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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8005/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Angelo Vitale;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 11/04/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 27 maggio 2024
[...] ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito Pt_1
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 1808/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le conclusioni del c.t.u. nella parte in cui “non avrebbe attribuito la corretta
1 rilevanza alle patologie esaminate e non avrebbe adeguatamente apprezzato l'incidenza delle stesse sullo svolgimento degli atti quotidiani della vita” (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 31 marzo 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, le conclusioni del c.t.u. – secondo cui non ha Parte_1
diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. relazione) – meritano di essere condivise non soltanto perché sostanzialmente conformi a quelle raggiunte dalla Commissione medica in sede amministrativa (organo collegiale che, è bene ricordarlo, svolge un servizio pubblico, con la conseguenza che non possa dubitarsi della sua imparzialità), ma soprattutto perché, a fronte di contestazioni evidentemente generiche (cfr. ricorso per verificare come l' non abbia spiegato quali attività le risultino in concreto Pt_1
effettivamente difficoltose, visto che non è in discussione una condizione di salute precaria, ma la necessità di un'assistenza continua), il c.t.u. ha verificato che in base alla documentazione prodotta ed all'esito dell'esame obiettivo che le capacità psicofisiche dell' sono certamente compromesse, ma non tali da richiedere, almeno allo stato Pt_1
attuale, un'assistenza continua (cfr. relazione di c.t.u.: “La Sig.ra è un Parte_1
soggetto di 71 anni (…) Alla visita odierna si sono obiettivate condizioni generali sufficienti, lucida, vigile, collaborante, qualche turba della memoria e dell'umore, iniziale declino cognitivo da verosimile vasculopatia cerebrale. A carico dell'apparato osteoarticolare si suscita modica dolorabilità alla digitopressione delle apofisi spinose delle vertebre, lombari e sacrali. 4° dito mano sn in semiflessione. Modica riduzione dei movimenti attivi e passivi di rotazione e flessoestensione del tronco sul bacino;
cambi posturali antalgici con ricerca di appoggio;
discretamente ridotti i movimenti attivi e passivi di flesso-estensione degli arti inferiori. Lasegue negativo bilateralmente;
2 Andatura incerta, rallentata, con appoggio monolaterale per brevi tragitti. Dalla documentazione sanitaria si desume la presenza di cirrosi epatica a verosimile etiologia metabolica in fase di compenso, diabete mellito tipo 2 in terapia con IGO. Risulta presente anche modesti segni di gonartrosi bilaterale a nostro parere in atto a modica incidenza funzionale. In ultimo è presente una mielodisplasia con anemia refrattaria, sottoposta a trasfusioni una volta al mese, dagli ultimi controlli del 2023 (copia certificato medico Ospedale Civico di Palermo U.O. Oncoematologia del
07/02/23 e del 11/05/23) risultavano condizioni generali discrete, ricomparsa di acufeni e prurito, migliorata la soggettività, non ascite. Per quanto fin qui esposto non si riconosce l'indennità di accompagnamento, in quanto a nostro parere, in atto dal nostro esame obiettivo, e come si evince dalla documentazione, pur essendo presenti delle patologie a carattere cronico, in atto si obiettiva una sufficiente autonomia, la ricorrente necessita di supervisione o supporto per alcune attività ma non necessita di assistenza continuativa in tutte le attività quotidiane”).
Alla luce delle superiori considerazioni appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto, mentre non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
Pertanto, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non Parte_1
ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8005/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Angelo Vitale;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 11/04/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 27 maggio 2024
[...] ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito Pt_1
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 1808/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le conclusioni del c.t.u. nella parte in cui “non avrebbe attribuito la corretta
1 rilevanza alle patologie esaminate e non avrebbe adeguatamente apprezzato l'incidenza delle stesse sullo svolgimento degli atti quotidiani della vita” (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 31 marzo 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, le conclusioni del c.t.u. – secondo cui non ha Parte_1
diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. relazione) – meritano di essere condivise non soltanto perché sostanzialmente conformi a quelle raggiunte dalla Commissione medica in sede amministrativa (organo collegiale che, è bene ricordarlo, svolge un servizio pubblico, con la conseguenza che non possa dubitarsi della sua imparzialità), ma soprattutto perché, a fronte di contestazioni evidentemente generiche (cfr. ricorso per verificare come l' non abbia spiegato quali attività le risultino in concreto Pt_1
effettivamente difficoltose, visto che non è in discussione una condizione di salute precaria, ma la necessità di un'assistenza continua), il c.t.u. ha verificato che in base alla documentazione prodotta ed all'esito dell'esame obiettivo che le capacità psicofisiche dell' sono certamente compromesse, ma non tali da richiedere, almeno allo stato Pt_1
attuale, un'assistenza continua (cfr. relazione di c.t.u.: “La Sig.ra è un Parte_1
soggetto di 71 anni (…) Alla visita odierna si sono obiettivate condizioni generali sufficienti, lucida, vigile, collaborante, qualche turba della memoria e dell'umore, iniziale declino cognitivo da verosimile vasculopatia cerebrale. A carico dell'apparato osteoarticolare si suscita modica dolorabilità alla digitopressione delle apofisi spinose delle vertebre, lombari e sacrali. 4° dito mano sn in semiflessione. Modica riduzione dei movimenti attivi e passivi di rotazione e flessoestensione del tronco sul bacino;
cambi posturali antalgici con ricerca di appoggio;
discretamente ridotti i movimenti attivi e passivi di flesso-estensione degli arti inferiori. Lasegue negativo bilateralmente;
2 Andatura incerta, rallentata, con appoggio monolaterale per brevi tragitti. Dalla documentazione sanitaria si desume la presenza di cirrosi epatica a verosimile etiologia metabolica in fase di compenso, diabete mellito tipo 2 in terapia con IGO. Risulta presente anche modesti segni di gonartrosi bilaterale a nostro parere in atto a modica incidenza funzionale. In ultimo è presente una mielodisplasia con anemia refrattaria, sottoposta a trasfusioni una volta al mese, dagli ultimi controlli del 2023 (copia certificato medico Ospedale Civico di Palermo U.O. Oncoematologia del
07/02/23 e del 11/05/23) risultavano condizioni generali discrete, ricomparsa di acufeni e prurito, migliorata la soggettività, non ascite. Per quanto fin qui esposto non si riconosce l'indennità di accompagnamento, in quanto a nostro parere, in atto dal nostro esame obiettivo, e come si evince dalla documentazione, pur essendo presenti delle patologie a carattere cronico, in atto si obiettiva una sufficiente autonomia, la ricorrente necessita di supervisione o supporto per alcune attività ma non necessita di assistenza continuativa in tutte le attività quotidiane”).
Alla luce delle superiori considerazioni appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto, mentre non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
Pertanto, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non Parte_1
ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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