraio 2025 alle ore 13:30. Invita i Servizi Sociali e Servizio di NPI a far pervenire entro il 3 febbraio 2025 relazioni aggiornate sull'attività svolta. Rimette la causa in decisione in punto di status, riservandosi di riferire al Collegio”.
Le udienze del 6/2/2025, del 6/3/2025 e del 26/6/2025 sono state rinviate per consentire la prosecuzione del monitoraggio disposto in prima udienza. Quindi, all'udienza del 14/10/2025, le parti hanno chiesto rinvio per accedere ad una soluzione conciliativa. Nelle more, in data 20/2/2025, è stata emessa sentenza parziale di separazione.
Con ordinanza del 12/11/2025, dato atto che le parti hanno depositato nei termini conclusioni congiunte, la causa è stata rimessa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
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Ritiene il Collegio di dover ratificare l'accordo delle parti: invero, le condizioni da loro indicate rispettano pienamente il principio della bigenitorialità e sono conformi all'esclusivo interesse del minore. Anche dal punto di vista economico, le condizioni indicate dalle parti sono conformi alla loro situazione economica e rispondenti agli interessi di Per_1
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Le spese di lite saranno regolate all'esito della trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: previa conversione del rito ex art. 473 bis.47 e ss. c.p.c.,
1) omologa le condizioni di separazione sopra riportate da intendersi in questa sede integralmente richiamate;
2) prende atto degli ulteriori accordi intercorrenti tra le parti;
3) prende atto che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio con riferimento ai minori;
4) riserva la decisione sulle spese all'esito della trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) dispone la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 13/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO