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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 08/05/2024, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 260/24 RGL promossa da
, c.f. , residente alla Spezia, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto ivi in piazza Giuseppe Verdi 23 presso lo studio dell'avv.
Andrea Frau (PEC che la rappresenta e Email_1
difende per procura depositata in via telematica con il ricorso ricorrente contro
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma e domicilio eletto alla Spezia via Mazzini 63, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia
Sanguineti (PEC t) e dall'avv. Email_2
CP_ Alberto Fuochi (PEC ) per procure generali Email_3 Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Accertare e dichiarare l'inqualificabilità della prestazione Pt_1
lavorativa resa dal ricorrente in favore di in data Controparte_2
05 aprile 2021 come prestazione di lavoro subordinato. Se del caso, accertare
e dichiarare la natura occasionale e autonoma del rapporto intercorso fra il ricorrente e in data 05 aprile 2021; Accertare e Controparte_2
dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del provvedimento di riliquidazione del 10 novembre 2023 e del conseguente indebito comunicato al ricorrente con avviso del 16 novembre 2023 sulla pensione relativa all'anno 2021; Accertare e dichiarare la compatibilità della pensione quota 100 in godimento al ricorrente con i redditi da lavoro
1 autonomo occasionale prodotti dal ricorrente nel 2021 in data 05/04/2021;
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della pensione in quota 100 attualmente in godimento anche per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021; Conseguentemente condannare Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 25, cod. fisc. , alla P.IVA_1
restituzione in favore del ricorrente delle somme eventualmente detratte medio tempore in forza dell'impugnato indebito. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che la prestazione lavorativa contestata venisse valutata come rapporto di lavoro subordinato, dichiarare l'esclusiva incumulabilità della somma percepita pari ad € 250,00 con la pensione liquidata in favore del ricorrente, dichiarando la sua natura d'indebito percepito ordinando al ricorrente medesimo di restituire esclusivamente detta somma, fermo restando la regolarità di percepimento del restante valore della pensione percepita nell'anno 2021. Vinte le spese di giudizio con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per : “Respingere il ricorso e tutte le domande avanzate dal sig. CP_1 Parte_1
in quanto in parte inammissibili e/o improponibili ed in ogni caso
[...]
infondate, erronee in diritto e sfornite di compiuta allegazione e prova, per le ragioni tutte sopra dedotte;
con vittoria di competenze professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4.3.2024 , già titolare di pensione Parte_1
“quota 100”, premesso di aver partecipato il 5.4.2021 a un programma televisivo nazionale e di aver percepito la somma di € 250,00 come compenso per prestazione occasionale, dato atto che l gli aveva richiesto di CP_1 restituire la somma di € 17.091,37 corrisposta nell'anno 2021 invocando l'incumulabilità di cui all'art. 14 comma 3 DL 4/2019, ha assunto le conclusioni in epigrafe, negando che il rapporto avesse natura subordinata e in subordine argomentando che la pensione dovesse essere ritenuta indebita solo fino a concorrenza della somma percepita.
L' resiste. CP_1
2. Ai sensi dell'art. 14 comma 3 DL 4/19, la “pensione quota 100” “non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla
2 maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Con sentenza 24.11.2022 n. 234 la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione nella parte in cui “stabilisce il divieto di cumulo della pensione anticipata a 'quota
100' con redditi da lavoro dipendente di qualsiasi ammontare, mentre consente il cumulo con redditi da lavoro autonomo occasionale fino all'importo di 5.000 euro lordi annui”.
3. L' ha eccepito che il ricorrente ha chiesto la riqualificazione del CP_1
rapporto di lavoro senza neppure evocare in giudizio (cioè il CP_4
soggetto con cui ha stipulato il contratto di prestazione occasionale).
L'affermazione non è condivisibile in astratto, sia perché il giudice può sempre accertare in via incidentale, senza efficacia di giudicato, le questioni pregiudiziali a prescindere dall'integrità del contraddittorio, sia perché, quand'anche vi fosse un litisconsorte necessario pretermesso, ne conseguirebbe la necessità di integrare il contraddittorio e non certo l'inammissibilità della domanda;
ma soprattutto non è condivisibile in concreto, Contr visto che il rapporto stipulato fra il ricorrente e è stato espressamente qualificato dalle parti come “prestazione occasionale” (così il contratto, doc. 2 del ricorrente), e nessuna riqualificazione ne viene operata in ricorso.
4. L' non contesta neppure la natura autonoma del rapporto. CP_1
L'Istituto argomenta piuttosto che il compenso erogato è assoggettato a contribuzione presso la gestione ex e che le figure professionali CP_5 assicurate presso l'ex presentano delle specificità, in quanto, ai sensi CP_5 dell'art. 3 DLCPS 708/47, quanto meno per i soggetti che ai sensi dell'art. unico del DM 15.3.2005 sono inseriti nel gruppo A (alla cui categoria sarebbe riconducibile il ricorrente) l'obbligo assicurativo sorge a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto.
Ha argomentato, con richiamo di giurisprudenza di legittimità, che la saltuarietà della prestazione e la circostanza che l'attività lavorativa professionale nell'ambito della produzione degli spettacoli non costituisca l'attività esclusiva del soggetto che la espleti non esonerano dall'obbligo
3 contributivo, ed inoltre che neppure ha alcun rilievo che la prestazione del lavoratore dello spettacolo in una determinata manifestazione sia di breve durata, trattandosi anzi di elemento spesso ricorrente nel settore.
Ha quindi concluso che il compenso corrisposto al ricorrente è assoggettato a contribuzione previdenziale e che pertanto lo si deve ritenere incumulabile con la pensione quota 100.
5. La tesi dell' non è convincente. CP_1
Il legislatore, come si è visto, ha espressamente esentato dall'incumulabilità i redditi da lavoro autonomo occasionale che non superino i 5000 euro annui.
È vero che, in linea di principio, i redditi da lavoro autonomo occasionale che non superino i 5000 euro annui non sono assoggettati a contribuzione previdenziale e non rendono necessaria l'iscrizione alla Gestione separata, ma è altrettanto vero che il legislatore non si è riferito a redditi non assoggettati a contribuzione previdenziale.
È innegabile che la Corte costituzionale, nella sentenza 234/22 cit., nell'escludere che fosse illegittimo il diverso trattamento dei redditi da lavoro subordinato (incumulabili senza limiti) e dei redditi da lavoro autonomo ha osservato: “La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito). Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame
(sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale”; ma il fulcro dell'argomentazione non è neppure questo, perché la Corte, nel paragrafo che precede, ha scritto: “…La comparazione, ora proposta dal rimettente, fra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui e redditi da lavoro
4 intermittente non ha fondamento, poiché non sono omogenee le situazioni poste a raffronto… L'eterodirezione è, al contrario, del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale. Quest'ultimo costituisce, infatti, un'area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta nell'art. 2222 del codice civile. L'occasionalità caratterizza una prestazione non abituale, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione”.
Non è quindi possibile concludere in via interpretativa che i redditi da lavoro autonomo occasionale di importo inferiore a 5000 euro annui se percossi da contribuzione previdenziale siano incumulabili.
D'altra parte, non vi sono elementi per affermare che il legislatore intendesse delimitare il riferimento a “lavoro autonomo occasionale” alla categoria di cui si occupa, a fini previdenziali, l'art. 44 comma 2 DL 269/03.
6. Solo incidentalmente va osservato che non è neppure del tutto condivisibile la premessa minore del ragionamento dell' , e cioè che nel settore dello CP_1
spettacolo anche i compensi per prestazione occasionale siano assoggettati a contribuzione, visto che il giudice di legittimità, proprio nella sentenza citata in comparsa di risposta (Cass., 21829/14), conclude: “…in materia di obbligo di iscrizione all' per i lavoratori dello spettacolo ex D. Lgs. n. 708 del CP_5
1947, sussiste l'obbligo assicurativo, gravante sulle imprese e sugli enti presso
i quali essi prestino la loro opera in relazione funzionale con la realizzazione di attività di spettacolo, con esclusione solo dei soggetti che prestino tale attività in via meramente occasionale, non rilevando, invece, come causa di esclusione, il fatto che tali prestazioni, benché professionali, siano saltuarie, o di breve durata, né che tale attività lavorativa non costituisca l'attività esclusiva del soggetto che la espleti” (sottolineatura del giudice scrivente); si veda sul punto anche Cass., 8703/05, in motiv.: “…presupposto dell'iscrizione è
l'appartenenza del lavoratore ad una delle categorie professionali previste dalla norma, ovvero il rapporto di lavoro dipendente da taluni tipi di imprese esercenti pubblici spettacoli o attività assimilate, ovvero la qualità di addetto, anche con rapporto di lavoro non subordinato, a determinate mansioni di attività assimilate a quelle di spettacolo, sottolineando che il concetto di stabilità coincide con quello di professionalità e ha la funzione di escludere dell'obbligo di iscrizione e dalla specifica contribuzione i soggetti che in via
5 meramente occasionale, rispetto alla loro vocazione professionale, prestino attività artistica o tecnica, nell'ambito della produzione di spettacoli…”.
La “presunzione assoluta iuris et de iure” su cui si sofferma la difesa dell' CP_1
per i lavoratori del c.d. primo gruppo è invece menzionata, nella motivazione della sentenza 21829/14, per l'attribuzione della qualità di lavori dello spettacolo.
Va anche osservato che, proprio sulla base della giurisprudenza della Corte di
Cassazione richiamata dall , è ontologicamente predicabile – anche se CP_1 irrilevante ai fini dell'assoggettamento a contribuzione – una distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato.
Nel caso di specie, com'è pacifico, si discute della partecipazione come ospite a un programma televisivo nazionale, avvenuta in una sola occasione, che ha comportato un'apparizione in video durata meno di cinque minuti e retribuita con la modesta somma di 250 euro, sulla cui occasionalità non è quindi possibile nutrire dubbi.
Non interferisce con questa considerazione il fatto che, nel caso specifico, il soggetto che ha erogato il compenso risulti aver effettivamente assoggettato a contribuzione le somme corrisposte.
7. Come si è detto, l non ha neppure allegato che il ricorrente fosse un CP_1 lavoratore subordinato;
in ogni caso l'onere della prova sarebbe evidentemente a suo carico, e sul punto manca qualsiasi offerta probatoria.
8. La domanda, quindi, si accoglie, nei termini di cui al dispositivo, perché i redditi percepiti dal ricorrente derivano da lavoro autonomo occasionale, non superano la soglia di 5000 euro annui e sono quindi cumulabili con la pensione.
Ogni ulteriore questione ne resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (DM
55/14 s.m.i., tabella previdenza, scaglione 5201/26000, assenza di istruttoria, valori medi ridotti del 30% in relazione alla effettiva complessità della lite), con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa,
6 accerta, nei sensi di cui in motivazione, che non è tenuto a Parte_1 restituire all' le somme per cui è causa, CP_1 condanna conseguentemente l , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a restituire al medesimo le somme nelle more Parte_1
eventualmente trattenute a tale titolo, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dal giorno della trattenuta, condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere a le spese di lite che liquida in € 43,00 per esborsi, Parte_1
€ 2.608,90 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Andrea Frau.
La Spezia, 8.5.2024
Il giudice
Marco Viani
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 260/24 RGL promossa da
, c.f. , residente alla Spezia, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto ivi in piazza Giuseppe Verdi 23 presso lo studio dell'avv.
Andrea Frau (PEC che la rappresenta e Email_1
difende per procura depositata in via telematica con il ricorso ricorrente contro
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma e domicilio eletto alla Spezia via Mazzini 63, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia
Sanguineti (PEC t) e dall'avv. Email_2
CP_ Alberto Fuochi (PEC ) per procure generali Email_3 Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Accertare e dichiarare l'inqualificabilità della prestazione Pt_1
lavorativa resa dal ricorrente in favore di in data Controparte_2
05 aprile 2021 come prestazione di lavoro subordinato. Se del caso, accertare
e dichiarare la natura occasionale e autonoma del rapporto intercorso fra il ricorrente e in data 05 aprile 2021; Accertare e Controparte_2
dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del provvedimento di riliquidazione del 10 novembre 2023 e del conseguente indebito comunicato al ricorrente con avviso del 16 novembre 2023 sulla pensione relativa all'anno 2021; Accertare e dichiarare la compatibilità della pensione quota 100 in godimento al ricorrente con i redditi da lavoro
1 autonomo occasionale prodotti dal ricorrente nel 2021 in data 05/04/2021;
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della pensione in quota 100 attualmente in godimento anche per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021; Conseguentemente condannare Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 25, cod. fisc. , alla P.IVA_1
restituzione in favore del ricorrente delle somme eventualmente detratte medio tempore in forza dell'impugnato indebito. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che la prestazione lavorativa contestata venisse valutata come rapporto di lavoro subordinato, dichiarare l'esclusiva incumulabilità della somma percepita pari ad € 250,00 con la pensione liquidata in favore del ricorrente, dichiarando la sua natura d'indebito percepito ordinando al ricorrente medesimo di restituire esclusivamente detta somma, fermo restando la regolarità di percepimento del restante valore della pensione percepita nell'anno 2021. Vinte le spese di giudizio con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per : “Respingere il ricorso e tutte le domande avanzate dal sig. CP_1 Parte_1
in quanto in parte inammissibili e/o improponibili ed in ogni caso
[...]
infondate, erronee in diritto e sfornite di compiuta allegazione e prova, per le ragioni tutte sopra dedotte;
con vittoria di competenze professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4.3.2024 , già titolare di pensione Parte_1
“quota 100”, premesso di aver partecipato il 5.4.2021 a un programma televisivo nazionale e di aver percepito la somma di € 250,00 come compenso per prestazione occasionale, dato atto che l gli aveva richiesto di CP_1 restituire la somma di € 17.091,37 corrisposta nell'anno 2021 invocando l'incumulabilità di cui all'art. 14 comma 3 DL 4/2019, ha assunto le conclusioni in epigrafe, negando che il rapporto avesse natura subordinata e in subordine argomentando che la pensione dovesse essere ritenuta indebita solo fino a concorrenza della somma percepita.
L' resiste. CP_1
2. Ai sensi dell'art. 14 comma 3 DL 4/19, la “pensione quota 100” “non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla
2 maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Con sentenza 24.11.2022 n. 234 la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione nella parte in cui “stabilisce il divieto di cumulo della pensione anticipata a 'quota
100' con redditi da lavoro dipendente di qualsiasi ammontare, mentre consente il cumulo con redditi da lavoro autonomo occasionale fino all'importo di 5.000 euro lordi annui”.
3. L' ha eccepito che il ricorrente ha chiesto la riqualificazione del CP_1
rapporto di lavoro senza neppure evocare in giudizio (cioè il CP_4
soggetto con cui ha stipulato il contratto di prestazione occasionale).
L'affermazione non è condivisibile in astratto, sia perché il giudice può sempre accertare in via incidentale, senza efficacia di giudicato, le questioni pregiudiziali a prescindere dall'integrità del contraddittorio, sia perché, quand'anche vi fosse un litisconsorte necessario pretermesso, ne conseguirebbe la necessità di integrare il contraddittorio e non certo l'inammissibilità della domanda;
ma soprattutto non è condivisibile in concreto, Contr visto che il rapporto stipulato fra il ricorrente e è stato espressamente qualificato dalle parti come “prestazione occasionale” (così il contratto, doc. 2 del ricorrente), e nessuna riqualificazione ne viene operata in ricorso.
4. L' non contesta neppure la natura autonoma del rapporto. CP_1
L'Istituto argomenta piuttosto che il compenso erogato è assoggettato a contribuzione presso la gestione ex e che le figure professionali CP_5 assicurate presso l'ex presentano delle specificità, in quanto, ai sensi CP_5 dell'art. 3 DLCPS 708/47, quanto meno per i soggetti che ai sensi dell'art. unico del DM 15.3.2005 sono inseriti nel gruppo A (alla cui categoria sarebbe riconducibile il ricorrente) l'obbligo assicurativo sorge a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto.
Ha argomentato, con richiamo di giurisprudenza di legittimità, che la saltuarietà della prestazione e la circostanza che l'attività lavorativa professionale nell'ambito della produzione degli spettacoli non costituisca l'attività esclusiva del soggetto che la espleti non esonerano dall'obbligo
3 contributivo, ed inoltre che neppure ha alcun rilievo che la prestazione del lavoratore dello spettacolo in una determinata manifestazione sia di breve durata, trattandosi anzi di elemento spesso ricorrente nel settore.
Ha quindi concluso che il compenso corrisposto al ricorrente è assoggettato a contribuzione previdenziale e che pertanto lo si deve ritenere incumulabile con la pensione quota 100.
5. La tesi dell' non è convincente. CP_1
Il legislatore, come si è visto, ha espressamente esentato dall'incumulabilità i redditi da lavoro autonomo occasionale che non superino i 5000 euro annui.
È vero che, in linea di principio, i redditi da lavoro autonomo occasionale che non superino i 5000 euro annui non sono assoggettati a contribuzione previdenziale e non rendono necessaria l'iscrizione alla Gestione separata, ma è altrettanto vero che il legislatore non si è riferito a redditi non assoggettati a contribuzione previdenziale.
È innegabile che la Corte costituzionale, nella sentenza 234/22 cit., nell'escludere che fosse illegittimo il diverso trattamento dei redditi da lavoro subordinato (incumulabili senza limiti) e dei redditi da lavoro autonomo ha osservato: “La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito). Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame
(sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale”; ma il fulcro dell'argomentazione non è neppure questo, perché la Corte, nel paragrafo che precede, ha scritto: “…La comparazione, ora proposta dal rimettente, fra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui e redditi da lavoro
4 intermittente non ha fondamento, poiché non sono omogenee le situazioni poste a raffronto… L'eterodirezione è, al contrario, del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale. Quest'ultimo costituisce, infatti, un'area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta nell'art. 2222 del codice civile. L'occasionalità caratterizza una prestazione non abituale, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione”.
Non è quindi possibile concludere in via interpretativa che i redditi da lavoro autonomo occasionale di importo inferiore a 5000 euro annui se percossi da contribuzione previdenziale siano incumulabili.
D'altra parte, non vi sono elementi per affermare che il legislatore intendesse delimitare il riferimento a “lavoro autonomo occasionale” alla categoria di cui si occupa, a fini previdenziali, l'art. 44 comma 2 DL 269/03.
6. Solo incidentalmente va osservato che non è neppure del tutto condivisibile la premessa minore del ragionamento dell' , e cioè che nel settore dello CP_1
spettacolo anche i compensi per prestazione occasionale siano assoggettati a contribuzione, visto che il giudice di legittimità, proprio nella sentenza citata in comparsa di risposta (Cass., 21829/14), conclude: “…in materia di obbligo di iscrizione all' per i lavoratori dello spettacolo ex D. Lgs. n. 708 del CP_5
1947, sussiste l'obbligo assicurativo, gravante sulle imprese e sugli enti presso
i quali essi prestino la loro opera in relazione funzionale con la realizzazione di attività di spettacolo, con esclusione solo dei soggetti che prestino tale attività in via meramente occasionale, non rilevando, invece, come causa di esclusione, il fatto che tali prestazioni, benché professionali, siano saltuarie, o di breve durata, né che tale attività lavorativa non costituisca l'attività esclusiva del soggetto che la espleti” (sottolineatura del giudice scrivente); si veda sul punto anche Cass., 8703/05, in motiv.: “…presupposto dell'iscrizione è
l'appartenenza del lavoratore ad una delle categorie professionali previste dalla norma, ovvero il rapporto di lavoro dipendente da taluni tipi di imprese esercenti pubblici spettacoli o attività assimilate, ovvero la qualità di addetto, anche con rapporto di lavoro non subordinato, a determinate mansioni di attività assimilate a quelle di spettacolo, sottolineando che il concetto di stabilità coincide con quello di professionalità e ha la funzione di escludere dell'obbligo di iscrizione e dalla specifica contribuzione i soggetti che in via
5 meramente occasionale, rispetto alla loro vocazione professionale, prestino attività artistica o tecnica, nell'ambito della produzione di spettacoli…”.
La “presunzione assoluta iuris et de iure” su cui si sofferma la difesa dell' CP_1
per i lavoratori del c.d. primo gruppo è invece menzionata, nella motivazione della sentenza 21829/14, per l'attribuzione della qualità di lavori dello spettacolo.
Va anche osservato che, proprio sulla base della giurisprudenza della Corte di
Cassazione richiamata dall , è ontologicamente predicabile – anche se CP_1 irrilevante ai fini dell'assoggettamento a contribuzione – una distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato.
Nel caso di specie, com'è pacifico, si discute della partecipazione come ospite a un programma televisivo nazionale, avvenuta in una sola occasione, che ha comportato un'apparizione in video durata meno di cinque minuti e retribuita con la modesta somma di 250 euro, sulla cui occasionalità non è quindi possibile nutrire dubbi.
Non interferisce con questa considerazione il fatto che, nel caso specifico, il soggetto che ha erogato il compenso risulti aver effettivamente assoggettato a contribuzione le somme corrisposte.
7. Come si è detto, l non ha neppure allegato che il ricorrente fosse un CP_1 lavoratore subordinato;
in ogni caso l'onere della prova sarebbe evidentemente a suo carico, e sul punto manca qualsiasi offerta probatoria.
8. La domanda, quindi, si accoglie, nei termini di cui al dispositivo, perché i redditi percepiti dal ricorrente derivano da lavoro autonomo occasionale, non superano la soglia di 5000 euro annui e sono quindi cumulabili con la pensione.
Ogni ulteriore questione ne resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (DM
55/14 s.m.i., tabella previdenza, scaglione 5201/26000, assenza di istruttoria, valori medi ridotti del 30% in relazione alla effettiva complessità della lite), con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa,
6 accerta, nei sensi di cui in motivazione, che non è tenuto a Parte_1 restituire all' le somme per cui è causa, CP_1 condanna conseguentemente l , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a restituire al medesimo le somme nelle more Parte_1
eventualmente trattenute a tale titolo, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dal giorno della trattenuta, condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere a le spese di lite che liquida in € 43,00 per esborsi, Parte_1
€ 2.608,90 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Andrea Frau.
La Spezia, 8.5.2024
Il giudice
Marco Viani
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