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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. P.U. n. 141-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice
dott. Marco Zinna Giudice relatore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 40 e ss. CCI iscritto all'R.G.P.U. n. 141-1/2024, sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13/11/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Su ricorso proposto da
(C.F.: ), con sede in Santa Croce sull'Arno (PI) in Parte_1 P.IVA_1
Via C. Colombo n. 10, in persona del legale rappresentante, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, SI , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
allegata al ricorso, dall'Avv. Simone Giugni (C.F.: , presso il cui C.F._1
studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata in San Miniato – Ponte a Egola –
Via della Gioventù n. 29 ed alla PEC Email_1
- Ricorrente -
per l'accesso alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 37, co. 1, CCII.
1. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata dallo stesso debitore e risulta corredata dal compendio documentale prescritto dall'art. 39 CCII.
R.G.P.U. N. 141-1/2024 Pagina 1 di 6 2. Deve ritenersi la competenza del Tribunale adito, atteso che la sede legale dell'impresa individuale risultante dal registro, con la quale si presume coincidere il centro degli interessi principali del debitore, è situata nel circondario di questo Ufficio.
3. L'esame del ricorso e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa resistente, come delineati dal combinato disposto degli artt. 2 e 121 CCII.
3.1. Le poste debitorie emergenti dall'istruttoria sono di per sé sufficienti a ritenere raggiunta e superata la soglia minima di debiti scaduti e non pagati alla quale l'art. 49, co. 5, CCII subordina la possibilità di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale.
3.2 La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale del soggetto resistente deve ritenersi sussistente dalle dimensioni economico organizzative dell'impresa nonché dall'oggetto dell'attività. Tale qualità risulta d'altronde dalla visura camerale e non esistono elementi di sorta in base ai quali possa ritenersi che la predetta, iscritta in sezione ordinaria presso la Camera di
Commercio, sia da qualificarsi come imprenditore non soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII.
3.3 Dall'esame della documentazione in atti, non si apprezza la mancanza dei requisiti dimensionali che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), devono congiuntamente sussistere affinché un soggetto possa qualificarsi come “impresa minore” e sottrarsi, in ragione di ciò, all'ambito applicativo della disciplina della liquidazione giudiziale. È lo stesso debitore, invero, a comprovare, tramite il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi antecedenti la presentazione della domanda, il superamento nel predetto arco temporale delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, vale a dire:
“1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
R.G.P.U. N. 141-1/2024 Pagina 2 di 6 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
4. Lo stato di insolvenza, oltre ad essere dichiarato dagli stessi ricorrenti che richiedono l'apertura della loro liquidazione giudiziale, emerge chiaramente dalla rappresentazione fornita dall'imprenditore nella domanda di accesso alla procedura, nonché dalle risultanze contabili acquisite agli atti, nonché dal pignoramento subito dalla società sugli immobili di sua proprietà.
5. Sussistendo, pertanto, tutti presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore in epigrafe e ritenuto di dover individuare il nominativo del Curatore tra quelli presenti nell'Albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il Ministero della giustizia di cui all'art. 356 CCII, tenuto conto altresì dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 49, 121, 256 del d.lgs. n. 14/2019, nonché, per ciò che concerne la nomina del Curatore, i criteri dettati dall'art. 358 del medesimo d.lgs.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Parte_1
), con sede in Santa Croce sull'Arno (PI) in Via C. Colombo n. 10 P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il Dott. Marco Zinna
NOMINA
Curatore la Dott.ssa la quale appare in possesso di un'organizzazione di Parte_2
studio e di risorse che, allo stato, appare adeguata ai fini del rispetto dei termini
R.G.P.U. N. 141-1/2024 Pagina 3 di 6 prescritti dall'art. 213 CCII, con invito a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) alla ricerca dei beni del debitore, dei soci illimitatamente responsabili e di coloro nei confronti dei quali la procedura possa vantare ragioni di credito e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della procedura
ORDINA al legale rappresentante della società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII
ONERA il debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'art. 198, co. 2, CCII, avvertendo
R.G.P.U. N. 141-1/2024 Pagina 4 di 6 che, in mancanza, alla redazione dovrà provvedere il Curatore, il quale è altresì tenuto ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
FISSA il giorno 15/5/2025 ore 10:15, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti termine perentorio fino trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore
AVVISA
i creditori e i terzi che le suindicate modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
R.G.P.U. N. 141-1/2024 Pagina 5 di 6 AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2002
DISPONE che, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la presente sentenza venga comunicata al debitore, al Curatore ed al richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 21/2/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Marco Zinna Dott.ssa Eleonora Polidori
R.G.P.U. N. 141-1/2024 Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice
dott. Marco Zinna Giudice relatore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 40 e ss. CCI iscritto all'R.G.P.U. n. 141-1/2024, sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13/11/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Su ricorso proposto da
(C.F.: ), con sede in Santa Croce sull'Arno (PI) in Parte_1 P.IVA_1
Via C. Colombo n. 10, in persona del legale rappresentante, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, SI , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
allegata al ricorso, dall'Avv. Simone Giugni (C.F.: , presso il cui C.F._1
studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata in San Miniato – Ponte a Egola –
Via della Gioventù n. 29 ed alla PEC Email_1
- Ricorrente -
per l'accesso alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 37, co. 1, CCII.
1. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata dallo stesso debitore e risulta corredata dal compendio documentale prescritto dall'art. 39 CCII.
R.G.P.U. N. 141-1/2024 Pagina 1 di 6 2. Deve ritenersi la competenza del Tribunale adito, atteso che la sede legale dell'impresa individuale risultante dal registro, con la quale si presume coincidere il centro degli interessi principali del debitore, è situata nel circondario di questo Ufficio.
3. L'esame del ricorso e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa resistente, come delineati dal combinato disposto degli artt. 2 e 121 CCII.
3.1. Le poste debitorie emergenti dall'istruttoria sono di per sé sufficienti a ritenere raggiunta e superata la soglia minima di debiti scaduti e non pagati alla quale l'art. 49, co. 5, CCII subordina la possibilità di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale.
3.2 La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale del soggetto resistente deve ritenersi sussistente dalle dimensioni economico organizzative dell'impresa nonché dall'oggetto dell'attività. Tale qualità risulta d'altronde dalla visura camerale e non esistono elementi di sorta in base ai quali possa ritenersi che la predetta, iscritta in sezione ordinaria presso la Camera di
Commercio, sia da qualificarsi come imprenditore non soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII.
3.3 Dall'esame della documentazione in atti, non si apprezza la mancanza dei requisiti dimensionali che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), devono congiuntamente sussistere affinché un soggetto possa qualificarsi come “impresa minore” e sottrarsi, in ragione di ciò, all'ambito applicativo della disciplina della liquidazione giudiziale. È lo stesso debitore, invero, a comprovare, tramite il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi antecedenti la presentazione della domanda, il superamento nel predetto arco temporale delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, vale a dire:
“1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
R.G.P.U. N. 141-1/2024 Pagina 2 di 6 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
4. Lo stato di insolvenza, oltre ad essere dichiarato dagli stessi ricorrenti che richiedono l'apertura della loro liquidazione giudiziale, emerge chiaramente dalla rappresentazione fornita dall'imprenditore nella domanda di accesso alla procedura, nonché dalle risultanze contabili acquisite agli atti, nonché dal pignoramento subito dalla società sugli immobili di sua proprietà.
5. Sussistendo, pertanto, tutti presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore in epigrafe e ritenuto di dover individuare il nominativo del Curatore tra quelli presenti nell'Albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il Ministero della giustizia di cui all'art. 356 CCII, tenuto conto altresì dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 49, 121, 256 del d.lgs. n. 14/2019, nonché, per ciò che concerne la nomina del Curatore, i criteri dettati dall'art. 358 del medesimo d.lgs.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Parte_1
), con sede in Santa Croce sull'Arno (PI) in Via C. Colombo n. 10 P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il Dott. Marco Zinna
NOMINA
Curatore la Dott.ssa la quale appare in possesso di un'organizzazione di Parte_2
studio e di risorse che, allo stato, appare adeguata ai fini del rispetto dei termini
R.G.P.U. N. 141-1/2024 Pagina 3 di 6 prescritti dall'art. 213 CCII, con invito a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) alla ricerca dei beni del debitore, dei soci illimitatamente responsabili e di coloro nei confronti dei quali la procedura possa vantare ragioni di credito e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della procedura
ORDINA al legale rappresentante della società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII
ONERA il debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'art. 198, co. 2, CCII, avvertendo
R.G.P.U. N. 141-1/2024 Pagina 4 di 6 che, in mancanza, alla redazione dovrà provvedere il Curatore, il quale è altresì tenuto ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
FISSA il giorno 15/5/2025 ore 10:15, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti termine perentorio fino trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore
AVVISA
i creditori e i terzi che le suindicate modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
R.G.P.U. N. 141-1/2024 Pagina 5 di 6 AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2002
DISPONE che, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la presente sentenza venga comunicata al debitore, al Curatore ed al richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 21/2/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Marco Zinna Dott.ssa Eleonora Polidori
R.G.P.U. N. 141-1/2024 Pagina 6 di 6