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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/02/2024, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Maria PROIA Presidente rel. dott. Stanislao Fiduccia Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1095/2023 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
12.10.2023 da:
( ), elettivamente domiciliata in Avezzano presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Paola Attili, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
Contro
), elettivamente domiciliato in Avezzano presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. Roberto Verdecchia, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo “Voglia il Tribunale di Avezzano, reietta ogni contraria istanza ed eccezione che si impugnano, pronunciare la separazione tra i coniugi e , separazione da Parte_1 Controparte_1
annotarsi al Registro degli atti di Matrimonio/Stato Civile del Comune di Avezzano al n. 17, parte
2S, serie A anno 2021; all'esito e trascorsi i termini di Legge, pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tutte della separazione e che di seguito si elencano:
-i coniugi, economicamente autosufficienti, provvederanno al loro mantenimento;
-la casa coniugale, intestata al Sig. , rimarrà nella disponibilità dello stesso dando Controparte_1
possibilità alla Sig.ra di ritirare i propri effetti personali entro un mese dalla Parte_1
comparizione dei coniugi dinanzi il Tribunale adito;
con riserva, per la stessa Sig.ra di agire Pt_1
in separata sede per il recupero del credito vantato per gli esborsi effettuati in favore dei fornitori per la realizzazione dell'immobile e per il ritiro della mobilia di sua esclusiva proprietà. Ordinando, quindi, all'Ufficiale dello Stato Civile, all'esito della pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'annotazione del provvedimento a margine dell'atto di matrimonio”
Per parte resistente, come da comparsa:
“pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate da parte ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.10.2023 parte ricorrente ha adito l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi , uniti in matrimonio in data 7.8.2021 Parte_2
ad Avezzano, non chiedendo alcuna condizione e riservando la successiva azione per il recupero del credito vantato in ordine all'edificazione della casa coniugale intestata al convenuto.
Si è costituito in giudizio il convenuto aderendo alla domanda di separazione dei coniugi, non instando per alcuna condizione.
All'udienza presidenziale, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Alla luce delle allegazioni e della documentazione offerta in atti dal ricorrente la domanda di separazione personale dei coniugi deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, la breve durata del matrimonio tra i coniugi, che non hanno avuto figli, nonché l'assenza di rapporti economici tra gli stessi, giustifica la pronuncia sul solo status dei coniugi, senza necessità di compiere ulteriore attività istruttoria. Ciò premesso, risultando pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta in effetti intollerabile, devono reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Atteso l'esito della lite e considerata la mancata opposizione del resistente alla domanda di separazione, sussistono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale tra;
Parte_3
b) ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Avezzano (AQ) (atto n. 17, parte II, s. A, anno 2021);
c) dispone l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Avezzano 7.2.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Proia
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Maria PROIA Presidente rel. dott. Stanislao Fiduccia Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1095/2023 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
12.10.2023 da:
( ), elettivamente domiciliata in Avezzano presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Paola Attili, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
Contro
), elettivamente domiciliato in Avezzano presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. Roberto Verdecchia, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo “Voglia il Tribunale di Avezzano, reietta ogni contraria istanza ed eccezione che si impugnano, pronunciare la separazione tra i coniugi e , separazione da Parte_1 Controparte_1
annotarsi al Registro degli atti di Matrimonio/Stato Civile del Comune di Avezzano al n. 17, parte
2S, serie A anno 2021; all'esito e trascorsi i termini di Legge, pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tutte della separazione e che di seguito si elencano:
-i coniugi, economicamente autosufficienti, provvederanno al loro mantenimento;
-la casa coniugale, intestata al Sig. , rimarrà nella disponibilità dello stesso dando Controparte_1
possibilità alla Sig.ra di ritirare i propri effetti personali entro un mese dalla Parte_1
comparizione dei coniugi dinanzi il Tribunale adito;
con riserva, per la stessa Sig.ra di agire Pt_1
in separata sede per il recupero del credito vantato per gli esborsi effettuati in favore dei fornitori per la realizzazione dell'immobile e per il ritiro della mobilia di sua esclusiva proprietà. Ordinando, quindi, all'Ufficiale dello Stato Civile, all'esito della pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'annotazione del provvedimento a margine dell'atto di matrimonio”
Per parte resistente, come da comparsa:
“pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate da parte ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.10.2023 parte ricorrente ha adito l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi , uniti in matrimonio in data 7.8.2021 Parte_2
ad Avezzano, non chiedendo alcuna condizione e riservando la successiva azione per il recupero del credito vantato in ordine all'edificazione della casa coniugale intestata al convenuto.
Si è costituito in giudizio il convenuto aderendo alla domanda di separazione dei coniugi, non instando per alcuna condizione.
All'udienza presidenziale, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Alla luce delle allegazioni e della documentazione offerta in atti dal ricorrente la domanda di separazione personale dei coniugi deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, la breve durata del matrimonio tra i coniugi, che non hanno avuto figli, nonché l'assenza di rapporti economici tra gli stessi, giustifica la pronuncia sul solo status dei coniugi, senza necessità di compiere ulteriore attività istruttoria. Ciò premesso, risultando pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta in effetti intollerabile, devono reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Atteso l'esito della lite e considerata la mancata opposizione del resistente alla domanda di separazione, sussistono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale tra;
Parte_3
b) ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Avezzano (AQ) (atto n. 17, parte II, s. A, anno 2021);
c) dispone l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Avezzano 7.2.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Proia