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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/04/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 03/11/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14/03/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 4825 e 4828 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
vertenti
TRA
nata ad [...], il [...] (C.F.: ), in Parte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato ai ricorsi
[...] P.IVA_1
introduttivi, dall'avv. Giovanni Grattacaso, presso il cui studio in Battipaglia (SA), alla Via
Roma, n. 60/D, elettivamente domicilia;
PEC: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F.: , Controparte_2 P.IVA_2
in persona del suo Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procure generali alle liti del 23/01/2023 e del 07/02/2018 per Notar i Fiumicino, dall'avv. Francesco Persona_1
1 Bove e dall'avv. Lelio Maritato con questi elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n.
38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' , nonché presso il domicilio CP_2
digitale
PEC: ; t;
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RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con distinti ricorsi depositati telematicamente il 14/07/2022, proponeva Parte_1
opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-000693282 e n. OI- 000418270, con le quali le era stato intimato il pagamento, in favore dell' rispettivamente dell'importo CP_2
di € 44.000,00 e di € 39.500,00, asseritamente dovuti a titolo di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83, originate dal mancato versamento,
nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per le annualità 2016 e 2018, oltre spese postali.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti alle ordinanze ingiunzioni impugnate, l'illegittimità e la sproporzione delle sanzioni inflittegli,
nonché, solo con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 000418270, la decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio del potere sanzionatorio ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999 e l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' CP_2
Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'esecuzione anche inaudita altera parte delle ordinanze impugnate, venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità delle stesse, con vittoria delle spese di lite.
In via subordinata, insisteva per la rideterminazione ai sensi dell'art. 6, comma 12, D.Lgs.
n. 150/2011, dell'importo delle sanzioni amministrative ingiunte nella misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge o nella misura ritenuta di giustizia.
2 2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in entrambi i giudizi l CP_2
eccependo l'assoluta infondatezza delle avverse pretese, delle quali invocava il rigetto.
3. Sospesa con decreti inaudita altera parte l'efficacia esecutiva delle ordinanze di ingiunzione opposte, il G.d.L., preso atto del fatto che, a seguito del menzionato mutamento del quadro sanzionatorio di cui all'articolo 2, comma 1–bis, del D.L. n. 463/1983, disposto con l'art. 23 del D.L. del 4 maggio 2023, n. 48, l'Istituto aveva provveduto alla rideterminazione degli importi dovuti, rinviava entrambe le controversie al 15/10/2024, onde consentire alla parte ricorrente di provvedere al pagamento della sanzione rimodulata dall' CP_3
4. Con ordinanza del 03/11/2024 veniva disposta la riunione dei procedimenti nn. 4825/2022
[...]
e 4828/2022 R.G. stante la connessione oggettiva, per la pressocché totale identità delle questioni giuridiche da esaminare, e soggettiva tra i giudizi e la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 14/03/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127
ter c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle note di trattazione scritta.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che saranno di seguito illustrati.
2. Occorre innanzitutto evidenziare che le ordinanze impugnate sono state precedute dalla notifica degli atti prodromici ad esse sottesi (avvisi di accertamento), circostanza, questa,
desumibile in maniera inequivoca dalla documentazione allegata ai fascicoli telematici
3 dell' (cfr., in particolare, le “ricevute di ritorno” attestanti l'avvenuta notifica, in data CP_2
20/11/2017, 28/11/2017 e 19/12/2019 degli atti di accertamento de quibus).
3. Fermo ciò, al fine di inquadrare la fattispecie di causa, è necessario chiarire che il D.Lgs.
n. 8 del 15 gennaio 2016, attuativo della Legge n. 67 del 28 aprile 2014, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
L'intervento di depenalizzazione nell'ambito della materia previdenziale ha riguardato, in particolare, l'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 12 settembre 1983, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 638 dell'11 novembre 1983, sostituito dall'articolo 3, comma 6,
del D.Lgs. n. 8/2016.
Tale norma ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo della stessa omissione.
Com'è noto, la citata norma opera un distinguo legato al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino ad € 1.032,00, risulta confermata per i soli omessi versamenti di importo superiore ad €
10.000 annui.
Diversamente, se l'importo omesso resta sotto la predetta soglia, al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 50.000 (importo modificato dall'art. 23, comma 1, D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, che ha fissato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la fattispecie sotto-soglia nella forbice tra una volta e mezza e quattro volte l'importo omesso).
Il D.Lgs. n. 8/2016, all'art. 8, regola il regime intertemporale della nuova disciplina prevedendo l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto
4 medesimo, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili
Orbene, nella fattispecie in esame non si discorre di obbligazioni di natura contributiva,
bensì di illeciti amministrativi derivanti dalla depenalizzata fattispecie di reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sotto la soglia dei 10.000,00 euro.
Da tanto consegue l'inconferenza della eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25 del
D.Lgs. n. 46/99, in quanto trattasi di disposizione riferita ai contributi e, pertanto, non inerente all'ordinanza ingiunzione oggetto di causa, che è sanzione conseguente al mancato pagamento entro tre mesi della somma indicata con atto di accertamento, e che è autonoma e concettualmente distinta dal versamento della contribuzione.
D'altronde, la presunta decadenza eccepita dalla ricorrente non esclude il dato fattuale di partenza, costituito dall'omesso versamento dei contributi, che è alla base dell'illecito amministrativo oggetto di causa.
4. Parimenti infondato è il motivo di opposizione relativo alla prescrizione quinquennale della pretesa creditoria per le ragioni che seguono.
Invero, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
esser fatto valere, che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della Legge n. 689 del
1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità
amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, dal momento che solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (giur.
5 costante;
cfr., ex aliis, Cass. Civ., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19897; v., in termini, Sez. I, 16
agosto 2006, n. 18168; Sez. II, 4 maggio 2005, n. 9235).
Nella specie, la trasmissione degli atti ad opera dell'autorità giudiziaria è intervenuta sicuramente non prima dell'anno 2016, e, specificamente, pur non risultando con esattezza la data in cui è avvenuta la trasmissione suddetta, deve ritenersi certo che essa sia intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge di depenalizzazione contenuta nel Decreto
Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016; ad essa hanno fatto seguito le notificazioni degli atti di accertamento, perfezionatesi, come detto, nei mesi di novembre 2017 e dicembre 2019, con le quali è stato concesso alla ricorrente il termine di tre mesi dalla data della notifica per provvedere al pagamento, durante il quale il decorso del termine di prescrizione è
ovviamente rimasto sospeso.
A ciò si aggiunga che il decorso del termine prescrizionale è rimasto ulteriormente sospeso in forza delle disposizioni contenute inizialmente nel D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura
Italia”) e, da ultimo, nel D.L. n. 99/2021 (c.d. “Decreto Lavoro”), con il quale è stata disposta la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione, nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive.
Ne consegue che, allorquando è stata effettuata la notifica delle ordinanze di ingiunzione oggetto di disamina cioè prima del luglio 2022 (l'iscrizione a ruolo delle opposizioni successivamente riunite è avvenuta il 14.7.2022), il termine prescrizionale quinquennale
(relativo alle sanzioni conseguenti l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e non già alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro) non era affatto decorso.
5. Deve, inoltre, evidenziarsi che nel caso di specie non può farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla parte ricorrente nelle note scritte, dal momento che l non ha proceduto all'annullamento Controparte_4
dell'ordinanza ingiunzione, bensì semplicemente alla rideterminazione delle sanzioni, in forza delle norme di legge sopravvenute.
6 6. Tanto chiarito e passando, ora, alla determinazione della sanzione da irrogare all'opponente, non può farsi a meno di rimarcare che la materia oggetto di disamina è stata di recente oggetto di un nuovo intervento legislativo (cfr. il D.L. n. 48 del 2023, convertito dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha apportato significative e rilevanti innovazioni al previgente regime sanzionatorio.
In particolare, l'art. 23 del citato testo normativo ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1
bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle
parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Deve subito precisarsi che detta norma può trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Depone in tal senso il principio di retroattività della lex mitior, estensibile anche alle sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali, alla luce dei noti “Engel criteria”, estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi
Bassi, 8 giugno 1976.
Come puntualmente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 21 marzo
2019, alle sanzioni amministrative “che abbiano natura e finalità punitiva” è senz'altro
applicabile il complesso delle garanzie della “materia penale”, compresa quella della retroattività favorevole.
I giudici delle leggi hanno posto in risalto che l'estensione di dette garanzie alle sanzioni amministrative pecuniarie è pienamente coerente con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in forza del quale non è ammissibile continuare a sanzionare una determinata condotta sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato in bonam
partem, nel senso cioè di un'attenuazione della risposta punitiva.
Nella vicenda in esame, non può dubitarsi del carattere “punitivo” della sanzione pecuniaria comminata dal citato art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016 (da € 10.000 ad € 50.000),
7 tenuto conto dei parametri convenzionali identificativi della materia penale: il carattere afflittivo e la finalità repressiva e non meramente risarcitoria o ripristinatoria;
la particolare severità della sanzione pecuniaria, peraltro ben più elevata degli ordinari limiti edittali delle multe e delle ammende (le sanzioni pecuniarie “formalmente” penali), nonché ampiamente superiore a quella prevista per le ipotesi di omesso versamento di contributi previdenziali tuttora costituenti reato (“multa fino a € 1.032”).
Non è superfluo rammentare, a questo punto, che l'applicazione retroattiva, anche in tema di sanzioni amministrative, dello jus superveniens introduttivo di parametri edittali più miti è
stata in diverse occasioni reputata ammissibile dalla Corte di Cassazione, che ha peraltro precisato che le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 11 febbraio 2022, n.
4522; v., altresì, in termini, Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20697).
Alle argomentazioni sin qui svolte va aggiunto, quale ulteriore elemento da non trascurare per la sua sinergica convergenza, che lo stesso ha dato luogo alla Controparte_4
rideterminazione delle sanzioni sulla base dei parametri introdotti dal D.L. n. 48 del 2023, in tal modo riconoscendo l'applicabilità della lex mitior anche alle fattispecie pregresse,
verificatesi, cioè, in epoca anteriore all'entrata in vigore della stessa.
7. Occorre a questo punto sottolineare che non può trovare applicazione, nei casi, come quello in esame di pluralità di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale, l'art. 8
bis della Legge n. 689 del 1981, avente ad oggetto la “reiterazione delle violazioni”, il quale,
al 1° comma, prevede che “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione
amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
8 un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della
stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo”.
In virtù delle previsioni contenute nella suddetta norma, l ha dato corso al cd. CP_2
cumulo materiale delle sanzioni.
E, infatti, trattandosi di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale, l CP_2
avrebbe dovuto tener conto del disposto di cui all'art. 8, capoverso, della citata Legge n.
689/81, che così dispone: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o
commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione più grave, aumentata sino al triplo
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od
omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che
stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della
stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie …”.
Così come in più occasioni affermato dalla Corte Regolatrice, in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini dell'applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni,
non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva.
Il Supremo Collegio ha altresì precisato che, in tali ipotesi, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato e illecito amministrativo (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2022, n. 20129;
cfr., altresì, Sez. VI, 9 marzo 2022, n. 7704, che ha rimarcato che l'istituto del cumulo
9 giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale - omogeneo o eterogeneo - tra le violazioni contestate, nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione o omissione, non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale - violazioni commesse con più azioni o omissioni;
al riguardo, inoltre, è esclusa la possibilità di invocare l'articolo 81 del c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perché
l'articolo 8 della Legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi;
cfr., ancora, Cass. Civ., Sez. Lav., 13 maggio
2019, n. 12659, secondo cui in tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del cd.
cumulo materiale, atteso che la disciplina dell'art. 8 della Legge n. 689 del 1981 contempla il criterio del cd. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza e che la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 c.p.; v., negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. II, 7 maggio
2018, n. 10890; Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 10775).
Alla luce dei princìpi testé enunciati, nella vicenda in esame, che ha ad oggetto una pluralità
di violazioni dell'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali, deve trovare applicazione l'istituto del cumulo giuridico fra sanzioni, in forza del quale dev'essere irrogata “la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”, giusta il combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 del citato artt. 8 Legge n. 689/1981.
Di conseguenza, ritenuta più grave la violazione sanzionata con l'ordinanza ingiunzione n.
Ol-000418270, originata dagli atti di accertamento n. .7202.24/10/2017.0164104 del CP_2
20/11/2017 e n. .7202.24/10/2017.0164105 del 28/11/2017, (in considerazione CP_2
dell'ammontare della contribuzione non versata, pari ad € 3.486,18), e valutato equo
10 quantificare la sanzione in due volte l'ammontare della contribuzione omessa, stante il numero elevato delle violazioni poste in essere, nonché ritenuto, sempre in relazione al numero di anni in contestazione, di aumentare del doppio la sanzione, si reputa equo determinare l'importo della sanzione dovuta dall'opponente in complessivi € 13.944,72 (€
3.486,18 x 2 = € 6.972,36 per la violazione più grave, in applicazione del novellato art. 2,
comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, aumentata del doppio ai sensi dell'art. 8, capoverso,
Legge n. 689/81).
Si impone, pertanto, il parziale accoglimento dell'opposizione proposta cui consegue da un lato, la declaratoria di illegittimità delle sanzioni per come quantificate nell'impugnata ordinanza ingiunzione, pur risultando, comunque, il provvedimento sanzionatorio pienamente da confermare sotto ogni altro profilo, e, dall'altro, la diversa determinazione della sanzione per tutte le violazioni contestate con l'ordinanza ingiunzione impugnata, da quantificare nella misura complessiva di € 13.944,72, per le causali summenzionate.
8. In ragione della parziale fondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione, in particolare in relazione al criterio di determinazione della sanzione per le violazioni concorrenti sin dall'inizio utilizzato dall' va disposta l'integrale compensazione tra le CP_2
parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 4825 e 4828 del ruolo generale lavoro dell'anno 2022 promossi da in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
contro l in
[...] Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) accoglie parzialmente i ricorsi e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità delle sanzioni comminate con le ordinanze ingiunzione n. OI-000693282 e n. OI-000418270, determina in complessivi € 13.944,72 l'entità dell'importo dovuto dall'opponente a titolo di sanzioni
11 amministrative originate dalle violazioni in precedenza indicate, fermi restando sotto ogni altro profilo i provvedimenti sanzionatori in parola;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 9.4.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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