Art. 48.
Per consentire alle comunita' montane la prosecuzione degli interventi di loro competenza ai sensi e per le finalita' di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 300 miliardi, di cui lire 65 miliardi per l'anno finanziario 1979, lire 115 miliardi per l'anno 1980 e lire 120 miliardi per l'anno 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le autorizzazioni di spesa di cui al comma precedente saranno assegnate alle comunita' montane in conformita' dei criteri di riparto contenuti nel sesto comma dell'articolo 5 della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102 .
Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all' articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , e successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente integrato della complessiva somma di lire 15 miliardi, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817 , e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, e' elevata di lire 30 miliardi, di cui 10 per ciascuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per far fronte ai maggiori oneri necessari per il completamento delle opere statali di provvista di acqua ad uso irriguo e delle opere di bonifica eseguite anteriormente al 31 dicembre 1977, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 40 miliardi, di cui 20 miliardi per l'anno finanziario 1979, e 10 per ciascuno degli anni 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
L'autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di solidarieta', di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 , e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981.
Per consentire alle comunita' montane la prosecuzione degli interventi di loro competenza ai sensi e per le finalita' di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 300 miliardi, di cui lire 65 miliardi per l'anno finanziario 1979, lire 115 miliardi per l'anno 1980 e lire 120 miliardi per l'anno 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le autorizzazioni di spesa di cui al comma precedente saranno assegnate alle comunita' montane in conformita' dei criteri di riparto contenuti nel sesto comma dell'articolo 5 della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102 .
Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all' articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , e successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente integrato della complessiva somma di lire 15 miliardi, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817 , e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, e' elevata di lire 30 miliardi, di cui 10 per ciascuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per far fronte ai maggiori oneri necessari per il completamento delle opere statali di provvista di acqua ad uso irriguo e delle opere di bonifica eseguite anteriormente al 31 dicembre 1977, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 40 miliardi, di cui 20 miliardi per l'anno finanziario 1979, e 10 per ciascuno degli anni 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
L'autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di solidarieta', di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 , e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981.