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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
RG. 412-3/2023 proc. unitario
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Bari, IV Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.ri
Magistrati
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Raffaella Simone Giudice est.
Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 22.2.2024, ai sensi degli artt. 39-40-44 e ss. CCII, la società
[...]
in persona del legale rappresentante ed amministratore unico , ha Parte_1 Parte_2
depositato istanza di ammissione al concordato ex art. 44, co 1, lett. a), CCII, con riserva di produzione del piano e della proposta o, in alternativa, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla documentazione di cui all'art. 39 co. 1 CCII, da sottoporre all'omologazione del Tribunale, chiedendo la concessione del termine dilatorio e l'emissione delle misure protettive e cautelari, ai sensi dell'art. 54
CCII.
All'esito della concessione del termine e della conferma delle misure protettive, con ricorso del
22.4.2024 la società ha presentato domanda di ammissione a concordato preventivo Parte_1
in continuità aziendale indiretta, ai sensi degli artt. 84 e ss. CCII, con proposta di trattamento dei creditori tributari e contributivi ai sensi dell'art.88 CCII e contestuale richiesta di proroga delle misure protettive di cui all'art.54, comma II, CCII.
1 La proposta del ricorso, basata anche sull'offerta irrevocabile d'acquisto dell'azienda da parte dell'affittuaria, è stata articolata, con previsione temporale di 20 mesi dall'intervenuta omologa, con le seguenti modalità di soddisfazione dei creditori:
a) il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili;
b) il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c.;
c) l'eventuale pagamento parziale del creditore privilegiato ex art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998, fino a concorrenza dell'importo di € 537.119,25;
d) il pagamento parziale dei crediti tributari, nelle forme di cui all'art. 88 CCII, fino a concorrenza dell'importo di € 450.000,00, fermo il pagamento delle rate in scadenza relative alla definizione agevolata delle liti già concessa per € 169.440,08;
e) la soddisfazione del ceto chirografario in misura percentuale, previa suddivisione in classi;
Secondo quanto esposto dalla ricorrente, la soddisfazione dei creditori è assicurata da risorse endogene,
dai canoni di fitto dell'azienda, pari all'importo mensile di € 4.000,00 oltre Iva, dal corrispettivo della cessione e da finanza esterna per € 130.000,00 offerta dalla medesima società affittuaria “a beneficio dei creditori chirografari, ad origine e degradati della procedura, condizionata all'omologa del piano di concordato, come da impegno formalizzato in data 19.04.2024”.
Ha esposto altresì la ricorrente che “l'attivo societario ritraibile consente il pagamento delle spese di procedura, dei crediti prededucibili, dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c. n. 2, nonché il pagamento parziale del debito privilegiato ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, e parziale del credito erariale, utilizzando una quota della liquidità giacente nei conti correnti oggetto di provvedimenti di sequestro preventivo, che viene attribuita in parte al creditore erariale, fermo il pagamento delle rate in scadenza relative alla definizione agevolata delle liti già concessa, e, per la residua quota, al creditore
Parte_
Le residue quote di credito privilegiato ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, nonché di credito erariale assistito da privilegio, vengono pertanto degradate al rango chirografario, e collocate in apposite classi ex art. 85, comma 2, CCII, con previsione di soddisfazione mediante l'apporto di finanza esterna”.
2 In ordine a tale liquidità, dalle informazioni rese dalla società e dalla documentazione in atti, esaminata dai Commissari Giudiziali, è emerso che nell'ambito del proc. penale n. 13934/18, è stato disposto sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. in vista della confisca obbligatoria, di denaro nella disponibilità della società in misura non superiore ad € 596.122,30 e che, in Parte_1
esecuzione di tale provvedimento, sono stati sequestrati i saldi attivi dei rapporti bancari intestati alla società per complessivi € 122.901,81.
Ed ancora, nell'ambito del proc. pen. n. 4168/21 RGNR, è stato disposto sequestro preventivo per equivalente di denaro nella disponibilità della società fino all'importo di € Parte_1
3.828.555,53, eseguito sui saldi attivi dei conti correnti intestati alla società per complessivi €
630.173,98.
All'esito del parere dei Commissari Giudiziali nominati e dei chiarimenti richiesti con decreto del
27.5.2024, la ricorrente ha depositato in data 25.6.2024 modifica alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, cui è seguita, previa acquisizione di parere negativo dei Commissari in ordine all'attuabilità del piano, la fissazione di udienza per i provvedimenti di cui all'art.47, comma 4, CCII.
All'udienza del 16.9.2024 la ricorrente ha depositato nuova proposta ed è stato disposto differimento al
28.10.2024 per le valutazioni del P.M. e l'acquisizione del parere dei Commissari Giudiziali.
Con tale ultima proposta la ricorrente ha previsto:
a. il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili;
b. il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c.;
c. l'eventuale pagamento parziale del creditore privilegiato ex art. 9, comma 5, D. Lgs. N. 123/1998, fino a concorrenza dell'importo di € 765.097,71;
d. il pagamento parziale dei crediti tributari, nelle forme di cui all'art. 88 CCII, fino a concorrenza dell'importo di € 764.083,00, fermo il pagamento delle rate in scadenza relative alla definizione agevolata delle liti già concessa per € 169.440,08;
3 e. la soddisfazione del ceto chirografario in misura percentuale, previa suddivisione in classi nel rispetto dei principi di cui all'art. 85 CCII, nel termine di 20 mesi dall'intervenuta omologa, con pagamento dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 nel termine di cui all'art. 109 CCII, di trenta giorni dall'omologa,
ipotizzata per il 15.11.2024, nonché anticipazione del versamento delle rate della definizione agevolata delle liti, nel rispetto dell'indicato limite temporale.
In dettaglio, il piano prevede la seguente classificazione dei creditori:
“Prima classe: (crediti per euro 718.649,31) costituita dal creditore Parte_4
in relazione alla quota incapiente del fondo rischi appositamente stanziato in
[...]
privilegio ex art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. 123/1998 a copertura dell'ipotesi di escussione delle garanzie rilasciate in favore degli istituti di credito collocati nella terza classe. L'importo stanziato all'interno del fondo è considerato ai fini del riparto ma, allo stato attuale, non rileva ai fini del voto e del computo delle maggioranze.
Seconda classe: (crediti per euro 5.540.080,56) costituita dal creditore erariale sulla base della proposta ex art. 88 CCII formulata.
Terza Classe: (crediti per euro 631.607,50) costituita dagli Istituti bancari titolari di un credito assistito dalla garanzia prestata da per un importo pari Parte_4
all'80/90% dell'esposizione debitoria della Società alla data di presentazione della presente proposta,
nonché da garanzia fideiussorie rilasciate personalmente dai . L'ammontare dei crediti Pt_1
chirografari allocati all'interno della classe potrà diminuire in misura pari all'ammontare della garanzia che dovesse eventualmente essere escussa.
Quarta classe: (crediti per euro 52.501,13) costituita dall' , titolare di un credito Controparte_1
non assistito dalla garanzia prestata da bensì, Parte_4
soltanto, da garanzie fideiussorie prestate dai sigg.ri . Pt_1
Quinta classe: (crediti per euro 142.288,50) costituita dai fornitori chirografari e dall'Istituto di leasing,
la cui posizione giuridica e i cui interessi economici ed aspettative creditorie nel caso che ci occupa
4 appaiono sostanzialmente omogenee non sussistendo, allo stato attuale, creditori meritevoli di un trattamento differenziato rispetto ad altri.
Sesta classe: (crediti per euro 2.057,24) comprensiva dei crediti vantati dalle “imprese minori”, classe obbligatoria a norma dell'art. 85, co. 3, CCII”.
La ricorrente ha previsto nel piano che tutta la liquidità sequestrata vada a beneficio del creditore erariale,
in caso di adesione dell'Agenzia delle Entrate alla proposta di trattamento del credito tributario.
Con decreto del 13.11.2024 il Tribunale, preso atto dei rilievi dei Commissari in ordine alla discreta solidità finanziaria ed economica dell'assuntore, verificata la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII, l'adeguatezza e sufficiente completezza della relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge, nonché la ritualità della proposta di concordato in continuità aziendale indiretta e la non manifesta inidoneità del relativo piano alla soddisfazione dei creditori, come prospettata dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali, ha disposto l'apertura della procedura.
In data 23.1.2025 i Commissari Giudiziali hanno depositato la relazione prevista dal primo comma dell'art.105 CCII, e, in data 24.2.2025, l'ulteriore ai sensi dell'art.107, comma3, CCII, nella quale hanno dato atto che, all'esito della procedura competitiva, in data 7 febbraio 2025, il compendio aziendale è
stato definitivamente aggiudicato alla per l'importo di € 440.000,00, superiore di € Parte_5
10.000 rispetto all'offerta irrevocabile di acquisto inizialmente presentata dalla stessa.
In data 3.4.2025 è stata depositata la relazione inerente le operazioni di voto, conclusesi senza il voto favorevole di tutte le classi votanti e senza il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art.109,
comma 5, CCII, come emergente dal seguente prospetto.
5 In data 10.4.2025 la ricorrente ha presentato istanza di omologazione ai sensi dell'art.112, comma II,
CCII, invocando il cram down fiscale e la ristrutturazione trasversale, ai sensi della lettera d) dell'indicata disposizione.
Disposta la fissazione dell'udienza per l'esame della domanda di omologazione, con memoria del
7.5.2025 l'Agenzia delle Entrate ha proposto opposizione.
Acquisito il parere dei Commissari Giudiziali, il procedimento è stato riservato per la decisione all'udienza del 19.5.2025.
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La proposta concordataria depositata dalla ricorrente il 16.9.20245, modificativa e sostitutiva delle precedenti, come esposto in premessa, si fonda sulla continuità indiretta, in ragione dell'offerta irrevocabile d'acquisto dell'azienda da parte dell'affittuaria, aggiudicatasi nelle more l'azienda a seguito di procedura competitiva, e prevede:
a. il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili per un ammontare di €
218.615;
b. il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c. per complessivi € 111.390,32 di cui € 57.071,23 per TFR relativo agli 8 dipendenti mediante accollo, con effetto liberatorio per la
6 procedura, da parte della società cessionaria dell'azienda in conto prezzo ed € 54.319,09 quale debito nei confronti dei professionisti;
c. l'eventuale pagamento parziale del creditore privilegiato ex art. 9, co.v, D.Lgs. n. 123/1998, fino a concorrenza dell'importo di € 765.097,71 (51,56 %);
d. il pagamento parziale dei crediti tributari, nelle forme di cui all'art. 88 CCII, fino a concorrenza dell'importo di € 764.083,00 (pari al 12,12 % del credito), fermo il pagamento delle rate in scadenza relative alla definizione agevolata delle liti già concessa per € 169.440,08 da pagare integralmente;
e. la soddisfazione del ceto chirografario in misura percentuale, suddiviso in classi nel rispetto dei principi di cui all'art. 85CCII, mediante l'apporto di € 130.000,00 da parte della come Parte_5
da impegno irrevocabile formalizzato in data 19.04.2024, nel termine di 20 mesi dall'intervenuta omologa, con pagamento dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 nel termine di cui all'art. 109 CCII,
di trenta giorni dall'omologa, nonché anticipazione del versamento delle rate della definizione agevolata delle liti, nel rispetto dell'indicato limite temporale.
Quanto alle risorse, il piano indica l'attivo endogeno in € 2.028.626,11, oltre l'importo di € 130.000,00,
quale risorsa esterna, messa a disposizione della procedura dalla società a beneficio Parte_5
dei creditori chirografari, ab origine e degradati, condizionatamente all'omologa del piano di concordato,
come da impegno assunto in data 19.4.2024, garantito da impegno irrevocabile, sottoscritto dalla medesima società in data 13 giugno u.s., a presentare idonea fideiussione emessa da primario istituto assicurativo per l'importo di € 100.000,00.
In ordine all'attivo disponibile endogeno, richiamato e condiviso il parere dei Commissari Giudiziali
espresso nelle date del 15.7.2024 e del 10.10.2024, quanto ad indicazioni e rettifiche delle poste attive e passive, appaiono opportuni chiarimenti sulla liquidità disponibile.
La ricorrente ha proposto il pagamento parziale del debito tributario omnicomprensivo di imposte,
sanzioni, interessi e aggi, fino alla concorrenza dell'importo di € 764.083,00, già oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, mediante la liquidità giacente nei conti correnti oggetto dei
7 provvedimenti di sequestro preventivo, che viene attribuita integralmente al creditore erariale, fermo il pagamento delle rate in scadenza e relativo alla definizione agevolata delle liti in corso già concessa per
€ 169.440,08, da pagarsi mediante la finanza derivante dalla continuità (liquidità giacente sui c/c nella disponibilità della Ricorrente).
Il residuo ed insoddisfatto credito erariale assistito da privilegio, degradato al rango chirografario, viene collocato all'interno della classe II, con una percentuale assegnata di soddisfazione dell'1,80%.
Ai fini della comprensione della proposta sul punto vanno richiamate le circostanze esposte dai
Commissari Giudiziali, i quali hanno esposto che, in conseguenza di una verifica della Gdf relativa al periodo 2013-2018 per presunte operazioni inesistenti da parte della società Controparte_2
nei confronti di varie società, tra le quali quella della in data 29.11.2018 veniva
[...] Parte_1
emesso un PVC con contestazioni che portavano al disconoscimento di costi sostenuti per servizi di facchinaggio forniti da CP_2
L'indagine sfociava con la richiesta da parte del Gip, nell'ambito del proc. Penale n.13934/18, del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. in vista della confisca obbligatoria, di denaro nella disponibilità della società “in misura non superiore ad € 596.122,30 e, in Parte_1
subordine, nel caso in cui il patrimonio della società risulti, anche in parte infruttuoso od incapiente, di beni mobili o immobili nella disponibilità ciascuno di , sino alla concorrenza di cui Parte_2
sopra”. In esecuzione di tale provvedimento, venivano sequestrati i saldi attivi dei rapporti bancari intestati alla società per complessivi € 122.901,81, oltre i saldi dei rapporti bancari intestati a Pt_2
, Amministratore Unico e legale rappresentante a tempo indeterminato della società, i beni
[...]
immobili intestati al medesimo (i cui valori sono assorbiti da gravami ipotecari) e, infine, le quote dal medesimo detenute nel capitale sociale di (pari al 50%). Parte_1
Una successiva verifica della Gdf relativa al periodo 2016-2021 si concludeva con il PVC nel quale venivano contestate presunte operazioni per l'acquisto di materiale ferroso conferito da cd. “fornitori ambulanti”. La predetta operazione nell'ambito del proc. Pen.n. 4168/21 RGNR veniva finalizzata dal
8 decreto del Gip del 17.11.22 con il quale lo stesso disponeva il sequestro preventivo per equivalente di denaro nella disponibilità della società fino all'importo di € 3.828.555,53, eseguito Parte_1
sui saldi attivi dei conti correnti intestati alla società per complessivi € 630.173,98, oltre i rapporti bancari ed i beni immobili intestati a . Parte_2
Il debito tributario relativo al reato contestato nei processi penali pendenti, culminati nei provvedimenti di sequestro preventivo penale ex art. 321, 2° comma c.p.c., è oggetto di proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCII formulata, nei confronti di Agenzia delle Entrate,
nell'ambito della proposta di concordato presentata dalla Parte_1
Ostando i provvedimenti di sequestro preventivo penale alla fattibilità giuridica del concordato in quanto, secondo l'orientamento della Suprema Corte (S.U. 40797/2023), nonché le previsioni di cui all'art. 317 CCII, provvedimenti insensibili alla procedura concorsuale ed essendo riservato l'esame delle questioni sulla loro legittimità alla valutazione del giudice penale in sede di riesame della misura, nella specie già conclusasi con la conferma, la ricorrente ha quindi modificato la proposta.
In particolare la ricorrente ha previsto la destinazione di tutte le somme sequestrate al pagamento del debito tributario, in forza del disposto dell'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 e T.U 5.11.2024, n.173,
art.87, che prevede che la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di reati tributari, non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro ( Si
veda Cass. pen. 35339/2024).
L'eventuale omologazione della proposta, contemplante la destinazione delle somme sequestrate al pagamento del debito tributario - fermo il pagamento delle rate in scadenza relative alla definizione agevolata delle liti già concessa, in forza del disposto di cui al comma 248 dell'art. 1 della legge
197/2022, ai sensi del quale «alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione della crisi d'impresa, si applica la disciplina dei crediti prededucibili». - consente, pertanto, alla di superare tale Parte_1
ostacolo, evenienza già registrata quando la debitrice, non essendo in grado di pagare le rate rivenienti
9 dalla definizione accordata delle liti tributarie per gli anni d'imposta dal 2013 al 2016, a causa del primo sequestro preventivo subito, ha conseguito il dissequestro delle somme, disposto unicamente per i pagamenti rateali accordati, fermo il pagamento delle rate in scadenza relative alla definizione agevolata delle liti già concessa.
In relazione all'esaminato profilo non sussistono pertanto ostacoli all'esecuzione della proposta concordataria.
Va altresì osservato che i debiti verso le banche sono in parte garantiti, per la quota dell'80% o del 90%,
da Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.a.
In relazione all'eventualità della successiva escussione della garanzia la proposta concordataria è
ammissibile ove contempli un fondo rischi per tale evenienza, comportante assorbimento delle risorse,
o, in alternativa, preveda un piano subordinato quanto a distribuzione di risorse in ipotesi di successiva escussione, anche in sede esecutiva.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva della proposta, tenuto conto della persistente mancata escussione della garanzia e dei criteri che governano la distribuzione delle risorse, si desume che la ricorrente ha sostanzialmente aderito alla prima soluzione ed in relazione alla previsione del fondo rischi e dell'importo proposto non è stata formulata opposizione.
Nella proposta definitiva, inoltre, è risultata corretta la formazione delle classi, effettuata sulla base di posizioni giuridiche e di interessi economici omogenei e rispettosa dei criteri di cui all'art. 85 CCII.
Deve infatti rilevarsi, quanto alla prima classe (crediti per euro 718.649,31), costituita dal
[...]
che l'importo stanziato all'interno del fondo non rileva ai fini del voto Parte_4
e del computo delle maggioranze, non essendo effettivo, in assenza di escussione.
Va pertanto condiviso il parere favorevole espresso dai Commissari in ordine all'attitudine del piano,
come nuovamente formulato, a raggiungere gli obiettivi di soddisfacimento in esso fissati sia in termini temporali che quantitativi riconoscendo, tra l'altro, a ciascun creditore, un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
10 In ordine all'esito delle operazioni, va ribadito che, correttamente, la prima classe non è stata computata
Parte_ ai fini della votazione, in quanto non risulta avvenuto alcun pagamento da parte di alle banche garantite per le obbligazioni oggetto della garanzia pubblica, né risulta attivata l'escussione del Fondo
statale ex L. n. 662/1996 o perfezionata alcuna surroga legale o convenzionale a favore del garante pubblico.
La proposta non è stata tuttavia approvata da tutte le classi votanti, non essendo state raggiunte nelle singole classi le maggioranze o le percentuali previste dall'art.109, comma 5.
La ricorrente ha quindi presentato istanza di omologazione ai sensi dell'art.112, comma II, CCII, in forza della ristrutturazione trasversale e del cram down fiscale ai sensi della lettera d) dell'indicata disposizione, richiesta in ordine alla quale i Commissari Giudiziali hanno espresso parere favorevole,
mentre l'Agenzia delle Entrate ha spiegato opposizione.
In ordine alla descritta proposta, ricorrono le condizioni di omologazione previste dal primo comma dell'art.112, lett. a) – f) - già vagliate con esito positivo dal Tribunale in fase di apertura, di seguito ulteriormente esaminate ai fini dell'omologazione - fatta eccezione per quella relativa al voto favorevole di tutte le classi ammesse al voto, richiesta in caso di concordato in continuità aziendale.
Ed invero, in ordine ai requisiti preliminari del primo comma dell'art.112 CCII, la documentazione depositata è risultata completa e conforme alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché
relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
I contenuti formali e sostanziali del piano rispettano le previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII;
adeguata e sufficientemente completa risulta altresì la relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge.
La procedura, inoltre, si è svolta con regolarità in tutte le sue fasi, senza emersione o prospettazione di violazioni di legge;
la proposta è stata formulata correttamente quanto a criteri di formazione delle classi,
11 come innanzi riportate, ed è stata corredata da ampia informazione ai creditori, vagliata anche dai
Commissari Giudiziali, ai fini della valida formazione del consenso.
Non sono emersi, del resto, atti in frode od omissioni informative, ostative all'accoglimento della domanda, avendo assicurato la ricorrente ai creditori piena informazione sull'origine delle esposizioni debitorie e le vicende penali.
Al riguardo va invero richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui, nel concordato preventivo, gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca rimangono integrati quando si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori,
risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza ( Cfr. Cass. Sez. I, n.30537/2018).
La proposta, inoltre, assicura il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la parità di trattamento dei creditori in ciascuna classe.
Sulla questione va osservato che, secondo la previsione dell'art. 84, co. 6, CCII, “nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma.
La regola della c.d. 'priorità assoluta' comporta che le risorse provenienti dal patrimonio della società
proponente il concordato devono essere obbligatoriamente destinate all'integrale pagamento del credito di rango superiore prima di poter soddisfare quelli di rango inferiore.
12 Nel caso di specie, la proposta, tenuto conto dei crediti all'attualità, rispetta la regola della priorità
assoluta nella distribuzione delle risorse endogene, essendo di contro le risorse esterne liberamente distribuibili.
Ricorre altresì il requisito dell'art.112, lett. f), CCII, che richiede, in caso di concordato in continuità
aziendale, oltre il voto favorevole di tutte le classi (requisito che sarà di seguito esaminato), che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza, come condivisibilmente concluso dai Commissari Giudiziali nel parere del 10.10.2024.
Quanto alla richiesta della ricorrente di omologazione ai sensi dell'art.112, comma 2, CCII, va osservato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 88 CCII, come modificato dal D. Lgs n.136/2024, applicabile ai procedimenti pendenti, nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni
previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione,
che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme
di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta
amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie
risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo
periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della
maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2 lettera d), oppure se la stessa maggioranza
è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della
condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1 e 2, l'adesione dei creditori pubblici
deve essere espressa.
In sintesi, ai fini del cram down fiscale debbono ricorrere le seguenti condizioni: l) la proposta deve essere non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
2) l'adesione deve risultare determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi di cui all'art.112 co.2, CCII,
secondo il criterio della conversione del voto non espresso o negativo in positivo od, in alternativa, se la
13 maggioranza è raggiunta escludendo dal computo la classe dei creditori pubblici, secondo il criterio della sterilizzazione.
La conversione forzosa del silenzio o voto negativo, in forza dell'ultimo periodo del comma 4, dell'art.88
CCII, è tuttavia consentita, ai fini della ristrutturazione trasversale, a condizione che ricorrano i presupposti della prima parte della lettera d), ossia approvazione a maggioranza delle classi, una delle quali formata da creditori titolari di diritti di prelazione.
Di contro, ove si invochi l'omologazione per approvazione di una sola classe, secondo la previsione della seconda parte della lettera d), numeri 1 e 2, l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa.
Nel caso di specie ricorre il requisito del cram down fiscale, innanzi indicato al punto 1), poiché la proposta non risulta deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.
Nel parere da ultimo espresso e condiviso dal tribunale, i Commissari Giudiziali hanno infatti evidenziato che il credito tributario è stato suddiviso e trattato in modo coerente:
- per la quota privilegiata, mediante l'utilizzo integrale delle somme sequestrate per equivalente, già
vincolate all'Erario e impiegate a copertura di una parte consistente del debito;
- per la quota chirografaria, con un soddisfacimento percentuale (1,80 %) proporzionato rispetto alle altre classi chirografarie;
- con il mantenimento degli impegni assunti in sede di definizioni agevolate e rateizzazioni già
concesse, senza rinunce ulteriori da parte dell'Erario.
Il trattamento riservato al Fisco non può dirsi pertanto deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, dove l'attivo disponibile sarebbe assorbito da prededuzioni e crediti privilegiati maggiori e difetterebbe la finanza esterna offerta ai creditori chirografari.
Ricorre l'altresì la prima delle condizioni alternative del punto 2, in quanto la conversione del voto in favorevole comporterebbe l'approvazione della proposta da parte di 3 classi su 5, due per espressa adesione e una per conversione, quest'ultima formata da creditori titolari di diritti di prelazione.
14 Operando, quindi, la ristrutturazione trasversale per effetto della prima delle alternative dell'art.112,
comma 2, lett. d), deve pertanto ritenersi assorbita la questione relativa alla ricorrenza delle condizioni della seconda opzione, ossia l'approvazione da parte di una sola classe alle stringenti condizioni dei numeri 1 e 2.
Quanto alle ulteriori condizioni della ristrutturazione trasversale previste dal secondo comma dell'art. 112 CCII, il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, ai sensi della lett. a), criterio osservato anche per il valore eccedente, corrispondente ai canoni di fitto dell'azienda, con conseguente esclusione di violazione del disposto della successiva lett. b).
Nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito.
Quanto all'opposizione dell'Agenzia delle Entrate, le operazioni qualificate dall'opponente quali distrattive attengono alle vicende dei procedimenti penali e tributari, in ordine alle quali la ricorrente ha fornito ampia informazione ai creditori, sicché non è configurabile frode ostativa all'accoglimento della domanda di omologa, in forza del principio di diritto innanzi esposto, non rilevando l'atto in sé, bensì
l'omissione o l'insufficienza informativa, nella specie non ravvisabile.
Quanto alla sostenuta sistematica violazione degli obblighi tributari, la contestazione si fonda sostanzialmente sull'assenza di meritevolezza del debitore, che tuttavia non rileva ai fini dell'omologazione della domanda di concordato, neppure in via forzosa o trasversale.
Ed invero, in linea con il prevalente orientamento di merito, va ribadito che la violazione degli obblighi tributari non giustifica il diniego di omologazione, in quanto, ai fini dell'accoglimento della domanda,
deve valutarsi l'interesse al soddisfacimento dei creditori e, quindi, la fattibilità e la convenienza economica della proposta.
In sostanza la "meritevolezza" dell'imprenditore debitore non è presupposto imprescindibile per l'ammissione al concordato, per cui i creditori ben potranno votare favorevolmente un piano, anche se l'imprenditore abbia avuto in passato condotte non irreprensibili, purché tali comportamenti non abbiano
15 impedito ai creditori di valutare consapevolmente l'idoneità del piano e la sua convenienza e l'informazione sul punto sia stata completa.
In relazione ai motivi di opposizione innanzi esposti ed in difetto di ulteriori contestazioni, la domanda di omologa della proposta di concordato va pertanto accolta.
Le sopravvenute modifiche normative in tema di ristrutturazione trasversale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e l'opponente.
All'accoglimento della domanda consegue l'improcedibilità del ricorso per liquidazione giudiziale,
iscritto al n.412-1/2023 e l'estinzione del relativo procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, letti gli artt. 48, 88 e 112 CCII,
1) omologa il concordato preventivo, in continuità aziendale indiretta, proposto dalla società
[...]
in persona del legale rappresentante ed amministratore unico ai sensi degli Parte_1 Parte_2
artt. 84 e ss. CCII, con proposta di trattamento di creditori tributari e contributivi ai sensi dell'art.88 CCII;
2) dichiara chiusa la procedura.
Visto l'art. 118 CCII:
- dispone che i Commissari Giudiziali sorveglino l'adempimento del concordato secondo le seguenti modalità:
- il legale rappresentante trasmetterà ai Commissari Giudiziali una relazione, con cadenza mensile,
depositandone anche una copia in Cancelleria a mezzo PCT, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari in entrata ed uscita;
- I commissari g. sono autorizzati ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione dell'attività di impresa ed è loro conferita per tutta la durata della procedura facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente. Essi riferiranno inoltre ai creditori in ordine ad eventuali inadempimenti di non scarsa importanza degli obblighi concordatari, per l'eventuale iniziativa diretta ad ottenere la risoluzione del concordato;
16 - il legale rappresentante della ricorrente provvederà, in ogni caso, ad inviare ai commissari g.,
depositandone anche copia in cancelleria a mezzo PCT, report semestrali decorrenti dalla data di omologa, comprensivi di situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata in ordine all'andamento della gestione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento agli obblighi assunti in sede concordataria;
le suddette relazioni semestrali assorbiranno gli obblighi di redazione mensile scadenti alla medesima data delle semestrali;
- il legale rappresentante della ricorrente provvederà a predisporre entro le date indicate nel piano e nella proposta di concordato i progetti di riparto dei creditori privilegiati e dei chirografari allocati nelle specifiche classi;
detti progetti, vistati dal CG - fatta salva la previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere opportunamente motivata- saranno sottoposti al giudice delegato per la preventiva visione;
- il legale rappresentante della ricorrente, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del commissario giudiziale;
- entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il legale rappresentante depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere dei commissari g. ed alla loro attestazione circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;
- all'esito, previa liquidazione delle competenze da parte del Tribunale, il Giudice Delegato autorizzerà
il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per i Commissari G.;
- resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
17 - ricorda al Commissario Giudiziale che ogni sei mesi, a decorrere dal deposito della relazione effettuata ex art. 105 CCII, dovrà redigere un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII e che in medesimo dovrà essere inviato a tutti i creditori (il CG provvederà a depositare lo stesso nel fascicolo telematico con la prova delle avvenute notifiche). Conclusa
l'esecuzione il Commissario depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto con le modalità sopra ricordate;
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta concordataria omologata;
- ricorda al CG che, qualora emerga da parte del debitore il mancato adempimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne venga ritardato l'adempimento, dovrà senza indugio riferirne all'ufficio affinché questi, sentito il debitore possa eventualmente attribuire al CG i poteri sostitutivi necessari al compimento degli atti dovuti;
- demanda ai commissari giudiziali la vigilanza sulla esecuzione del concordato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 16.6.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
Il Giudice est.
Dott.ssa Raffaella Simone
I
18
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Bari, IV Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.ri
Magistrati
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Raffaella Simone Giudice est.
Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 22.2.2024, ai sensi degli artt. 39-40-44 e ss. CCII, la società
[...]
in persona del legale rappresentante ed amministratore unico , ha Parte_1 Parte_2
depositato istanza di ammissione al concordato ex art. 44, co 1, lett. a), CCII, con riserva di produzione del piano e della proposta o, in alternativa, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla documentazione di cui all'art. 39 co. 1 CCII, da sottoporre all'omologazione del Tribunale, chiedendo la concessione del termine dilatorio e l'emissione delle misure protettive e cautelari, ai sensi dell'art. 54
CCII.
All'esito della concessione del termine e della conferma delle misure protettive, con ricorso del
22.4.2024 la società ha presentato domanda di ammissione a concordato preventivo Parte_1
in continuità aziendale indiretta, ai sensi degli artt. 84 e ss. CCII, con proposta di trattamento dei creditori tributari e contributivi ai sensi dell'art.88 CCII e contestuale richiesta di proroga delle misure protettive di cui all'art.54, comma II, CCII.
1 La proposta del ricorso, basata anche sull'offerta irrevocabile d'acquisto dell'azienda da parte dell'affittuaria, è stata articolata, con previsione temporale di 20 mesi dall'intervenuta omologa, con le seguenti modalità di soddisfazione dei creditori:
a) il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili;
b) il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c.;
c) l'eventuale pagamento parziale del creditore privilegiato ex art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998, fino a concorrenza dell'importo di € 537.119,25;
d) il pagamento parziale dei crediti tributari, nelle forme di cui all'art. 88 CCII, fino a concorrenza dell'importo di € 450.000,00, fermo il pagamento delle rate in scadenza relative alla definizione agevolata delle liti già concessa per € 169.440,08;
e) la soddisfazione del ceto chirografario in misura percentuale, previa suddivisione in classi;
Secondo quanto esposto dalla ricorrente, la soddisfazione dei creditori è assicurata da risorse endogene,
dai canoni di fitto dell'azienda, pari all'importo mensile di € 4.000,00 oltre Iva, dal corrispettivo della cessione e da finanza esterna per € 130.000,00 offerta dalla medesima società affittuaria “a beneficio dei creditori chirografari, ad origine e degradati della procedura, condizionata all'omologa del piano di concordato, come da impegno formalizzato in data 19.04.2024”.
Ha esposto altresì la ricorrente che “l'attivo societario ritraibile consente il pagamento delle spese di procedura, dei crediti prededucibili, dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c. n. 2, nonché il pagamento parziale del debito privilegiato ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, e parziale del credito erariale, utilizzando una quota della liquidità giacente nei conti correnti oggetto di provvedimenti di sequestro preventivo, che viene attribuita in parte al creditore erariale, fermo il pagamento delle rate in scadenza relative alla definizione agevolata delle liti già concessa, e, per la residua quota, al creditore
Parte_
Le residue quote di credito privilegiato ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, nonché di credito erariale assistito da privilegio, vengono pertanto degradate al rango chirografario, e collocate in apposite classi ex art. 85, comma 2, CCII, con previsione di soddisfazione mediante l'apporto di finanza esterna”.
2 In ordine a tale liquidità, dalle informazioni rese dalla società e dalla documentazione in atti, esaminata dai Commissari Giudiziali, è emerso che nell'ambito del proc. penale n. 13934/18, è stato disposto sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. in vista della confisca obbligatoria, di denaro nella disponibilità della società in misura non superiore ad € 596.122,30 e che, in Parte_1
esecuzione di tale provvedimento, sono stati sequestrati i saldi attivi dei rapporti bancari intestati alla società per complessivi € 122.901,81.
Ed ancora, nell'ambito del proc. pen. n. 4168/21 RGNR, è stato disposto sequestro preventivo per equivalente di denaro nella disponibilità della società fino all'importo di € Parte_1
3.828.555,53, eseguito sui saldi attivi dei conti correnti intestati alla società per complessivi €
630.173,98.
All'esito del parere dei Commissari Giudiziali nominati e dei chiarimenti richiesti con decreto del
27.5.2024, la ricorrente ha depositato in data 25.6.2024 modifica alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, cui è seguita, previa acquisizione di parere negativo dei Commissari in ordine all'attuabilità del piano, la fissazione di udienza per i provvedimenti di cui all'art.47, comma 4, CCII.
All'udienza del 16.9.2024 la ricorrente ha depositato nuova proposta ed è stato disposto differimento al
28.10.2024 per le valutazioni del P.M. e l'acquisizione del parere dei Commissari Giudiziali.
Con tale ultima proposta la ricorrente ha previsto:
a. il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili;
b. il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c.;
c. l'eventuale pagamento parziale del creditore privilegiato ex art. 9, comma 5, D. Lgs. N. 123/1998, fino a concorrenza dell'importo di € 765.097,71;
d. il pagamento parziale dei crediti tributari, nelle forme di cui all'art. 88 CCII, fino a concorrenza dell'importo di € 764.083,00, fermo il pagamento delle rate in scadenza relative alla definizione agevolata delle liti già concessa per € 169.440,08;
3 e. la soddisfazione del ceto chirografario in misura percentuale, previa suddivisione in classi nel rispetto dei principi di cui all'art. 85 CCII, nel termine di 20 mesi dall'intervenuta omologa, con pagamento dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 nel termine di cui all'art. 109 CCII, di trenta giorni dall'omologa,
ipotizzata per il 15.11.2024, nonché anticipazione del versamento delle rate della definizione agevolata delle liti, nel rispetto dell'indicato limite temporale.
In dettaglio, il piano prevede la seguente classificazione dei creditori:
“Prima classe: (crediti per euro 718.649,31) costituita dal creditore Parte_4
in relazione alla quota incapiente del fondo rischi appositamente stanziato in
[...]
privilegio ex art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. 123/1998 a copertura dell'ipotesi di escussione delle garanzie rilasciate in favore degli istituti di credito collocati nella terza classe. L'importo stanziato all'interno del fondo è considerato ai fini del riparto ma, allo stato attuale, non rileva ai fini del voto e del computo delle maggioranze.
Seconda classe: (crediti per euro 5.540.080,56) costituita dal creditore erariale sulla base della proposta ex art. 88 CCII formulata.
Terza Classe: (crediti per euro 631.607,50) costituita dagli Istituti bancari titolari di un credito assistito dalla garanzia prestata da per un importo pari Parte_4
all'80/90% dell'esposizione debitoria della Società alla data di presentazione della presente proposta,
nonché da garanzia fideiussorie rilasciate personalmente dai . L'ammontare dei crediti Pt_1
chirografari allocati all'interno della classe potrà diminuire in misura pari all'ammontare della garanzia che dovesse eventualmente essere escussa.
Quarta classe: (crediti per euro 52.501,13) costituita dall' , titolare di un credito Controparte_1
non assistito dalla garanzia prestata da bensì, Parte_4
soltanto, da garanzie fideiussorie prestate dai sigg.ri . Pt_1
Quinta classe: (crediti per euro 142.288,50) costituita dai fornitori chirografari e dall'Istituto di leasing,
la cui posizione giuridica e i cui interessi economici ed aspettative creditorie nel caso che ci occupa
4 appaiono sostanzialmente omogenee non sussistendo, allo stato attuale, creditori meritevoli di un trattamento differenziato rispetto ad altri.
Sesta classe: (crediti per euro 2.057,24) comprensiva dei crediti vantati dalle “imprese minori”, classe obbligatoria a norma dell'art. 85, co. 3, CCII”.
La ricorrente ha previsto nel piano che tutta la liquidità sequestrata vada a beneficio del creditore erariale,
in caso di adesione dell'Agenzia delle Entrate alla proposta di trattamento del credito tributario.
Con decreto del 13.11.2024 il Tribunale, preso atto dei rilievi dei Commissari in ordine alla discreta solidità finanziaria ed economica dell'assuntore, verificata la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII, l'adeguatezza e sufficiente completezza della relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge, nonché la ritualità della proposta di concordato in continuità aziendale indiretta e la non manifesta inidoneità del relativo piano alla soddisfazione dei creditori, come prospettata dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali, ha disposto l'apertura della procedura.
In data 23.1.2025 i Commissari Giudiziali hanno depositato la relazione prevista dal primo comma dell'art.105 CCII, e, in data 24.2.2025, l'ulteriore ai sensi dell'art.107, comma3, CCII, nella quale hanno dato atto che, all'esito della procedura competitiva, in data 7 febbraio 2025, il compendio aziendale è
stato definitivamente aggiudicato alla per l'importo di € 440.000,00, superiore di € Parte_5
10.000 rispetto all'offerta irrevocabile di acquisto inizialmente presentata dalla stessa.
In data 3.4.2025 è stata depositata la relazione inerente le operazioni di voto, conclusesi senza il voto favorevole di tutte le classi votanti e senza il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art.109,
comma 5, CCII, come emergente dal seguente prospetto.
5 In data 10.4.2025 la ricorrente ha presentato istanza di omologazione ai sensi dell'art.112, comma II,
CCII, invocando il cram down fiscale e la ristrutturazione trasversale, ai sensi della lettera d) dell'indicata disposizione.
Disposta la fissazione dell'udienza per l'esame della domanda di omologazione, con memoria del
7.5.2025 l'Agenzia delle Entrate ha proposto opposizione.
Acquisito il parere dei Commissari Giudiziali, il procedimento è stato riservato per la decisione all'udienza del 19.5.2025.
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La proposta concordataria depositata dalla ricorrente il 16.9.20245, modificativa e sostitutiva delle precedenti, come esposto in premessa, si fonda sulla continuità indiretta, in ragione dell'offerta irrevocabile d'acquisto dell'azienda da parte dell'affittuaria, aggiudicatasi nelle more l'azienda a seguito di procedura competitiva, e prevede:
a. il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili per un ammontare di €
218.615;
b. il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c. per complessivi € 111.390,32 di cui € 57.071,23 per TFR relativo agli 8 dipendenti mediante accollo, con effetto liberatorio per la
6 procedura, da parte della società cessionaria dell'azienda in conto prezzo ed € 54.319,09 quale debito nei confronti dei professionisti;
c. l'eventuale pagamento parziale del creditore privilegiato ex art. 9, co.v, D.Lgs. n. 123/1998, fino a concorrenza dell'importo di € 765.097,71 (51,56 %);
d. il pagamento parziale dei crediti tributari, nelle forme di cui all'art. 88 CCII, fino a concorrenza dell'importo di € 764.083,00 (pari al 12,12 % del credito), fermo il pagamento delle rate in scadenza relative alla definizione agevolata delle liti già concessa per € 169.440,08 da pagare integralmente;
e. la soddisfazione del ceto chirografario in misura percentuale, suddiviso in classi nel rispetto dei principi di cui all'art. 85CCII, mediante l'apporto di € 130.000,00 da parte della come Parte_5
da impegno irrevocabile formalizzato in data 19.04.2024, nel termine di 20 mesi dall'intervenuta omologa, con pagamento dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 nel termine di cui all'art. 109 CCII,
di trenta giorni dall'omologa, nonché anticipazione del versamento delle rate della definizione agevolata delle liti, nel rispetto dell'indicato limite temporale.
Quanto alle risorse, il piano indica l'attivo endogeno in € 2.028.626,11, oltre l'importo di € 130.000,00,
quale risorsa esterna, messa a disposizione della procedura dalla società a beneficio Parte_5
dei creditori chirografari, ab origine e degradati, condizionatamente all'omologa del piano di concordato,
come da impegno assunto in data 19.4.2024, garantito da impegno irrevocabile, sottoscritto dalla medesima società in data 13 giugno u.s., a presentare idonea fideiussione emessa da primario istituto assicurativo per l'importo di € 100.000,00.
In ordine all'attivo disponibile endogeno, richiamato e condiviso il parere dei Commissari Giudiziali
espresso nelle date del 15.7.2024 e del 10.10.2024, quanto ad indicazioni e rettifiche delle poste attive e passive, appaiono opportuni chiarimenti sulla liquidità disponibile.
La ricorrente ha proposto il pagamento parziale del debito tributario omnicomprensivo di imposte,
sanzioni, interessi e aggi, fino alla concorrenza dell'importo di € 764.083,00, già oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, mediante la liquidità giacente nei conti correnti oggetto dei
7 provvedimenti di sequestro preventivo, che viene attribuita integralmente al creditore erariale, fermo il pagamento delle rate in scadenza e relativo alla definizione agevolata delle liti in corso già concessa per
€ 169.440,08, da pagarsi mediante la finanza derivante dalla continuità (liquidità giacente sui c/c nella disponibilità della Ricorrente).
Il residuo ed insoddisfatto credito erariale assistito da privilegio, degradato al rango chirografario, viene collocato all'interno della classe II, con una percentuale assegnata di soddisfazione dell'1,80%.
Ai fini della comprensione della proposta sul punto vanno richiamate le circostanze esposte dai
Commissari Giudiziali, i quali hanno esposto che, in conseguenza di una verifica della Gdf relativa al periodo 2013-2018 per presunte operazioni inesistenti da parte della società Controparte_2
nei confronti di varie società, tra le quali quella della in data 29.11.2018 veniva
[...] Parte_1
emesso un PVC con contestazioni che portavano al disconoscimento di costi sostenuti per servizi di facchinaggio forniti da CP_2
L'indagine sfociava con la richiesta da parte del Gip, nell'ambito del proc. Penale n.13934/18, del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. in vista della confisca obbligatoria, di denaro nella disponibilità della società “in misura non superiore ad € 596.122,30 e, in Parte_1
subordine, nel caso in cui il patrimonio della società risulti, anche in parte infruttuoso od incapiente, di beni mobili o immobili nella disponibilità ciascuno di , sino alla concorrenza di cui Parte_2
sopra”. In esecuzione di tale provvedimento, venivano sequestrati i saldi attivi dei rapporti bancari intestati alla società per complessivi € 122.901,81, oltre i saldi dei rapporti bancari intestati a Pt_2
, Amministratore Unico e legale rappresentante a tempo indeterminato della società, i beni
[...]
immobili intestati al medesimo (i cui valori sono assorbiti da gravami ipotecari) e, infine, le quote dal medesimo detenute nel capitale sociale di (pari al 50%). Parte_1
Una successiva verifica della Gdf relativa al periodo 2016-2021 si concludeva con il PVC nel quale venivano contestate presunte operazioni per l'acquisto di materiale ferroso conferito da cd. “fornitori ambulanti”. La predetta operazione nell'ambito del proc. Pen.n. 4168/21 RGNR veniva finalizzata dal
8 decreto del Gip del 17.11.22 con il quale lo stesso disponeva il sequestro preventivo per equivalente di denaro nella disponibilità della società fino all'importo di € 3.828.555,53, eseguito Parte_1
sui saldi attivi dei conti correnti intestati alla società per complessivi € 630.173,98, oltre i rapporti bancari ed i beni immobili intestati a . Parte_2
Il debito tributario relativo al reato contestato nei processi penali pendenti, culminati nei provvedimenti di sequestro preventivo penale ex art. 321, 2° comma c.p.c., è oggetto di proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCII formulata, nei confronti di Agenzia delle Entrate,
nell'ambito della proposta di concordato presentata dalla Parte_1
Ostando i provvedimenti di sequestro preventivo penale alla fattibilità giuridica del concordato in quanto, secondo l'orientamento della Suprema Corte (S.U. 40797/2023), nonché le previsioni di cui all'art. 317 CCII, provvedimenti insensibili alla procedura concorsuale ed essendo riservato l'esame delle questioni sulla loro legittimità alla valutazione del giudice penale in sede di riesame della misura, nella specie già conclusasi con la conferma, la ricorrente ha quindi modificato la proposta.
In particolare la ricorrente ha previsto la destinazione di tutte le somme sequestrate al pagamento del debito tributario, in forza del disposto dell'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 e T.U 5.11.2024, n.173,
art.87, che prevede che la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di reati tributari, non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro ( Si
veda Cass. pen. 35339/2024).
L'eventuale omologazione della proposta, contemplante la destinazione delle somme sequestrate al pagamento del debito tributario - fermo il pagamento delle rate in scadenza relative alla definizione agevolata delle liti già concessa, in forza del disposto di cui al comma 248 dell'art. 1 della legge
197/2022, ai sensi del quale «alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione della crisi d'impresa, si applica la disciplina dei crediti prededucibili». - consente, pertanto, alla di superare tale Parte_1
ostacolo, evenienza già registrata quando la debitrice, non essendo in grado di pagare le rate rivenienti
9 dalla definizione accordata delle liti tributarie per gli anni d'imposta dal 2013 al 2016, a causa del primo sequestro preventivo subito, ha conseguito il dissequestro delle somme, disposto unicamente per i pagamenti rateali accordati, fermo il pagamento delle rate in scadenza relative alla definizione agevolata delle liti già concessa.
In relazione all'esaminato profilo non sussistono pertanto ostacoli all'esecuzione della proposta concordataria.
Va altresì osservato che i debiti verso le banche sono in parte garantiti, per la quota dell'80% o del 90%,
da Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.a.
In relazione all'eventualità della successiva escussione della garanzia la proposta concordataria è
ammissibile ove contempli un fondo rischi per tale evenienza, comportante assorbimento delle risorse,
o, in alternativa, preveda un piano subordinato quanto a distribuzione di risorse in ipotesi di successiva escussione, anche in sede esecutiva.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva della proposta, tenuto conto della persistente mancata escussione della garanzia e dei criteri che governano la distribuzione delle risorse, si desume che la ricorrente ha sostanzialmente aderito alla prima soluzione ed in relazione alla previsione del fondo rischi e dell'importo proposto non è stata formulata opposizione.
Nella proposta definitiva, inoltre, è risultata corretta la formazione delle classi, effettuata sulla base di posizioni giuridiche e di interessi economici omogenei e rispettosa dei criteri di cui all'art. 85 CCII.
Deve infatti rilevarsi, quanto alla prima classe (crediti per euro 718.649,31), costituita dal
[...]
che l'importo stanziato all'interno del fondo non rileva ai fini del voto Parte_4
e del computo delle maggioranze, non essendo effettivo, in assenza di escussione.
Va pertanto condiviso il parere favorevole espresso dai Commissari in ordine all'attitudine del piano,
come nuovamente formulato, a raggiungere gli obiettivi di soddisfacimento in esso fissati sia in termini temporali che quantitativi riconoscendo, tra l'altro, a ciascun creditore, un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
10 In ordine all'esito delle operazioni, va ribadito che, correttamente, la prima classe non è stata computata
Parte_ ai fini della votazione, in quanto non risulta avvenuto alcun pagamento da parte di alle banche garantite per le obbligazioni oggetto della garanzia pubblica, né risulta attivata l'escussione del Fondo
statale ex L. n. 662/1996 o perfezionata alcuna surroga legale o convenzionale a favore del garante pubblico.
La proposta non è stata tuttavia approvata da tutte le classi votanti, non essendo state raggiunte nelle singole classi le maggioranze o le percentuali previste dall'art.109, comma 5.
La ricorrente ha quindi presentato istanza di omologazione ai sensi dell'art.112, comma II, CCII, in forza della ristrutturazione trasversale e del cram down fiscale ai sensi della lettera d) dell'indicata disposizione, richiesta in ordine alla quale i Commissari Giudiziali hanno espresso parere favorevole,
mentre l'Agenzia delle Entrate ha spiegato opposizione.
In ordine alla descritta proposta, ricorrono le condizioni di omologazione previste dal primo comma dell'art.112, lett. a) – f) - già vagliate con esito positivo dal Tribunale in fase di apertura, di seguito ulteriormente esaminate ai fini dell'omologazione - fatta eccezione per quella relativa al voto favorevole di tutte le classi ammesse al voto, richiesta in caso di concordato in continuità aziendale.
Ed invero, in ordine ai requisiti preliminari del primo comma dell'art.112 CCII, la documentazione depositata è risultata completa e conforme alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché
relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
I contenuti formali e sostanziali del piano rispettano le previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII;
adeguata e sufficientemente completa risulta altresì la relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge.
La procedura, inoltre, si è svolta con regolarità in tutte le sue fasi, senza emersione o prospettazione di violazioni di legge;
la proposta è stata formulata correttamente quanto a criteri di formazione delle classi,
11 come innanzi riportate, ed è stata corredata da ampia informazione ai creditori, vagliata anche dai
Commissari Giudiziali, ai fini della valida formazione del consenso.
Non sono emersi, del resto, atti in frode od omissioni informative, ostative all'accoglimento della domanda, avendo assicurato la ricorrente ai creditori piena informazione sull'origine delle esposizioni debitorie e le vicende penali.
Al riguardo va invero richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui, nel concordato preventivo, gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca rimangono integrati quando si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori,
risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza ( Cfr. Cass. Sez. I, n.30537/2018).
La proposta, inoltre, assicura il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la parità di trattamento dei creditori in ciascuna classe.
Sulla questione va osservato che, secondo la previsione dell'art. 84, co. 6, CCII, “nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma.
La regola della c.d. 'priorità assoluta' comporta che le risorse provenienti dal patrimonio della società
proponente il concordato devono essere obbligatoriamente destinate all'integrale pagamento del credito di rango superiore prima di poter soddisfare quelli di rango inferiore.
12 Nel caso di specie, la proposta, tenuto conto dei crediti all'attualità, rispetta la regola della priorità
assoluta nella distribuzione delle risorse endogene, essendo di contro le risorse esterne liberamente distribuibili.
Ricorre altresì il requisito dell'art.112, lett. f), CCII, che richiede, in caso di concordato in continuità
aziendale, oltre il voto favorevole di tutte le classi (requisito che sarà di seguito esaminato), che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza, come condivisibilmente concluso dai Commissari Giudiziali nel parere del 10.10.2024.
Quanto alla richiesta della ricorrente di omologazione ai sensi dell'art.112, comma 2, CCII, va osservato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 88 CCII, come modificato dal D. Lgs n.136/2024, applicabile ai procedimenti pendenti, nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni
previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione,
che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme
di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta
amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie
risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo
periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della
maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2 lettera d), oppure se la stessa maggioranza
è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della
condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1 e 2, l'adesione dei creditori pubblici
deve essere espressa.
In sintesi, ai fini del cram down fiscale debbono ricorrere le seguenti condizioni: l) la proposta deve essere non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
2) l'adesione deve risultare determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi di cui all'art.112 co.2, CCII,
secondo il criterio della conversione del voto non espresso o negativo in positivo od, in alternativa, se la
13 maggioranza è raggiunta escludendo dal computo la classe dei creditori pubblici, secondo il criterio della sterilizzazione.
La conversione forzosa del silenzio o voto negativo, in forza dell'ultimo periodo del comma 4, dell'art.88
CCII, è tuttavia consentita, ai fini della ristrutturazione trasversale, a condizione che ricorrano i presupposti della prima parte della lettera d), ossia approvazione a maggioranza delle classi, una delle quali formata da creditori titolari di diritti di prelazione.
Di contro, ove si invochi l'omologazione per approvazione di una sola classe, secondo la previsione della seconda parte della lettera d), numeri 1 e 2, l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa.
Nel caso di specie ricorre il requisito del cram down fiscale, innanzi indicato al punto 1), poiché la proposta non risulta deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.
Nel parere da ultimo espresso e condiviso dal tribunale, i Commissari Giudiziali hanno infatti evidenziato che il credito tributario è stato suddiviso e trattato in modo coerente:
- per la quota privilegiata, mediante l'utilizzo integrale delle somme sequestrate per equivalente, già
vincolate all'Erario e impiegate a copertura di una parte consistente del debito;
- per la quota chirografaria, con un soddisfacimento percentuale (1,80 %) proporzionato rispetto alle altre classi chirografarie;
- con il mantenimento degli impegni assunti in sede di definizioni agevolate e rateizzazioni già
concesse, senza rinunce ulteriori da parte dell'Erario.
Il trattamento riservato al Fisco non può dirsi pertanto deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, dove l'attivo disponibile sarebbe assorbito da prededuzioni e crediti privilegiati maggiori e difetterebbe la finanza esterna offerta ai creditori chirografari.
Ricorre l'altresì la prima delle condizioni alternative del punto 2, in quanto la conversione del voto in favorevole comporterebbe l'approvazione della proposta da parte di 3 classi su 5, due per espressa adesione e una per conversione, quest'ultima formata da creditori titolari di diritti di prelazione.
14 Operando, quindi, la ristrutturazione trasversale per effetto della prima delle alternative dell'art.112,
comma 2, lett. d), deve pertanto ritenersi assorbita la questione relativa alla ricorrenza delle condizioni della seconda opzione, ossia l'approvazione da parte di una sola classe alle stringenti condizioni dei numeri 1 e 2.
Quanto alle ulteriori condizioni della ristrutturazione trasversale previste dal secondo comma dell'art. 112 CCII, il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, ai sensi della lett. a), criterio osservato anche per il valore eccedente, corrispondente ai canoni di fitto dell'azienda, con conseguente esclusione di violazione del disposto della successiva lett. b).
Nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito.
Quanto all'opposizione dell'Agenzia delle Entrate, le operazioni qualificate dall'opponente quali distrattive attengono alle vicende dei procedimenti penali e tributari, in ordine alle quali la ricorrente ha fornito ampia informazione ai creditori, sicché non è configurabile frode ostativa all'accoglimento della domanda di omologa, in forza del principio di diritto innanzi esposto, non rilevando l'atto in sé, bensì
l'omissione o l'insufficienza informativa, nella specie non ravvisabile.
Quanto alla sostenuta sistematica violazione degli obblighi tributari, la contestazione si fonda sostanzialmente sull'assenza di meritevolezza del debitore, che tuttavia non rileva ai fini dell'omologazione della domanda di concordato, neppure in via forzosa o trasversale.
Ed invero, in linea con il prevalente orientamento di merito, va ribadito che la violazione degli obblighi tributari non giustifica il diniego di omologazione, in quanto, ai fini dell'accoglimento della domanda,
deve valutarsi l'interesse al soddisfacimento dei creditori e, quindi, la fattibilità e la convenienza economica della proposta.
In sostanza la "meritevolezza" dell'imprenditore debitore non è presupposto imprescindibile per l'ammissione al concordato, per cui i creditori ben potranno votare favorevolmente un piano, anche se l'imprenditore abbia avuto in passato condotte non irreprensibili, purché tali comportamenti non abbiano
15 impedito ai creditori di valutare consapevolmente l'idoneità del piano e la sua convenienza e l'informazione sul punto sia stata completa.
In relazione ai motivi di opposizione innanzi esposti ed in difetto di ulteriori contestazioni, la domanda di omologa della proposta di concordato va pertanto accolta.
Le sopravvenute modifiche normative in tema di ristrutturazione trasversale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e l'opponente.
All'accoglimento della domanda consegue l'improcedibilità del ricorso per liquidazione giudiziale,
iscritto al n.412-1/2023 e l'estinzione del relativo procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, letti gli artt. 48, 88 e 112 CCII,
1) omologa il concordato preventivo, in continuità aziendale indiretta, proposto dalla società
[...]
in persona del legale rappresentante ed amministratore unico ai sensi degli Parte_1 Parte_2
artt. 84 e ss. CCII, con proposta di trattamento di creditori tributari e contributivi ai sensi dell'art.88 CCII;
2) dichiara chiusa la procedura.
Visto l'art. 118 CCII:
- dispone che i Commissari Giudiziali sorveglino l'adempimento del concordato secondo le seguenti modalità:
- il legale rappresentante trasmetterà ai Commissari Giudiziali una relazione, con cadenza mensile,
depositandone anche una copia in Cancelleria a mezzo PCT, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari in entrata ed uscita;
- I commissari g. sono autorizzati ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione dell'attività di impresa ed è loro conferita per tutta la durata della procedura facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente. Essi riferiranno inoltre ai creditori in ordine ad eventuali inadempimenti di non scarsa importanza degli obblighi concordatari, per l'eventuale iniziativa diretta ad ottenere la risoluzione del concordato;
16 - il legale rappresentante della ricorrente provvederà, in ogni caso, ad inviare ai commissari g.,
depositandone anche copia in cancelleria a mezzo PCT, report semestrali decorrenti dalla data di omologa, comprensivi di situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata in ordine all'andamento della gestione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento agli obblighi assunti in sede concordataria;
le suddette relazioni semestrali assorbiranno gli obblighi di redazione mensile scadenti alla medesima data delle semestrali;
- il legale rappresentante della ricorrente provvederà a predisporre entro le date indicate nel piano e nella proposta di concordato i progetti di riparto dei creditori privilegiati e dei chirografari allocati nelle specifiche classi;
detti progetti, vistati dal CG - fatta salva la previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere opportunamente motivata- saranno sottoposti al giudice delegato per la preventiva visione;
- il legale rappresentante della ricorrente, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del commissario giudiziale;
- entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il legale rappresentante depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere dei commissari g. ed alla loro attestazione circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;
- all'esito, previa liquidazione delle competenze da parte del Tribunale, il Giudice Delegato autorizzerà
il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per i Commissari G.;
- resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
17 - ricorda al Commissario Giudiziale che ogni sei mesi, a decorrere dal deposito della relazione effettuata ex art. 105 CCII, dovrà redigere un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII e che in medesimo dovrà essere inviato a tutti i creditori (il CG provvederà a depositare lo stesso nel fascicolo telematico con la prova delle avvenute notifiche). Conclusa
l'esecuzione il Commissario depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto con le modalità sopra ricordate;
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta concordataria omologata;
- ricorda al CG che, qualora emerga da parte del debitore il mancato adempimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne venga ritardato l'adempimento, dovrà senza indugio riferirne all'ufficio affinché questi, sentito il debitore possa eventualmente attribuire al CG i poteri sostitutivi necessari al compimento degli atti dovuti;
- demanda ai commissari giudiziali la vigilanza sulla esecuzione del concordato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 16.6.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
Il Giudice est.
Dott.ssa Raffaella Simone
I
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