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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 2472 dell'anno 2024 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter
c.p.c. del 05.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria il 15.10.1961), e (cod. fisc.: Parte_2
, nato a [...] l'[...]), entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Rua Mariagrazia, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Possidonea n. 54/C, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 11.09.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria,
l'01.03.1981, nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 22.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.10.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt.
473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 31.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
11.03.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-rilevato che con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025 il presente procedimento è stato assegnato al Giudice dott. Flavio Tovani;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria, l'01.03.1981; b) dal matrimonio sono nati tre figli: (10.07.1983), (03.04.1987) e Per_1 Per_2 Per_3
(22.02.1991), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 23.10.2024;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato -con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 11.09.2024 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 261, Parte II,
Serie A, anno 1981, alle seguenti condizioni:
A) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e stabiliranno liberamente la propria residenza;
B) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e dichiarano di non aver null'altro da pretendere dal punto di vista patrimoniale;
C) i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte;
D) i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio; -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 08.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Flavio Tovani dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 2472 dell'anno 2024 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter
c.p.c. del 05.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria il 15.10.1961), e (cod. fisc.: Parte_2
, nato a [...] l'[...]), entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Rua Mariagrazia, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Possidonea n. 54/C, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 11.09.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria,
l'01.03.1981, nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 22.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.10.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt.
473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 31.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
11.03.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-rilevato che con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025 il presente procedimento è stato assegnato al Giudice dott. Flavio Tovani;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria, l'01.03.1981; b) dal matrimonio sono nati tre figli: (10.07.1983), (03.04.1987) e Per_1 Per_2 Per_3
(22.02.1991), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 23.10.2024;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato -con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 11.09.2024 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 261, Parte II,
Serie A, anno 1981, alle seguenti condizioni:
A) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e stabiliranno liberamente la propria residenza;
B) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e dichiarano di non aver null'altro da pretendere dal punto di vista patrimoniale;
C) i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte;
D) i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio; -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 08.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Flavio Tovani dott. Giuseppe Campagna