Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr. Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 5.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta sotto il numero RG 13206/2024 previdenza tra nato a [...] il [...] ; entrambi Parte_1 Controparte_1 nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla figlia minore Per_1
nata a [...] il [...] elett.te domiciliati in Napoli alla Piazza degli
[...]
Artisti n. 27, presso lo studio dell'Avv. Mirko Capuano che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
e
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 23 gennaio Persona_2
2023 (rep. 37590/7131) dall'avv. Agostino Di Feo tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S.;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)L'istante in epigrafe , ad esaurimento del procedimento amministrativo , proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il ripristino a seguito di revisione e revoca della prestazione di :
[X] indennità di frequenza ex L.289/90 .
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta .
2)Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
5.6.2024 , proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento
1
L si costituiva ,deducendo la genericità delle deduzioni contenute in ricorso CP_2
e concludendo per il rigetto della domanda con conferma delle risultanze dell'accertamento medico legale svolto nella precedente fase.
All'odierna udienza, eseguita nuova indagine medico-legale stante le contestazioni , analitiche e motivate, all'elaborato peritale precedente , il Giudice decideva la causa con sentenza a motivazione contestuale letta e allegata al verbale .
°°°°°
3)La domanda è infondata e va rigettata.
Ed invero, all'esito del nuovo accertamento medico legale condotto, risultano tuttora insussistenti i presupposti per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta .
Secondo la previsione legislativa l'indennità di frequenza è concessa in presenza delle seguenti condizioni di legge :
(Art. 1)
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3.L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di
2 addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.
4)Il consulente tecnico nominato da questo Tribunale, esaminando analiticamente le censure esposte nell'opposizione - circa la relazione di CTU depositata nella fase di ATP- e valutando tutta la certificazione medica allegata, sostanzialmente ha confermato il giudizio negativo già espresso dall'altro consulente .
Si legge , infatti, negli atti quanto ritenuto dal CTU e cioè che :
a) la minore, è affetta da: 1) Difetto interatriale (DIA) tipo Persona_1
Ostium Secundum (OS), efficacemente trattato con impianto percutaneo transcatetere di device Amplatzer (2015); 2) Disturbo emozionale con tendenza alla deflessione dell'umore”.
b) la periziata, sin dalla visita medico-collegiale di revisione eseguita in data
26.06.2023 presso il Centro Medico-Legale I.N.P.S. di Napoli, NON è da considerare minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, ai sensi della legge 289/90.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante.
Le osservazioni mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte
(Cass. Lav. n. 11054/2003; Cass. Lav. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. Lav. n. 2151/2004).
La valutazione del c.t.u. appare infatti corretta sotto il profilo metodologico avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta.
L'elaborato in atti appare motivato e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare
3 richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Non ricorrono ,dunque, i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di frequenza .
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
5)L'appartenenza delle parti ricorrenti alle fasce di reddito protette come dichiarato ai sensi ai sensi degli artt. 76 co. da 1 a 3, e 77 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
D.P.R. n. 115/2002, comporta l'irripetibilità delle spese di giudizio .
Le spese di CTU vengono liquidate come da separato decreto .
P.Q.M.
Il giudice unico del Tribunale di Napoli così decide:
a)Rigetta la domanda .
b)Dichiara parti ricorrenti non tenute alla rifusione delle spese del presente giudizio .
c) Liquida le spese di consulenza con separato provvedimento .
Napoli, 5.2.2025 Il giudice del lavoro
Dr. Maria Gallo
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