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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/06/2025, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
________________
VERBALE DI UDIENZA DEL 04/06/2025
All'udienza del 04/06/2025 sono presenti:
l'avvocato Angelo Sferlazzo, in sostituzione degli avvocati Iozzia e Battaglia;
l'avvocato Davide Dilettoso per parte opposta, anche in sostituzione dell'avvocato Agnello.
I procuratori delle parti danno atto che è stato raggiunto un accordo transattivo.
Il giudice istruttore invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo congiuntamente che venga emessa sentenza di cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese legali.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice istruttore definisce la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito indicate:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 10701/2024 R.G., promossa da:
1 con sede a Modica, contrada Beneventano snc, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale , rappresentata e P.IVA_1
difesa dagli avvocati Vincenzo Iozzia e Salvatore Battaglia, giusta procura in atti
opponente contro codice fiscale e partita iva, , con sede legale in Catania, Strada Statale CP_1 P.IVA_2
114 km 106,2, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante sig. , CP_2
elettivamente domiciliata in Catania, in via Orto Limoni n. 5, presso lo studio degli avvocati
Salvatore Agnello e Davide Antonino Dilettoso che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con decreto ingiuntivo n. 2466/2024, il Tribunale di Catania ha intimato ad
[...]
il pagamento della somma di euro 29.629,38, oltre interessi e spese in favore Parte_1
della a titolo di servizi di trasporto effettuati per conto della prima società. CP_1
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio e, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria.
Con comparsa di risposta depositata il 27.1.2025 si è costituita in giudizio la CP_1 contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Emesso il decreto ex art. 171 bis c.p.c., le parti non hanno depositato le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. ed all'odierna udienza hanno dato atto della definizione della controversia in via transattiva.
Il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa,
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Esposti i fatti, in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
[...]
Ed invero, è pacifico ed incontestato tra le parti che sia intervenuto un accordo transattivo che prevede, a tacitazione di ogni pretesa derivante dal decreto ingiuntivo, la definizione del giudizio con la revoca del decreto ingiuntivo e la compensazione delle spese di lite.
2 Per effetto del superiore accordo, deve essere dichiarata la cessione della materia del contendere ed il decreto ingiuntivo n. 2466/2024 emesso dal Tribunale di Catania va revocato.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, come da richiesta congiunta delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 10701/2024
R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2466/2024 emesso dal Tribunale di Catania;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, all'udienza del 4 giugno 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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