Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 238/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.2.2025 da
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Roberta Angelini ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Rieti, Viale Cesare Verani n. 34, in virtù di procura speciale rilasciata separatamente e depositata nel fascicolo telematico ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49-51 c.p.c. di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio concordatario a Rieti il 9/09/2004, Parte_1 Parte_2 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rieti (atto n. 68, Serie A, P II), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati , il 22/06/2007, e , il 10/12/2012, entrambi Per_1 Per_2 non economicamente autosufficienti.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. I figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2
1
3. Entrambi i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relativi alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
4. La casa familiare sita in Rieti, Viale Aldo Moro n. 8, unitamente agli arredi che la compongono, sarà assegnata alla Signora quale genitore collocatario;
il Signor si obbliga a lasciare la casa Parte_1 Parte_2 coniugale entro la data dell'udienza che verrà fissata per la trattazione in forma scritta del ricorso;
5. La signora quale genitore collocatario, tratterrà l'assegno unico percepito per i figli minori, Parte_1 attualmente pari a Euro 310,60;
6. Il Signor verserà alla Signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_2 Parte_1 somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), comprensiva delle spese ordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vitto, abbigliamento, contributo spese abitazione dove vive il figlio, tasse di trasporto urbano, ricarica cellulare;
acquisto farmaci comuni, visite di routine gestite dal SSN;
quaderni e spese di cancelleria, articoli di uso comune e ricorrente;
abbigliamento sportivo di base e accessori sportivi;
baby sitter). Detta somma sarà versata anticipatamente sul conto corrente della Signora entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo Pt_1 alla data di omologa della separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione: gennaio 2026) senza necessità di richiesta.
7. Il Signor terrà a proprio carico il 50 % delle spese straordinarie extra assegno relative ai figli secondo le Pt_2
“Linee Guida spese straordinarie” approvate dal Tribunale di Rieti il 5.5.2016 e quindi: - Spese relative alla salute: sanitarie urgenti e/o indifferibili c/o strutture pubbliche e ortodontiche c/o SSN e oftalmiche c/o SSN con dispositivi medici di base e pratica di particolari terapie quali inalazioni termali, fisioterapiche;
acquisto di particolari farmaci.
- Spese relative all'istruzione: tasse scolastiche e tasse universitarie, libri, gite scolastiche in ambito giornaliero;
spese relative alla cultura e allo sport: abbonamento ad uno sport anche agonistico. Il genitore che ha anticipato la spesa avrà diritto ad ottenere il rimborso della quota di spettanza entro 15 gg. dalla richiesta. - Spese straordinarie da concordarsi e precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gite scolastiche e stage estivi;
spese sanitarie c/o strutture private (ad esempio analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia), cure ortodontiche non mutuabili e oculistiche;
lezioni private;
spese alloggiative- rette fuori sede;
bollo e assicurazione per mezzo di trasporto per la prole;
altra attività ludica-sportiva ricreativa (centri estivi, tornei fuori sede con pernottamenti); pre e dopo scuola;
corsi di informatica e linguistici;
corsi musicali con eventuale acquisto del relativo strumento, ecc. La richiesta andrà effettuata per iscritto e l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso entro 10 giorni, ovvero formulare altra proposta per iscritto;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
2 8. il Signor cederà alla Signora la propria metà della casa coniugale e relativo Parte_2 Parte_1 garage/cantina, così distinti: - appartamento sito in Rieti, V.le Aldo Moro n. 10, piano 1, distinto al catasto fabbricati di detto Comune, Sez. Urb. RI Foglio 66 Particella 775 Subalterno 13, Rendita: Euro 511,29 Zona censuaria 1, Categoria A/3), Classe 4, Consistenza 5,5 vani;
- garage, sito in Rieti, V.le Aldo Moro n. 10, piano
S/1, distinto al catasto fabbricati di detto Comune, Sez. Urb. RI Foglio 66 Particella 775 Subalterno 26, Rendita:
Euro 82,74 Zona censuaria 1, Categoria C/6), Classe 11, Consistenza 18 m2; A titolo di corrispettivo della cessione, la Signora provvederà, mediante accollo totale del finanziamento in essere, all'estinzione del debito Pt_1 residuo relativo al mutuo ipotecario n. 1349839, acceso c/o UniCredit spa in data 27/07/2007, capitale erogato:
€ 90.000,00 (novantamila//00); ammontare rata mensile: € 346,19; ultima rata prevista: luglio 2037, per un importo residuo pari a € 48.495,62 (quarantottomilaquattrocentonovantacinque//62). I coniugi si obbligano a trasferire i beni immobili predetti nei termini sopra precisati entro e non oltre sei mesi dall'intervenuta omologazione della separazione, con oneri di rogito e trascrizione nei pubblici registri immobiliari a carico della Signora Pt_1
9. Con il presente accordo di separazione i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
All'esito, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al giudice relatore., ovvero dalla data dell'udienza cartolare, i ricorrenti hanno chiesto altresì la rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate nel ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
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La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla prole minorenne non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei figli deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti difese da uno stesso difensore.
La causa deve esser rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la pronuncia sulla chiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi delle condizioni di legge
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario a Rieti il 9/09/2004, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Rieti (atto n. 68, Serie A, P II), alle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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