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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle controversie riunite iscritte ai nn° 1883/2022 e 124/2023 Reg. Gen. e promosse con ricorso depositato in Cancelleria
da
- e Parte_1 Parte_2
(avv. GELONESE GIOVANNI LUCA)
contro
- Controparte_1
(avv. APRILE SERGIO)
Con
- (Funzionario delegato)
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.11.2022, e la IG. propongono opposizione Parte_1 Pt_2 avverso l'avviso di addebito dell' n. 419 2022 00018639 77 000, notificato in data 04.10.2022, CP_1 relativo ai periodi dal 05/2015 al 11/2018, per l'importo di € 450.496,94, di cui € 266.826,46 di contributi, € 183.666,37 di sanzioni e interessi e € 4,11 per spese di notifica, conseguente al Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018016765/DDL del 22.01.2019, nonché avverso l'avviso di addebito n. 419 2022 00018610 48 000, notificato in data 04.10.2022, relativo ai periodi dal
04/2017 al 06/2018, per l'importo di € 4.214,65, di cui € 2.511,57 di contributi, € 1.698,97 di sanzioni e € 4,11 per spese postali, conseguente alla diffida prot. 801.28.01.2019.0535540, quale integrazione al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018016765/DDL, per addebito contribuzione
Cig straordinaria. Parte opponente contesta estesamente le pretese attoree, chiedendo l'annullamento integrale degli AVA opposti.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' insiste nella legittimità delle pretese dell'Ente, CP_1
chiedendo in via preliminare, ove necessario, la sospensione del giudizio al fine di consentire all' , in ossequio alle indicazioni della giurisprudenza della CGUE, di ottenere il CP_1 disconoscimento dei modelli A1 dall'autorità emittente.
Alla causa è stata riunita altra causa di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 160-1/2022-
461/2019, emessa nei confronti della IG.ra , in qualità di responsabile legale della Parte_2
società con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € Parte_1
54.437,20 a titolo di sanzioni amministrative e spese postali.
Le cause sono state istruite con l'ammissione di CTU contabile e con l'audizione di alcuni testi e vengono ora decise.
*
SULL'OPPOSIZIONE ALL'AVVISO DI ADDEBITO n. 419 2022 00018639 77 000.
L'avviso di addebito indicato si fonda sul «verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018016765/DDL del 22/01/2019», notificato alla società nel gennaio 2019 (v. doc. 4 ricorso), in cui si precisa che, a conclusione degli accertamenti ispettivi avviati nel gennaio 2018, sarebbero state ravvisate varie irregolarità con riferimento ai seguenti profili:
- distacco transnazionale;
- assenze giustificate e permessi non retribuiti nonché assenze ingiustificate;
- rimborsi spesa e trasferte.
Con riferimento al distacco transnazionale, si legge a pag. 2 del verbale che «la maggior parte dei lavoratori occupati presso Fincantieri erano in distacco transnazionale dalla sede secondaria di sita in Bucarest, Strada Elena Caragiani 21, che ha iniziato l'attività in Romania Parte_1 il 7/04/2016”. Distinte le posizioni dei vari lavoratori oggetto del distacco, e dopo aver dato atto della sostanziale regolarità sul piano retributivo, stante l'equivalenza tra i minimi contrattuali e la retribuzione complessivamente corrisposta, frutto della somma tra la paga base rumena e le spettanze
“italiane”, gli Ispettori affermano che « […] non ha versato alcuna contribuzione Parte_1 in poiché dichiara di versare alla previdenza romena». Nel verbale si ricorda quindi che il Pt_1
lavoratore distaccato è chi «esercita abitualmente la propria attività nello stato membro e che per un periodo limitato (distacco transnazionale) svolge il proprio lavoro in Italia (altro stato membro)», requisito che nella fattispecie sarebbe assente, per giungere il disconoscimento del distacco in virtù dei seguenti argomenti:
a) la svalutazione della documentazione previdenziale rumena: «il modello A1 rilasciato dall'ente previdenziale romeno, che certifica che il lavoratore è assicurato ai fini previdenziali nel paese in cui ha sede l'impresa distaccante - richiesto dalla normativa europea ed espressamente previsto dal D.
LGS. 136/2006- non corrisponde alle circostanze di fatto realizzatesi, poiché i lavoratori non hanno mai prestato attività in Romania prima del distacco. Pertanto la loro iscrizione al sistema previdenziale romeno è risultata solo formale. Infatti si ribadisce che il contratto romeno è stato firmato in , da lavoratori residenti in e dipendenti da ditte operanti in Italia e che non hanno Pt_1 Pt_1
mai svolto alcun tipo di attività lavorativa in Romania per il periodo oggetto di accertamento»;
b) la svalutazione dell'autonomia della filiale rumena di;
Parte_1
c) la commistione tra distacco e somministrazione, per cui «a partire dal 2016, Parte_1 alterna l'utilizzo del distacco con quello della somministrazione al fine di aggirare il dettato normativo che stabilisce che la durata del distacco non può essere superiore a 24 mesi».
Da qui la fittizietà del distacco, finalizzata – a detta dei verbalizzanti – all'elusione contributiva: «la società “distaccataria” avrebbe posto in essere distacchi fittizi al solo fine di eludere la normativa nazionale in materia previdenziale. Infatti, la , con tale pratica, messa in atto, Parte_1
avrebbe inteso trarre indebito vantaggio dal mancato assoggettamento dei lavoratori distaccati, al trattamento contributivo del sistema italiano, essendo il regime contributivo romeno molto più vantaggioso sotto il profilo economico per l'impresa ispezionata. Pertanto, i lavoratori sopra elencati non potrebbero considerarsi lavoratori distaccati ed il rapporto di lavoro si costituirebbe in capo alla
. Parte_1
Orbene, è noto che i Regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale sanciscono il principio di territorialità della legislazione previdenziale, con un'importante deroga, prevista dall'art. 12, par.1,
Reg. CE n. 883/2004, per cui «la persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona».
Parte ricorrente evidenzia che nel caso di specie per ciascuno dei lavoratori distaccati risulta emesso il modello “A1”, che certifica che il lavoratore, detto appunto “distaccato”, rimane assicurato ai fini previdenziali nel paese UE (nel caso di specie, la Romania) in cui ha sede l'impresa distaccante. A detta dei ricorrenti , preso atto dell'esistenza dei modelli A1 rilasciati dall'Ente rumeno CP_1 preposto, avrebbe dovuto “in caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano”, chiedere “all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento”, nonché attendere il riesame, da parte dell'istituzione emittente, dei «motivi che hanno determinato l'emissione del documento» e, se necessario, il ritiro del documento stesso (così l'art. 5, par. 2, del Regolamento di attuazione n. 987/2009) e, “in mancanza di accordo tra le istituzioni interessate” (cioè tra l' e l'ente rumeno che ha emesso i certificati CP_1
“A1”), attendere che la questione venisse sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, nonché l'esito della procedura di conciliazione prevista dall'art. 5, par. 4, del Regolamento di attuazione n. 987/2009. In assenza della specifica procedura prevista a livello comunitario, deve ritenersi indiscutibile che il rapporto dei lavoratori di cui al verbale di accertamento, assicurati presso l'Ente rumeno, sia effettivamente costituito presso lo Stato presso cui sono assicurati.
La prospettazione attorea è fondata. Come ricordato proprio nella decisione richiamata dall' , CP_1 che questo Giudicante condivide appieno, “secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di
Giustizia, i certificati E101 e A1 mirano, al pari della disciplina di diritto sostanziale prevista dall'art. 14, punto 1, lett. a), e punto 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71 nonché dall'art. 12, paragrafo 1, e dall'art. 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 qui applicabile, ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi (cfr., in tal senso, sentenza del 6 febbraio
2018, e a., C-359/16, e la giurisprudenza ivi citata, nonché le sentenze del 2 aprile 2020 n. 370, Per_1
nelle cause riunite C-370/2017 e C-37/2108, e del 14 maggio 2020, C17/2019). Tali certificati corrispondono a un formulario rilasciato, ai sensi e per quel che interessa, del titolo 2^ del regolamento n. 987/2009, dall'istituzione deIGnata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione in materia di sicurezza sociale è applicabile, per "attestare", secondo i termini, segnatamente, dell'art. 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, la sottoposizione dei lavoratori che si trovano in una delle situazioni previste da talune disposizioni del titolo 2^ dei regolamenti nn.
1408/71 e 987/2009, alla legislazione di tale Stato membro.
In questo modo, in virtù del principio unionale secondo cui i lavoratori devono essere iscritti a un unico regime previdenziale, tali certificati implicano necessariamente che i regimi previdenziali degli altri Stati membri non possono applicarsi (cfr., la cit. sentenza del 6 febbraio 2018, e altri, punto Per_1
36). Inoltre, in forza del principio di leale cooperazione, enunciato dall'art. 4, paragrafo 3, TUE, che presuppone anche quello di fiducia reciproca, nei limiti in cui i certificati E101 e A1 creano una presunzione di regolarità dell'iscrizione del lavoratore interessato al regime previdenziale dello Stato membro la cui istituzione competente ha emesso tali certificati, questi ultimi sono vincolanti, in linea di principio, per l'istituzione competente e per i giudici dello Stato membro in cui tale lavoratore svolge un lavoro (cfr., la già cit. sent. del 6 febbraio 2018, e a., punti da 37 a 40, nonché la sent. Per_1
del 6 settembre 2018, e a., C-527/16, punto 47, e le sentenze di cui sopra del 2 aprile 2020 Per_2
C-370/2017 + 1 e del 14 maggio 2020 C-17/2019).
Di conseguenza, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, sino a che detti certificati non vengano ritirati o dichiarati non validi, l'istituzione competente dello Stato membro nel quale il lavoratore svolge un lavoro, deve tener conto del fatto che quest'ultimo è già soggetto alla legislazione previdenziale dello Stato membro la cui istituzione competente ha emesso i certificati stessi e l'istituzione del diverso Stato membro non può, di conseguenza, assoggettare il lavoratore di cui trattasi al proprio regime previdenziale (cfr. sentenza del 6 febbraio 2018, Altun punto 41 nonché giurisprudenza ivi citata).
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, lo stesso vale anche qualora si rilevi che le condizioni di svolgimento dell'attività del lavoratore interessato esulano palesemente dalla sfera di applicazione ratione materiae del titolo 2^ dei regolamenti nn. 1408/71 e 883/2004 (cfr., sentenza del
27 aprile 2017, C-620/15, punto 61). Sennonché, secondo la più recente Persona_3
giurisprudenza della Corte UE, che ha ulteriormente sviluppato l'argomento, detto principio non è assoluto nel senso che è possibile che un giudice dello Stato membro ospitante possa non tener conto dei certificati A1 e E101, allorché ricorrano determinate condizioni. Si tratta di due condizioni cumulative, vale a dire: da un lato, che l'istituzione che ha emesso tali certificati, prontamente adita dall'istituzione competente di tale Stato membro con una domanda di riesame della fondatezza del rilascio di detti certificati, si sia astenuta dal procedere a un siffatto riesame alla luce degli elementi comunicati da quest'ultima istituzione e dal prendere posizione, entro un termine ragionevole, su tale domanda, se del caso annullando o ritirando i medesimi certificati;
e, dall'altro, che tali elementi consentano al giudice di accertare, nel rispetto delle garanzie proprie del diritto a un processo equo, che i certificati di cui trattasi sono stati ottenuti o invocati in modo fraudolento (sentenza cit. del 2 aprile 2020, CRPNPAC e Vueling Airlines, e anche sent. del 14 maggio 2020, n. 17, C-17/19).
Ne consegue che, come chiaramente affermato al par.79 della sent. del 2 aprile 2020, CRPNPAC e
Vueling Airlines, C370/2017 + 1, "un giudice dello Stato membro ospitante investito della questione della validità di certificati è tenuto a verificare, in via preliminare, se, prima che egli venisse N_1
adito, la procedura prevista all'art. 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/1971 sia stata avviata dall'istituzione competente dello Stato membro ospitante mediante una domanda di riesame e di ritiro di tali certificati presentata all'istituzione che li ha emessi, e, ove ciò non sia avvenuto, ad applicare tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione per assicurare che l'istituzione competente dello Stato membro ospitante avvii tale procedura” (così C.A. Brescia, sez. lav., 27/01/2022, n.184).
L' contesta innanzitutto, in punto di fatto, che alcuni modelli A1 prodotti sarebbero incompleti, CP_1
recando solo il frontespizio o risultando privi di data o sottoscrizione, e che per alcuni periodi di distacco indicati nel verbale, ma non è detto per quali, non sarebbero stati affatto prodotti. Si osserva che la documentazione allegata al ricorso è indubbiamente incompleta, ma il GL ne ha concesso l'integrazione. A fronte della riserva di produrla nel corso del giudizio, contenuta nell'atto introduttivo, il Giudice ha ritenuto di poter utilizzare i propri poteri istruttori, essendo evidente che la lacuna probatoria non è imputabile all'inerzia della parte, ma piuttosto ad obiettive difficoltà di reperire la documentazione dalla Romania. I modelli A1 sono stati quindi prodotti nel corso del giudizio e sul punto l' non ha più sollevato alcuna eccezione, benché il Giudice abbia concesso CP_1 termine per eventuali controdeduzioni (v. verbale d'udienza), per cui deve ritenersi che i modelli siano conformi alla normativa europea. D'altro canto né gli Ispettori prima, né l' poi hanno mai CP_1
instaurato la procedura di riesame, non prima del giudizio, non in corso di causa, rendendo del tutto superflua la richiesta sospensione.
L'esistenza delle certificazioni rumene, attestanti che il lavoratore, detto appunto “distaccato”, rimane assicurato ai fini previdenziali nel paese UE, la Romania per l'appunto, in cui ha sede l'impresa distaccante, a fronte della mancata attivazione della procedura di disconoscimento, impone di ritenere veritieri i dati e conseguentemente il distacco effettuato presso la società opponente. Ne consegue l'insussistenza della pretesa dell' sul punto. CP_1
*
La seconda questione sollevata nel primo verbale di accertamento notificato alla società opponente nel gennaio 2019 è la seguente (doc. 4 ric.): «Dall'esame del LUL fornito dall'azienda (periodo
Novembre 2015 - Novembre 2018) per tutti i lavoratori (italiani e dichiarati distaccati) sono stati indicati giorni di assenza e/o permessi non retribuiti ovvero sono stati dichiarati come lavorati solo alcuni giorni del mese senza specificare il motivo dell'assenza. Inoltre è emerso che l'azienda ha indicato altresì anche diversi giorni di assenza ingiustificata in vari mesi dell'anno».
Parte opponente rileva che l' non ha versato i contributi nei giorni rilevati dagli Ispettori, Pt_3
perché mancando la prestazione lavorativa, a seguito del godimento di permessi non retribuiti o di assenze ingiustificate, non è dovuta la retribuzione e di conseguenza nemmeno la contribuzione.
Come ricordato dall' , in virtù di un consolidato insegnamento della S.C., laddove si versi in CP_1
situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato” (ex multis, Cass. 16033/2018). Avendo parte ricorrente utilizzato l'istituto dei permessi non retribuiti o avendo dedotto l'esistenza di assenze non giustificate, avrebbe dovuto provare la sussistenza dei relativi presupposti, prova che viceversa nel caso di specie
è mancata. Sono stati ascoltati sul punto alcuni testi, ma nessuno di loro ha confermato di aver goduto di giorni di permesso non retribuiti o di aver effettuato assenze non giustificate. Anzi, Persona_4
esclude espressamente di aver mai goduto di permessi non retribuiti e del pari nega di essersi Per_5 mai “messo d'accordo per non andare al lavoro senza essere pagato”.
In sostanza, la prova testimoniale conferma l'assunto degli Ispettori, per cui il mancato versamento dei contributi, con riferimento a presunti giorni di permessi non retribuiti o di assenze ingiustificate, non trova alcuna giustificazione.
*
Quanto alla terza questione affrontata nel verbale di accertamento (v. doc. 4 ricorso): «Si disconoscono, altresì, i rimborsi effettuati nelle buste paga (rimborsi spesa documentati a piè di lista, chilometrici, trasferte) ad alcuni lavoratori in quanto all'importo dichiarato sul LUL non è stata fornita la relativa documentazione. Dalle fatture o scontrini fiscali risulta solamente la ragione sociale della e non i nominativi dei lavoratori che avrebbero anticipato le somme indicate sulle buste Pt_1 paga. L'azienda non ha cioè dimostrato l'effettivo anticipo delle somme dichiarate sul LUL da parte dei dipendenti né ha fornito la documentazione inerente le trasferte e i rimborsi chilometrici. Tali importi, sono da considerare a tutti gli effetti imponibile contributivo».
Parte ricorrente rileva sul punto che “il problema che si pone è esclusivamente documentale e deriva da un'affrettata disamina della documentazione già sottoposta all'attenzione dei verbalizzanti e allegata al ricorso amministrativo”. Per fugare ogni dubbio, il GL ha effettuato sul punto una consulenza contabile, chiedendo al CTU di esaminare la documentazione già allegata al ricorso ed eventualmente altra documentazione, che la società si era riservata di produrre in quanto proveniente dalla sede rumena.
E' emerso innanzitutto che i documenti in atti non possono essere considerati utili all'esonero contributivo riconducibile a trasferte/rimborsi km/rimborsi spese, in quanto per la maggior parte si tratta di documenti generici, senza precisa intestazione (vedi rimborsi spese per benzina all. n.22 e rimborsi spese km all. n.15) fatti dalla senza la firma del lavoratore, ovvero di lettere Parte_1
di incarico della stessa società prive di data certa.
Per quanto riguarda la documentazione che doveva essere prodotta dalla la stessa Parte_1
non è mai pervenuta al Consulente.
Il CTU ha altresì verificato che gli importi relativi ai rimborsi spese, trasferte e rimborsi km, rilevati dagli Ispettori dell' , corrispondono esattamente a quanto indicato nel LUL. Ne consegue la piena CP_1 fondatezza dell'addebito di cui al verbale. *
Nel verbale (pag.8) vengono altresì disconosciute e quindi recuperate le agevolazioni contributive di cui ha beneficiato l'opponente. I motivi posti a fondamento del recupero sono due: il primo riguarda il solo lavoratore;
il secondo tutti i lavoratori, compreso anche , per Parte_4 Parte_4
i quali sono state sollevate le predette contestazioni in merito ad assenze giustificate non retribuite, permessi non retribuiti, assenze ingiustificate senza la relativa documentazione, rimborsi spese e trasferte non documentate.
Orbene, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 1175, ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale “sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali […]”. Come precisato dalla S.C., ogni violazione di legge, che ha ripercussioni contributive tali da non consentire l'emissione di DURC regolare, concreta un'irregolarità contributiva che comporta la perdita della corrente regolarità contributiva dal momento della violazione fino alla sua regolarizzazione (cfr., Cass. 27107/2018). Per tutti i lavoratori di cui al verbale, compreso il IG. , l' pone a fondamento del recupero tanto la violazione di Pt_4 CP_1
norme contrattuali per le illegittime trattenute per assenze e permessi, quanto la violazione del TUIR con riguardo ai rimborsi spese. Parte ricorrente rileva che non ogni violazione contributiva determinala perdita delle agevolazioni contributive, perché in realtà sarebbe comunque dovuto il rilascio del DURC. Si può anche convenire che il mancato rilascio del DURC è determinato solo da irregolarità sostanziali, e non formali, e di un certo peso. In ogni caso, nell'ipotesi di specie, colgono nel segno gli Ispettori quando rilevano che si rivengono sia violazioni di legge (per i rimborsi spese e trasferte), sia violazioni della contrattazione collettiva applicata, che disciplina per l'appunto i permessi retribuiti, violazioni che non consentono di accedere ai benefici. Le suddette violazioni, anche qualora non comportassero il mancato rilascio del DURC, comunque impediscono il godimento delle agevolazioni contributive. La contestazione è dunque fondata.
*
Si legge ancora nel verbale che «per effetto del disconoscimento del distacco e dell'addebito dei contributi a favore dei lavoratori indicati nei vari prospetti (A, B, C e D) la forza aziendale non è mai andata al di sotto dei 15 dipendenti. Pertanto, per l'anno 2018, il calcolo dei contributi andava effettuato sull'aliquota ivi prevista. Si precisa ancora, che anche per l'anno 2017, per i lavoratori per i quali è stata rilevata una differenza di imponibile il calcolo dei contributi è stato effettuato sull'aliquota corretta cioè sopra i 15 dipendenti». E' evidente che dal riconoscimento della legittimità del distacco deriva conseguentemente il riconoscimento della correttezza dell'aliquota contributiva applicata.
*
LE PRETESE DI CUI ALL'AVVISO DI ADDEBITO N. 419 2022 0001674341 000.
Il secondo avviso di addebito riguarda pretese contributive relativa alla CIGS.
L' rileva che, poiché al disconoscimento dei rapporti di distacco consegue un incremento degli CP_1
occupati in capo alla distaccataria, ne discende il superamento del limite di 15 dipendenti dal 01/2017 con conseguente assoggettamento alla contribuzione prevista per la CIG straordinaria (0.90%).
Il riconoscimento della legittimità del distacco vanifica sotto questo profilo la pretesa dell' . CP_1
*
Per le violazioni accertate deve applicarsi il più severo regime dell'evasione contributiva, avendo il datore di lavoro dolosamente conteggiato un importo inferiore, per converso “dovendo ravvisarsi la più lieve ipotesi dell'omissione solo qualora l'ammontare dei contributi di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie” (v. Cass. n. 17119 del 2015, n. 5281 del 2017). La S.C., con giurisprudenza costante (v. ex multis Cass. n. 9464/14), ha affermato che “…l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, salvo prova contraria del soggetto obbligato”, prova che nel caso di specie è totalmente mancata.
*
Con QUANTO ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE DI .
La IG. e la società propongono opposizione all'ordinanza ingiunzione Pt_2 Parte_1
n. 160-1/2022-461/2019, emessa nei confronti della IG.ra , in qualità di responsabile Parte_2
legale della società con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma Parte_1 complessiva di € 54.437,20 a titolo di sanzioni amministrative e spese postali, con riferimento alle violazioni indicate nel rapporto n. 324/2019 dell'11/12/2019, relativo al verbale unico di accertamento e notificazione n. VE00001/2018-665-01 del 22/01/2019. Il motivo posto a fondamento della sanzione è unicamente la non genuinità del distacco dei lavoratori di cui al verbale del
22.1.2019. Si sono ampiamente indicate le ragioni per cui il distacco deve considerarsi genuino, alla luce della normativa unionale, a cui soggiace anche quella italiana. Alla luce delle certificazioni rilasciate dalla Stato membro, che attesta che il lavoratore è assicurato ai fini previdenziali nel paese in cui ha sede l'impresa distaccante, ogni accertamento in fatto è precluso, stante la mancata attivazione della procedura di riesame in sede comunitaria. Le parti ricorrenti, a fronte della genuinità dei distacchi, correttamente ritengono altresì che
[...]
non avesse alcun obbligo di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro per i Parte_1
lavoratori di cui al verbale ispettivo.
L'ordinanza ingiunzione deve essere pertanto annullata.
L'accoglimento solo parziale dell'opposizione nei confronti di impone la compensazione delle CP_1
spese di lite.
Con Devono essere compensate anche le spese nei confronti a fronte dell'indubbia complessità della materia.
Si ritiene viceversa di far gravare le spese di CTU su parte opponente, stante il riconoscimento della fondatezza dell'addebito a cui la CTU era preordinata.
PQM
In parziale accoglimento dell'opposizione, annulla in parte qua l'avviso di addebito n. 419 2022
00018639 77 000, dichiarando dovuti solo i contributi di cui al verbale del 22.1.2019 relativi a:
- assenze giustificate e permessi non retribuiti nonché assenze ingiustificate;
- rimborsi spese chilometrici e trasferte;
- agevolazioni contributive illegittimamente godute,
e dichiarando dovute le somme aggiuntive sugli importi indicati, determinate ai sensi del comma 8 dell'art. 116 L. 388/2000.
Annulla l'avviso di addebito n. 419 2022 00018610 48 000, dichiarando non dovute le somme ivi indicate.
Annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
Compensa le spese di lite.
Spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Venezia, 31.3.2025
Il GL
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle controversie riunite iscritte ai nn° 1883/2022 e 124/2023 Reg. Gen. e promosse con ricorso depositato in Cancelleria
da
- e Parte_1 Parte_2
(avv. GELONESE GIOVANNI LUCA)
contro
- Controparte_1
(avv. APRILE SERGIO)
Con
- (Funzionario delegato)
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.11.2022, e la IG. propongono opposizione Parte_1 Pt_2 avverso l'avviso di addebito dell' n. 419 2022 00018639 77 000, notificato in data 04.10.2022, CP_1 relativo ai periodi dal 05/2015 al 11/2018, per l'importo di € 450.496,94, di cui € 266.826,46 di contributi, € 183.666,37 di sanzioni e interessi e € 4,11 per spese di notifica, conseguente al Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018016765/DDL del 22.01.2019, nonché avverso l'avviso di addebito n. 419 2022 00018610 48 000, notificato in data 04.10.2022, relativo ai periodi dal
04/2017 al 06/2018, per l'importo di € 4.214,65, di cui € 2.511,57 di contributi, € 1.698,97 di sanzioni e € 4,11 per spese postali, conseguente alla diffida prot. 801.28.01.2019.0535540, quale integrazione al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018016765/DDL, per addebito contribuzione
Cig straordinaria. Parte opponente contesta estesamente le pretese attoree, chiedendo l'annullamento integrale degli AVA opposti.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' insiste nella legittimità delle pretese dell'Ente, CP_1
chiedendo in via preliminare, ove necessario, la sospensione del giudizio al fine di consentire all' , in ossequio alle indicazioni della giurisprudenza della CGUE, di ottenere il CP_1 disconoscimento dei modelli A1 dall'autorità emittente.
Alla causa è stata riunita altra causa di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 160-1/2022-
461/2019, emessa nei confronti della IG.ra , in qualità di responsabile legale della Parte_2
società con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € Parte_1
54.437,20 a titolo di sanzioni amministrative e spese postali.
Le cause sono state istruite con l'ammissione di CTU contabile e con l'audizione di alcuni testi e vengono ora decise.
*
SULL'OPPOSIZIONE ALL'AVVISO DI ADDEBITO n. 419 2022 00018639 77 000.
L'avviso di addebito indicato si fonda sul «verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018016765/DDL del 22/01/2019», notificato alla società nel gennaio 2019 (v. doc. 4 ricorso), in cui si precisa che, a conclusione degli accertamenti ispettivi avviati nel gennaio 2018, sarebbero state ravvisate varie irregolarità con riferimento ai seguenti profili:
- distacco transnazionale;
- assenze giustificate e permessi non retribuiti nonché assenze ingiustificate;
- rimborsi spesa e trasferte.
Con riferimento al distacco transnazionale, si legge a pag. 2 del verbale che «la maggior parte dei lavoratori occupati presso Fincantieri erano in distacco transnazionale dalla sede secondaria di sita in Bucarest, Strada Elena Caragiani 21, che ha iniziato l'attività in Romania Parte_1 il 7/04/2016”. Distinte le posizioni dei vari lavoratori oggetto del distacco, e dopo aver dato atto della sostanziale regolarità sul piano retributivo, stante l'equivalenza tra i minimi contrattuali e la retribuzione complessivamente corrisposta, frutto della somma tra la paga base rumena e le spettanze
“italiane”, gli Ispettori affermano che « […] non ha versato alcuna contribuzione Parte_1 in poiché dichiara di versare alla previdenza romena». Nel verbale si ricorda quindi che il Pt_1
lavoratore distaccato è chi «esercita abitualmente la propria attività nello stato membro e che per un periodo limitato (distacco transnazionale) svolge il proprio lavoro in Italia (altro stato membro)», requisito che nella fattispecie sarebbe assente, per giungere il disconoscimento del distacco in virtù dei seguenti argomenti:
a) la svalutazione della documentazione previdenziale rumena: «il modello A1 rilasciato dall'ente previdenziale romeno, che certifica che il lavoratore è assicurato ai fini previdenziali nel paese in cui ha sede l'impresa distaccante - richiesto dalla normativa europea ed espressamente previsto dal D.
LGS. 136/2006- non corrisponde alle circostanze di fatto realizzatesi, poiché i lavoratori non hanno mai prestato attività in Romania prima del distacco. Pertanto la loro iscrizione al sistema previdenziale romeno è risultata solo formale. Infatti si ribadisce che il contratto romeno è stato firmato in , da lavoratori residenti in e dipendenti da ditte operanti in Italia e che non hanno Pt_1 Pt_1
mai svolto alcun tipo di attività lavorativa in Romania per il periodo oggetto di accertamento»;
b) la svalutazione dell'autonomia della filiale rumena di;
Parte_1
c) la commistione tra distacco e somministrazione, per cui «a partire dal 2016, Parte_1 alterna l'utilizzo del distacco con quello della somministrazione al fine di aggirare il dettato normativo che stabilisce che la durata del distacco non può essere superiore a 24 mesi».
Da qui la fittizietà del distacco, finalizzata – a detta dei verbalizzanti – all'elusione contributiva: «la società “distaccataria” avrebbe posto in essere distacchi fittizi al solo fine di eludere la normativa nazionale in materia previdenziale. Infatti, la , con tale pratica, messa in atto, Parte_1
avrebbe inteso trarre indebito vantaggio dal mancato assoggettamento dei lavoratori distaccati, al trattamento contributivo del sistema italiano, essendo il regime contributivo romeno molto più vantaggioso sotto il profilo economico per l'impresa ispezionata. Pertanto, i lavoratori sopra elencati non potrebbero considerarsi lavoratori distaccati ed il rapporto di lavoro si costituirebbe in capo alla
. Parte_1
Orbene, è noto che i Regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale sanciscono il principio di territorialità della legislazione previdenziale, con un'importante deroga, prevista dall'art. 12, par.1,
Reg. CE n. 883/2004, per cui «la persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona».
Parte ricorrente evidenzia che nel caso di specie per ciascuno dei lavoratori distaccati risulta emesso il modello “A1”, che certifica che il lavoratore, detto appunto “distaccato”, rimane assicurato ai fini previdenziali nel paese UE (nel caso di specie, la Romania) in cui ha sede l'impresa distaccante. A detta dei ricorrenti , preso atto dell'esistenza dei modelli A1 rilasciati dall'Ente rumeno CP_1 preposto, avrebbe dovuto “in caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano”, chiedere “all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento”, nonché attendere il riesame, da parte dell'istituzione emittente, dei «motivi che hanno determinato l'emissione del documento» e, se necessario, il ritiro del documento stesso (così l'art. 5, par. 2, del Regolamento di attuazione n. 987/2009) e, “in mancanza di accordo tra le istituzioni interessate” (cioè tra l' e l'ente rumeno che ha emesso i certificati CP_1
“A1”), attendere che la questione venisse sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, nonché l'esito della procedura di conciliazione prevista dall'art. 5, par. 4, del Regolamento di attuazione n. 987/2009. In assenza della specifica procedura prevista a livello comunitario, deve ritenersi indiscutibile che il rapporto dei lavoratori di cui al verbale di accertamento, assicurati presso l'Ente rumeno, sia effettivamente costituito presso lo Stato presso cui sono assicurati.
La prospettazione attorea è fondata. Come ricordato proprio nella decisione richiamata dall' , CP_1 che questo Giudicante condivide appieno, “secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di
Giustizia, i certificati E101 e A1 mirano, al pari della disciplina di diritto sostanziale prevista dall'art. 14, punto 1, lett. a), e punto 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71 nonché dall'art. 12, paragrafo 1, e dall'art. 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 qui applicabile, ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi (cfr., in tal senso, sentenza del 6 febbraio
2018, e a., C-359/16, e la giurisprudenza ivi citata, nonché le sentenze del 2 aprile 2020 n. 370, Per_1
nelle cause riunite C-370/2017 e C-37/2108, e del 14 maggio 2020, C17/2019). Tali certificati corrispondono a un formulario rilasciato, ai sensi e per quel che interessa, del titolo 2^ del regolamento n. 987/2009, dall'istituzione deIGnata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione in materia di sicurezza sociale è applicabile, per "attestare", secondo i termini, segnatamente, dell'art. 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, la sottoposizione dei lavoratori che si trovano in una delle situazioni previste da talune disposizioni del titolo 2^ dei regolamenti nn.
1408/71 e 987/2009, alla legislazione di tale Stato membro.
In questo modo, in virtù del principio unionale secondo cui i lavoratori devono essere iscritti a un unico regime previdenziale, tali certificati implicano necessariamente che i regimi previdenziali degli altri Stati membri non possono applicarsi (cfr., la cit. sentenza del 6 febbraio 2018, e altri, punto Per_1
36). Inoltre, in forza del principio di leale cooperazione, enunciato dall'art. 4, paragrafo 3, TUE, che presuppone anche quello di fiducia reciproca, nei limiti in cui i certificati E101 e A1 creano una presunzione di regolarità dell'iscrizione del lavoratore interessato al regime previdenziale dello Stato membro la cui istituzione competente ha emesso tali certificati, questi ultimi sono vincolanti, in linea di principio, per l'istituzione competente e per i giudici dello Stato membro in cui tale lavoratore svolge un lavoro (cfr., la già cit. sent. del 6 febbraio 2018, e a., punti da 37 a 40, nonché la sent. Per_1
del 6 settembre 2018, e a., C-527/16, punto 47, e le sentenze di cui sopra del 2 aprile 2020 Per_2
C-370/2017 + 1 e del 14 maggio 2020 C-17/2019).
Di conseguenza, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, sino a che detti certificati non vengano ritirati o dichiarati non validi, l'istituzione competente dello Stato membro nel quale il lavoratore svolge un lavoro, deve tener conto del fatto che quest'ultimo è già soggetto alla legislazione previdenziale dello Stato membro la cui istituzione competente ha emesso i certificati stessi e l'istituzione del diverso Stato membro non può, di conseguenza, assoggettare il lavoratore di cui trattasi al proprio regime previdenziale (cfr. sentenza del 6 febbraio 2018, Altun punto 41 nonché giurisprudenza ivi citata).
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, lo stesso vale anche qualora si rilevi che le condizioni di svolgimento dell'attività del lavoratore interessato esulano palesemente dalla sfera di applicazione ratione materiae del titolo 2^ dei regolamenti nn. 1408/71 e 883/2004 (cfr., sentenza del
27 aprile 2017, C-620/15, punto 61). Sennonché, secondo la più recente Persona_3
giurisprudenza della Corte UE, che ha ulteriormente sviluppato l'argomento, detto principio non è assoluto nel senso che è possibile che un giudice dello Stato membro ospitante possa non tener conto dei certificati A1 e E101, allorché ricorrano determinate condizioni. Si tratta di due condizioni cumulative, vale a dire: da un lato, che l'istituzione che ha emesso tali certificati, prontamente adita dall'istituzione competente di tale Stato membro con una domanda di riesame della fondatezza del rilascio di detti certificati, si sia astenuta dal procedere a un siffatto riesame alla luce degli elementi comunicati da quest'ultima istituzione e dal prendere posizione, entro un termine ragionevole, su tale domanda, se del caso annullando o ritirando i medesimi certificati;
e, dall'altro, che tali elementi consentano al giudice di accertare, nel rispetto delle garanzie proprie del diritto a un processo equo, che i certificati di cui trattasi sono stati ottenuti o invocati in modo fraudolento (sentenza cit. del 2 aprile 2020, CRPNPAC e Vueling Airlines, e anche sent. del 14 maggio 2020, n. 17, C-17/19).
Ne consegue che, come chiaramente affermato al par.79 della sent. del 2 aprile 2020, CRPNPAC e
Vueling Airlines, C370/2017 + 1, "un giudice dello Stato membro ospitante investito della questione della validità di certificati è tenuto a verificare, in via preliminare, se, prima che egli venisse N_1
adito, la procedura prevista all'art. 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/1971 sia stata avviata dall'istituzione competente dello Stato membro ospitante mediante una domanda di riesame e di ritiro di tali certificati presentata all'istituzione che li ha emessi, e, ove ciò non sia avvenuto, ad applicare tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione per assicurare che l'istituzione competente dello Stato membro ospitante avvii tale procedura” (così C.A. Brescia, sez. lav., 27/01/2022, n.184).
L' contesta innanzitutto, in punto di fatto, che alcuni modelli A1 prodotti sarebbero incompleti, CP_1
recando solo il frontespizio o risultando privi di data o sottoscrizione, e che per alcuni periodi di distacco indicati nel verbale, ma non è detto per quali, non sarebbero stati affatto prodotti. Si osserva che la documentazione allegata al ricorso è indubbiamente incompleta, ma il GL ne ha concesso l'integrazione. A fronte della riserva di produrla nel corso del giudizio, contenuta nell'atto introduttivo, il Giudice ha ritenuto di poter utilizzare i propri poteri istruttori, essendo evidente che la lacuna probatoria non è imputabile all'inerzia della parte, ma piuttosto ad obiettive difficoltà di reperire la documentazione dalla Romania. I modelli A1 sono stati quindi prodotti nel corso del giudizio e sul punto l' non ha più sollevato alcuna eccezione, benché il Giudice abbia concesso CP_1 termine per eventuali controdeduzioni (v. verbale d'udienza), per cui deve ritenersi che i modelli siano conformi alla normativa europea. D'altro canto né gli Ispettori prima, né l' poi hanno mai CP_1
instaurato la procedura di riesame, non prima del giudizio, non in corso di causa, rendendo del tutto superflua la richiesta sospensione.
L'esistenza delle certificazioni rumene, attestanti che il lavoratore, detto appunto “distaccato”, rimane assicurato ai fini previdenziali nel paese UE, la Romania per l'appunto, in cui ha sede l'impresa distaccante, a fronte della mancata attivazione della procedura di disconoscimento, impone di ritenere veritieri i dati e conseguentemente il distacco effettuato presso la società opponente. Ne consegue l'insussistenza della pretesa dell' sul punto. CP_1
*
La seconda questione sollevata nel primo verbale di accertamento notificato alla società opponente nel gennaio 2019 è la seguente (doc. 4 ric.): «Dall'esame del LUL fornito dall'azienda (periodo
Novembre 2015 - Novembre 2018) per tutti i lavoratori (italiani e dichiarati distaccati) sono stati indicati giorni di assenza e/o permessi non retribuiti ovvero sono stati dichiarati come lavorati solo alcuni giorni del mese senza specificare il motivo dell'assenza. Inoltre è emerso che l'azienda ha indicato altresì anche diversi giorni di assenza ingiustificata in vari mesi dell'anno».
Parte opponente rileva che l' non ha versato i contributi nei giorni rilevati dagli Ispettori, Pt_3
perché mancando la prestazione lavorativa, a seguito del godimento di permessi non retribuiti o di assenze ingiustificate, non è dovuta la retribuzione e di conseguenza nemmeno la contribuzione.
Come ricordato dall' , in virtù di un consolidato insegnamento della S.C., laddove si versi in CP_1
situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato” (ex multis, Cass. 16033/2018). Avendo parte ricorrente utilizzato l'istituto dei permessi non retribuiti o avendo dedotto l'esistenza di assenze non giustificate, avrebbe dovuto provare la sussistenza dei relativi presupposti, prova che viceversa nel caso di specie
è mancata. Sono stati ascoltati sul punto alcuni testi, ma nessuno di loro ha confermato di aver goduto di giorni di permesso non retribuiti o di aver effettuato assenze non giustificate. Anzi, Persona_4
esclude espressamente di aver mai goduto di permessi non retribuiti e del pari nega di essersi Per_5 mai “messo d'accordo per non andare al lavoro senza essere pagato”.
In sostanza, la prova testimoniale conferma l'assunto degli Ispettori, per cui il mancato versamento dei contributi, con riferimento a presunti giorni di permessi non retribuiti o di assenze ingiustificate, non trova alcuna giustificazione.
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Quanto alla terza questione affrontata nel verbale di accertamento (v. doc. 4 ricorso): «Si disconoscono, altresì, i rimborsi effettuati nelle buste paga (rimborsi spesa documentati a piè di lista, chilometrici, trasferte) ad alcuni lavoratori in quanto all'importo dichiarato sul LUL non è stata fornita la relativa documentazione. Dalle fatture o scontrini fiscali risulta solamente la ragione sociale della e non i nominativi dei lavoratori che avrebbero anticipato le somme indicate sulle buste Pt_1 paga. L'azienda non ha cioè dimostrato l'effettivo anticipo delle somme dichiarate sul LUL da parte dei dipendenti né ha fornito la documentazione inerente le trasferte e i rimborsi chilometrici. Tali importi, sono da considerare a tutti gli effetti imponibile contributivo».
Parte ricorrente rileva sul punto che “il problema che si pone è esclusivamente documentale e deriva da un'affrettata disamina della documentazione già sottoposta all'attenzione dei verbalizzanti e allegata al ricorso amministrativo”. Per fugare ogni dubbio, il GL ha effettuato sul punto una consulenza contabile, chiedendo al CTU di esaminare la documentazione già allegata al ricorso ed eventualmente altra documentazione, che la società si era riservata di produrre in quanto proveniente dalla sede rumena.
E' emerso innanzitutto che i documenti in atti non possono essere considerati utili all'esonero contributivo riconducibile a trasferte/rimborsi km/rimborsi spese, in quanto per la maggior parte si tratta di documenti generici, senza precisa intestazione (vedi rimborsi spese per benzina all. n.22 e rimborsi spese km all. n.15) fatti dalla senza la firma del lavoratore, ovvero di lettere Parte_1
di incarico della stessa società prive di data certa.
Per quanto riguarda la documentazione che doveva essere prodotta dalla la stessa Parte_1
non è mai pervenuta al Consulente.
Il CTU ha altresì verificato che gli importi relativi ai rimborsi spese, trasferte e rimborsi km, rilevati dagli Ispettori dell' , corrispondono esattamente a quanto indicato nel LUL. Ne consegue la piena CP_1 fondatezza dell'addebito di cui al verbale. *
Nel verbale (pag.8) vengono altresì disconosciute e quindi recuperate le agevolazioni contributive di cui ha beneficiato l'opponente. I motivi posti a fondamento del recupero sono due: il primo riguarda il solo lavoratore;
il secondo tutti i lavoratori, compreso anche , per Parte_4 Parte_4
i quali sono state sollevate le predette contestazioni in merito ad assenze giustificate non retribuite, permessi non retribuiti, assenze ingiustificate senza la relativa documentazione, rimborsi spese e trasferte non documentate.
Orbene, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 1175, ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale “sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali […]”. Come precisato dalla S.C., ogni violazione di legge, che ha ripercussioni contributive tali da non consentire l'emissione di DURC regolare, concreta un'irregolarità contributiva che comporta la perdita della corrente regolarità contributiva dal momento della violazione fino alla sua regolarizzazione (cfr., Cass. 27107/2018). Per tutti i lavoratori di cui al verbale, compreso il IG. , l' pone a fondamento del recupero tanto la violazione di Pt_4 CP_1
norme contrattuali per le illegittime trattenute per assenze e permessi, quanto la violazione del TUIR con riguardo ai rimborsi spese. Parte ricorrente rileva che non ogni violazione contributiva determinala perdita delle agevolazioni contributive, perché in realtà sarebbe comunque dovuto il rilascio del DURC. Si può anche convenire che il mancato rilascio del DURC è determinato solo da irregolarità sostanziali, e non formali, e di un certo peso. In ogni caso, nell'ipotesi di specie, colgono nel segno gli Ispettori quando rilevano che si rivengono sia violazioni di legge (per i rimborsi spese e trasferte), sia violazioni della contrattazione collettiva applicata, che disciplina per l'appunto i permessi retribuiti, violazioni che non consentono di accedere ai benefici. Le suddette violazioni, anche qualora non comportassero il mancato rilascio del DURC, comunque impediscono il godimento delle agevolazioni contributive. La contestazione è dunque fondata.
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Si legge ancora nel verbale che «per effetto del disconoscimento del distacco e dell'addebito dei contributi a favore dei lavoratori indicati nei vari prospetti (A, B, C e D) la forza aziendale non è mai andata al di sotto dei 15 dipendenti. Pertanto, per l'anno 2018, il calcolo dei contributi andava effettuato sull'aliquota ivi prevista. Si precisa ancora, che anche per l'anno 2017, per i lavoratori per i quali è stata rilevata una differenza di imponibile il calcolo dei contributi è stato effettuato sull'aliquota corretta cioè sopra i 15 dipendenti». E' evidente che dal riconoscimento della legittimità del distacco deriva conseguentemente il riconoscimento della correttezza dell'aliquota contributiva applicata.
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LE PRETESE DI CUI ALL'AVVISO DI ADDEBITO N. 419 2022 0001674341 000.
Il secondo avviso di addebito riguarda pretese contributive relativa alla CIGS.
L' rileva che, poiché al disconoscimento dei rapporti di distacco consegue un incremento degli CP_1
occupati in capo alla distaccataria, ne discende il superamento del limite di 15 dipendenti dal 01/2017 con conseguente assoggettamento alla contribuzione prevista per la CIG straordinaria (0.90%).
Il riconoscimento della legittimità del distacco vanifica sotto questo profilo la pretesa dell' . CP_1
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Per le violazioni accertate deve applicarsi il più severo regime dell'evasione contributiva, avendo il datore di lavoro dolosamente conteggiato un importo inferiore, per converso “dovendo ravvisarsi la più lieve ipotesi dell'omissione solo qualora l'ammontare dei contributi di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie” (v. Cass. n. 17119 del 2015, n. 5281 del 2017). La S.C., con giurisprudenza costante (v. ex multis Cass. n. 9464/14), ha affermato che “…l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, salvo prova contraria del soggetto obbligato”, prova che nel caso di specie è totalmente mancata.
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Con QUANTO ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE DI .
La IG. e la società propongono opposizione all'ordinanza ingiunzione Pt_2 Parte_1
n. 160-1/2022-461/2019, emessa nei confronti della IG.ra , in qualità di responsabile Parte_2
legale della società con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma Parte_1 complessiva di € 54.437,20 a titolo di sanzioni amministrative e spese postali, con riferimento alle violazioni indicate nel rapporto n. 324/2019 dell'11/12/2019, relativo al verbale unico di accertamento e notificazione n. VE00001/2018-665-01 del 22/01/2019. Il motivo posto a fondamento della sanzione è unicamente la non genuinità del distacco dei lavoratori di cui al verbale del
22.1.2019. Si sono ampiamente indicate le ragioni per cui il distacco deve considerarsi genuino, alla luce della normativa unionale, a cui soggiace anche quella italiana. Alla luce delle certificazioni rilasciate dalla Stato membro, che attesta che il lavoratore è assicurato ai fini previdenziali nel paese in cui ha sede l'impresa distaccante, ogni accertamento in fatto è precluso, stante la mancata attivazione della procedura di riesame in sede comunitaria. Le parti ricorrenti, a fronte della genuinità dei distacchi, correttamente ritengono altresì che
[...]
non avesse alcun obbligo di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro per i Parte_1
lavoratori di cui al verbale ispettivo.
L'ordinanza ingiunzione deve essere pertanto annullata.
L'accoglimento solo parziale dell'opposizione nei confronti di impone la compensazione delle CP_1
spese di lite.
Con Devono essere compensate anche le spese nei confronti a fronte dell'indubbia complessità della materia.
Si ritiene viceversa di far gravare le spese di CTU su parte opponente, stante il riconoscimento della fondatezza dell'addebito a cui la CTU era preordinata.
PQM
In parziale accoglimento dell'opposizione, annulla in parte qua l'avviso di addebito n. 419 2022
00018639 77 000, dichiarando dovuti solo i contributi di cui al verbale del 22.1.2019 relativi a:
- assenze giustificate e permessi non retribuiti nonché assenze ingiustificate;
- rimborsi spese chilometrici e trasferte;
- agevolazioni contributive illegittimamente godute,
e dichiarando dovute le somme aggiuntive sugli importi indicati, determinate ai sensi del comma 8 dell'art. 116 L. 388/2000.
Annulla l'avviso di addebito n. 419 2022 00018610 48 000, dichiarando non dovute le somme ivi indicate.
Annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
Compensa le spese di lite.
Spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Venezia, 31.3.2025
Il GL