Articolo 10 della Legge 20 febbraio 1958, n. 97
Articolo 9Articolo 11
Versione
22 marzo 1958
Art. 10.
L'Ente deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dopo quindici giorni dalla data della deliberazione di approvazione del Consiglio di amministrazione;
b) gli atti che implicano mutamenti patrimoniali;
c) le spese che impegnano il bilancio oltre l'esercizio in corso.
Entrata in vigore il 22 marzo 1958