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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg. 9004 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9004 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. DI ROSA MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. DI ROSA MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/05/2024, e Parte_1 CP_1
- premesso di aver contratto matrimonio in Pompei il 02/03/2003 da cui
[...]
nascevano i figli Rosa (13.07.2003) e (11.12.2004) – esponevano che tra le Per_1
parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in
1 data 18.12.2019 era stata pronunciata la separazione omologata con decreto n. 11/
2020 del 07.01.2020 reso nel procedimento RG 27220/2019 alle seguenti condizioni: - il sig. vivrà presso la casa coniugale sita in Napoli in CP_1
c.so B. Buozzi 311, mentre la sig.ra provvederà al ritiro di tutti Parte_1
i propri effetti dalla casa coniugale e vivrà stabilmente presso la casa della propria madre sita in Napoli in Viale delle Metamordosi n. 340; - Il sig. non verserà CP_1 alcunchè alla propria coniuge e avrà con se la figlia . Con la sig.ra Persona_2
vivrà il proprio figlio minore . - Il sig. Parte_1 Persona_3 CP_1
verserà € 250,00 per il solo figlio , mentre la sig.ra
[...] Persona_3 Parte_1 verserà € 250,00 per la figlia minore . - Per quanto riguarda il diritto Persona_2 di visita il sig. vedrà il figlio nei giorni di mercoledi e venerdi dalle CP_1
17 alle 20, mentre la sig.ra vedrà la figlia nei giorni di lunedi, mercoledi Parte_1
e venerdi dalle 15 alle 19. I minori trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali alternando il giorno del 25.12 e 01.01 con l'uno ed altro genitore. Anche per i mesi estivi per 15 giorni i coniugi concorderanno con congruo anticipo”.
Su tali premesse chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 09.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
2
1. La casa coniugale continuerà ad essere abitata dal marito CP_1 unitamente alla figlia , mentre il figlio vivrà con la madre Persona_2 Persona_3 presso la casa della nonna materna;
2. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio convivente, provvedendo sia alle spese ordinarie che alle spese straordinarie mediche e scolastiche, senza necessità di versare alcunchè all'altro coniuge;
3. Ciascun coniuge rinuncia alla corresponsione di somme a proprio favore a titolo di assegno divorzile”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Pompei il 02/03/2003 (atto n. 8, parte II, S. B, reg. Atti
Matrimonio anno 2003);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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