Decreto cautelare 6 aprile 2020
Ordinanza cautelare 28 aprile 2020
Sentenza 18 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, decreto cautelare 06/04/2020, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/04/2020
N. 00488/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alcara Li Fusi, Prefettura di Messina, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. -OMISSIS-, con il quale il Comune di Alcara Li Fusi rigettava la richiesta di concessione, per l’anno 2020, del terreno comunale gravato da usi civici per uso pascolo;
della nota prot. -OMISSIS- del Comune di Alcara Li Fusi, contenente l’informazione interdittiva antimafia di cui all’art.91 D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.;
di qualsiasi altro atto, presupposto o conseguenziale, comunque connesso, che si anteponga rispetto alle pretese della ricorrente”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Udito il difensore di parte ricorrente in data 3.4.2020, mediante collegamento telefonico;
Vista la memoria e gli atti depositati in data 3.4.2020;
Ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione in rito e sul fumus di fondatezza del ricorso, rimessa all’Udienza camerale di rinvio in composizione collegiale, avuto riguardo alla dedotta circostanza secondo la quale dal provvedimento comunale impugnato deriverebbe la mancanza dei mezzi di sostentamento per la parte interessata, appare sussistere il pregiudizio richiesto per l’adozione della misura cautelare monocratica;
Ritenuto, pertanto, che va accolta la richiesta di sospensione del provvedimento comunale impugnato, disponendo il provvisorio uso del terreno per il pascolo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda di misura cautelare provvisoria, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva;
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23.4.2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in AN il giorno 4 aprile 2020.
| Il Presidente |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.