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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/07/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale Ordinario di Padova
Sezione I^ Civile,
in composizione collegiale con i Giudici
dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
Giudicedott. Luisa Bettio
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 11568/2024 V.G. promosso ex art.473 bis 47 e 51 cpc con ricorso congiunto depositato da:
VI AR e CP_1
Con l'intervento del PM
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni congiunte delle parti:
"DICHIARARE la cessione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Padova il 07 settembre 2003, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 363, parte II, Serie A, dell'anno 2003, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- OMOLOGARE i contenuti dell'accordo di divorzio nei termini riportati nelle presenti note in ragione delle motivazioni ivi esposte che hanno costretto le parti a mantenere fermi solo parzialmente i termini dell'accordo riportato nel ricorso, parimenti richiamati contestualmente alle presenti conclusioni, in sintesi:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora familiare ubicata nel Comune di Padova in Via L. Ferri n. 4 int.5, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, dovrà comunque essere assegnata ad nell'interesse delle figlie minorenni stabilmente conviventi e,CP_1 in ogni caso, fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
Per 3. le figlie e Persona_2 restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
Per 4. le figlie e Persona_2 restano collocate prevalentemente presso la casa
CP_1 e quando il padre si allontanerà coniugale assegnata alla signora dalla casa famigliare potrà esercitare il diritto di visita secondo le prescrizioni sopra descritte.
Per 5. il signor VI IE si obbliga a corrispondere a favore delle figlie, e Per_ "l'importo di euro 400,00 (quattrocento) a titolo di mantenimento a partire dal gennaio 2026, provvedendo altresì al pagamento delle spese straordinarie come da protocollo in materia, in vigore presso il Tribunale di Padova (2017), nella misura del 30%;
6. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
7. spese di lite compensate."
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti va accolta.
Dalla documentazione prodotta in giudizio vi è prova che, nel presente procedimento, con sentenza non definitiva del Tribunale di Padova del
11.11.24, irrevocabile, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, Con con rimessione della causa avanti al per la prosecuzione del giudizio in ordine alla coeva domanda di cessazione degli effetti civili.
All'udienza del 9.07.25, trattata cartolarmente, la causa è stata trattenuta in decisione, sulla scorta delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti con note depositate in data 30.06.25 nelle quali, oltre a dare atto che non è intervenuta tra le stesse alcuna riconciliazione, hanno mutato le proprie conclusioni rispetto alla domanda introduttiva in ragione di sopravvenute circostanze.
Dallo scorso 11.12.2024, infatti, è sopravvenuta l'esecuzione di una misura di custodia cautelare nei confronti del signor VI IE, provvedimento poi modificato nella diversa misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione sita in Via L. Ferri n.4, a Padova, a far data 14.05.2025 (DOC. 2 provvedimento di esecuzione di ordinanza di custodia cautelare e DOC. 3 Ordinanza ex art 299
c.p.p.). Pertanto la pendenza del procedimento penale e, soprattutto, l'ordinanza cautelare ancora in esecuzione nei confronti del signor VI IE hanno condotto i coniugi ad individuare delle parziali e condivise modifiche alle precedenti condizioni richiamate nella sentenza di separazione.
Ovvero, in ragione delle vicissitudini giudiziarie del signor IE, le parti hanno concordato, diversamente da quanto in precedenza pattuito, quanto segue:
- di mantenere la convivenza presso la casa famigliare almeno per la durata della misura cautelare attualmente in corso;
con la fine della misura degli arresti domiciliari, il signor IE si attiverà per l'individuazione di altra e diversa sistemazione.
- quando il padre si allontanerà dalla casa famigliare, potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a weekend alternati dalle 19.00 di venerdì sera fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando il signor VI IE riporterà le figlie presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00 con la previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali di mercoledì e giovedì con possibilità di pernotto presso il padre durante le festività di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Nello specifico per le festività Per_ natalizie, dal 23.12.2025 sino al 30.12.2025 le figlie e Per 2 saranno con la
madre e dal 31.12.2025 sino al 06.01.2026 con il padre, per gli anni successivi vigerà la regola dell'alternanza, pertanto saranno invertiti i periodi così individuati. Lo stesso varrà per le vacanze pasquali per cui dal venerdì della Per_ settimana santa sino alla Pasqua per l'anno 2026 e Per 2 staranno con la madre, mentre la sera di Pasqua (dalle 19.00) e il lunedì dell'Angelo lo trascorreranno con il padre, con l'inversione per l'anno successivo e così a proseguire. La regola dell'alternanza varrà anche per le giornate del 1° maggio, del 25 aprile, dell'08 dicembre, nonché del 1° novembre con l'indicazione della madre quale primo genitore rispettivamente per 1'08 dicembre e per il 1° novembre 2025, il padre, invece, come primo genitore per il 1° maggio e il 25 aprile 2026;
Per e Per_2, la situazione di limitazione
-quanto al mantenimento delle figlie, di rende impossibile il suo concorso al della libertà personale del padre, mantenimento delle figlie, sia rispetto all'assegno di mantenimento che di spese straordinarie. Potendo il padre contare solo sul sostegno economico dei suoi genitori, nonni delle minori ( Persona_3 e questi ultimi Persona_4 "
hanno espresso la loro disponibilità a sostenere il signor IE (DOC.4) nel mantenimento delle minori. Pertanto, questi si obbliga a corrispondere a favore
Per delle figlie, e Per_2, l'importo mensile di euro 400,00 (quattrocento) a titolo di mantenimento a partire dal gennaio 2026, provvedendo altresì al pagamento delle spese straordinarie come da protocollo in materia, in vigore presso il
Tribunale di Padova (2017), nella misura del 30%.
Ciò premesso, in ordine alla domanda sullo status sussistono tutti i presupposti per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970
n.898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le parti hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti al regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori nati dalla loro unione nonché al regolamento dei reciproci interessi.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse dei minori nonché congrue rispetto alle condizioni economiche e personali dei coniugi, va preso atto dell'accordo (art 473bis51 cpc) e va statuito in conformità quanto ai punti 1-5 delle conclusioni di cui in premessa, con le conseguenti annotazioni di legge.
Quanto agli altri accordi, espressione dell'autonomia negoziale delle parti,
seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del Tribunale per produrre effetti.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento, stante l'accordo raggiunto dalle parti sul punto, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o respinta,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data da trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II, serie A,
n. dell'anno del Comune di;
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3) Provvede in conformità ai punti nn.
1-5 delle conclusioni riportate in epigrafe, da aversi qui integralmente riprodotti.
4) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 16/07/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi
Sezione I^ Civile,
in composizione collegiale con i Giudici
dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
Giudicedott. Luisa Bettio
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 11568/2024 V.G. promosso ex art.473 bis 47 e 51 cpc con ricorso congiunto depositato da:
VI AR e CP_1
Con l'intervento del PM
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni congiunte delle parti:
"DICHIARARE la cessione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Padova il 07 settembre 2003, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 363, parte II, Serie A, dell'anno 2003, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- OMOLOGARE i contenuti dell'accordo di divorzio nei termini riportati nelle presenti note in ragione delle motivazioni ivi esposte che hanno costretto le parti a mantenere fermi solo parzialmente i termini dell'accordo riportato nel ricorso, parimenti richiamati contestualmente alle presenti conclusioni, in sintesi:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora familiare ubicata nel Comune di Padova in Via L. Ferri n. 4 int.5, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, dovrà comunque essere assegnata ad nell'interesse delle figlie minorenni stabilmente conviventi e,CP_1 in ogni caso, fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
Per 3. le figlie e Persona_2 restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
Per 4. le figlie e Persona_2 restano collocate prevalentemente presso la casa
CP_1 e quando il padre si allontanerà coniugale assegnata alla signora dalla casa famigliare potrà esercitare il diritto di visita secondo le prescrizioni sopra descritte.
Per 5. il signor VI IE si obbliga a corrispondere a favore delle figlie, e Per_ "l'importo di euro 400,00 (quattrocento) a titolo di mantenimento a partire dal gennaio 2026, provvedendo altresì al pagamento delle spese straordinarie come da protocollo in materia, in vigore presso il Tribunale di Padova (2017), nella misura del 30%;
6. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
7. spese di lite compensate."
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti va accolta.
Dalla documentazione prodotta in giudizio vi è prova che, nel presente procedimento, con sentenza non definitiva del Tribunale di Padova del
11.11.24, irrevocabile, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, Con con rimessione della causa avanti al per la prosecuzione del giudizio in ordine alla coeva domanda di cessazione degli effetti civili.
All'udienza del 9.07.25, trattata cartolarmente, la causa è stata trattenuta in decisione, sulla scorta delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti con note depositate in data 30.06.25 nelle quali, oltre a dare atto che non è intervenuta tra le stesse alcuna riconciliazione, hanno mutato le proprie conclusioni rispetto alla domanda introduttiva in ragione di sopravvenute circostanze.
Dallo scorso 11.12.2024, infatti, è sopravvenuta l'esecuzione di una misura di custodia cautelare nei confronti del signor VI IE, provvedimento poi modificato nella diversa misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione sita in Via L. Ferri n.4, a Padova, a far data 14.05.2025 (DOC. 2 provvedimento di esecuzione di ordinanza di custodia cautelare e DOC. 3 Ordinanza ex art 299
c.p.p.). Pertanto la pendenza del procedimento penale e, soprattutto, l'ordinanza cautelare ancora in esecuzione nei confronti del signor VI IE hanno condotto i coniugi ad individuare delle parziali e condivise modifiche alle precedenti condizioni richiamate nella sentenza di separazione.
Ovvero, in ragione delle vicissitudini giudiziarie del signor IE, le parti hanno concordato, diversamente da quanto in precedenza pattuito, quanto segue:
- di mantenere la convivenza presso la casa famigliare almeno per la durata della misura cautelare attualmente in corso;
con la fine della misura degli arresti domiciliari, il signor IE si attiverà per l'individuazione di altra e diversa sistemazione.
- quando il padre si allontanerà dalla casa famigliare, potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a weekend alternati dalle 19.00 di venerdì sera fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando il signor VI IE riporterà le figlie presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00 con la previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali di mercoledì e giovedì con possibilità di pernotto presso il padre durante le festività di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Nello specifico per le festività Per_ natalizie, dal 23.12.2025 sino al 30.12.2025 le figlie e Per 2 saranno con la
madre e dal 31.12.2025 sino al 06.01.2026 con il padre, per gli anni successivi vigerà la regola dell'alternanza, pertanto saranno invertiti i periodi così individuati. Lo stesso varrà per le vacanze pasquali per cui dal venerdì della Per_ settimana santa sino alla Pasqua per l'anno 2026 e Per 2 staranno con la madre, mentre la sera di Pasqua (dalle 19.00) e il lunedì dell'Angelo lo trascorreranno con il padre, con l'inversione per l'anno successivo e così a proseguire. La regola dell'alternanza varrà anche per le giornate del 1° maggio, del 25 aprile, dell'08 dicembre, nonché del 1° novembre con l'indicazione della madre quale primo genitore rispettivamente per 1'08 dicembre e per il 1° novembre 2025, il padre, invece, come primo genitore per il 1° maggio e il 25 aprile 2026;
Per e Per_2, la situazione di limitazione
-quanto al mantenimento delle figlie, di rende impossibile il suo concorso al della libertà personale del padre, mantenimento delle figlie, sia rispetto all'assegno di mantenimento che di spese straordinarie. Potendo il padre contare solo sul sostegno economico dei suoi genitori, nonni delle minori ( Persona_3 e questi ultimi Persona_4 "
hanno espresso la loro disponibilità a sostenere il signor IE (DOC.4) nel mantenimento delle minori. Pertanto, questi si obbliga a corrispondere a favore
Per delle figlie, e Per_2, l'importo mensile di euro 400,00 (quattrocento) a titolo di mantenimento a partire dal gennaio 2026, provvedendo altresì al pagamento delle spese straordinarie come da protocollo in materia, in vigore presso il
Tribunale di Padova (2017), nella misura del 30%.
Ciò premesso, in ordine alla domanda sullo status sussistono tutti i presupposti per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970
n.898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le parti hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti al regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori nati dalla loro unione nonché al regolamento dei reciproci interessi.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse dei minori nonché congrue rispetto alle condizioni economiche e personali dei coniugi, va preso atto dell'accordo (art 473bis51 cpc) e va statuito in conformità quanto ai punti 1-5 delle conclusioni di cui in premessa, con le conseguenti annotazioni di legge.
Quanto agli altri accordi, espressione dell'autonomia negoziale delle parti,
seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del Tribunale per produrre effetti.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento, stante l'accordo raggiunto dalle parti sul punto, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o respinta,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data da trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II, serie A,
n. dell'anno del Comune di;
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3) Provvede in conformità ai punti nn.
1-5 delle conclusioni riportate in epigrafe, da aversi qui integralmente riprodotti.
4) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 16/07/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi